Legislator Giurisprudenza & Legislazione
142.151 ErV CH-TG

Ordinanza sui registri degli abitanti (ErV) - Competenza (ErV)

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

Registro Anagrafico

1. Autorità Competente ai sensi del § 2 comma 2 della legge è l'Ufficio per la Statistica.

Registro Anagrafico

1. Chi desidera stabilire una residenza secondaria ha diritto a un certificato di residenza gratuito.

2. Il certificato di residenza viene depositato presso l'ufficio anagrafe del luogo di residenza secondaria. L'ufficio conferma gratuitamente il deposito con un certificato di registrazione.

Registro Anagrafico

1. Se il soggiorno nella residenza secondaria dura un anno o meno, ma per un periodo di tempo prestabilito, la validità del certificato di residenza deve essere limitata a tale durata.

2. Se il soggiorno nella residenza secondaria è previsto per durare più di un anno, la validità del certificato di residenza deve essere limitata a un anno. Successivamente, la validità deve essere prorogata per il periodo di tempo prestabilito o di un ulteriore anno.

3. In caso di soggiorni in case di riposo, il certificato di residenza può essere rilasciato senza limiti di tempo.

4. I certificati di residenza depositati devono essere rinnovati o sostituiti con nuovi certificati in tempo utile prima della scadenza. Il controllo è di competenza del comune di soggiorno.

Registro Anagrafico

1. Gli svizzeri e le svizzere con residenza civile all'estero sono obbligati a registrarsi in Svizzera se vi soggiornano per più di tre mesi o per tre mesi nell'arco di un anno, anche se non hanno l'intenzione di rimanervi permanentemente. La residenza svizzera è considerata come residenza secondaria.

Registro Anagrafico

1. La persona obbligata alla registrazione documenta le proprie informazioni per la raccolta dei dati necessari al registro anagrafico.

2. L'ufficio anagrafe può richiedere che la persona obbligata alla registrazione presenti il contratto di locazione o di acquisto o una conferma di residenza relativa all'abitazione da essa occupata.

Registro Anagrafico

1. La comunicazione dell'indirizzo include l'indicazione dell'appartamento interessato (piano, posizione sul piano o, se presente, numero amministrativo o fisico dell'appartamento).

2. La comunicazione può avvenire per iscritto o per via elettronica.

Registro Anagrafico

1. I dirigenti dei nuclei abitativi collettivi devono comunicare all'Ufficio dell'anagrafe entro il 15 gennaio al più tardi i residenti che si trovano presso il nucleo abitativo collettivo almeno dal 31 dicembre dell'anno precedente per un periodo minimo di tre mesi. La comunicazione avviene elettronicamente tramite il modulo fornito dal Comune politico.

2. L'Ufficio dell'anagrafe mantiene un elenco dei nuclei abitativi collettivi situati nel territorio del Comune politico.

3. L'Ufficio dell'anagrafe invita i dirigenti a fornire i dati di cui al comma 1 entro la fine di novembre.

Registro Anagrafico

1. Lo scambio di dati ai sensi del § 11 della legge avviene in forma criptata.

Registro Anagrafico

1. Negli edifici con più di tre appartamenti su un piano e per ogni indirizzo, deve essere assegnato un numero amministrativo dell'appartamento.

2. I comuni sono autorizzati a introdurre numeri di appartamento per un numero maggiore di edifici rispetto a quanto descritto nel comma 1 e a ordinare l'installazione fisica del numero dell'appartamento.

3. La numerazione fisica dell'appartamento deve essere collocata bene in vista all'esterno dell'appartamento. Il comune stabilisce come deve essere realizzata e dove deve essere collocata.

4. Il sistema di numerazione segue le raccomandazioni della Confederazione.

Registro Anagrafico

1. I comuni inseriscono il numero amministrativo o fisico dell'abitazione nel registro federale degli edifici e delle abitazioni.

2. I comuni sono obbligati a comunicare il numero amministrativo o fisico dell'abitazione ai proprietari o alle amministrazioni incaricate degli immobili. In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, la numerazione delle abitazioni viene stabilita nell'ambito del permesso di costruzione dai comuni e comunicata ai proprietari o alle amministrazioni incaricate degli immobili.

Registro Anagrafico

1. Le proprietarie e i proprietari, nonché le amministrazioni incaricate degli immobili, mettono a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, le indicazioni necessarie per l'introduzione e l'assegnazione del numero abitativo amministrativo e fisico. Forniscono all'ufficio della popolazione, su richiesta, gli elenchi degli appartamenti e degli abitanti senza alcun costo.

