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Legge sui comuni (GEG) - Oggetto e Ambito di Applicazione (GEG)

78 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Uri
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Indice delle disposizioni (78)

Articolo 1 GEG - Oggetto e Ambito di Applicazione Articolo 2 GEG Articolo 3 GEG Articolo 4 GEG Articolo 5 GEG Articolo 6 GEG Articolo 7 GEG Articolo 8 GEG Articolo 9 GEG Articolo 10 GEG Articolo 11 GEG - Competenza Articolo 12 GEG Articolo 13 GEG Articolo 14 GEG - Regolamento Procedurale Articolo 15 GEG Articolo 16 GEG Articolo 17 GEG Articolo 18 GEG **Articolo 19 GEG - Esclusione del Pubblico** Articolo 20 GEG - Informazione del pubblico Articolo 21 GEG Articolo 22 GEG Articolo 23 GEG Articolo 24 GEG Articolo 25 GEG Articolo 26 GEG Articolo 27 GEG Articolo 28 GEG Articolo 29 GEG - Commissioni non indipendenti Articolo 30 GEG Articolo 31 GEG - Compiti dei Comuni Articolo 32 GEG Articolo 33 GEG Articolo 34 GEG **Articolo 35 GEG - Base giuridica** Articolo 36 GEG Articolo 37 GEG Articolo 38 GEG - Cooperazione transfrontaliera Articolo 39 GEG Articolo 40 GEG Articolo 41 GEG Articolo 42 GEG - Principio Articolo 43 GEG Articolo 44 GEG Articolo 45 GEG Articolo 46 GEG Articolo 47 GEG Articolo 48 GEG Articolo 49 GEG - Diritto di partecipazione degli aventi diritto di voto: Procedura Articolo 50 GEG Articolo 51 GEG - Principi di bilancio finanziario Articolo 52 GEG Articolo 53 GEG Articolo 54 GEG Articolo 55 GEG Articolo 56 GEG Articolo 57 GEG Articolo 58 GEG Articolo 59 GEG Articolo 60 GEG Articolo 61 GEG - Atto di fusione: Approvazione Articolo 62 GEG Articolo 63 GEG Articolo 64 GEG - Definizioni **Articolo 65 GEG - Contratto** Articolo 66 GEG Articolo 67 GEG Articolo 68 GEG Articolo 69 GEG - Supervisione da parte del Consiglio di Governo: Indagine **Articolo 70 GEG - Supervisione da parte del Consiglio del Governo: Misure** Articolo 71 GEG Articolo 72 GEG - Ricorsi contro le elezioni e le votazioni dell'Assemblea comunale Articolo 73 GEG Articolo 74 GEG Articolo 75 GEG Articolo 76 GEG Articolo 77 GEG Articolo 79 GEG

Testo normativo (78 Articoli)

Disposizioni Generali - Oggetto, Ambito di Applicazione e Autonomia

1. Questa legge disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione e dei compiti dei comuni di residenti, nonché la vigilanza e l'amministrazione della giustizia.

2. Quando questa legge fa riferimento al «Comune» e non risulta espressamente o in modo interpretativo altro, si intende il comune di residenti.

3. Per i comuni patriziali e le parrocchie ecclesiali questa legge si applica mutatis mutandis, purché la legislazione particolare non disponga diversamente.

4. Per i comuni corporativi vale il diritto della rispettiva corporazione.

Disposizioni Generali - Oggetto, Ambito di Applicazione e Autonomia

1. I comuni gestiscono autonomamente le loro questioni nell'ambito del diritto superiore.

**Disposizioni Generali - Legislazione**

1. Le comunità regolano i principi fondamentali della loro organizzazione, le competenze dei loro organi e la partecipazione degli aventi diritto al voto nel regolamento comunale.

**Disposizioni Generali - Legislazione**

1. I comuni emanano ulteriori disposizioni, nel contesto del diritto superiore, per adempiere ai loro compiti.

2. Gli atti normativi degli aventi diritto al voto si chiamano «Ordinanza», mentre quelli delle autorità si chiamano «Regolamento».

