2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali (EGZZGB)
Indice delle disposizioni (84)
Testo normativo (84 Articoli)
I. Autorità giudiziarie
La competenza e la procedura per le decisioni giudiziarie sono rette dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria e dal Codice di procedura civile svizzero, salvo diversa disposizione.
Procedura sommaria
1 Il Tribunale distrettuale giudica come giudice unico nel procedimento sommario, oltre
alle questioni menzionate negli articoli 249, 271, 302 e 305 del Codice di procedura civile svizzero
a) Diritto delle persone
1. Istanza di revoca, modifica o proroga di misure contro la violenza domestica (art. 28b cpv. 4 CC in relazione con il § 19c della
Legge di polizia (LP);
2. Istanza di revoca, modifica o proroga di misure contro minacce e molestie (§ 19 cpv. 2 LP).
b) Diritto di famiglia
1. Concessione di termini di pagamento (art. 11 Disposizioni transitorie del CC).
c) Diritto successorio
1. Vigilanza sull'esecutore testamentario (artt. 517 e 518 CC);
2. Apertura delle disposizioni a causa di morte (art. 557 CC);
3. Rilascio del certificato ereditario (art. 559 CC);
4. Ricezione di dichiarazioni di rifiuto e disposizioni necessarie
(artt. 570 e da 574 a 576 CC);
5. Ordinazione dell'inventario pubblico (art. 580 CC);
6. Garanzia dei crediti dei coeredi in caso di continuazione dell'attività
del defunto (art. 585 cpv. 2 CC);
7. Invito a dichiarare l'acquisto dell'eredità e concessione
di un ulteriore termine (art. 587 CC);
8. Ordinazione della liquidazione ufficiale (artt. 593 e 594 CC) e accertamento
dell'eccessivo indebitamento (art. 597 CC);
9. Nomina di un rappresentante per la comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC);
10. Incarico alla commissione di stima di accertare il valore di imputazione
dei fondi prima dell'inizio della divisione ereditaria
(art. 618 CC).
d) Diritto reale
1. Fissazione di un confine incerto (art. 669 CC);
2. Autorizzazione alla posa e al passaggio di tubi e condotte attraverso
un fondo altrui (artt. da 691 a 693 CC);
3. Divieto di accesso a boschi e pascoli (art. 699 CC);
4. Fissazione di un termine per la prestazione di garanzia in caso di usufrutto, revoca del possesso e
ordinazione dell'inventario (artt. 760, 762 e 763 CC);
5. Ordinazione della cessione di crediti da usufrutto (art. 775 CC);
6. Regolamentazione dei diritti di pegno (art. 833 CC);
7. Disposizioni sul deposito dei pagamenti in caso di cartella ipotecaria (art. 851
CC);
8. Diritti derivanti dalla privazione e turbativa del possesso (artt. 927 e 928
CC);
9. Misure in caso di proprietario, titolare di servitù
o creditore ipotecario irreperibile, nonché in caso di mancanza degli organi prescritti
(artt. 666a, 666b, 781a e 823 CC);
10. Ordinazione della cancellazione di iscrizioni giuridicamente irrilevanti (art. 976b
CC).
2 Il Tribunale distrettuale giudica come giudice unico nel procedimento sommario, in base
alla Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata
di coppie dello stesso sesso, le seguenti questioni
a) Assegnazione della comproprietà (art. 24 LPart);
b) Annullamento del contratto patrimoniale (art. 25 cpv. 4 LPart).
III. Tribunale cantonale
1 Il Tribunale cantonale è competente per la valutazione delle domande di rientro
ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge federale sul rapimento internazionale di
minori e le Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei bambini e degli adulti (LF-RMI)
del 21 dicembre 2007.
2 È inoltre autorità di esecuzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LF-RMI.
IV. Tribunale amministrativo
1 Il Tribunale amministrativo giudica
a) i reclami contro le decisioni e le pronunce dell'Autorità di protezione dei minori
e degli adulti (art. 450 CC);
b) i reclami contro il collocamento a scopo di assistenza, contro la ritenzione in
un istituto e il rigetto di domande di dimissione, contro il trattamento di un
disturbo psichico senza consenso, nonché contro le misure di limitazione
della libertà di movimento (art. 439 CC).
2 Il Tribunale amministrativo giudica i reclami in conformità con le disposizioni
di legge, come collegio giudicante, in una camera o come giudice unico. In
aggiunta agli §§ 28 e 60 della legge sulla procedura amministrativa, la decisione
può essere assunta dal giudice unico anche se il tribunale viene nuovamente
adito a breve distanza di tempo o ripetutamente entro un anno, senza che
venga reso credibile un mutamento dei fatti.
Sezione 2: Autorità amministrative
I. Presidente del Comune
Il Presidente del Comune è competente, in base al Codice Civile, per la disposizione della messa all'asta di cose ritrovate (art. 721 CC).
II. Consiglio comunale
Il Consiglio comunale è competente, in base al Codice civile, nei seguenti casi
a) vigilanza sulle fondazioni che, per loro destinazione, appartengono esclusiva-
mente al comune (art. 84 cpv. 1 CC);
b) proposizione dell'azione di contestazione del riconoscimento (art. 260 cpv. 1 e
259 cpv. 2 cifra 3 CC);
c) in qualità di parte convenuta nella causa di paternità (art. 261 cpv. 2 CC);
d) contestazione dell'adozione (art. 269a cpv. 1 CC);
e) istanza d'ufficio per la dichiarazione di scomparsa (art. 550 CC).
