Legislator Giurisprudenza & Legislazione
173.31 CH-TG

Ordinanza del Tribunale amministrativo sull'organizzazione e l'amministrazione della commissione di ricorso - Ambito di Applicazione

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (23)

§ 1 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione di Ricorso § 2 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione dei Ricorsi - Sorveglianza § 3 Regolamento del Tribunale amministrativo sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione dei ricorsi - Ambito di applicazione § 4 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione di Ricorso § 5 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione di Ricorso - Presidenza § 6 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione dei Ricorsi § 7 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione dei Ricorsi - Composizione § 8 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione di Ricorso - Direzione del Procedimento § 9 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione Ricorsi § 10 Regolamento del Tribunale amministrativo sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione ricorsi § 11 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione di Ricorso § 12 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e sul Funzionamento della Commissione dei Ricorsi § 13 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione di Ricorso § 14 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione di Ricorso - Riunione § 15 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione Ricorsi § 16 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e sul Funzionamento della Commissione di Ricorso § 17 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione dei Ricorsi § 18 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione di Ricorso § 19 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione dei Ricorsi § 20 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e sul Funzionamento della Commissione di Ricorso § 21 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione dei Ricorsi § 22 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione di Ricorso § 23 Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione di Ricorso

Testo normativo (23 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della

1. Commissione ricorsi fiscali;

2. Commissione ricorsi per l'assicurazione degli edifici;

3. Commissione ricorsi per le questioni del traffico stradale;

4. Commissione ricorsi per le questioni agricole;

5. Commissione ricorsi del personale;

6. Commissione per le espropriazioni.

1. Disposizioni Generali

1. Il tribunale amministrativo sorveglia la gestione delle commissioni menzionate nel § 1.

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento è applicabile nella misura in cui il diritto cantonale o federale non contenga disposizioni speciali.

Organizzazione

1. Le commissioni sono responsabili per

1. l'elezione della vicepresidenza e dei cancellieri e delle cancelliere;

2. decisioni nelle questioni stabilite dalla legge.

2. La presidenza può sottoporre alla commissione ulteriori affari.

Organizzazione

1. La presidenza rappresenta la commissione verso l'esterno.

2. Essa elegge e sorveglia il personale di segreteria.

Organizzazione

1. Di norma, il cancelliere o la cancelliera dirige la cancelleria, redige i verbali e prepara le decisioni.

2. Egli o ella può essere coinvolto dal presidente per ulteriore collaborazione.

Procedura operativa

1. Le commissioni decidono di norma in composizione di tre membri.

2. Nei casi di importanza fondamentale, le commissioni decidono su disposizione della presidenza in composizione di cinque membri.

Procedura operativa

1. La presidenza conduce il procedimento e prende le misure procedurali e precauzionali necessarie.

2. Può designare la vicepresidente o il vicepresidente o un altro membro come giudice istruttore.

Procedura operativa

1. La presidenza può designare un membro come relatrice o relatore.

2. La relatrice o il relatore presenta una domanda motivata per iscritto per eventuali ulteriori assunzioni di prove e per la risoluzione dell'affare.

Procedura operativa

1. La Presidenza, la giudice istruttrice o il giudice istruttore può presentare alle parti proposte per un accordo amichevole o una transazione.

Procedura operativa

1. Sulla verbalizzazione dell’interrogatorio delle parti coinvolte, delle persone informate sui fatti, delle testimoni o dei testimoni, oppure sul sopralluogo viene redatto un verbale.

Procedura operativa

1. Un'udienza pubblica si tiene solo su richiesta di una parte e solo nella misura in cui riguarda diritti e obblighi civili o la fondatezza dell'accusa penale mossa contro di essa ai sensi dell'Art. 6 paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

2. La presidenza, la giudice istruttrice o il giudice istruttore può disporre un sopralluogo o un'udienza orale.

3. Viene redatto un verbale.

4. La deliberazione non è pubblica.

Procedura operativa

1. La Commissione prende le sue decisioni a seguito di una deliberazione orale in una seduta o mediante procedura circolare.

2. Il cancelliere o la cancelliera partecipano con voto consultivo e hanno il diritto di presentare proposte.

Procedura operativa

1. La presidenza stabilisce la data della riunione e fa circolare i documenti tra i membri.

2. Se un membro non può partecipare a una riunione o deve astenersi, deve comunicarlo alla presidenza con una giustificazione e in tempo utile.

3. La presidenza convoca i membri supplenti.

Procedura operativa

1. La redazione delle decisioni compete di norma alla cancelliera o al cancelliere e avviene in base alla deliberazione.

2. La giudice presidente o il giudice presidente esamina la bozza della decisione.

3. La commissione può riservarsi l'approvazione.

Procedura operativa

1. Le decisioni dell'autorità collegiale devono essere firmate dalla presidente o dal presidente e dalla cancelliera o dal cancelliere.

Procedura operativa

1. La cancellazione del verbale ai sensi del § 52 della legge sulla giurisdizione amministrativa avviene mediante decisione presidenziale autonoma.

Procedura operativa

1. Le commissioni eseguono un controllo d'ingresso in ordine cronologico con indicazione delle parti coinvolte nel procedimento, della risoluzione, dei costi e della data di risoluzione.

Procedura operativa

1. La cancelliera o il cancelliere tiene un registro degli atti, nel quale sono iscritti tutti i documenti e gli altri atti nell'ordine del loro ingresso e uscita.

2. L'intero svolgimento del procedimento deve risultare dagli atti.

Procedura operativa

1. I documenti presentati dalle parti sono generalmente restituiti solo dopo la scadenza del termine per l'impugnazione.

2. Se una decisione è impugnata mediante ricorso, il cancelliere o la cancelliera trasmette i documenti con un elenco e il parere all'istanza di ricorso.

3. La cancelleria è tenuta a conservare i documenti per almeno dieci anni dalla data in cui la decisione è diventata definitiva e successivamente a consegnarli all’Archivio di Stato conformemente alle sue istruzioni.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del Tribunale Amministrativo sull'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni di Ricorso del 24 novembre 1993 è abrogato.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →