Legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali (Legge cantonale sull'armonizzazione dei registri, KRG) - Scopo (KRG)
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. Questa legge attua la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (RHG).
2. Essa istituisce una piattaforma dati cantonale e determina i diritti e i doveri associati degli utenti e delle utenti.
1. La legge si applica a
a) i registri degli abitanti
b) il registro dei soggetti
c) le banche dati di altre autorità, enti e persone, nella misura in cui queste svolgono un incarico legale e trattano dati ai sensi di questa legge.
1. I termini utilizzati in questa legge corrispondono a quelli della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone.
2. Il registro dei soggetti contiene le caratteristiche delle persone che hanno un rapporto giuridico, ai sensi della proprietà immobiliare, locazione o affitto, con un terreno, un edificio o un appartamento nel Cantone Uri, senza essere iscritte nel registro degli abitanti.
1. Nella misura in cui la presente legge o i relativi decreti legali non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati (RB 2.2511).
1. Il Cantone gestisce una piattaforma dati cantonale, che contiene tutte le caratteristiche richieste dal diritto federale e cantonale, in particolare quelle del registro degli abitanti e del registro federale degli edifici e delle abitazioni. Il Consiglio di Stato decide le spese correlate.
2. Le caratteristiche dei vari registri sono collegate tra loro tramite gli identificatori di persone e oggetti. Il Consiglio di Stato può, mediante un regolamento, estendere il contenuto della piattaforma dati cantonale, a condizione che ciò sia di pubblico interesse e che si tratti di dati la cui elaborazione è prevista dalla legislazione speciale.
3. La piattaforma dati cantonale
a) riceve le comunicazioni dai registri collegati
b) serve allo scambio di dati con la Confederazione
c) mette a disposizione i dati agli aventi diritto
4. La sovranità dei dati rimane a quella sede che gestisce i dati nel suo registro. Solo essa è autorizzata a modificare i dati. Le integrazioni ai dati sono nuovi dati e appartengono alla sede che aggiunge le integrazioni nel registro.
1. Il numero di assicurazione ai sensi dell'articolo 50c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (SR 831.10) funge da identificatore personale.
2. Per le imprese con un numero di identificazione uniforme (UID), tale numero serve da identificatore personale.
3. A proprietarie e proprietari di oggetti privi di numero di assicurazione, la direzione competente assegna una stringa come identificatore personale, che non permette di trarre conclusioni sulla persona.
4. Le autorità, gli enti e le persone collegate alla piattaforma dati cantonale sono autorizzate a utilizzare l'identificatore personale per adempiere ai loro compiti previsti dalla legge.
1. L'identificazione degli oggetti avviene tramite l'identificatore federale dell'edificio (EGID) e l'identificatore federale dell'appartamento (EWID).
1. Le autorità, gli uffici e le persone che raccolgono dati ai sensi dell'Articolo 2 sono obbligati a comunicarli alla piattaforma dati cantonale entro cinque giorni al massimo in forma elettronica.
2. Il Consiglio di Stato designa le autorità, gli uffici e le persone soggette all'obbligo di comunicazione in un regolamento.
1. Le autorità, gli enti e le persone connesse alla piattaforma dati cantonale possono accedere ai dati necessari per adempiere al loro mandato legale.
2. Il Consiglio di Governo stabilisce in un regolamento l'entità del diritto di accesso e le condizioni di accesso per le autorità collegate. Può inoltre ampliare i diritti di accesso e i soggetti aventi diritto, qualora sussista un importante motivo oggettivo.
1. La comunicazione dei dati alla Confederazione è disciplinata dal diritto federale sull'armonizzazione dei registri.
1. Il Cantone può comunicare dati dalla piattaforma dati cantonale a terzi, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge cantonale sulla protezione dei dati (RB 2.2511) e la titolare o il titolare della sovranità sui dati acconsenta alla comunicazione.
1. Il Cantone sostiene i costi per la creazione e la gestione della piattaforma dati cantonale.
2. I comuni sostengono i costi per l'adeguamento dei loro sistemi, il loro collegamento alla piattaforma dati cantonale, la raccolta, la registrazione e la trasmissione dei dati.
3. Lo scambio di dati sulla piattaforma dati cantonale è gratuito per gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9.
4. Per la divulgazione di dati a terzi, viene applicata una tariffa secondo l'ordinanza sulle tariffe (RB 3.2512) e il regolamento sulle tariffe (RB 3.2521).
1. Il Consiglio di Stato sorveglia l'esecuzione della legislazione federale sull'armonizzazione dei registri e di questa legge.
