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Direttive per la comunicazione dell'Amministrazione cantonale di Turgovia (RLK) - Principi (RLK)

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
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Indice delle disposizioni (22)

Testo normativo (22 Articoli)

**Generale**

1. Le autorità informano di propria iniziativa in modo chiaro, completo e tempestivo sulle loro attività di interesse generale.

2. Con la comunicazione attiva, le autorità promuovono la trasparenza e la comprensibilità dell'azione statale e ne aumentano l'accettazione.

3. In casi straordinari si applicano i principi della comunicazione di crisi.

4. Tutte le imprese mediatiche devono essere trattate allo stesso modo.

**Generale**

1. Queste linee guida si applicano alla comunicazione del consiglio di governo, dei dipartimenti, della cancelleria di stato, degli uffici e delle imprese, nonché, in caso di sua istituzione, per lo Staff Direttivo Cantonale.

2. Sono esclusi i servizi mediatici della polizia cantonale, della procura e dei tribunali.

**Generale**

1. Mezzi di comunicazione sono in particolare comunicati stampa, conferenze stampa, siti web, video, contributi su piattaforme di social media, pubblicazioni, risposte a richieste dei media e presentazioni in eventi pubblici.

2. Per tutti i mezzi di comunicazione valgono le direttive sull'immagine del Cantone di Turgovia.

3. I dipartimenti, la Cancelleria di Stato, gli uffici e le aziende sono liberi nella scelta dei mezzi di comunicazione e nella elaborazione del contenuto.

4. I dipartimenti possono emanare disposizioni complementari sulla comunicazione.

Competenze e Organizzazione

1. Il coordinamento della comunicazione esterna rientra nelle competenze della Cancelleria di Stato.

Competenze e Organizzazione

1. L'Ufficio per la Comunicazione (KOM) della Cancelleria di Stato è l'organo centrale di guida e coordinamento per la comunicazione esterna delle autorità.

2. È responsabile di

1. un'informazione chiara, completa e tempestiva del pubblico sulle attività delle autorità di interesse generale;

2. il coordinamento centrale della comunicazione dei Dipartimenti, della Cancelleria di Stato, degli Uffici e delle Imprese;

3. la consulenza e il supporto ai Dipartimenti, alla Cancelleria di Stato, agli Uffici e alle Imprese nel campo delle relazioni pubbliche.

1. Compiti e Obblighi

1. L'Ufficio comunicazione assicura la diffusione delle informazioni sulle decisioni e le deliberazioni del Consiglio di Governo in conformità con i principi della Costituzione cantonale e le presenti linee guida.

1. Compiti e Obblighi

1. L'invio dei comunicati stampa avviene esclusivamente tramite l'Ufficio di Comunicazione.

2. La responsabilità per il contenuto dei comunicati stampa è attribuita ai dipartimenti, alla cancelleria di stato, agli uffici e alle aziende.

Compiti e Doveri

1. L'Ufficio per la Comunicazione organizza le conferenze stampa del Consiglio di Governo e può promuoverle.

2. Chi intende tenere una conferenza stampa deve di norma annunciarlo tempestivamente all'Ufficio per la Comunicazione. L'Ufficio per la Comunicazione si occupa dell'invio degli inviti.

Compiti e Doveri

1. L'Ufficio Comunicazione supporta e consiglia i dipartimenti, la Cancelleria di Stato, gli uffici e le aziende nella gestione delle richieste dei media.

1. Compiti e Obblighi

1. I contenuti delle controrepliche, delle rettifiche o simili devono essere concordati con l'Ufficio per la Comunicazione.

1. Compiti e Obblighi

1. L'ufficio per la comunicazione mantiene i contatti con i media.

2. Organizza incontri periodici con i membri del consiglio di governo e i rappresentanti dei media.

1. Compiti e Obblighi

1. L'ufficio per la comunicazione conduce, coordina e supervisiona, in collaborazione con il consiglio del marchio, il quadro uniforme e orientato al servizio delle presenze Internet cantonali.