III. Autorità di protezione dei minori e degli adulti
1 Le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti sono autorità spe-
cializzate e si compongono di tre a cinque membri (art. 440 CC).
2 Esse adempiono i compiti loro attribuiti dal Codice civile e da altre leggi federa-
li in materia di protezione dei minori, protezione degli adulti e collocamento a sco-
po di assistenza, nella misura in cui il diritto cantonale non preveda disposizioni
diverse.
3 Il Consiglio di Stato suddivide il territorio cantonale in circondari di competenza
per le autorità di protezione dei minori e degli adulti.
IV. Dipartimento
1 Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza sulle
autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 441 CC).
2 È inoltre competente nei seguenti casi
a) cambiamento del nome (art. 30 CC);
b) proposizione dell'azione di nullità del matrimonio (art. 106 cpv. 1 CC);
c) proposizione dell'azione di nullità dell'unione domestica registrata (art. 9
cpv. 2 LPart).
3 È Autorità Centrale ai sensi dell'art. 2 L-CCA nonché ai sensi dell'art. 3 della
Legge federale sull'adozione (Convenzione dell'Aia) e sulle misure a protezione
del fanciullo in caso di adozione internazionale del 22 giugno 2001 (LAdI) ed è
inoltre competente nei seguenti casi
a) pronuncia dell'adozione (art. 268 cpv. 1 CC);
b) autorizzazione all'accoglienza di bambini in affidamento in vista di un'adozione
futura e vigilanza su tali rapporti di affidamento (art. 316 cpv. 1 CC);
c) sostegno consultivo agli adottati nelle ricerche sui dati personali dei loro
genitori biologici (art. 268c CC).
V. Consiglio di Stato
1 Il Consiglio di Stato è competente laddove il Codice civile gli attribuisce diretta-
mente compiti. I servizi da esso e dal Dipartimento forniti possono essere trasferiti
mediante contratto ad altri Cantoni, organizzazioni o persone private.
2 Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per la protezione dei minori e degli
adulti. Essa è composta da quattro rappresentanti dei comuni, da due rappresenta-
nti delle Autorità di protezione dei minori e degli adulti, nonché dal Direttore del
Dipartimento competente e ha funzione consultiva.
3 Esso è inoltre competente nei seguenti casi
a) Promozione dell'azione per lo scioglimento di un'associazione a causa di scopi
illeciti o immorali (art. 78 CC);
b) …
c) …
d) Autorizzazione di istituti di credito e cooperative all'accettazione di
pegno su bestiame (art. 885 CC).
VII. Vigilanza BVG e Fondazioni della Svizzera Centrale
La Vigilanza BVG e Fondazioni della Svizzera Centrale è competente per
a) la vigilanza sulle fondazioni che, per loro destinazione, appartengono al Cantone o a più comuni (Art. 84 cpv. 1 CC);
b) la modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione (Artt. 85, 86 cpv. 1, 86a e 86b CC).
II. Titolo
Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale
1. Sezione: Disposizioni generali
a) Atto pubblico
I. Nozione e Oggetto
L'autenticazione pubblica (o rogazione notarile) è la registrazione di fatti giuridicamente rilevanti o di dichiarazioni negoziali da parte di una persona autorizzata ai sensi del § 10, nella forma prescritta e con la procedura prevista. Essa comprende l'autenticazione di singole dichiarazioni, la verbalizzazione di dichiarazioni legate a eventi, nonché l'autenticazione di fatti esistenti.
II. Competenza
Per la pubblica autenticazione sono competenti
a) il notaio, laddove per l'autenticazione di contratti concernenti diritti reali su
immobili situati nel Cantone Svitto sono esclusivamente competenti i notai
ufficiali nominati del circondario in cui l'immobile si trova interamente o per
la sua maggior parte;
b) i titolari del brevetto di avvocato del Cantone Svitto e i titolari del certificato di
idoneità all'elezione di notaio del Cantone Svitto, che sono registrati presso il
Tribunale cantonale come persone abilitate all'autenticazione e che hanno
domicilio o una sede di affari nel Cantone, per tutti gli atti giuridici che non
sono riservati ai notai ai sensi della lett. a), fermo restando che il Consiglio di
Stato può rilasciare dichiarazioni di reciprocità per il riconoscimento di brevetti
fuori Cantone;
c) i segretari comunali e i loro sostituti per disposizioni di ultima volontà pubbliche
e mandati precauzionali.
b) Autenticazione ufficiale
I. Nozione
L'autenticazione consiste nell'attestazione della persona autenticante circa l'autenticità di una firma o di un segno a mano, la concordanza di una copia, di un estratto o di un'altra riproduzione con il documento presentato, nonché la corretta esecuzione di una traduzione.
II. Competenza
Per l'esecuzione di autenticazioni sono competenti
a) i pubblici ufficiali a norma del § 10;
b) il Cancelliere dello Stato e i collaboratori della Cancelleria dello Stato designati dal Consiglio di Stato;
c) l'Archivista di Stato;
d) i cancellieri dei tribunali del Cantone Svitto;
e) i procuratori;
f) i collaboratori del notariato designati dal Consiglio distrettuale che soddisfano i requisiti di eleggibilità di un segretario comunale.
c) Disposizioni comuni per l'autenticazione e la legalizzazione
I. Vigilanza
Le persone abilitate ad autenticare atti e legalizzare firme sono soggette, per quanto concerne tale attività, alla vigilanza del Tribunale cantonale.