**Disposizioni Generali - Legislazione**

1. Nella misura in cui il diritto superiore e la presente legge non dispongano diversamente, i cittadini aventi diritto di voto sono competenti a stabilire il diritto.

**Disposizioni Generali - Legislazione**

1. Gli aventi diritto al voto possono trasferire le loro competenze legislative a un'autorità. La delega deve essere contenuta nel regolamento e limitata a un ambito materiale ristretto. Inoltre, il regolamento deve disciplinare i principi fondamentali dell'ambito materiale delegato.

2. Le competenze legislative che spettano a un'autorità in virtù di una disposizione speciale non possono essere ulteriormente delegate.

**Disposizioni Generali - Legislazione**

1. I comuni pubblicano il loro diritto in una raccolta sistematica di leggi.

Disposizioni Generali - Pubblicazioni

1. Gli atti normativi, le delibere vincolanti per la popolazione e i risultati delle elezioni e delle votazioni vengono pubblicati.

2. Il comune stabilisce in un atto normativo l'organo di pubblicazione. Per gli atti normativi, può designare il sito internet del comune come organo di pubblicazione.

Organi - Aventi Diritto di Voto

1. Ha diritto di voto e di essere eletto chi è avente diritto di voto in materia cantonale e ha residenza politica nel comune.

2. La persona eletta può esercitare la sua funzione di autorità solo se e finché risiede nel comune.

3. Il Consiglio di Stato può concedere eccezioni temporanee all'obbligo di residenza, se sussistono motivi importanti e l'adempimento delle funzioni d'ufficio è garantito.

Organi - Aventi Diritto di Voto

1. Organo supremo del comune sono gli aventi diritto al voto. Essi esercitano i loro diritti alle urne o in assemblea comunale.

Organi - Aventi Diritto di Voto

1. Gli aventi diritto di voto decidono su quegli affari che il diritto cantonale, il regolamento comunale o un altro atto normativo del comune assegna loro.

2. Nell'ambito del diritto cantonale, il regolamento comunale determina quali affari devono essere sottoposti all'assemblea comunale e su quali deve essere presa una decisione alle urne.

3. Le votazioni e le elezioni che devono essere effettuate alle urne sono regolate dal diritto cantonale.

**Organo - Assemblea Comunale**

1. L'Assemblea comunale è l'assemblea degli aventi diritto al voto di un comune con lo scopo di decidere sugli affari e di fare elezioni che rientrano nella sua competenza.

**Organo - Assemblea Comunale**

1. Il consiglio comunale determina il momento e gli affari dell'assemblea comunale. Restano riservati particolari diritti che la legislazione concede agli aventi diritto di voto.

2. L'assemblea comunale deve essere convocata pubblicamente almeno otto giorni prima della sua riunione. La convocazione deve indicare il momento, il luogo e gli oggetti di trattazione.

3. L'assemblea comunale non può decidere su oggetti di trattazione che non sono inclusi nella convocazione.

**Organo - Assemblea Comunale**

1. Il comune emette, con il regolamento comunale o come regolamento speciale, un'ordinanza procedurale per l'assemblea comunale.

2. L'ordinanza procedurale può prevedere votazioni su varianti, di principio o consultive. A tal proposito si applica quanto segue

a) nelle votazioni su varianti possono essere sottoposte al voto degli aventi diritto al massimo due varianti. Il consiglio comunale deve indicare la variante che preferisce

b) una questione di principio approvata dagli aventi diritto è vincolante per il consiglio comunale

c) la votazione consultiva segue la procedura di voto ordinaria. Il risultato non è vincolante

**Organo - Assemblea Comunale**

1. L'assemblea comunale è pubblica.

2. Le persone non aventi diritto di voto devono essere collocate separatamente da quelle aventi diritto di voto. La direzione dei lavori può allontanarle dalla sala delle riunioni, se lo richiedono prevalenti interessi pubblici o privati.

