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Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Legge cantonale sulla cittadinanza, KBüG) - Ambito di applicazione (KBüG)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina, nel quadro del diritto federale, l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

1. Disposizioni Generali

1. Il diritto di cittadinanza cantonale e comunale sono inscindibilmente collegati.

Acquisto ex lege

1. Il trovatello acquisisce il diritto di cittadinanza del comune in cui viene trovato.

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. Chi richiede il diritto di cittadinanza cantonale e comunale deve aver avuto residenza ininterrotta negli ultimi cinque anni nel comune interessato.

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. Chi chiede il rilascio del diritto di cittadinanza cantonale e comunale deve

a) essere integrato con successo

b) essere familiare con le condizioni di vita svizzere, cantonali e comunali e

c) non rappresentare una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. Un'integrazione di successo si manifesta in particolare

a) nel rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico

b) nel rispetto dei valori della Costituzione federale

c) nella capacità di comunicare nella vita quotidiana in lingua tedesca, sia verbalmente che per iscritto

d) nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di un'istruzione e

e) nella promozione e nel sostegno dell'integrazione della moglie o del marito, della partner registrata o del partner registrato o dei figli minorenni, sui quali si esercita l'autorità parentale

2. La situazione delle persone che non possono soddisfare o possono soddisfare solo con difficoltà i criteri di integrazione del paragrafo 1 lettere c e d a causa di una disabilità o malattia o di altre circostanze personali rilevanti, deve essere debitamente presa in considerazione.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le condizioni per il rilascio della cittadinanza cantonale e comunale.

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. La domanda per la concessione della cittadinanza comunale e cantonale deve essere presentata all'ufficio competente cantonale.

2. L'ufficio competente cantonale assiste l'autorità comunale nella verifica dei requisiti secondo l'articolo 5 lettera c e l'articolo 5a paragrafo 1 lettera a ed emana le necessarie linee guida per l'attuazione.

Acquisizione per Naturalizzazione Ordinaria

1. La persona richiedente è tenuta a fornire alle autorità competenti cantonali e comunali informazioni veritiere e complete su tutto ciò che può essere determinante per la decisione di naturalizzazione.

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. Le autorità cantonali e comunali competenti possono trattare i dati personali per l'adempimento dei loro compiti ai sensi di questa legge, inclusi i profili della personalità e i dati personali particolarmente protetti riguardanti

a) le convinzioni religiose

b) le attività politiche

c) la salute

d) il rispetto degli obblighi di mantenimento familiare

e) le misure di assistenza sociale

f) le procedure esecutive e fallimentari

g) i documenti fiscali, in particolare gli arretrati fiscali e le sanzioni fiscali

h) i procedimenti amministrativi o penali e le sanzioni

i) il comportamento scolastico

2. Le autorità cantonali e comunali sono autorizzate e obbligate a fornire le informazioni necessarie a tal fine.

3. Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di cittadinanza sono autorizzate a comunicare reciprocamente e alle autorità federali competenti tutti i dati personali necessari per l'adempimento di tale compito.

4. Se il consiglio comunale sottopone la domanda di naturalizzazione agli elettori dell'assemblea comunale per la decisione, deve comunicare i seguenti dati

a) nazionalità

b) durata della residenza

c) informazioni necessarie per la valutazione dei requisiti di naturalizzazione, in particolare dell'integrazione riuscita

5. Inoltre, si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali (RB 2.2511).

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. Salvo diversa disposizione del diritto comunale, l'assemblea comunale (comitato civico aperto) è responsabile per il conferimento del diritto di cittadinanza comunale.

2. Il diritto comunale può trasferire la competenza per il conferimento del diritto di cittadinanza comunale al consiglio comunale o a una commissione speciale per la cittadinanza.

3. La commissione per la cittadinanza è composta da un membro del consiglio comunale in qualità di presidente e almeno altri quattro membri eletti dall'assemblea comunale. Essa opera secondo le norme del regolamento sulla procedura amministrativa (RB 2.2345).

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. La proposta del consiglio comunale all'assemblea comunale relativa alla domanda di naturalizzazione si considera accettata, se dall'assemblea non viene presentata alcuna controproposta, se la controproposta si rivela inammissibile o se viene respinta.

2. Le controproposte sono ammissibili e vengono messe ai voti, se

a) sono motivate e la motivazione si riferisce ai requisiti legali di naturalizzazione la cui valutazione è di competenza del comune,

b) non violano diritti costituzionali,

c) si riferiscono a domande o persone specifiche.

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. Il Consiglio di Stato decide in merito al conferimento della cittadinanza cantonale quando è presente l'autorizzazione federale di naturalizzazione e la cittadinanza comunale è stata concessa.

Acquisizione tramite naturalizzazione ordinaria

1. Alle persone che si sono distinte per meriti speciali nei confronti del pubblico può essere conferita la cittadinanza onoraria.

2. L'assemblea comunale conferisce la cittadinanza onoraria del comune, a meno che il diritto comunale non disponga diversamente. Il consiglio di stato conferisce la cittadinanza onoraria del cantone.

3. La cittadinanza onoraria non ha gli effetti giuridici di una naturale ordinaria.

Revoca della cittadinanza

1. Il consiglio comunale deve congedare la persona richiedente dal diritto civico comunale, se essa possiede il diritto civico di un altro comune. Con questa decisione, la persona richiedente perde anche il diritto civico cantonale, nella misura in cui possiede il diritto civico comunale in un altro cantone.

1. Amministrazione della Giustizia, Tasse

1. Decisioni e ordinanze che si basano su questa legge sono impugnabili secondo le disposizioni del Regolamento sulla giustizia amministrativa (RB 2.2345).

2. La decisione della commissione di naturalizzazione è impugnabile direttamente presso il Consiglio di Governo.

**Processo, Spese**

1. Le tariffe per le decisioni e i provvedimenti secondo questa legge sono stabilite dal Regolamento delle Tariffe (RB 3.2512) e dal Regolamento sui Diritti (RB 3.2521).

Disposizioni finali

1. Nella misura in cui questa legge non incarica il prefetto di stabilire disposizioni più dettagliate, il Consiglio di Stato esegue questa legge. Emana le disposizioni necessarie in un regolamento.

2. Stabilisce la cittadinanza comunale per le persone che vengono agevolmente naturalizzate ai sensi dell'articolo 29 della legge federale sull'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera (RS 141.0).

Disposizioni finali

1. La legge del 5 maggio 1935 sull'acquisizione del diritto fondiario del Cantone Uri è abrogata.

Disposizioni finali

1. L'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinate dalla legge in vigore al momento del verificarsi della fattispecie rilevante.

2. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge saranno trattate fino alla decisione sulla domanda stessa secondo le disposizioni della legislazione precedente.

Disposizioni finali

1. Questo legge è soggetta a referendum popolare. È sottoposto alla votazione popolare insieme alla relativa modifica della Costituzione del Cantone di Uri. Se questa viene respinta, la legge decade.

2. Il Consiglio di Stato determina quando questa legge entrerà in vigore.

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