II. Astensione
1. Rogazione
a) Rogazione di dichiarazioni individuali e di fatti esistenti
L'ufficiale rogante è escluso dall'esercizio delle sue funzioni se alla rogazione
partecipano
a) l'ufficiale rogante stesso;
b) una persona in rappresentanza della quale l'ufficiale rogante agisce nell'ambito
della rogazione;
c) una persona con cui l'ufficiale rogante è o è stato coniugato, vive o ha vissuto
in unione domestica registrata, è fidanzato o vive in una convivenza di fatto;
d) una persona che è parente o affine all'ufficiale rogante in linea retta o fino al
terzo grado della linea collaterale per discendenza o adozione, i genitori e i figli
acquisiti (patrigni, matrigne, figliastri, figliastre), nonché i genitori e i figli
affidatari dell'ufficiale rogante;
e) il datore di lavoro dell'ufficiale rogante ai sensi del § 10 lett. b della presente
legge;
f) una persona giuridica il cui organo direttivo comprende una delle persone
menzionate in questo comma;
g) una società in nome collettivo o in accomandita in cui una delle persone
menzionate in questo comma è socio.
b) Autenticazione di dichiarazioni legate a eventi
Il notaio è escluso dall'esercizio delle sue funzioni se
a) egli stesso è coinvolto nell'autenticazione;
b) una persona, in rappresentanza della quale il notaio agisce nell'ambito
dell'autenticazione, è coinvolta nell'autenticazione;
c) l'organizzatore o la società è il datore di lavoro del notaio;
d) una delle persone menzionate al § 14 appartiene all'organo direttivo
dell'organizzatore o della società.
2. Autenticazione
La persona abilitata all'autenticazione è esclusa dall'esercizio delle sue funzioni se
è essa stessa parte coinvolta nell'autenticazione.
d) Pubblicazione
Organo di pubblicazione
1 Le pubblicazioni prescritte nel Codice civile sono fatte nel Foglio Ufficiale.
2 Il Consiglio comunale determina il genere e l'entità delle pubblicazioni d'uso locale.
Sezione 2: Diritto delle persone
I. Stato civile
Il Consiglio di Stato disciplina lo stato civile.
II. Domicilio
Quale sede dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti e, pertanto, quale domicilio
del minore sotto tutela e dell'adulto sotto curatela generale, si considera il comune (art. 25, 26 CC)
a) in cui la persona interessata ha il proprio domicilio al momento dell'istituzione della tutela o
della curatela generale,
b) in cui essa trasferisce, con il consenso dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti, la propria dimora abituale all'interno della sua giurisdizione,
oppure
c) in cui essa ha la propria dimora abituale al momento del trasferimento della misura da parte di un'altra Autorità di protezione dei minori e degli adulti.
III. Persone giuridiche di diritto cantonale
1. Esistenza
Le attuali corporazioni di beni comuni (Allmendgenossenschaften) e simili enti ai sensi
dell'articolo 59 capoverso 3 CC, sono cooperative di diritto pubblico cantonale.
2. Statuti
1 Gli statuti di queste corporazioni devono contenere disposizioni concernenti
a) nome e sede;
b) scopo;
c) appartenenza;
d) organi e rappresentanza;
e) mezzi e responsabilità.
2 La modifica degli statuti è soggetta all’approvazione del Consiglio di Stato.
3. Impugnazione delle decisioni
Ogni membro può impugnare le decisioni dell'Assemblea generale, che violano le leggi o gli statuti o che annullano o ledono un diritto quesito, entro dieci giorni dalla data della decisione secondo le disposizioni sulla giustizia amministrativa presso il Tribunale amministrativo.
4. Diritto sussidiario
Qualora la presente legge o gli statuti non contengano una norma, si applica per analogia la legge sull'organizzazione comunale.
IV. Vigilanza sulle Fondazioni
Il Consiglio di Stato ordina la vigilanza sulle fondazioni.
3. Sezione: Diritto di Famiglia
a) Diritto Matrimoniale
III. Consultori matrimoniali e familiari
La consulenza matrimoniale e familiare rientra nei servizi speciali ai sensi
dell'articolo 13 della legge sull'assistenza sociale.
b) Protezione dei minori e degli adulti
I. Organizzazione
1. Uffici
1 Le autorità di protezione dei minori e degli adulti formano, insieme ai segretariati
delle autorità e ai servizi di curatela ufficiale a loro subordinati, uffici dell'amministrazione
cantonale.
2 Il Consiglio di Stato emana ulteriori disposizioni sull'organizzazione delle autorità
di protezione dei minori e degli adulti.
2. Assunzione
I membri delle Autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché i collaboratori
delle segreterie delle Autorità e degli Uffici di curatela ufficiale sono assunti
in base al Regolamento concernente il personale e gli stipendi.
3. Competenza
1 La competenza territoriale spetta all'Autorità di protezione dei minori e degli
adulti del domicilio civile della persona interessata.