Organi - Autorità - Disposizioni Generali

1. Ai sensi di questa legge si considerano autorità

a) il consiglio comunale

b) il consiglio scolastico

c) il consiglio sociale

d) le commissioni indipendenti

Organi - Autorità - Disposizioni Generali

1. I principi fondamentali dell'organizzazione delle autorità sono stabiliti dalle disposizioni della costituzione cantonale e dal regolamento comunale.

2. Ciò vale in particolare per l'incompatibilità, l'esclusione dei parenti, l'astensione, la capacità deliberativa, l'adozione delle delibere, la durata del mandato e l'obbligo di servizio.

Organi - Autorità - Disposizioni Generali

1. Nel quadro della normativa superiore, il comune emana disposizioni per la procedura presso le autorità.

Organi - Autorità - Disposizioni Generali

1. Le trattative delle autorità non sono pubbliche.

Organi - Autorità - Disposizioni Generali

1. L'obbligo delle autorità di informare il pubblico su problemi, progetti e decisioni importanti è disciplinato dalla Costituzione cantonale e dalla Legge sulla trasparenza (RB 2.2711).

Organi - Autorità - Disposizioni Generali

1. Membri delle autorità e privati che svolgono funzioni pubbliche sono tenuti al segreto su questioni di cui sono venuti a conoscenza nella loro posizione ufficiale.

2. L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio vale anche una volta terminato l'incarico o il mandato.

3. Il consiglio comunale può esonerare la persona interessata dal segreto d'ufficio, se l'interesse alla scoperta della verità prevale sull'interesse alla riservatezza.

Organi - Autorità - Disposizioni Generali

1. La responsabilità delle autorità e dei loro membri è disciplinata dalle disposizioni della costituzione cantonale.

1. Organi - Autorità - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dalla presidenza e da almeno altri quattro membri.

2. Il regolamento comunale determina il numero dei membri e la costituzione del Consiglio comunale.

1. Organi - Autorità - Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'autorità dirigente e il supremo organo esecutivo. Esso adempie ai compiti che gli sono conferiti dalla presente legge e dalla legislazione speciale. Inoltre, cura tutte le questioni del comune, nella misura in cui la legislazione speciale non disponga diversamente.

2. In particolare, esso ha il compito di

a) dirigere il comune nonché pianificare e gestire le sue attività

b) organizzare, dirigere e sorvegliare l'amministrazione

c) garantire l'uso adeguato ed economico delle risorse

d) assicurare il rispetto dei principi dello stato di diritto

e) preparare ed eseguire gli affari dell'assemblea comunale

f) rappresentare il comune all'esterno

3. Il Consiglio Comunale può delegare la direzione di singole aree amministrative a dipendenti comunali.

Organi - Autorità - Consiglio Scolastico

1. Qualora il comune nomini un consiglio scolastico, si applicano le seguenti disposizioni

a) Il consiglio scolastico è composto dalla presidenza e da almeno altri quattro membri

b) Il regolamento comunale determina il numero dei membri e la costituzione del consiglio scolastico

Organi - Autorità - Consiglio Scolastico

1. I compiti del consiglio scolastico sono disciplinati dalla legislazione speciale.

2. Se non esiste un consiglio scolastico e il regolamento comunale non dispone diversamente, il consiglio comunale assume questo compito.

Organi - Autorità - Consiglio Sociale

1. Qualora il comune istituisca un consiglio sociale, si applica quanto segue

a) Il consiglio sociale è composto dalla presidenza e da almeno altri quattro membri

b) Il regolamento comunale determina il numero dei membri e la costituzione del consiglio sociale

Organi - Autorità - Consiglio Sociale

1. I compiti del Consiglio Sociale sono disciplinati dalla legislazione speciale.

2. In assenza di un Consiglio Sociale e salvo disposizione contraria dell'ordinamento comunale, il Consiglio Comunale assume tale compito.

Organi - Autorità - Commissioni

1. L'assemblea comunale e le autorità possono delegare alcuni ambiti delle loro competenze a una commissione non autonoma. L'ambito delle competenze delegato deve essere chiaramente definito nella delibera di costituzione. Tali commissioni non possono ricevere poteri dispositivi.