1. La direzione competente gestisce la piattaforma dati cantonale secondo le disposizioni di questa legge.
2. Essa è l'ufficio cantonale ai sensi dell'articolo 9 RHG. Nell'adempimento dei suoi compiti, deve coinvolgere i comuni in modo adeguato.
3. Deve in particolare
a) garantire il funzionamento sicuro della piattaforma dati cantonale
b) assicurare lo scambio di dati tra la piattaforma dati cantonale e i fornitori di dati
c) provvedere allo scambio sicuro di dati con la piattaforma nazionale di scambio dati
d) garantire l'accesso sicuro ai dati per ulteriori soggetti autorizzati
1. I comuni mantengono il registro degli abitanti elettronicamente ai sensi dell'articolo 6 RHG.
1. I comuni possono registrare persone che hanno una relazione legale con un immobile, un edificio o un appartamento nel comune ai sensi della proprietà fondiaria, affitto o locazione, senza essere iscritte nel registro degli abitanti.
1. Per l'identificazione delle singole abitazioni, i comuni possono introdurre numeri civici fisici e applicarli direttamente o farli applicare da terzi.
1. I Comuni
a) ricevono le segnalazioni, le elaborano e conducono le inchieste necessarie
b) comunicano agli obbligati alla segnalazione, in caso di iscrizione e cancellazione, quali obblighi di segnalazione presso altri enti pubblici sono stati adempiuti
c) sono responsabili dell'esattezza, della completezza e dell'aggiornamento dei loro registri
d) trasmettono i dati e le loro variazioni secondo l'Articolo 8 della piattaforma cantonale dei dati
e) conservano gli atti depositati
1. **Alla registrazione residenti si presentano le persone che:**
a) stabiliscono domicilio o soggiorno nel comune
b) rinunciano al proprio domicilio o soggiorno nel comune
c) trasferiscono il proprio domicilio o soggiorno all'interno del comune o all'interno di un edificio
2. **Dall'obbligo di registrazione è esonerato chi soggiorna in un comune per meno di tre mesi consecutivi o per meno di tre mesi all'interno di un anno.**
3. **Con questa registrazione sono adempiuti tutti gli obblighi di notifica verso autorità, enti e persone che sono collegati alla piattaforma dati cantonale.**
1. Persone che abbiano una relazione giuridica riguardante una proprietà immobiliare, un edificio o un appartamento nel comune, sotto forma di proprietà, locazione o affitto, senza essere registrate nel registro dei residenti, devono comunicare al comune il loro indirizzo, eventuali cambiamenti di indirizzo e altre caratteristiche necessarie per mantenere i registri secondo gli articoli 15 e 16.
1. Obblighi di segnalazione ai sensi degli Articoli 19 e 20 devono essere adempiuti entro 14 giorni dall'insorgenza del fatto soggetto a segnalazione.
1. Le seguenti persone sono tenute a fornire gratuitamente informazioni ai comuni, su richiesta, in merito a persone soggette all'obbligo di registrazione, qualora l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 19 e 20 non venga adempiuto
a) Datori e datrici di lavoro per le persone da loro impiegate
b) Locatori, locatrici e amministrazioni di proprietà per inquilini e inquiline che si trasferiscono, lasciano o risiedono in un immobile
c) Ospitanti per le persone che dimorano nel loro nucleo familiare
d) Responsabili di nuclei collettivi ai sensi del Regolamento sull'armonizzazione dei registri
e) Responsabili di impianti industriali e altre entità che gestiscono registri per dati necessari a determinare e aggiornare l'identificatore abitativo di una persona
2. L'obbligo di fornire informazioni si applica anche nei confronti dell'ufficio di cui all'articolo 14, comma 2, nella misura necessaria a controllare la qualità dei dati.
1. Le persone soggette all'obbligo di notifica e all'obbligo di fornire informazioni devono fornire alla registrazione degli abitanti informazioni veritiere sui fatti che devono essere registrati nei registri comunali ai sensi degli articoli 15 e 16. Se il comune lo richiede, devono dimostrare l'esattezza delle informazioni in modo adeguato.
1. Chiunque violi l'obbligo di comunicazione o di informazione imposto da questa legge o dalle ordinanze basate su di essa è punito con una multa.
2. Il procedimento è regolato dalle disposizioni della procedura penale.
1. Il Consiglio di Stato attua questa legge. Emette a tal fine le disposizioni di attuazione.
1. I fornitori di dati ai sensi dell'Articolo 8 sono obbligati a mettere a disposizione della piattaforma cantonale dei dati le informazioni pertinenti in forma rettificata entro e non oltre il 15 gennaio 2010 e, da tale data, a rispettare gli obblighi legali relativi alla gestione di tali dati.
1. Questa legge è soggetta a referendum. Entra in vigore il 1° gennaio 2009.