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131.1 GEMG CH-TG

Legge sui comuni (GemG) - Comuni (GEMG)

59 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
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Indice delle disposizioni (59)

Testo normativo (59 Articoli)

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti a questa legge

1. Comuni politici;

2. Comuni scolastici;

3. Comuni civici.

Ambito di applicazione

1. L'esistenza dei Comuni Politici menzionati nell'allegato a questa legge è garantita nell'ambito della Costituzione.

Organizzazione dei Comuni - Collettività degli aventi diritto di voto

1. L'insieme degli elettori costituisce l'organo supremo del comune.

2. Gli elettori esprimono la loro volontà nell'assemblea comunale, salvo che non sia prescritta la votazione alle urne o l'elezione alle urne.

Organizzazione dei Comuni - Collettività degli aventi diritto di voto

1. Ai cittadini aventi diritto al voto sono attribuite le seguenti competenze

1. Adozione o modifica dello statuto comunale;

2. Modifiche nella consistenza o nel territorio dei Comuni Politici, ad eccezione delle rettifiche di confine;

3. Elezione del presidente o della presidente dell'autorità comunale;

4. Elezione degli altri membri dell'autorità comunale;

5. Elezione del parlamento comunale, se previsto dallo statuto comunale;

6. Elezione della commissione di revisione dei conti;

7. * ...

8. Approvazione del preventivo e determinazione del tasso d'imposta;

9. Approvazione del bilancio annuale.

2. Lo statuto comunale può trasferire le competenze di cui al paragrafo 1 n. da 6 a 9 al parlamento comunale.

Organizzazione dei Comuni - Collettività degli aventi diritto di voto

1. L'ordinamento comunale determina le ulteriori competenze degli aventi diritto al voto.

Organizzazione dei Comuni - Collettività degli aventi diritto di voto

1. L'assemblea comunale è convocata dall'autorità comunale quando

1. gli affari lo richiedono;

2. un quinto o una parte minore, come specificato dal regolamento comunale, degli elettori aventi diritto lo richiede per iscritto all'autorità comunale, indicando le motivazioni.

Organizzazione dei Comuni - Collettività degli aventi diritto di voto

1. L'invio dell'invito all'assemblea comunale avviene secondo le disposizioni del regolamento comunale, tuttavia almeno 14 giorni prima dell'assemblea.

2. Con l'invito devono essere comunicati i punti all'ordine del giorno e, di norma, le proposte dell'autorità comunale.

Organizzazione dei Comuni - Collettività degli aventi diritto di voto

1. Il presidente dell'assemblea comunale è il sindaco o la sindaca del Comune Politico, il presidente o la presidente del Comune Scolastico o del Comune dei Cittadini.

2. Il o la presidente può allontanare i partecipanti che disturbano il regolare svolgimento dell'assemblea, previa ammonizione.

3. Il o la presidente ha il diritto di sciogliere un'assemblea se non è garantito il regolare svolgimento.

Organizzazione dei Comuni - Totalità degli Aventi Diritto di Voto

1. Dopo l'apertura dell'assemblea vengono eletti i conteggiatori o le conteggiatrici di voto.

2. Il presidente o la presidente si informa riguardo a eventuali obiezioni contro

1. l'invito all'assemblea;

2. il diritto di voto dei partecipanti;

3. l'ordine del giorno.

Organizzazione dei Comuni - Totalità degli Aventi Diritto di Voto

1. Lo svolgimento dell'assemblea si basa sull'ordine del giorno.

2. Ogni persona con diritto di voto che partecipa all'assemblea può presentare proposte sugli affari all'ordine del giorno.

Organizzazione dei Comuni - Collettività degli aventi diritto di voto

1. Richieste relative a questioni non trattate all'ordine del giorno possono essere dichiarate rilevanti con la maggioranza semplice dei votanti.