2. Queste commissioni sono subordinate all'autorità che le ha costituite. Se vengono istituite dall'assemblea comunale, il consiglio comunale agisce in loro vece.

3. Le commissioni non autonome sono soggette all'obbligo di astenersi e all'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio. Il regolamento comunale o la delibera di costituzione può contenere ulteriori disposizioni.

Organi - Autorità - Commissioni

1. Il Comune può scegliere commissioni autonome che svolgono determinate mansioni comunali e adottano disposizioni correlate.

2. Le commissioni autonome devono basarsi su un regolamento. Questo regola almeno l'organizzazione, l'ambito delle funzioni e i poteri dispositivi della commissione.

Compiti - Compiti e Soggetti incaricati dei Compiti

1. I comuni svolgono i compiti assegnati loro dal diritto superiore, nonché i compiti auto-assunti.

2. I compiti auto-assunti possono riguardare materie per le quali né la Confederazione né il Cantone, né una terza parte in virtù di una specifica disposizione, è competente.

3. Fatte salve le competenze della parrocchia, del comune dei cittadini originari e delle corporazioni.

Compiti - Compiti e Soggetti incaricati dei Compiti

1. Le comuni assumono compiti scelti autonomamente attraverso un decreto legge o una delibera dell'organo comunale competente.

Compiti - Compiti e Soggetti incaricati dei Compiti

1. Salvo diversa disposizione della legislazione speciale, i comuni possono svolgere i loro compiti

a) in proprio

b) affidandoli a un’impresa comunale autonoma

c) trasferendoli a terzi oppure

d) in collaborazione con uno o più altri comuni

Compiti - Azienda Comunale Autonoma

1. I comuni possono rendere autonomi, dal punto di vista organizzativo, i rami amministrativi idonei come imprese comunali e dotarli di personalità giuridica propria.

Compiti - Azienda Comunale Autonoma

1. Le aziende comunali richiedono una base in un'ordinanza.

2. L'ordinanza stabilisce almeno

a) la natura e l'entità dei servizi trasferiti,

b) i principi fondamentali dell'organizzazione dell'azienda,

c) il finanziamento dell'azienda e

d) la supervisione sull'azienda.

1. Compiti - Adempimento da Parte di Terzi

1. **Il Comune può, mediante un accordo di prestazione, obbligare e autorizzare terzi a svolgere compiti pubblici chiaramente definiti, purché il diritto superiore non lo vieti.**

2. **Se il Comune trasferisce poteri sovrani al terzo, emana un regolamento a tal fine. In esso disciplina in modo particolare i compiti e le competenze decisionali trasferiti, nonché la sorveglianza.**

3. **Qualora non vengano trasferiti poteri sovrani al terzo, è competente il Consiglio comunale a decidere sull'adempimento tramite terzi, a meno che la legislazione speciale non disponga diversamente. Restano ferme le competenze di spesa nel Comune.**

**Compiti - Cooperazione tra i Comuni - Disposizioni Generali**

1. La collaborazione con altri comuni avviene tramite

a) un contratto di prestazione

b) un contratto di cooperazione

c) un consorzio

**Compiti - Cooperazione tra i Comuni - Disposizioni Generali**

1. I comuni possono stipulare contratti di collaborazione con comuni di altri cantoni.

2. Se con questi contratti vengono trasferiti poteri sovrani o se si intende dichiarare applicabile il diritto dell'altro cantone, essi sono validi soltanto dopo che il Consiglio di Stato li ha approvati.

**Compiti - Cooperazione tra i Comuni - Disposizioni Generali**

1. Il Consiglio di Stato può, su richiesta dei comuni, autorizzare in via sperimentale forme e modalità di collaborazione che si discostano da quanto previsto in questa legge.