2. Le proprietarie e i proprietari o le amministrazioni incaricate degli immobili riportano il numero dell'appartamento sui contratti di locazione o su una conferma dell’abitazione. In caso di cambio dell'amministrazione degli immobili, i numeri abitativi amministrativi o fisici assegnati devono continuare a essere utilizzati senza modifiche.

Registro Anagrafico

1. Chi si trasferisce da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti depositati.

2. I documenti d'identità depositati devono essere conservati in modo protetto.

Registri Cantonali

1. Il Dipartimento delle Finanze e degli Affari Sociali è il dipartimento responsabile dei registri cantonali. Regola la collaborazione con gli enti cantonali e con terzi.

2. Può, in consultazione con gli enti cantonali interessati e il Responsabile della protezione dei dati e della trasparenza, emanare istruzioni, in particolare su

1. dati personali particolarmente degni di protezione;

2. garanzia della qualità dei registri.

3. L'amministrazione fiscale gestisce l'Ufficio specializzato per il Registro delle Persone e degli Oggetti (PEROB).

4. Gli enti autorizzati ad accedere ai dati sono responsabili del rispetto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati riguardo ai dati ottenuti dall'Ufficio specializzato.

Registri Cantonali

1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di accesso e per la ricezione delle notifiche di mutazione devono essere presentate all'ufficio competente per conto del Consiglio di Stato.

2. L'ufficio competente specifica i documenti richiesti per la domanda.

3. Le autorizzazioni vengono concesse a unità organizzative del cantone e dei comuni. Queste unità designano le autorizzazioni di accesso per i loro dipendenti.

4. Il Consiglio di Stato può concedere un'autorizzazione di accesso a organizzazioni alle quali sono stati assegnati compiti pubblici, purché vi sia un interesse legittimo all'accesso dei dati e vengano rispettate le normative sulla protezione dei dati.

5. Si distinguono i seguenti tipi di autorizzazioni di accesso

1. Ricerca personale per interrogazioni singole relative a una persona sui dati correnti, domiciliata in un'area definita, utilizzando caratteristiche identificative (ad esempio AHVN13, nome, cognome, data di nascita, comune, indirizzo) e visualizzazione di una selezione definita di caratteristiche;

2. Stampa delle caratteristiche consentite;

3. Navigazione nei dati storicizzati della persona in questione secondo il punto 1;

4. Interrogazioni di liste basate su criteri di selezione dalla lista delle caratteristiche consentite;

5. Esportazione elettronica dei dati dalla ricerca personale o dalle interrogazioni di liste;

6. Ricezione e utilizzo di notifiche di mutazione definite dai registri cantonali in applicazioni specializzate e loro elaborazione.

6. Gli uffici anagrafici hanno diritto di accesso ai dati gestiti nei loro registri. I comuni ricevono gratuitamente l'accesso ai dati necessari per l'adempimento delle loro obblighi di legge.

Registri Cantonali

1. L'ufficio competente è responsabile della gestione dei registri, in particolare

1. coordinamento dell'acquisizione dei dati;

2. controllo della qualità dei dati e confronto dei dati con altri registri;

3. fornitura dei dati agli enti autorizzati secondo le disposizioni della legislazione federale e cantonale;

4. gestione delle autorizzazioni all'uso;

5. monitoraggio degli enti autorizzati all'accesso.

Registri Cantonali

1. I Comuni trasmettono le variazioni dal registro degli abitanti come notifiche eCH standardizzate, crittografate tramite Sedex, all'ufficio cantonale competente. Queste trasmissioni di dati avvengono secondo le istruzioni tecniche dell'ufficio competente.

2. Per il controllo della qualità, l'intero insieme dei dati viene periodicamente fornito.

3. Le trasmissioni di dati dai registri cantonali all'ufficio cantonale competente devono avvenire in modo analogo.

Registri Cantonali

1. L'ufficio competente verifica la plausibilità e la qualità dei dati forniti dai comuni e dagli altri registri cantonali in conformità alle disposizioni della Confederazione e del Cantone e dispone le necessarie correzioni.

Registri Cantonali

1. L'Ufficio Anagrafe gestisce nel registro anagrafico le caratteristiche aggiuntive secondo l'Allegato 1.

2. ...

Registri Cantonali

1. Per i registri comunali degli abitanti deve essere utilizzato un software che garantisca l'aggiornamento corretto dei registri cantonali e che disponga di un adattatore Sedex per la comunicazione dei dati.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →