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170.71 RPD CH-TG

Ordinanza del Consiglio di Stato sulla protezione dei dati (Ordinanza sulla protezione dei dati, TG DSV) - Persone Interessate (RPD)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

**Disposizioni Generali - Definizioni dei Termini**

1. Persone interessate sono persone fisiche o giuridiche, sui quali vengono trattati dati.

**Disposizioni Generali - Definizioni dei Termini**

1. Rischi particolari che richiedono un controllo preliminare nel trattamento dei dati si presentano in particolare nei seguenti casi

1. i dati personali particolarmente meritevoli di protezione vengono trattati manualmente o tramite sistemi informatici;

2. le possibilità di azione o di sviluppo della persona interessata possono essere limitate;

3. vi è un rischio aumentato di errori o abusi dovuti alla tecnologia.

Disposizioni Generali - Definizioni dei Termini

1. Una protezione adeguata dei dati nel traffico transfrontaliero dei dati è garantita quando nello stato destinatario è assicurato un livello di protezione dei dati adeguato.

2. Tale livello si considera esistente, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare quando

1. i diritti fondamentali e i diritti umani sono rispettati;

2. il livello di protezione dei dati corrisponde agli standard europei.

Disposizioni Generali - Definizioni dei Termini

1. Un onere amministrativo sproporzionato ai sensi del § 20a comma 2 della legge sussiste in particolare quando

1. una persona presenta ripetutamente una domanda nella stessa questione;

2. la persona richiedente, nonostante la richiesta dell'organo responsabile, non adempie al suo obbligo di collaborazione;

3. l'elaborazione della domanda comporta un onere particolarmente elevato in termini materiali o temporali.

Disposizioni Generali - Organizzazione

1. La persona incaricata della protezione dei dati (Incaricata o Incaricato della protezione dei dati) è eletta per un mandato di quattro anni.

2. Essa o egli è amministrativamente assegnata o assegnato alla Cancelleria di Stato.

Disposizioni Generali - Organizzazione

1. I comuni possono istituire proprie autorità di vigilanza, delegare la vigilanza a soggetti privati oppure collaborare con altri comuni al fine di istituire un'autorità di vigilanza comune.

2. I comuni garantiscono l'indipendenza delle loro autorità di vigilanza.

3. Le autorità di vigilanza dei comuni devono essere istituite al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della legge e notificate al responsabile della protezione dei dati. Le modifiche riguardanti l'autorità di vigilanza devono essere prontamente comunicate.

Disposizioni Generali - Organizzazione

1. La relazione annuale del responsabile della protezione dei dati avviene nell'ambito del rapporto di gestione del Consiglio di Stato.

Disposizioni Generali - Raccolte di Dati, Registri, Elenchi e Opere di Consultazione

1. Le raccolte di dati devono essere strutturate in modo tale da consentire alle persone interessate di esercitare i propri diritti.

Disposizioni Generali - Raccolte di Dati, Registri, Elenchi e Opere di Consultazione

1. L'organo responsabile tiene il registro delle collezioni di dati da esso create in una forma adatta per l'inclusione nel registro centrale. L'autorità di vigilanza può emanare istruzioni al riguardo.

2. Le collezioni di dati utilizzate a breve termine ai sensi del § 14 comma 3 punto 1 della legge sono quelle che vengono mantenute solo temporaneamente, in particolare per la durata di un procedimento amministrativo.

3. Gli strumenti di lavoro esclusivamente personali ai sensi del § 14 comma 3 punto 4 della legge sono collezioni di dati che servono a facilitare il lavoro e a cui ha accesso solo la persona responsabile o il suo sostituto.

4. Il registro centrale contiene per ogni organo responsabile all'interno dell'ambito di competenza le informazioni sulle collezioni di dati da esso create.

Disposizioni Generali - Raccolte di Dati, Registri, Elenchi e Opere di Consultazione

1. L'organo responsabile segnala la costituzione e la cessazione di raccolte di dati soggette a registrazione con le informazioni previste dal § 14 comma 2 della legge all'ufficio di sorveglianza.

**Disposizioni Generali - Raccolte di Dati, Registri, Elenchi di Indirizzi e Repertori**

1. Per le pubblicazioni di interesse generale possono essere divulgati i seguenti dati personali

1. per rubriche e opere di consultazione simili: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, professione e titolo di persone fisiche e giuridiche;

2. per calendari statali, elenchi delle autorità e opere di consultazione simili: nome, cognome, titolo, professione, anno di nascita, indirizzo, telefono e funzione di persone che prestano o hanno prestato servizio pubblico;

3. per elenchi di veicoli: nome, cognome, ragione sociale e indirizzo dei possessori.

2. Non sussiste alcun diritto giuridico alla divulgazione.

Sicurezza dei Dati

1. L'organo responsabile ha l'obbligo di garantire un'adeguata sicurezza dei dati e deve adottare misure per assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, l'esistenza dei dati e la tracciabilità.

2. I dati personali devono essere protetti dai seguenti pericoli

1. distruzione non autorizzata;

2. perdita accidentale;

3. errori tecnici;

4. falsificazione, furto o utilizzo illecito;

5. modifica, copia, accesso o altre elaborazioni non autorizzate.

3. Le misure tecniche e organizzative devono essere adeguate. In particolare, devono tener conto dei seguenti criteri

1. scopo del trattamento dei dati;

2. natura ed entità del trattamento dei dati;

3. valutazione dei possibili rischi per le persone interessate;

4. stato attuale della tecnica.

4. Le misure sono soggette a verifica periodica da parte dell'organo di controllo.

Sicurezza dei Dati

1. Nell'elaborazione di dati personali particolarmente sensibili tramite elaborazione elettronica, l'organismo responsabile deve provvedere alla registrazione.

2. I registri devono essere protetti con misure adeguate proporzionate alla sensibilità e conservati per un anno.

Rivendicazione dei Diritti

1. Le richieste di accesso ai registri dei dati e alle raccolte di dati devono essere presentate per iscritto all'organismo responsabile.

2. La richiesta deve essere formulata in modo tale da chiarire in quali raccolte di dati o dati si richiede l’accesso. La persona richiedente deve dimostrare la propria identità.

3. Le richieste di accesso generali o globali non sono ammissibili.

Rivendicazione dei Diritti

1. Le richieste per il riconoscimento di diritti ulteriori ai sensi del § 22, § 23 e § 23a della legge devono essere presentate per iscritto e motivate presso l'organo responsabile. La persona richiedente deve dimostrare la propria identità.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del Consiglio di Governo sulla protezione dei dati del 6 dicembre 1988 è abrogato.

Disposizioni finali

1. La legge del 19 dicembre 2007 riguardante la modifica della legge sulla protezione dei dati del 9 novembre 1987 e questo regolamento entrano in vigore il 5 dicembre 2008.

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