2. Autorizza la modalità di collaborazione richiesta se, in casi specifici, appare più opportuna.

Compiti - Cooperazione tra i comuni - Contratto di prestazione e contratto di collaborazione

1. Con il contratto di prestazione, il comune può

a) svolgere uno o più compiti comunali per conto di un altro comune

b) consentire a un altro comune l’utilizzo di impianti pubblici

c) mettere a disposizione di un altro comune personale amministrativo

d) fornire ad un altro comune ulteriori prestazioni nell’ambito dei compiti comunali

2. Salvo diversa disposizione della normativa speciale

a) è il consiglio comunale competente a concludere il contratto di prestazione, se questo non trasferisce poteri sovrani. Restano riservate le competenze di spesa nel comune

b) il contratto di prestazione deve essere sottoposto all’approvazione degli aventi diritto al voto, se con il contratto vengono trasferiti poteri sovrani

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Contratto di Prestazione e Contratto di Collaborazione

1. Con il contratto di collaborazione, i comuni possono convenire di

a) impiegare personale amministrativo comune o istituire commissioni comuni

b) adempiere uno o più compiti comunali congiuntamente. In tal caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del Codice delle Obbligazioni relative alla società semplice come diritto pubblico comunale, salvo che il contratto di collaborazione disponga diversamente

c) creare un ente comune di diritto pubblico o privato

2. Salvo che la legislazione speciale disponga diversamente

a) spetta al consiglio comunale concludere il contratto di collaborazione, se questo non trasferisce poteri sovrani. Rimangono riservate le competenze di spesa nel comune

b) il contratto di collaborazione deve essere sottoposto all'approvazione degli aventi diritto al voto, se con il contratto vengono trasferiti poteri sovrani

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. Più comuni possono unirsi in consorzi per l'adempimento congiunto di uno o più dei loro compiti.

2. Il consorzio è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. Gli statuti del consorzio stabiliscono almeno

a) Nome, membri, scopo e sede del consorzio

b) Elezione, composizione e convocazione degli organi del consorzio

c) Le competenze del consorzio e dei suoi organi

d) I principi di finanziamento

e) I requisiti e la procedura per l'adesione e il recesso

f) I diritti dei membri

g) I diritti di partecipazione dei cittadini con diritto di voto dei comuni coinvolti

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. Gli organi del consorzio sono

a) l'assemblea dei delegati

b) il consiglio di amministrazione

c) la commissione di revisione dei conti. Le disposizioni di questa legge relative alla revisione dei conti si applicano in modo analogo.

2. Il consiglio di governo può approvare un'organizzazione diversa, se questa si dimostra più opportuna in un caso specifico.

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. L'associazione di scopo tiene una contabilità separata. Questa è conforme al diritto cantonale.

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. I membri sono responsabili per l'associazione di scopo in modo sussidiario in base alle loro quote.

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. Gli statuti devono in particolare

a) garantire che ogni membro abbia almeno una rappresentanza nell'assemblea dei delegati

b) disciplinare chiaramente le competenze finanziarie, in particolare stabilire l'ammontare delle nuove spese che richiedono l'approvazione di tutti i membri

c) assicurare i diritti informativi completi dei membri

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. I diritti di codeterminazione degli elettori devono essere preservati.

2. Gli statuti del consorzio determinano l'entità delle nuove spese, sia uniche che ricorrenti, così come ulteriori importanti deliberazioni che sono soggette a referendum obbligatorio presso gli elettori dei comuni partecipanti.

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. Gli statuti dell'associazione determinano la procedura che deve essere seguita per garantire i diritti di partecipazione degli aventi diritto al voto. Essi designano a tal fine la procedura nell'assemblea comunale o quella alle urne.

2. I comuni membri conducono la votazione. Si applicano le disposizioni relative alle votazioni ordinarie e alle elezioni nei singoli comuni.

Compiti - Collaborazione tra i Comuni - Associazione di Scopo

1. Gli statuti dell'associazione di scopo sono validi solo dopo che il Consiglio di Governo li ha approvati. Quest'ultimo verifica se gli statuti siano conformi alla legge.

