Legge sul domicilio e sulla dimora dei cittadini svizzeri - Residenza
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Residenti ai sensi di questa legge sono i cittadini svizzeri che risiedono in un comune con l'intenzione di soggiornarvi permanentemente.
1. Residenti temporanei sono i cittadini svizzeri che soggiornano temporaneamente o solo nei giorni feriali, in particolare per esercitare un'attività professionale o per motivi di studio, al di fuori del comune di origine o di residenza.
1. Nel quadro della legislazione federale, ogni cittadino svizzero ha diritto a un certificato di origine.
2. Con il certificato di origine, il comune di origine dichiara che il titolare è suo cittadino.
1. Chiunque desideri soggiornare temporaneamente al di fuori del comune in cui è stabilito ha diritto a un certificato di domicilio. La validità del certificato di domicilio è a tempo determinato.
2. Con il certificato di domicilio, il comune dichiara che il certificato di origine è depositato presso di esso.
1. I residenti devono depositare il certificato di origine.
2. Non sono tenuti a depositare il certificato di origine
a) I cittadini svizzeri che abitano nel loro comune di origine
b) I minori che vivono con i loro genitori e possiedono la stessa cittadinanza di questi
3. Il comune conferma il deposito nel certificato di residenza.
1. I residenti devono depositare il certificato di residenza.
2. Il comune conferma il deposito nel permesso di soggiorno.
1. Per gli atti redatti ai sensi di questa legge, possono essere applicate solo modeste spese di cancelleria.
1. I certificati di domicilio devono essere rinnovati prima della scadenza della loro validità.
2. In caso di modifica del nome, della cittadinanza o dello stato civile, nuovi documenti devono essere depositati entro trenta giorni.
1. Chi si trasferisce da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti depositati.
2. È fatta salva la riserva dei documenti nel procedimento penale.
1. L'obbligo di notifica è disciplinato dalla Legge cantonale sull'armonizzazione dei registri (KRG, RB 1.4201).
1. L'ufficio comunale gestisce il controllo degli abitanti.
2. Svolge i compiti ad esso connessi secondo la Legge cantonale sull'armonizzazione dei registri (KRG, RB 1.4201).
3. Chiunque può prendere visione dei dati che lo riguardano presso il controllo degli abitanti e chiederne la rettifica.
4. I dati possono essere divulgati a terzi solo se viene dimostrato un interesse legittimo. Non sono ammesse informazioni per scopi commerciali.
1. L'ufficio comunale può interrogare il cittadino svizzero sui punti che devono essere comunicati al momento dell'iscrizione.
1. I mezzi di ricorso sono disciplinati dal Regolamento sulla giurisdizione amministrativa (RB 2.2345).
1. Chiunque, nonostante sollecito, ignora l'obbligo di deposito degli scritti, sarà punito con una multa.
2. Il perseguimento penale si conforma alle disposizioni relative all'amministrazione della giustizia cantonale (RB 2.3221, RB 3.9222).
1. Per l'attuazione di questa legge, il Consiglio di Stato emana un regolamento.
2. Emette le disposizioni esecutive relative al regolamento federale sul certificato di origine del 22 dicembre 1980.
1. La legge del 2 maggio 1954 relativa all'insediamento e al soggiorno dei cittadini svizzeri nel Cantone Uri è abrogata.
1. Questa legge entra in vigore il 1º maggio 1986.