2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto Civile » 211 Diritto delle Persone e della Famiglia
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
Ambito di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la vigilanza sulle fondazioni private ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero, che per la loro destinazione appartengono ai comuni.
2 Essa non è applicabile alle fondazioni di famiglia e alle fondazioni ecclesiastiche.
Autorità di vigilanza
1 La vigilanza sulle fondazioni che, per la loro destinazione, appartengono al comune
spetta al Consiglio comunale.
2 Rimane riservata la competenza della Segreteria del Concordato sulla vigilanza
sulle casse pensioni e le fondazioni della Svizzera centrale (ZBSA) come autorità di
modifica e trasformazione (§ 8a lett. b EGzZGB).
Assunzione della vigilanza
1 Il Responsabile del Registro di commercio, in occasione di ogni iscrizione di
una fondazione nel Registro di commercio, informa l'autorità di vigilanza
competente circa la costituzione della fondazione, trasmettendo un duplicato
o una copia autenticata dell'atto costitutivo della fondazione e prende nota
nel Registro di commercio della decisione dell'autorità di vigilanza circa
l'assunzione della vigilanza sulla fondazione.
2 Se sussistono dubbi in merito all'autorità di vigilanza competente, l'Ufficio
del Registro di commercio consulta la ZBSA. Se i dubbi non possono essere
dissipati o se l'autorità di vigilanza ritenuta competente rifiuta di assumere
la vigilanza, l'Ufficio del Registro di commercio sottopone la questione al
Consiglio di Governo.
**II. Compiti dell'autorità di vigilanza**
Compiti nel dettaglio
1 L'autorità di vigilanza è responsabile di tutti i compiti che le vengono attribuiti
dal diritto federale. Essa è competente per tutte le misure e le decisioni che non
sono espressamente riservate ad un'altra istanza.
2 L'autorità di vigilanza esamina in particolare
a) l'organizzazione delle fondazioni (art. 83 CC);
b) l'impiego del patrimonio della fondazione (art. 84 cpv. 2 e 84a CC);
c) l'investimento del patrimonio della fondazione secondo i principi di una
solida capitalizzazione, in particolare della sicurezza, del rendimento adeguato,
della compensazione dei rischi e della liquidità;
d) la conformità dei regolamenti emanati dal consiglio di fondazione con
l'atto di fondazione;
e) le richieste delle fondazioni di esonero dall'obbligo di designare un ufficio
di revisione (art. 83a cpv. 4 CC).
Ausübung der Aufsicht
**Esercizio della vigilanza**
1 Die Aufsichtsbehörde respektiert die Autonomie der Stiftungen und die Eigen-
verantwortung deren Organe. Sie trifft die erforderlichen Anordnungen, wenn die
Organe nicht im Rahmen pflichtgemässen Ermessens handeln.
1 L'autorità di vigilanza rispetta l'autonomia delle fondazioni e la responsabilità
propria dei loro organi. Essa emana i provvedimenti necessari qualora gli organi non
agiscano nell'ambito di un esercizio discrezionale conforme ai doveri.
2 Die Aufsichtsbehörde kann die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Weisungenund Richtlinien erlassen.
2 L'autorità di vigilanza può emanare istruzioni e direttive necessarie per
l'adempimento dei suoi compiti.
Modifica e trasformazione della fondazione
L'autorità di vigilanza, su richiesta o d'ufficio, richiede al CFAS la modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione ai sensi degli art. 85 segg. CC, nonché l'accertamento dell'irraggiungibilità dello scopo o la soppressione della fondazione (art. 88 cpv. 1 CC).
III. Obblighi della fondazione
Berichterstattung und Rechnungsablage
**Rapporto e Deposito dei Conti**
1 Ogni fondazione deve presentare all'autorità di vigilanza, spontaneamente, ogni anno, al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile, i seguenti documenti, conformi alla legge e firmati in originale, per l'esame e la presa di conoscenza
a) il conto annuale (bilancio e conto economico);
b) il rapporto dell'organo di revisione;
c) il rapporto sull'attività della fondazione;
d) il verbale di approvazione del consiglio di fondazione.
2 L'autorità di vigilanza può, se necessario, richiedere ulteriori documenti e informazioni, e in particolare prendere visione di tutti i documenti, quali libri, giustificativi, verbali e corrispondenza.
Obbligo di comunicazione
La Fondazione informa l'Autorità di vigilanza circa la nuova adozione o modifica
di statuti e regolamenti nonché l'elezione dei membri degli organi.
**IV. Giurisdizione e tasse**
Giurisdizione amministrativa
Le decisioni dell'autorità di vigilanza sono impugnabili mediante ricorso secondo le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.
Gebühren
**1** L'autorità di vigilanza riscuote, per l'esame dei rendiconti annuali delle fondazioni e per le altre sue attività originate dalla fondazione, emolumenti e rimborsi per spese vive ai sensi del Regolamento sulle tasse per l'amministrazione e la giurisdizione nel Cantone di Svitto del 20 gennaio 1975.
**2** In tal caso, si devono considerare il dispendio di lavoro svolto e l'ammontare del patrimonio della fondazione.
**3** Le fondazioni di pubblica utilità e di interesse pubblico possono essere esentate dai costi.
**VI. Disposizione finale**
Entrata in vigore e pubblicazione
1 La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2006.7
2 Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.
1 RS 21-57 con modifica del 7 dicembre 2010 (attuazione JV, RS 22-129b) e del 17
dicembre 2013 (adeguamento DC alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97).
2 RUO 210.100.
3 Versione del 17 dicembre 2013.
4 RUO 234.110.
5 Comma 3 nuovo inserito il 7 dicembre 2010.
6 RUO 173.111.
7 BU 2006 228; modifiche del 7 dicembre 2010 entrate in vigore il 1° gennaio 2011 (BU 2010 2719) e
del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2974).