2. Lo stesso vale per la modifica e l'abrogazione degli statuti.

Bilancio Finanziario - Principi e Diritto Applicabile

1. Il bilancio finanziario è gestito secondo i principi di legalità, equilibrio del bilancio e utilizzo appropriato ed economico dei fondi pubblici.

Bilancio Finanziario - Principi e Diritto Applicabile

1. I comuni gestiscono il loro bilancio finanziario secondo le disposizioni del diritto cantonale.

Bilancio finanziario - Revisione contabile

1. I comuni provvedono a un controllo contabile adattato al bilancio finanziario.

2. A tal fine, istituiscono una commissione di revisione contabile. Possono affidare i compiti a una persona terza con competenze tecniche, nella misura in cui siano in questione la legittimità giuridica finanziaria o l'accuratezza tecnica. La responsabilità complessiva rimane presso la commissione di revisione contabile.

3. L'ordinamento comunale disciplina i dettagli, in particolare l'elezione e la composizione della commissione di revisione contabile, nonché la scelta della persona terza e l'ambito dei compiti che le vengono affidati.

Bilancio finanziario - Revisione contabile

1. La Commissione di Controllo delle Finanze esamina il bilancio e il conto annuale. Inoltre, verifica ulteriori affari di rilevanza finanziaria, in particolare quelli su cui decidono gli aventi diritto di voto.

2. L’esame avviene sotto i seguenti aspetti

a) ammissibilità giuridica finanziaria

b) esattezza tecnica professionale

c) adeguatezza finanziaria

Bilancio finanziario - Revisione contabile

1. La Commissione di revisione dei conti può esaminare i documenti del comune e interrogare le autorità, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere il proprio compito. Con un regolamento, il comune può inoltre autorizzare la Commissione di revisione dei conti a interrogare direttamente il personale comunale.

2. Le autorità e, ove esista un diritto diretto di interrogatorio, il personale sono obbligati a fornire alla Commissione di revisione dei conti le informazioni necessarie.

3. La Commissione di revisione dei conti può presentare proposte e richieste all'autorità interessata.

**Modifica nella Composizione e nell'Area dei Comuni - Volontarietà**

1. La consistenza e il territorio dei comuni sono garantiti. Le modifiche sono volontarie per i comuni.

**Modifica della composizione e del territorio dei comuni - Modifica della composizione - Natura, effetto e procedura della fusione**

1. I Comuni possono unirsi attraverso

a) una o più Comuni vengono inglobate da un altro Comune (fusione per incorporazione)

b) due o più Comuni si uniscono per formare un nuovo Comune (fusione per unione)

**Modifica della composizione e del territorio dei comuni - Modifica della composizione - Natura, effetto e procedura della fusione**

1. Con la fusione, i comuni che vengono assorbiti da un altro comune e i comuni che si uniscono per formare un nuovo comune vengono aboliti.

2. Il comune ampliato o di nuova costituzione a seguito della fusione assume automaticamente i diritti e i doveri esistenti dei comuni aboliti. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie concordate con terzi.

Modifica nella composizione e nel territorio dei comuni - Modifica nella composizione - Natura, effetto e procedura della fusione

1. Gli aventi diritto di voto dei comuni coinvolti decidono sulla fusione votando alle urne sul contratto di fusione.

2. Per la fusione dei comuni è necessaria l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto di voto di ciascun comune coinvolto.

Modifica nella composizione e nel territorio dei comuni - Modifica nella composizione - Natura, effetto e procedura della fusione

1. Il contratto di fusione regola i dettagli necessari per l'esecuzione della fusione.

2. Esso regola in particolare

a) se viene costituito un nuovo comune o se un comune ingloba altri comuni

b) il momento della fusione, i confini e il nome del nuovo comune

c) i principi fondamentali dell'organizzazione e delle competenze del nuovo comune

d) le disposizioni transitorie. Queste regolano in particolare l'eventuale continuazione dell'efficacia e l'abrogazione delle disposizioni legislative dei comuni soppressi

Modifica nella composizione e nel territorio dei comuni - Modifica nella composizione - Natura, effetto e procedura della fusione

1. Le fusioni comunali diventano valide solo quando sono state approvate dal Consiglio di Stato. L'approvazione viene concessa se la fusione è legittima.