2. Le richieste dichiarate rilevanti vengono inviate all'autorità comunale per esame e relazione.

3. Il regolamento comunale stabilisce il termine entro il quale una richiesta deve essere sottoposta a votazione.

Organizzazione dei Comuni - Collettività degli aventi diritto di voto

1. Il regolamento comunale può sottoporre gli affari assegnati agli aventi diritto al voto a votazione referendaria.

2. Se in un comune tutti gli affari assegnati agli aventi diritto al voto sono sottoposti a votazione referendaria, non può essere convocata alcuna assemblea comunale. In tal caso, il regolamento comunale deve concedere il diritto d'iniziativa ai sensi del § 13.

Organizzazione dei Comuni - Totalità degli Aventi Diritto di Voto

1. Le votazioni e le elezioni sono regolate dalla legge sul diritto di voto ed elezione (StWG).

2. L'autorità comunale può indire votazioni consultive su questioni di competenza del comune. Per queste, la legge sul diritto di voto ed elezione non è vincolante. Il ricorso legale è escluso.

Organizzazione dei Comuni - Totalità degli Aventi Diritto di Voto

1. L'ordinamento comunale può prevedere che un quinto o una parte specifica minore degli aventi diritto al voto possa richiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di regolamenti o decisioni che sono soggette obbligatoriamente o facoltativamente al referendum popolare.

2. Per il resto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Costituzione cantonale (CC) e della legge sulla organizzazione della votazione (StWG) relative alla procedura delle iniziative popolari.

**Organizzazione dei Comuni - Parlamento Comunale**

1. Le comunità possono istituire un parlamento con almeno 20 membri

2. Il regolamento comunale disciplina il numero dei membri, il procedimento elettorale e le competenze.

**Organizzazione dei Comuni - Parlamento Comunale**

1. Il consiglio comunale adotta un regolamento interno e si costituisce autonomamente.

2. I membri dell'autorità comunale partecipano alle riunioni con voce consultiva e diritto di proposta.

**Organizzazione dei Comuni - Parlamento Comunale**

1. L'ordinamento comunale stabilisce le deliberazioni del parlamento comunale che sono soggette a referendum obbligatorio o facoltativo. Il bilancio preventivo deve essere almeno sottoposto a referendum facoltativo.

2. La richiesta di svolgimento di un referendum si realizza se un decimo o una parte inferiore degli aventi diritto al voto, stabilita dall'ordinamento comunale, richiede la votazione.

3. L'ordinamento comunale può prevedere un referendum delle autorità.

**Organizzazione dei Comuni - Autorità Comunale**

1. L'ordinamento comunale stabilisce il numero dei membri dell'autorità comunale.

2. Il minimo è di cinque membri.

**Organizzazione dei Comuni - Autorità Comunale**

1. Il Consiglio di Stato stabilisce l'inizio della durata dell'incarico.

**Organizzazione dei Comuni - Autorità Comunale**

1. Al momento dell'assunzione dell'incarico, ai membri neoletti dell'autorità comunale devono essere consegnati gli atti in ordine.

2. È necessario redigere un verbale riguardante il passaggio di consegne dei presidenti dell'autorità comunale.

**Organizzazione dei Comuni - Autorità Comunale**

1. L'autorità comunale si occupa di tutte le questioni comunali, nella misura in cui non siano assegnate ad un altro organo dall'ordinamento comunale o da normative superiori a questo.

2. L'autorità comunale rappresenta il comune verso l'esterno.

**Organizzazione dei Comuni - Autorità Comunale**

1. Nei comuni politici, il segretario o la segretaria comunale partecipa alle riunioni con voce consultiva e diritto di proposta.

**Organizzazione dei Comuni - Bilancio**

1. L'autorità comunale gestisce il bilancio comunale.

**Organizzazione dei Comuni - Bilancio**

1. Il consiglio di governo emana disposizioni in materia di contabilità dei comuni.

**Organizzazione dei Comuni - Bilancio**

1. L'esame del bilancio annuale e della contabilità spetta a una commissione di revisione contabile indipendente dall'amministrazione.