2 Essa è competente per materia, laddove il Codice civile o un'altra legge le
assegni un compito. In particolare, si tratta di
a) la regolamentazione delle relazioni personali tra genitori e figli
(art. 270–275a CC) nonché la disposizione di misure a protezione del
minore e del patrimonio del minore (art. 307–325 CC);
b) la promozione della previdenza personale (art. 360–373 CC);
c) l'accertamento e la disposizione di misure d'ufficio per persone incapaci
di discernimento (art. 374–387 CC);
d) l'istituzione e la revoca di curatele (art. 390–399 CC);
e) il collocamento a scopo di assistenza (art. 426 CC).
4. Composizione e rappresentanza
1 L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti prende le sue decisioni e
pronuncia i suoi provvedimenti, salvo diverse disposizioni, quale autorità collegiale
con tre membri.
2 Il Consiglio di Stato disciplina la rappresentanza.
5. Competenza del singolo membro
1 Il Presidente o un membro da lui incaricato dell’Autorità di protezione dei minori e
degli adulti è responsabile della direzione del procedimento, segnatamente
dell’emanazione di convocazioni, della verifica della competenza e della
convocazione dell’Autorità.
2 Rientrano nella competenza del singolo membro i seguenti affari della protezione dei
minori
a) presentazione della domanda di nuova regolamentazione dell’autorità parentale
presso il giudice del divorzio o della separazione (Art. 134 cpv. 1 CC);
b) approvazione di contratti di mantenimento nonché nuova regolamentazione
dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e delle quote di
assistenza in caso di accordo dei genitori (Art. 134 cpv. 3 e 4 nonché 287 CC);
c) presentazione della domanda di nomina di una rappresentanza del minore nel
processo di divorzio o di separazione (Art. 299 cpv. 2 lett. b CPC);
d) consenso all’adozione del minore sotto tutela (Art. 265 cpv. 2 CC);
e) ricezione della dichiarazione di consenso di padre e madre all’adozione (Art.
265a cpv. 2 CC);
f) approvazione delle relazioni personali del figlio adottivo con i genitori biologici
(Art. 268e cpv. 1 CC);
g) ricezione della dichiarazione sull’autorità parentale congiunta (Art. 298a cpv. 4
CC);
h) attribuzione dell’autorità parentale al padre (Art. 298b cpv. 4 CC);
i) rilascio dell’autorizzazione all’accoglimento di un minore in affidamento e
esercizio della vigilanza sui minori in affidamento (Art. 316 cpv. 1 CC);
j) ordinazione dell’inventario nonché della rendicontazione e presentazione di
rapporti periodici sul patrimonio del minore (Art. 318 cpv. 3 e 322 cpv. 2 CC);
k) ricezione dell’inventario del patrimonio del minore dopo la morte di un genitore
(Art. 318 cpv. 2 CC);
l) autorizzazione all’intaccamento del patrimonio del minore (Art. 320 cpv. 2 CC);
m) ordinazione di una curatela di rappresentanza per il nascituro al fine di tutelare i
diritti successori (Art. 544 cpv. 1 CC);
n) comunicazione all’ufficio anagrafe competente sull’attribuzione dell’autorità
parentale e sulla messa sotto tutela dei minori;
o) comunicazione della nomina del curatore all’Ufficio di esecuzione (Art. 68c LEF).
3 Rientrano nella competenza del singolo membro i seguenti affari della protezione degli
adulti
a) verifica, interpretazione e integrazione del mandato precauzionale nonché
istruzione della persona incaricata sui suoi doveri (Art. 363 e 364 CC);
b) consenso ad atti giuridici del coniuge nell’ambito dell’amministrazione
straordinaria del patrimonio (Art. 374 cpv. 3 CC);
c) determinazione dell’autorizzazione alla rappresentanza nelle misure mediche
(Art. 381 e 382 cpv. 3 CC);
d) ordinazione di un inventario e ordinazione della formazione di un inventario
pubblico (Art. 405 cpv. 2 e 3 CC);
e) verifica dei conti (Art. 415 cpv. 1 e 425 cpv. 2 CC);
f) trasferimento della competenza per il rilascio di una persona all’istituzione (Art.
428 cpv. 2 CC);
g) comunicazione all’ufficio dello stato civile, all’ufficio anagrafe e all’ufficio di
esecuzione sull’esistenza di una curatela generale (Art. 449c CC);
h) comunicazione all’ufficio dello stato civile sull’esistenza di un mandato
precauzionale (Art. 449c CC);
i) decisione d’esecuzione (Art. 450g CC);
j) informazione sull’esistenza di una misura di protezione degli adulti e concessione
del diritto di consultare gli atti (Art. 451 cpv. 2 e 449b CC);
k) comunicazione ai debitori della capacità di agire limitata o revocata (Art. 452
cpv. 2 CC);
l) richiesta di ordinazione di un inventario successorio (Art. 553 cpv. 1 CC);
m) avvio del trasferimento della misura esistente all’autorità del nuovo domicilio
(Art. 442 e 444 CC);
n) comunicazione all’Ufficio di esecuzione della gestione patrimoniale da parte di
un curatore o di una persona incaricata in virtù di un mandato precauzionale (Art.
68d LEF).
II. Diritto e obbligo di notifica
1 Ogni persona è autorizzata a notificare all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti una
persona bisognosa di aiuto.
2 I dipendenti del Cantone, dei distretti e dei comuni, nonché gli insegnanti
e i medici che, nell'esercizio della loro professione, vengono a conoscenza della necessità di aiuto,
sono obbligati a notificare, qualora non sia possibile porre rimedio con altre misure.