2. Se il Consiglio di Stato non intende approvare il contratto di fusione, decide in ultima istanza il Consiglio del Cantone in merito all'approvazione. I comuni interessati devono essere consultati in precedenza.

Modifica nella composizione e nel territorio dei comuni - Modifica nella composizione - Sostegno da parte del cantone

1. Il cantone fornisce ai comuni di residenza in fusione

a) un contributo una tantum per i costi del progetto di preparazione di una fusione

b) un contributo una tantum per le conseguenze della fusione. Questo contributo prende in particolare considerazione i costi della riorganizzazione e un contributo adeguato alla riduzione del debito

2. Nell'ambito del paragrafo 1, il Consiglio cantonale determina l'ammontare dei contributi. Decide in via definitiva le spese ad essi correlate.

Modifica nella Struttura e nel Territorio dei Comuni - Modifica nella Struttura - Supporto da parte del Cantone

1. La direzione competente consiglia i comuni residenziali che intendono fondersi. Può effettuare accertamenti e elaborare proposte per questi comuni.

**Modifica nella composizione e nel territorio dei comuni - Modifica nel territorio**

1. In caso di modifiche territoriali, i confini tra i comuni vengono ridisegnati.

2. Le rettifiche di confine perseguono l'obiettivo di creare un tracciato di confine più tecnicamente adeguato e chiaro.

**Modifica nello stato e nel territorio dei comuni - Modifica nel territorio**

1. I comuni regolano la modifica del territorio con un contratto. Questo determina il nuovo tracciato del confine e, in caso di modifica del territorio, inoltre le conseguenze giuridiche della modifica.

Modifica nel Consorzio e nel Territorio dei Comuni - Modifica nel Territorio

1. Gli aventi diritto di voto decidono in merito al contratto sulla modifica del territorio, mentre il consiglio comunale decide su quello relativo alla rettifica dei confini.

2. I contratti devono essere approvati dal consiglio di governo.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Sorveglianza

1. Se nel comune si verificano infrazioni amministrative, il consiglio comunale chiarisce la questione. Adotta nell'ambito delle sue competenze le misure necessarie atte a sanare l'anomalia riscontrata; qualora non abbia la competenza, si rivolge all'organo competente. L'articolo 68 comma 3 si applica mutatis mutandis.

2. Il consiglio comunale può condurre o far condurre indagini. La procedura si svolge mutatis mutandis secondo le disposizioni del regolamento sulla giurisdizione amministrativa (RB 2.2345).

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Sorveglianza

1. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui comuni e sulle loro autorità. Restano riservati il dovere di vigilanza comunale secondo l'articolo 67 e quello previsto dalla legislazione speciale.

2. Il Consiglio di Stato vigila inoltre sulle aziende comunali autonome e sui consorzi.

3. Il Consiglio di Stato interviene in qualità di autorità di vigilanza solo se

a) esistono indicazioni di violazioni chiare della legge oppure

b) la corretta attività di gestione e amministrazione è seriamente compromessa in altro modo.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Sorveglianza

1. Il Consiglio di Stato accerta i fatti rilevanti. A tal fine, può esaminare i documenti del comune, interrogare i membri delle autorità e i dipendenti, nonché chiarire i fatti in altro modo adeguato.

2. La procedura si svolge in modo analogo secondo le disposizioni del Regolamento sulla giustizia amministrativa (RB 2.2345).

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Sorveglianza

1. Se dalla verifica di vigilanza emerge la necessità di un intervento, il Consiglio di Stato adotta le misure proporzionate.

