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2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto Civile » 211 Diritto delle Persone e della Famiglia

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto Civile » 211 Diritto delle Persone e della Famiglia

Ambito di applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la vigilanza sulle fondazioni private ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero, che per la loro destinazione appartengono ai comuni.

2 Essa non è applicabile alle fondazioni di famiglia e alle fondazioni ecclesiastiche.

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Autorità di vigilanza

1 La vigilanza sulle fondazioni che, per la loro destinazione, appartengono al comune

spetta al Consiglio comunale.

2 Rimane riservata la competenza della Segreteria del Concordato sulla vigilanza

sulle casse pensioni e le fondazioni della Svizzera centrale (ZBSA) come autorità di

modifica e trasformazione (§ 8a lett. b EGzZGB).

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Assunzione della vigilanza

1 Il Responsabile del Registro di commercio, in occasione di ogni iscrizione di

una fondazione nel Registro di commercio, informa l'autorità di vigilanza

competente circa la costituzione della fondazione, trasmettendo un duplicato

o una copia autenticata dell'atto costitutivo della fondazione e prende nota

nel Registro di commercio della decisione dell'autorità di vigilanza circa

l'assunzione della vigilanza sulla fondazione.

2 Se sussistono dubbi in merito all'autorità di vigilanza competente, l'Ufficio

del Registro di commercio consulta la ZBSA. Se i dubbi non possono essere

dissipati o se l'autorità di vigilanza ritenuta competente rifiuta di assumere

la vigilanza, l'Ufficio del Registro di commercio sottopone la questione al

Consiglio di Governo.

**II. Compiti dell'autorità di vigilanza**

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Compiti nel dettaglio

1 L'autorità di vigilanza è responsabile di tutti i compiti che le vengono attribuiti

dal diritto federale. Essa è competente per tutte le misure e le decisioni che non

sono espressamente riservate ad un'altra istanza.

2 L'autorità di vigilanza esamina in particolare

a) l'organizzazione delle fondazioni (art. 83 CC);

b) l'impiego del patrimonio della fondazione (art. 84 cpv. 2 e 84a CC);

c) l'investimento del patrimonio della fondazione secondo i principi di una

solida capitalizzazione, in particolare della sicurezza, del rendimento adeguato,

della compensazione dei rischi e della liquidità;

d) la conformità dei regolamenti emanati dal consiglio di fondazione con

l'atto di fondazione;

e) le richieste delle fondazioni di esonero dall'obbligo di designare un ufficio

di revisione (art. 83a cpv. 4 CC).

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Ausübung der Aufsicht

**Esercizio della vigilanza**

1 Die Aufsichtsbehörde respektiert die Autonomie der Stiftungen und die Eigen-

verantwortung deren Organe. Sie trifft die erforderlichen Anordnungen, wenn die

Organe nicht im Rahmen pflichtgemässen Ermessens handeln.

1 L'autorità di vigilanza rispetta l'autonomia delle fondazioni e la responsabilità

propria dei loro organi. Essa emana i provvedimenti necessari qualora gli organi non

agiscano nell'ambito di un esercizio discrezionale conforme ai doveri.

2 Die Aufsichtsbehörde kann die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen

Weisungenund Richtlinien erlassen.

2 L'autorità di vigilanza può emanare istruzioni e direttive necessarie per

l'adempimento dei suoi compiti.

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Modifica e trasformazione della fondazione

L'autorità di vigilanza, su richiesta o d'ufficio, richiede al CFAS la modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione ai sensi degli art. 85 segg. CC, nonché l'accertamento dell'irraggiungibilità dello scopo o la soppressione della fondazione (art. 88 cpv. 1 CC).

III. Obblighi della fondazione

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Berichterstattung und Rechnungsablage

**Rapporto e Deposito dei Conti**

1 Ogni fondazione deve presentare all'autorità di vigilanza, spontaneamente, ogni anno, al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile, i seguenti documenti, conformi alla legge e firmati in originale, per l'esame e la presa di conoscenza

a) il conto annuale (bilancio e conto economico);

b) il rapporto dell'organo di revisione;

c) il rapporto sull'attività della fondazione;

d) il verbale di approvazione del consiglio di fondazione.

2 L'autorità di vigilanza può, se necessario, richiedere ulteriori documenti e informazioni, e in particolare prendere visione di tutti i documenti, quali libri, giustificativi, verbali e corrispondenza.

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Obbligo di comunicazione

La Fondazione informa l'Autorità di vigilanza circa la nuova adozione o modifica

di statuti e regolamenti nonché l'elezione dei membri degli organi.

**IV. Giurisdizione e tasse**

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Giurisdizione amministrativa

Le decisioni dell'autorità di vigilanza sono impugnabili mediante ricorso secondo le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

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Gebühren

**1** L'autorità di vigilanza riscuote, per l'esame dei rendiconti annuali delle fondazioni e per le altre sue attività originate dalla fondazione, emolumenti e rimborsi per spese vive ai sensi del Regolamento sulle tasse per l'amministrazione e la giurisdizione nel Cantone di Svitto del 20 gennaio 1975.

**2** In tal caso, si devono considerare il dispendio di lavoro svolto e l'ammontare del patrimonio della fondazione.

**3** Le fondazioni di pubblica utilità e di interesse pubblico possono essere esentate dai costi.

**VI. Disposizione finale**

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Entrata in vigore e pubblicazione

1 La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2006.7

2 Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.

1 RS 21-57 con modifica del 7 dicembre 2010 (attuazione JV, RS 22-129b) e del 17

dicembre 2013 (adeguamento DC alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97).

2 RUO 210.100.

3 Versione del 17 dicembre 2013.

4 RUO 234.110.

5 Comma 3 nuovo inserito il 7 dicembre 2010.

6 RUO 173.111.

7 BU 2006 228; modifiche del 7 dicembre 2010 entrate in vigore il 1° gennaio 2011 (BU 2010 2719) e

del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2974).

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