III. Gestione del Mandato
1. Curatore
1 Quale curatore può essere designata qualsiasi persona fisica che possieda i
requisiti personali e professionali necessari per i compiti previsti (art. 400 CC).
2 I curatori professionali del Servizio delle tutele e curatele competente assumono
i mandati di curatela e di amministrazione che l'Autorità di protezione dei minori e
degli adulti non affida a un collaboratore di un servizio specializzato o a un privato.
2. Indennità e Spese
1 L'assistente ha diritto a un'indennità e al rimborso delle spese conformemente
all'art. 404 cpv. 1 e 2 CC.
2 Se non vi è patrimonio disponibile, l'indennità e il rimborso delle spese sono a
carico del Cantone.
3 Il Consiglio di Stato emana le ulteriori disposizioni di esecuzione.
3. Vigilanza
L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti esercita la vigilanza sugli
assistenti e può impartire loro istruzioni.
IV. Curatela ufficiale
1 A ogni Autorità di protezione dei minori e degli adulti è annessa almeno una curatela
ufficiale cantonale, responsabile dell'attuazione delle misure decise dall'autorità.
2 Il Consiglio di Stato ordina le curatele ufficiali.
V. Collocamento a scopo di assistenza
1. Competenza a disporre
1 L’Autorità di protezione dei minori e degli adulti è competente a disporre il
collocamento a scopo di assistenza (Art. 428 CC).
2 In caso di pericolo imminente, oltre all’Autorità di protezione dei minori e degli
adulti, anche ogni medico autorizzato a esercitare la professione a titolo indi-
pendente in Svizzera è competente a disporre il collocamento a scopo di as-
sistenza (Art. 429 CC).
3 La decisione medica di collocamento deve essere portata a conoscenza dell’Auto-
rità di protezione dei minori e degli adulti.
4 Se un collocamento disposto da un medico dura più di sei settimane, l’Autorità
di protezione dei minori e degli adulti deve decidere in merito all’ulteriore col-
locamento.
2. Post-trattamento
1 In caso di rischio di ricaduta, il medico curante richiede, prima delle dimissioni,
all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti un adeguato post-trattamento.
2 Se l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è competente per le dimissioni,
essa acquisisce il parere del medico curante.
3 L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti può nominare alla persona interessata un
curatore con il compito di accompagnarla e di monitorare, tramite controlli adeguati,
il rispetto delle istruzioni.
3. Misure Ambulatoriali
a) Oggetto
1 L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti può, previo parere medico,
disporre misure ambulatoriali.
2 Sono ammissibili le misure che appaiono idonee a prevenire un ricovero in
un istituto o a evitare una ricaduta. In particolare, queste sono
a) l'obbligo di avvalersi regolarmente di una consulenza o accompagnamento
specialistico o di sottoporsi a una terapia,
b) l'indicazione di assumere determinati medicamenti,
c) l'indicazione di astenersi da bevande alcoliche e da altre sostanze che
causano dipendenza.
3 Le misure ambulatoriali possono far parte del follow-up.
b) Controllo
1 L'ingiunzione di astenersi dal consumo di bevande alcoliche può essere notificata
dall'Autorità di protezione dei minori e degli adulti ai gestori di esercizi pubblici e
ai punti vendita di alcolici del luogo di domicilio e di soggiorno, nonché dei
dintorni prossimi della persona interessata.
2 L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare l'assistente o
altri incaricati a entrare nell'abitazione della persona interessata, in presenza di
questa, e a controllare l'osservanza delle misure ambulatoriali.
VI. Responsabilità
1 Il Cantone risponde del danno cagionato a una persona nell'ambito dei provve-
dimenti dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti da un atto illecito o
un'omissione (Art. 454 CC).
2 Per l'azione di regresso contro la persona che ha causato il danno è applicabile
la legge cantonale sulla responsabilità del Comune e dei suoi funzionari.
VII. Diritto applicabile
Al procedimento dinanzi alle autorità di protezione dei minori e degli adulti e dinanzi
al Tribunale amministrativo è applicabile, con riserva di disposizioni difformi della
presente legge e del diritto federale, la legge sulla giustizia amministrativa.
4. Sezione: Diritto Successorio
a) Eredi Legittimi
Diritto successorio del Comune
Qualora il testatore non lasci eredi aventi diritto, l’eredità devoluta, con ri-
serva dei diritti di usufrutto menzionati nell’art. 466 CC, al Comune del suo ul-
timo domicilio nel Cantone Svitto.
b) Svolgimento della successione
I. Ufficio Successioni
1 Il Consiglio distrettuale designa l'Ufficio Successioni.
2 Può trasferire il compito dell'Ufficio Successioni al Tribunale distrettuale, previa sua audizione, o all'Ufficio Successioni di un altro distretto, con il consenso del relativo Consiglio distrettuale.
II. Garanzia della successione
1. Competenza e procedura
1 L’Ufficio delle successioni adotta i provvedimenti necessari per garantire la
successione (art. 490, 546, 548 e 551 a 556 CC).
2 Il Consiglio di Stato disciplina la procedura per garantire la successione.
2. Comunicazione del decesso
1 L'ufficio dello stato civile comunica immediatamente il decesso di una persona all'ufficio delle successioni.
2 L'ufficio delle successioni procede all'inventario (art. 553 CC).
3 L'inventario contiene un elenco il più possibile preciso dei beni della successione.
3. Sigillatura
L’Ufficio successioni ordina la sigillatura, qualora la ritenga necessaria
o qualora un erede la richieda.