2. La commissione ha il diritto di richiedere la presentazione dei libri contabili e dei documenti giustificativi e tutte le informazioni che ritiene necessarie per un controllo corretto. Ha in particolare accesso alla tabella delle imposte statali e all'elenco delle pendenze, ma non agli atti fiscali.

**Organizzazione dei Comuni - Imprese**

1. I comuni politici possono autonomizzare sezioni amministrative come imprese comunali dal punto di vista organizzativo.

**Organizzazione dei Comuni - Imprese**

1. Le Comuni politiche possono trasferire i compiti comunali a enti pubblici, istituzioni o fondazioni.

2. Il bilancio è regolato secondo le disposizioni sul sistema contabile dei comuni. Il regolamento può prevedere proprie disposizioni in materia di ammortamenti.

**Organizzazione dei Comuni - Imprese**

1. Le comunità politiche possono delegare i compiti comunali ad aziende di diritto privato.

2. Possono partecipare a tali aziende.

**Organizzazione dei Comuni - Imprese**

1. Il trasferimento di compiti comunali a enti di diritto pubblico o privato deve essere disciplinato per iscritto in un contratto.

2. I rapporti esistenti senza contratti scritti devono essere regolati entro cinque anni dall'entrata in vigore di questa legge. Se entro questo termine non si conclude un contratto scritto, il dipartimento adotta le disposizioni necessarie.

**Organizzazione dei Comuni - Imprese**

1. Il comune può ritrasferire i compiti se l'impresa acconsente o se l'adempimento dei compiti non è più garantito.

2. Se non si raggiunge un accordo nel trasferimento delle installazioni e dei diritti, si applicano le disposizioni sull'espropriazione.

Organizzazione dei Comuni - Ulteriori Disposizioni

1. I cittadini aventi diritto di voto di un nuovo comune che deve essere costituito possono approvare il regolamento comunale prima che l'autorità cantonale competente decida sulla formazione del nuovo comune.

2. L'elezione delle autorità comunali viene effettuata dopo la decisione dell'autorità cantonale competente, ma prima dell'entrata in vigore della nuova costituzione.

Organizzazione dei Comuni - Ulteriori Disposizioni

1. L'autorità comunale delibera sulla rettifica dei confini.

2. Il Consiglio di governo può ordinare la rettifica dei confini contro la volontà dei comuni interessati, qualora vi sia un interesse pubblico o di natura tecnico-catastale e nessun comune ne risulti significativamente svantaggiato.

Organizzazione dei Comuni - Ulteriori Disposizioni

1. Qualora non siano applicabili regolamentazioni cantonali e i comuni non prevedano disposizioni proprie, si applicano in maniera analoga al personale comunale le disposizioni previste per il personale statale.

Organizzazione dei Comuni - Ulteriori Disposizioni

1. Determinate funzioni di esecuzione possono essere delegate a commissioni o all'amministrazione comunale per un adempimento autonomo, a condizione che ciò non sia escluso dalla normativa superiore.

Organizzazione dei Comuni - Ulteriori Disposizioni

1. È obbligatorio redigere un verbale sulle deliberazioni dell'assemblea comunale, del consiglio comunale, dell'autorità comunale e delle commissioni.

2. Il verbale deve contenere almeno

1. Luogo e orario della deliberazione;

2. Nome della persona che presiede;

3. Numero dei presenti, per le riunioni dell'autorità comunale e delle commissioni i nomi dei presenti;

4. Ordini del giorno;

5. Preservazione della recusazione;

6. Deliberazioni, in caso di votazioni ed elezioni anche il risultato;

7. per le assemblee comunali e le sedute parlamentari, lo svolgimento delle deliberazioni in forma sommaria nonché le proposte e i nomi dei proponenti.

3. I verbali delle assemblee comunali e delle sedute pubbliche del consiglio comunale sono pubblici.

Organizzazione dei Comuni - Ulteriori Disposizioni

1. Il Comune mantiene un archivio.

2. ...

