Ordinanza del Consiglio ecclesiastico evangelico del Canton Turgovia sull'elezione di conferma dei ministri ordinati - Ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina la procedura di conferma elettorale per i pastori e le pastore eletti dalle comunità parrocchiali e per i diaconi e le diacone ordinati eletti dalle comunità parrocchiali.
2. Quando nel seguito si fa riferimento a titolari di cariche, si intendono i pastori e le pastore eletti dalle comunità parrocchiali e i diaconi e le diacone ordinati eletti dalle comunità parrocchiali.
1. Un'eventuale elezione di conferma deve essere condotta in modo analogo alle nuove elezioni per i rispettivi titolari d'ufficio ordinati, sia in forma segreta durante un'assemblea di comunità ecclesiastica, sia tramite voto alle urne.
1. La durata del mandato degli ufficiali ordinati e degli ufficiali eletti dalle parrocchie si coincide con quella dei consigli amministrativi delle parrocchie evangeliche.
1. Intende la commissione di supervisione della parrocchia, per un titolare ordinato o una titolare ordinata, condurre un’elezione di conferma per un ulteriore periodo d’incarico, si consulta con il consiglio parrocchiale. Essa decide entro il 30 settembre dell’anno precedente alla scadenza del periodo d’incarico in merito all’organizzazione di tale elezione e comunica la decisione al consiglio parrocchiale.
2. ...
1. Il consiglio ecclesiastico pubblica, al più tardi il 15 novembre, sul bollettino ufficiale del Cantone Turgovia i nomi dei titolari ordinati per i quali la commissione di vigilanza della rispettiva comunità ecclesiastica ha richiesto la riconferma elettorale.
2. Gli altri titolari ordinati sono considerati confermati nel loro incarico per un ulteriore mandato, a meno che un quinto degli aventi diritto al voto della comunità ecclesiastica non richieda una riconferma elettorale.
1. Il termine per un'eventuale raccolta di firme per la richiesta di un'elezione di conferma inizia il 16 novembre e dura 90 giorni.
2. Su richiesta, deve essere consentito l'accesso al registro elettorale della parrocchia per la raccolta di firme. Le liste degli indirizzi non possono essere utilizzate dal richiedente per altri scopi.
1. L'ufficio elettorale della parrocchia, sotto la presidenza del presidente o della presidentessa del consiglio parrocchiale, determina il raggiungimento della richiesta per un'elezione di conferma e comunica il risultato entro e non oltre il 1° marzo dell'anno elettorale alla cancelleria del consiglio parrocchiale.
2. I fogli delle firme possono essere visionati solo dai membri dell'ufficio elettorale.
1. Se la commissione di sorveglianza delibera un'elezione di conferma o se un quinto degli aventi diritto al voto della comunità religiosa ne fa richiesta, il consiglio ecclesiastico ne dispone l'esecuzione.
2. L'elezione di conferma deve essere effettuata entro e non oltre il 31 maggio.
1. Nell'elezione di conferma segreta, la domanda: «Volete confermare NN nel suo incarico per un ulteriore mandato?» deve essere risposta sul voto con Sì o No.
2. L'approvvigionamento delle schede elettorali necessarie è compito della parrocchia.
1. Sull'esito delle elezioni deve essere immediatamente inviato un verbale alla cancelleria del consiglio della chiesa.
1. Il consiglio parrocchiale provvede alla pubblicazione del risultato della conferma elettorale avvenuta.
1. Un ricorso contro la validità della decisione deve essere presentato per iscritto e motivato, entro 10 giorni dalla pubblicazione ufficiale o dall'assemblea comunale, al consiglio parrocchiale mediante raccomandata.
1. Dopo il decorso infruttuoso del termine di opposizione, il consiglio parrocchiale comunica alla persona interessata la decisione della comunità parrocchiale in un provvedimento.
1. Un'elezione di conferma di un titolare d'ufficio ordinato o di una titolare d'ufficio può essere disposta anche durante il mandato, se un quinto degli aventi diritto al voto della comunità ecclesiastica ne fa richiesta.
1. Il termine per la raccolta delle firme per la richiesta di un'elezione di conferma durante il mandato è di 90 giorni. Inizia con la raccolta delle prime firme.
2. Su richiesta, deve essere consentita la consultazione del registro elettorale della parrocchia per la raccolta delle firme. Le liste degli indirizzi non possono essere utilizzate dal richiedente per altri scopi.
1. L'ufficio elettorale della comunità parrocchiale verifica, sotto la presidenza del presidente o della presidente del consiglio parrocchiale, il raggiungimento della richiesta per un'elezione di conferma e comunica il risultato al più tardi un mese dopo la scadenza del termine per la raccolta alla cancelleria del consiglio parrocchiale.
2. I fogli delle firme possono essere visionati solo dai membri dell'ufficio elettorale.
1. Il Consiglio della Chiesa ordina quindi lo svolgimento di un'elezione di conferma durante il mandato.
2. Un'elezione di conferma durante il mandato deve essere effettuata al più tardi entro quattro mesi dal momento in cui si realizza una richiesta.
1. Per il resto, la procedura per una conferma elettorale durante il mandato è disciplinata dalla stessa procedura di conferma elettorale alla scadenza del mandato, come regolato nei §§ 9, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento.
1. Dove due parrocchie sono collegate da un ufficio pastorale o diaconale comune, le due commissioni di vigilanza devono prendere la loro decisione riguardo a un'elezione di conferma per un titolare d'ufficio ordinato o una titolare d'ufficio ordinata in reciproco accordo. Se non si raggiunge tale accordo, il consiglio ecclesiale decide in merito alla convocazione di un'elezione di conferma in entrambe le comunità.
1. Se in un ufficio parrocchiale o diaconale comune di due comuni parrocchiali viene presentata una richiesta per un'elezione di conferma di un titolare d'ufficio ordinato, maschile o femminile, solo in una delle comunità tramite raccolta di firme, il consiglio ecclesiastico dispone un'elezione di conferma per entrambe le comunità.
1. L'esecuzione della conferma dell'elezione si svolge secondo l'accordo esistente tra le parrocchie. L'elezione si svolgerà in ogni caso in forma segreta.
2. Se l'elezione del parroco e la conferma dell'elezione non sono disciplinate nell'accordo sull'ufficio parrocchiale o sul diaconato comune, dovranno svolgersi in due assemblee distinte che si tengono contemporaneamente o attraverso votazioni in urna.
1. Se un'elezione di conferma per un titolare di ufficio ordinato o una titolare di ufficio ordinato in due comunità ecclesiastiche, che sono collegate da un comune ministero pastorale o diaconato, porta a risultati diversi, la conferma nell'ufficio della comunità ecclesiastica che ha espresso consenso è valida solo se, in aggiunta all'elezione di conferma effettuata, entro sei mesi dall'elezione stessa, anche un'istanza per lo scioglimento del comune ministero pastorale o diaconato è approvata e il consiglio ecclesiastico decide lo scioglimento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2004. Esso sostituisce il regolamento del Consiglio della Chiesa Evangelica del Cantone di Turgovia sull'elezione di conferma dei pastori del 21 agosto 1991.