4. Disposizioni a causa di morte e contratti matrimoniali
a) Deposito
1 L'Ufficio abitanti è il luogo di deposito per le disposizioni a causa di morte (art. 504 e 505 cpv. 2 CC).
2 Esso registra le disposizioni a causa di morte depositate e le custodisce in un luogo sicuro.
3 In caso di cambiamento di domicilio, esso consegna le disposizioni a causa di morte alla persona che si trasferisce o gliele invia per posta.
b) Apertura
1 Il Giudice unico apre le disposizioni a causa di morte e i contratti matrimoniali depositati (art. 557 CC).
2 Egli comunica l’incarico all’esecutore testamentario.
5. Certificato ereditario
1 Il giudice unico rilascia il certificato ereditario (art. 559 CC).
2 Egli può richiedere all'ufficio successioni un elenco degli eredi noti all'ufficio successioni.
III. Inventario pubblico
1. Competenza
Il Giudice unico incarica il Notaio dell'allestimento dell'inventario pubblico (Art. 580 a 584 CC).
2. Procedura
1 Il notaio deve farsi consegnare dall'Ufficio delle successioni l'eredità con l'inventario
ufficiale, nella misura in cui questo sia già disponibile, e di norma deve allestire l'inventario
pubblico entro tre mesi.
2 Se l'inventario ufficiale non è disponibile, il notaio deve collaborare alla sua redazione.
3. Amministrazione dell'eredità
1 Il notaio o una persona da lui designata amministra l'eredità finché gli eredi
non si sono pronunciati conformemente all'articolo 588 CC.
2 Il denaro, i titoli e altri oggetti facilmente sottraibili devono essere custoditi in
sicurezza dopo la loro registrazione.
3 Gli oggetti dell'inventario la cui conservazione causa costi sproporzionati o ne
compromette il valore possono essere venduti all'asta pubblica. I beni rapida-
mente deteriorabili possono anche essere venduti privatamente.
4 Se si rivela opportuna la continuazione di un'attività commerciale, devono esse-
re adottate le misure necessarie a tal fine, salvo approvazione del giudice unico.
4. Appello ai creditori
1 Il notaio emette l'appello ai creditori (art. 582 CC).
2 L'appello ai creditori è da pubblicare nel Foglio Ufficiale e al domicilio del defunto.
Dove lo ritenga necessario, il notaio può disporre la pubblicazione in altri organi di
pubblicazione, attraverso i quali i probabili creditori possono venire a conoscenza
nel modo più efficace.
5. Conclusione della procedura
1 Il notaio consegna l'inventario, unitamente alla relazione finale, al giudice unico.
2 Il giudice unico adotta gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge (art. 587 cpv. 1 e 2 CC).
6. Altri casi
Qualora l’eredità spetti al Comune o al Cantone (art. 592 CC), le disposizioni
sull’inventario pubblico sono applicabili per analogia.
IV. Liquidazione Ufficiale
Il Giudice unico incarica il Notaio della liquidazione ufficiale (art. 595 CC).
V. Divisione dell'eredità
1. Ufficio delle successioni
1 L'ufficio delle successioni è competente nei seguenti casi
a) Collaborazione nella divisione al posto di un erede su richiesta del suo
creditore (Art. 609 CC),
b) Formazione dei lotti (Art. 611 CC),
c) Disposizione della vendita all'asta (Art. 612 cpv. 3 CC),
d) Decisione sulla disposizione o sull'assegnazione di oggetti particolari
(Art. 613 cpv. 3 CC).
2 Per la vendita all'asta valgono per analogia le disposizioni del decreto can-
tonale d'applicazione del Codice delle obbligazioni.
2. Commissione per la stima dei beni
1 In caso di controversia, la Commissione cantonale per la stima dei beni fissa il
valore di computo degli immobili conformemente all'Art. 618 CC. I costi del
procedimento sono a carico della massa ereditaria.
2 La decisione di stima può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo.
3. Procedura
Sull’attribuzione, l’alienazione o la divisione di un fondo agricolo (artt. 620, 621, 625 e 625 CC) decide il giudice con la procedura ordinaria.
5. Sezione: Diritti reali
a) Diritto di vicinato
I. Modifiche del terreno
1. Disposizioni generali
Chi esegue modifiche del terreno nell'area di confine deve proteggere il fondo
vicino con misure idonee.
2. Scavi
1 Nelle scavi, la distanza dal confine è di almeno mezzo metro.
2 Nelle cave per l'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia e altri materiali, la distanza dal confine è di almeno tre metri.
3. Riempimenti
1 Riempimenti di terra, pietre e simili possono essere posati con il piede
fino a mezzo metro dal confine.
2 Se l'altezza del colmo supera i 2.50 m, la distanza dal confine è un quarto
di tale altezza.
4. Muri di Sostegno
1 Il muro di sostegno può essere costruito sul confine se la sua altezza non
supera 1.20 m. Muri di sostegno più alti fino a 2.50 m possono essere costruiti
fino a mezzo metro dal confine.
