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Regolamento sul domicilio e il soggiorno dei cittadini svizzeri - Emissione, Firma

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Certificato di domicilio

1. L'ufficio dello stato civile del luogo d'origine rilascia il certificato di cittadinanza. Tiene un registro dei certificati di cittadinanza emessi.

2. L'ufficiale di stato civile firma il certificato di cittadinanza.

Certificato di domicilio

1. La Direzione della Giustizia si occupa della stampa dei certificati di origine e li consegna agli uffici dello stato civile.

Certificato di domicilio

1. La Direzione della giustizia dichiara nulli i certificati di residenza smarriti.

2. Il titolare del certificato di residenza deve rendere credibile la perdita.

3. I costi della dichiarazione di nullità sono a carico del titolare del certificato di residenza.

Certificato di Residenza

1. L'ufficio comunale del comune, in cui è depositato il certificato di domicilio, rilascia il certificato di residenza.

Certificato di Residenza

1. L'attestato di residenza è valido per un anno.

2. L'attestato di residenza rilasciato a una persona in formazione può essere limitato fino al completamento della formazione.

1. Obbligo di Notifica

1. Durante l'iscrizione devono essere comunicati al municipio comunale

a) Dati da inserire nel libretto di famiglia

b) Appartenenza religiosa

c) Indirizzo

d) Professione e datore di lavoro

e) Data di trasferimento

f) Località di domicilio o residenza precedente

g) Tessera AVS, se una tale è già stata emessa

2. Per le famiglie, deve essere presentato il libretto di famiglia o un certificato di famiglia.

**Tasse**

1. Verranno applicate le seguenti tasse

a) per il rilascio di un certificato di origine: 16 franchi

b) per la dichiarazione di annullamento di un certificato di origine: 20 franchi - 200 franchi

c) per il rilascio di un certificato di residenza: 8 franchi

d) per il rinnovo di un certificato di residenza: 4 franchi

e) per il rilascio di un permesso di domicilio: 3 franchi

f) per il rilascio di un permesso di soggiorno: 3 franchi

Disposizioni finali

1. Le disposizioni esecutive del 6 luglio 1981 relative al regolamento del Consiglio federale del 22 dicembre 1980 sull'attestato di origine sono abrogate.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° aprile 1986.

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