2. Il controllo della corrispondenza delle pagine web cantonali all'immagine viene effettuato dall'ufficio di revisione, composto da un rappresentante dell'Ufficio per l'informatica e dal web publisher.

3. In caso di deviazioni dall'immagine del Cantone Turgovia, l'ufficio per la comunicazione dispone le correzioni necessarie. Per l'applicazione, si possono coinvolgere il segretario di Stato competente o la segretaria di Stato e il segretario generale o la segretaria generale competente.

4. La responsabilità contenutistica delle presenze Internet è di competenza dei dipartimenti, cancelleria di Stato, uffici e aziende.

5. L'Ufficio per l'informatica supporta l'ufficio per la comunicazione in questioni tecniche.

1. Compiti e Obblighi

1. L'Ufficio per la Comunicazione gestisce i canali ufficiali dell'amministrazione cantonale sui social media.

2. I Dipartimenti, la Cancelleria di Stato, gli uffici e le aziende possono gestire autonomamente i canali social. L'Ufficio per la Comunicazione fornisce supporto.

Compiti e Doveri

1. L'Ufficio delle comunicazioni pubblica tempestivamente i risultati delle elezioni e delle votazioni sul sito web www.tg.ch.

Compiti e Doveri

1. L'Ufficio per la Comunicazione offre corsi di formazione sui media alle dipendenti e ai dipendenti che hanno contatti regolari con i media.

2. Le nuove direttrici e i nuovi direttori degli uffici sono obbligati a completare un corso di formazione sui media.

Comunicazione Interna

1. I collaboratori e le collaboratrici vengono informati regolarmente, tempestivamente, possibilmente simultaneamente e in modo adeguato al loro livello sia sui progetti in corso sia sulle decisioni prese.

2. In caso di decisioni e temi relativi al personale, i collaboratori e le collaboratrici vengono informati prima del pubblico.

Comunicazione Interna

1. Per la comunicazione interna sono disponibili in particolare i seguenti canali: tramite gli uffici dei Dipartimenti, Cancelleria di Stato, uffici e aziende; Intranet; rivista del personale; e-mail; eventi informativi.

2. Le collaboratrici e i collaboratori si informano attraverso i canali forniti.

Comunicazione Interna

1. L'ufficio per la comunicazione informa sulle decisioni del governo, che sono di interesse generale per il personale.

2. In caso di progetti o eventi di grande entità, l'ufficio per la comunicazione può essere chiamato per garantire una comunicazione interna professionale e adeguata.

3. L'ufficio per la comunicazione pubblica una rivista del personale in collaborazione con l'ufficio del personale.

Comunicazione Interna

1. L'ufficio del personale ha l'autorità sui temi rilevanti per il personale e informa attraverso la linea.

2. I direttori e le direttrici degli uffici sono responsabili di trasmettere tutte le informazioni rilevanti ai loro dipendenti.

3. I dipartimenti, la cancelleria di stato, gli uffici e le imprese sono responsabili della loro comunicazione interna. Sono liberi nella scelta dei mezzi di comunicazione e nella definizione del contenuto.

Ulteriori disposizioni

1. L'assegnazione degli incarichi per le pubblicazioni del Consiglio di Governo e dei dipartimenti, della Cancelleria di Stato, degli uffici e delle imprese avviene tramite il Centro Materiali d'Ufficio, Materiali didattici e Stampati (BLDZ) o in accordo con esso.

Ulteriori disposizioni

1. L'assegnazione di incarichi esterni nel settore delle relazioni pubbliche è di competenza dei dipartimenti, della cancelleria di Stato, degli uffici e delle imprese.

2. Non sono ammessi incarichi per campagne politiche in vista di votazioni cantonali o decisioni del Gran Consiglio.

3. L'assegnazione di incarichi nel settore grafico, video e fotografico è di competenza dei dipartimenti, della cancelleria di Stato, degli uffici e delle imprese.

Ulteriori disposizioni

1. L'Ufficio competente per la comunicazione deve essere informato della creazione di mezzi audiovisivi. Sono esclusi da tale obbligo i materiali didattici e i mezzi per esposizioni.

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