2 Se l'altezza supera 2.50 m, la distanza dal confine è la metà di tale altezza.
II. Recinzioni
1. Costruzione e Manutenzione
1 Chi rende necessaria una recinzione a causa del tipo di utilizzo del proprio
fondo, deve costruirla e mantenerla.
2 Se ciò vale per entrambi i fondi confinanti, i rispettivi proprietari devono
costruire e mantenere le recinzioni (staccionate, muri e simili) lungo il
confine comune, ciascuno per metà.
3 Le siepi devono essere potate annualmente.
2. Distanze
1 Le recinzioni fino a un’altezza di 1.20 m possono essere poste al confine.
2 Le recinzioni con un’altezza superiore a 1.20 m e fino a 2 m possono essere poste fino a mezzo metro dal confine.
3 Per le recinzioni più alte si applica la distanza dal confine prevista dalla legge edilizia cantonale.
3. Recinzioni pericolose
Le recinzioni pericolose sono vietate.
III. Piantagioni
1 La distanza dal confine, misurata dal centro del tronco orizzontalmente fino al
confine, è di
a) 5 metri per alberi ad alto fusto che non sono alberi da frutto, nonché per
noci e castagni;
b) 4 metri per alberi da frutto ad alto fusto;
c) 2 metri per alberi da frutto a basso fusto;
d) mezzo metro per alberi nani e arbusti fino a 3 m di altezza, nonché per viti.
2 Se il fondo confinante è un bosco, la distanza dal confine è di 1 metro.
IV. Diritto del Vicino
1 Il vicino può domandare la rimozione di modifiche del terreno, di opere di
recinzione e di piante che non rispettano la distanza minima dal confine.
2 Questo diritto si prescrive entro due anni da quando il vicino ha avuto cono-
scenza della violazione della distanza, ma al più tardi entro dieci anni dall’inizio
della violazione.
V. Diritto di usare il fondo del vicino
1 Chi intende compiere opere edilizie al confine, pulire muri o edifici,
o tagliare siepi, previa comunicazione, può entrare e usare
il fondo del vicino nel modo più ménage possibile.
2 Un eventuale danno deve essere interamente risarcito al vicino.
b) Contenuto delle singole servitù
I. Diritto di Passaggio Pedonale
1 Il diritto di passaggio pedonale autorizza ad attraversare il sentiero a piedi, ma non a
percorrerlo con veicoli, a cavallo o a condurvi bestiame.
2 La larghezza del sentiero pedonale è di 90 cm.
II. Diritto di passaggio per bestiame
1 Il diritto di passaggio limitato per bestiame autorizza a condurre il bestiame catturato
lungo il sentiero, a camminare e a cavalcare.
2 Il diritto di passaggio illimitato per bestiame autorizza inoltre a condurre il bestiame
non catturato.
3 La larghezza del sentiero per il passaggio del bestiame è di due metri.
III. Diritto di passo carrabile
1 Il diritto di passo carrabile autorizza a passare a piedi, con veicoli, a condurre bestiame e a cavallo.
2 La larghezza del passo carrabile è di 2.70 m.
IV. Winterweg
Il diritto di passo invernale autorizza ad attraversare il fondo servente da San Martino fino
al 15 marzo per andare a piedi, condurre bestiame e transitare con slitte.
V. Diritto di Reistweg
Il diritto di Reistweg consente il trasporto di legname dal giorno di San Martino (Martini) fino a metà marzo.
c) Protezione della natura e del patrimonio (Heimatschutz)
Competenza
Il Gran Consiglio emana prescrizioni in materia di protezione della natura e del
paesaggio nonché di conservazione delle antichità e dei monumenti d’arte.
d) miglioramenti fondiari
Principi
1 Per l'esecuzione di migliorie fondiarie all'interno e all'esterno della zona edificabile, come impianti viari e stradali, approvvigionamenti di acqua potabile, ricomposizioni parcellari, migliorie alpine, drenaggi ecc., i proprietari fondiari interessati possono costituire un consorzio fondiario (Flurgenossenschaft).
2 Se le migliorie fondiarie possono essere eseguite e mantenute in modo appropriato solo congiuntamente, e se la maggioranza dei proprietari fondiari interessati, ai quali appartiene contemporaneamente più della metà del terreno coinvolto, ha acconsentito all'impresa, allora gli altri proprietari fondiari sono obbligati ad aderire.
3 Per il resto, il Gran Consiglio disciplina la procedura.
e) Diritto delle acque
I. Acque Private
Le sorgenti e i corsi d'acqua sono acque private, salvo quanto il diritto delle acque non dichiari pubblico.
II. Utilizzo
1 Chi utilizza acque private deve avere riguardo per i fondi vicini.
2 L'utente deve in particolare astenersi da rigurgito, sottrazione artificiale, adduzione o inquino.
III. Carenza idrica
La carenza idrica colpisce innanzitutto l'impianto più recente o, se l'età non è stabilita, quello più a valle.
f) Diritto di regalia mineraria e sottosuolo
Hoheit** (Sovranità)
1 La disposizione delle risorse minerarie, in particolare dei giacimenti di minerali, carbone, gas naturale e altri idrocarburi, nonché dei depositi salini, spetta al Cantone come diritto di regalia.
2 Il sottosuolo è soggetto alla sovranità del Cantone. I diritti privati restano riservati.
3 Il Gran Consiglio può disciplinare più dettagliatamente l'amministrazione del diritto di regalia mineraria e del sottosuolo.
g) Diritto di pegno immobiliare
I. Tasso d'interesse usuale
Il tasso d'interesse usuale è l'11 novembre (Giorno di San Martino).
