2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose (PREGLN)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1 L'esame notarile previsto dalla legge cantonale d'introduzione al Codice civile svizzero è sostenuto dinanzi alla Commissione d'esame per avvocati, con l'assistenza dell'ispettore del registro fondiario.
2 La presidente o il presidente della Commissione d'esame riceve le iscrizioni per l'esame, designa il relatore per la prova scritta e ripartisce le materie della prova orale tra i membri della Commissione.
La condizione per l'ammissione all'esame è
a) la capacità di agire, un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni e un
estratto del registro delle esecuzioni senza attestati di carenza;
b) uno studio giuridico di quattro semestri nelle materie d'esame presso un'università
svizzera;
c) un'attività pratica di un anno presso un notariato del Cantone Svitto dopo il
conseguimento del diploma notarile o un brevetto di avvocato, notaio o
amministratore del registro fondiario di un altro Cantone.
1 Con l'iscrizione all'esame, il candidato deve fornire la prova del soddisfa-
cimento delle condizioni di ammissione prescritte all'articolo 2. Tale
prova deve essere fornita di norma mediante certificati del comune di domicilio,
attestati di esame e di lavoro.
2 Inoltre, con l'iscrizione deve essere presentata una breve descrizione della vita.
Il Presidente della Commissione d'Esame dispone l'ammissione alla prova.
Il candidato paga una tassa statale e le spese di cancelleria per l'esame;
queste devono essere anticipate.
L'esame deve accertare se il candidato possiede le conoscenze e le capacità necessarie per l'esercizio della professione. Esso si articola in una parte scritta e una orale. Ciascuna delle due parti d'esame è valutata dalla commissione d'esame separatamente.
1 L'esame scritto comprende la soluzione di tre compiti. Di regola,
un compito dovrebbe essere posto per ciascuno dei seguenti ambiti: diritto notarile, diritto fondiario e
diritto fallimentare.
2 Il relatore determina la durata dell'esame e i mezzi ausiliari che sono messi
a disposizione del candidato per la soluzione dei compiti.
3 Egli mette in circolazione il lavoro scritto, corredato del suo giudizio,
tra gli altri membri della commissione d'esame, i quali a loro volta esprimono
per iscritto la propria valutazione.
4 L'esame è considerato superato se la maggioranza della commissione d'esame
ritiene il lavoro scritto sufficiente. Se l'esame è insufficiente, la
commissione d'esame determina la data a partire dalla quale il candidato può
ripetere l'esame scritto.
1 Alla prova orale è ammesso chi ha superato con successo la prova scritta.
2 La prova orale comprende essenzialmente le seguenti materie
a) Lineamenti del diritto generale delle obbligazioni
b) Diritto delle persone
c) Diritto matrimoniale patrimoniale
d) Diritto successorio
e) Diritto reale
f) Diritto fallimentare
g) Diritto delle società commerciali
h) Diritto cantonale, in particolare quello relativo all'autenticazione e al
registro fondiario.
3 La commissione d'esame fissa la durata della prova.
1. Qualora la maggioranza della Commissione d'esame valuti come sufficiente la prestazione del candidato in ogni singola materia, l'esame si considera superato. Se la prestazione del candidato è insufficiente anche in una sola materia, l'intero esame orale deve essere ripetuto.
2. La Commissione d'esame stabilisce la data più prossima in cui il candidato può ripetere l'esame.
1. La Commissione d'esame rilascia, dopo il superamento dell'esame, il certificato cantonale di idoneità all'eleggibilità per notai (patente di notaio).
2. A persone in possesso di un'abilitazione professionale (patente) di avvocato, notaio o responsabile del registro fondiario ottenuta al di fuori del Cantone, può essere rilasciato, sulla base di un colloquio d'esame il cui oggetto e la cui estensione sono determinati dalla Commissione nell'ambito del § 8 cpv. 2, un certificato di idoneità limitato alla durata dell'attività presso uno studio notarile svittese.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento d'esame per notai
del 9 novembre 1961 è abrogato.
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e inserito nella Raccolta delle leggi. Entra in vigore il 1° gennaio 1981.
1 RU 17-269 con modifiche del 14 gennaio 2003 (Regolamento sull'ordinanza degli avvocati, RU 20-387) e del 1° luglio 2008 (RU 22-21).
2 Versione del 1° luglio 2008.
3 SRSZ 210.100.
4 Comma 2 nella versione del 14 gennaio 2003.
5 Versione del 1° luglio 2008; le precedenti lett. da d a g abrogate.
6 Versione del 1° luglio 2008 (Comma 2 nuovo).
7 RU 14-556.
8 Le modifiche del 14 gennaio 2003 sono entrate in vigore il 5 febbraio 2003 e quelle del 1° luglio 2008 il 1° luglio 2008 (FO 2008 1379).