**Cooperazione tra i Comuni - Disposizioni Generali**

1. I comuni possono collaborare per adempiere congiuntamente ai loro compiti e in particolare

1. Costituire consorzi;

2. Stipulare accordi contrattuali tra di loro, con il cantone, nonché con altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico o privato;

3. Partecipare a società.

**Cooperazione tra i Comuni - Disposizioni Generali**

1. Il Consiglio di governo può obbligare i comuni a collaborare contrattualmente, qualora l'adempimento di un determinato compito non sia altrimenti garantito.

2. Il Consiglio di governo fissa un termine ai comuni per la stesura di un contratto di collaborazione.

3. Se entro il termine non si raggiunge un accordo, il Consiglio di governo adotta i provvedimenti necessari.

**Cooperazione tra i Comuni - Consorzi di Scopo**

1. Il consorzio di scopo è un ente di diritto pubblico per l'adempimento di determinati compiti comunali.

Cooperazione tra i Comuni - Associazioni di Scopo

1. Oltre al contenuto minimo richiesto dal § 39 della legge introduttiva al Codice Civile Svizzero (EG ZGB), gli statuti regolano

1. Numero dei delegati e i loro voti;

2. Convocazione dell'assemblea dei delegati;

3. Composizione del consiglio direttivo;

4. Importo dal quale una nuova edizione del referendum facoltativo è soggetta;

5. Rendicontazione e informazione al pubblico;

6. Condizioni di recesso.

2. Gli statuti devono essere accettati da tutti i comuni e corpi partecipanti.

Cooperazione tra i Comuni - Associazioni di Scopo

1. Le modifiche dello statuto sono decise dall'assemblea dei delegati. Esse richiedono l'approvazione di due terzi dei voti.

2. L'assunzione di un nuovo compito richiede l'approvazione di tutti i comuni e le corporazioni.

Cooperazione tra i Comuni - Associazioni di Scopo

1. Gli organi sono almeno

1. la totalità dei comuni e degli enti coinvolti;

2. l'assemblea dei delegati;

3. il consiglio direttivo;

4. l'organo di controllo.

2. Gli statuti disciplinano la composizione, l'elezione e le competenze degli organi.

Cooperazione tra i Comuni - Associazioni di Scopo

1. Sono soggette a referendum facoltativo nel territorio dell'associazione le delibere dell'assemblea dei delegati relative a

1. nuove spese che superano l'importo stabilito negli statuti;

2. aumento dell'importo determinante per il referendum facoltativo.

Cooperazione tra i Comuni - Associazioni di Scopo

1. Il referendum può essere richiesto

1. dalle autorità o dai consigli di un quarto dei membri dell'associazione;

2. da un ventesimo degli aventi diritto di voto dell'associazione.

2. La proposta è considerata approvata se la maggioranza dei votanti e dei membri dell'associazione acconsentono.

3. Le disposizioni della legge StWG per le iniziative popolari nei comuni si applicano mutatis mutandis.

Cooperazione tra i Comuni - Associazioni di Scopo

1. Se gli statuti non stabiliscono altri principi di gestione del bilancio, il bilancio è disciplinato dalle disposizioni relative alla contabilità dei comuni.

Cooperazione tra i Comuni - Associazioni di Scopo

1. I consorzi inter-cantonali possono essere soggetti alla legge di un altro cantone attraverso lo statuto, a condizione che i comuni turgoviesi siano in minoranza.

2. L'approvazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato rimane riservata.

Disposizioni Particolari per i Comuni Borghesi

1. In ogni Comune Politico esiste al massimo un Comune Borghese. Questo porta il nome del Comune Politico.

2. Al Comune Borghese appartengono i cittadini e le cittadine comunali residenti nel Comune Politico, che possiedono il diritto di partecipazione ai beni comunali.

Disposizioni speciali per i comuni patriziali

1. Se in un Comune Politico esistono più Comuni Borghesi, questi devono unirsi.

2. La fusione avviene entro dodici anni

1. dall'entrata in vigore di questa legge, se in quel momento esistono già più Comuni Borghesi;

2. da una successiva modifica nella composizione o nel territorio dei Comuni Politici.