2. Esso può in particolare

a) agire in sostituzione del comune

b) impartire istruzioni

c) adottare misure cautelari

d) annullare provvedimenti, decisioni e disposizioni illegittime

e) adottare provvedimenti sostitutivi e atti esecutivi sostitutivi

f) emanare normative sostitutive

g) stabilire il bilancio e l'aliquota d'imposta di un comune

h) sospendere temporaneamente o rimuovere dall'incarico un membro dell'autorità che violi ripetutamente o gravemente i propri doveri d'ufficio, se ciò è nell'interesse pubblico

i) revocare a un comune il diritto all'autonomia amministrativa e insediare un organo direttivo qualora non si possano garantire altrimenti l'esecuzione corretta dei compiti. Ciò avviene in particolare quando il comune

1. non è più in grado di deliberare per mancanza di autorità debitamente costituite

2. viola gravemente i propri obblighi legali

3. si oppone alle disposizioni del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza o

4. mette a rischio la solvibilità del comune con il proprio comportamento finanziario

3. Le decisioni del Consiglio di Stato su indagini e misure di vigilanza sono definitive a livello cantonale.

Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia - Sorveglianza

1. Se il consiglio di governo adotta misure di vigilanza, di regola impone i costi dell'indagine e delle misure al comune interessato.

Vigilanza e Amministrazione della giustizia - Amministrazione della giustizia

1. Le votazioni e le elezioni dell'assemblea comunale, così come gli atti preparatori, successivi e procedurali ad esse correlati, possono essere impugnati presso il Consiglio di Stato con un ricorso amministrativo.

2. Sono esclusi i decreti legge e le fattispecie la cui impugnabilità è regolata diversamente dalla legislazione speciale.

3. Possono essere contestate solo le violazioni di legge.

4. Ha diritto di ricorso chi ha diritto di voto nel comune.

5. Per il resto si applicano le disposizioni del Regolamento sulla procedura di diritto amministrativo (RB 2.2345).

Collaborazione con il Cantone

1. Il Cantone rispetta l'autonomia comunale nell'adempimento delle sue funzioni.

2. Nell'ambito delle disposizioni di legge, collabora con i comuni per adempiere ai compiti pubblici condivisi.

1. Collaborazione con il Cantone

1. Il Cantone istituisce un punto di riferimento per i comuni.

2. Nell'ambito delle proprie possibilità di personale e competenze tecniche, il punto di riferimento supporta i comuni, su loro richiesta

a) nell'adempimento delle proprie questioni pubbliche

b) nella collaborazione con il Cantone

Disposizioni finali

1. **Le comunità devono adeguare i loro regolamenti al nuovo diritto entro cinque anni dall'entrata in vigore di questa legge. Fino ad allora, rimarranno in vigore i regolamenti attuali delle comunità. Le loro modifiche devono conformarsi al nuovo diritto. Lo stesso vale per le imprese comunali indipendenti e per le associazioni di scopo.**

2. **Entro cinque anni dall'entrata in vigore di questa legge, le comunità devono redigere gli atti normativi richiesti da questa legge.**

3. **Le associazioni di scopo devono adeguare i loro statuti a questa legge entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa. In particolare, devono garantire i diritti dei membri e i diritti di partecipazione dei cittadini aventi diritto di voto secondo questa legge.**

4. **Il Consiglio di Governo può prorogare il termine di cui ai paragrafi 1 a 3 in casi specifici, se sussistono motivi importanti o se non è possibile adeguarsi entro il termine stabilito.**

5. **Se una comunità o un’associazione di scopo lascia trascorrere inutilmente il termine di cui ai paragrafi 1 a 3, il Consiglio di Governo può emanare norme sostitutive. Queste rimarranno in vigore fino a quando la comunità o l'associazione di scopo non emanerà regolamenti propri e conformi.**

Disposizioni finali

1. Il consiglio comunale adatta i decreti municipali ai termini «Ordinanza» e «Regolamento».

Disposizioni finali

1. La legge del 1° maggio 1859 sul diritto di voto nei comuni rurali è abrogata.

Disposizioni finali

1. Questa legge è soggetta a referendum popolare.

2. Il Consiglio di Governo determina quando entrerà in vigore.

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