3. Se entro il termine non si realizza alcuna fusione, il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari.

Disposizioni Particolari per i Comuni Borghesi

1. Modifiche nella composizione delle comunità cittadine necessitano dell'approvazione del Consiglio di Stato.

Disposizioni speciali per i comuni patriziali

1. L'amministrazione e l'utilizzo del patrimonio comunale sono determinati dalla capacità reddituale, preservando il capitale.

2. L'ordinamento comunale stabilisce gli ulteriori principi fondamentali per l'amministrazione e l'utilizzo.

Disposizioni Particolari per i Comuni Cittadini

1. Chi è cittadino o cittadina di un Comune Politico e vi risiede, può acquisire il diritto di partecipazione presso il rispettivo Comune patriziale.

2. La tassa d'acquisto ammonta a CHF 1'000, salvo che l'assemblea comunale decida una tassa inferiore o la rinuncia alla tassa.

3. L'acquisizione del diritto di partecipazione da parte dei coniugi e dei figli divenuti maggiorenni di aventi diritto è regolata dal regolamento comunale.

4. Durante il periodo di transizione secondo § 48 paragrafo 2, si può liberamente scegliere di acquisire il diritto di partecipazione al massimo di un Comune patriziale all'interno del Comune Politico.

Tutela giurisdizionale e Vigilanza

1. La competenza spetta al Dipartimento il cui settore è interessato.

Tutela giurisdizionale e Vigilanza

1. Gli aventi diritto di voto o gli interessati possono presentare ricorso per violazione del diritto superiore contro

1. atti normativi generali di tutti gli organi comunali;

2. decisioni degli organi comunali superiori in casi particolari, che non siano decisioni impugnabili ai sensi della legge sulla procedura di diritto amministrativo (VRG).

2. Per il resto, si applicano le disposizioni della legge sulla procedura di diritto amministrativo.

Tutela giurisdizionale e Vigilanza

1. Il Dipartimento avvia un'indagine di vigilanza a seguito di un reclamo di vigilanza, una segnalazione o d'ufficio.

2. Nella misura in cui le disposizioni o omissioni dei comuni non sono esaminabili nell'ambito delle procedure ordinarie di ricorso, il Dipartimento può

1. impartire istruzioni al comune, se esiste una situazione illecita o se sono compromessi interessi pubblici essenziali;

2. adottare misure sostitutive.

3. Al comune deve essere data l'opportunità di correggere i difetti di propria iniziativa.

Tutela giurisdizionale e Vigilanza

1. I regolamenti dei comuni richiedono l'approvazione, laddove ciò sia previsto dalla costituzione o da una legge.

2. I regolamenti che necessitano di approvazione possono essere presentati al dipartimento per una valutazione preliminare.

Disposizioni transitorie e finali

1. I comuni adeguano i loro regolamenti comunali, nella misura in cui questi non siano conformi alle disposizioni della presente legge, entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'ordinamento comunale può prevedere che ai singoli parti del comune spetti un diritto a un determinato numero di seggi nell'autorità comunale.

2. Questa disposizione è limitata alla durata in carica al momento della fusione e ai due mandati seguenti.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle comunità con diritti di seggio si applicano le disposizioni sul sistema elettorale maggioritario con le seguenti limitazioni

1. Le persone del comparto comunale avente diritto vengono elette anche se, secondo le disposizioni sul sistema elettorale maggioritario, verrebbero escluse per eccesso nonostante abbiano raggiunto la maggioranza assoluta, fintanto che altrimenti il diritto non verrebbe tutelato.

2. Se un numero insufficiente di persone del comparto comunale avente diritto raggiungono la maggioranza assoluta, viene effettuato un secondo turno elettorale. Se anche in questo caso il diritto di seggio non viene soddisfatto, le persone con il maggior numero di voti del comparto comunale avente diritto sono considerate elette.

3. Se a seguito del rifiuto della carica non si può soddisfare un diritto di seggio, esso viene annullato per il terzo turno elettorale.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge entra in vigore alla data stabilita dal Consiglio dei Ministri.

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