§§ 74 a 76
§ 77 II. Assicurazione
1 Gli edifici e gli altri impianti dell'edilizia sono da assicurare, per il loro valore,
contro i danni da incendio e gli eventi naturali assicurabili, presso una
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio dell'attività d'impresa
sotto la vigilanza dell'autorità di sorveglianza delle assicurazioni.
2 Il Gran Consiglio emana una corrispondente ordinanza. In essa ha il compito di
autorizzare il Consiglio di Stato a concludere accordi con le compagnie di
assicurazione operanti nel Cantone.
§ 77a III. Ipoteca legale cantonale
1 I diritti di pegno legali non necessitano di iscrizione nel registro fondiario
per la loro costituzione.
2 I diritti di pegno legali sorgono con il credito di cui garantiscono il pagamento.
Essi prevalgono su tutti gli altri diritti di pegno e sono tra loro di pari rango.
3 I diritti di pegno legali di importo superiore a Fr. 1000.-- si estinguono se non
vengono iscritti nel registro fondiario entro quattro mesi dalla scadenza del credito
sottostante, ma al più tardi entro due anni dalla costituzione del credito.
4 Rimangono riservate le disposizioni divergenti relative alla costituzione e all'estinzione.
h) Pegno mobiliare
§ 78 I. Pegno di bestiame
1 Il Consiglio di Stato concede l'autorizzazione ad accettare pegni di bestiame
(Art. 885 CC).
2 L'Ufficio di esecuzione nel luogo del bene pignorato tiene il protocollo di iscrizione.
§ 78a II. Attività di pegno su merci
1. Obbligo di autorizzazione
Chiunque intenda esercitare l'attività di pegno su merci ai sensi degli artt. 907 e segg.
CC, necessita di un'autorizzazione del Consiglio di Stato.
§ 78b 2. Requisiti per l'autorizzazione
1 L'autorizzazione è concessa se il richiedente
a) offre garanzia di un'attività commerciale regolare;
b) dispone delle necessarie conoscenze commerciali e professionali;
c) dimostra una copertura assicurativa sufficiente per i beni pignorati.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
§ 78c 3. Concessione dell'autorizzazione
1 L'autorizzazione è di regola limitata a cinque anni. Essa è prorogata se i requisiti
per l'autorizzazione sono ancora soddisfatti.
2 La procedura è regolata dalla Legge sulla procedura amministrativa.80
3 È riscossa una tassa secondo il tariffario delle tasse per l'amministrazione e
la giustizia nel Cantone Svitto.
§ 78d 4. Tasso d'interesse massimo
Il Consiglio di Stato fissa il tasso d'interesse annuo massimo consentito. Esso non
deve tuttavia superare il 12%.
§ 78e 5. Consenso del rappresentante legale
1 Se il costituente del pegno è minorenne, la conclusione del contratto di pegno
richiede, per la sua validità, il consenso scritto del rappresentante legale.
2 Il consenso deve essere presente al più tardi al momento della conclusione del contratto.
§ 78f 6. Costi
1 Le spese appropriate di custodia e assicurazione dei beni pignorati possono
essere addebitate al costituente del pegno (mutuatario).
2 Il costituente del pegno deve esserne informato al momento della conclusione del contratto.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
§ 78g 7. Vendita d'ufficio
1 La vendita d'ufficio (Art. 910 CC) avviene mediante pubblica asta (Art. 229 e segg.
CO) tramite l'Ufficio di esecuzione presso la sede del prestatore su pegno.
2 Un'eccedenza del ricavato rispetto al debito garantito (prestito, interessi),
ai costi accumulati ai sensi del § 78f e ai costi d'asta, deve essere restituita dal
l'Ufficio di esecuzione al costituente del pegno o depositata per suo conto su un
conto bloccato presso una banca che disponga dell'autorizzazione della competente
autorità di vigilanza svizzera.
3 Se il diritto del costituente del pegno all'eccedenza si è estinto a causa della prescrizione
(Art. 911 cpv. 3 CC), l'importo depositato spetta al prestatore su pegno.
4 Se all'asta pubblica non viene presentata alcuna offerta che copra i crediti
ai sensi del capoverso 2, il prestatore su pegno può rivendicare la proprietà del
bene pignorato.
5 Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.
§ 78h 8. Vigilanza
1 Il prestatore su pegno deve fornire al Dipartimento competente, su richiesta,
informazioni sull'attività soggetta ad autorizzazione e consentire l'accesso a tutti
i documenti e ai locali commerciali.
2 I costi dell'attività di vigilanza sono a carico del titolare dell'autorizzazione
secondo il tariffario delle tasse per l'amministrazione e la giustizia nel Cantone Svitto.
§ 78i 9. Disposizione transitoria
1 Le autorizzazioni già rilasciate decadono al più tardi cinque anni dopo l'entrata in
vigore dei §§ 78a e segg.
2 I §§ 78f, 78g e 78h si applicano anche a queste autorizzazioni.
3 Il § 78d si applica a tutti i prestiti concessi dopo l'entrata in vigore dei §§ 78a e segg.
i) Registro fondiario
§ 79 I. Disposizioni generali
1 Il registro fondiario è istituito per comuni politici.
2 Il notaio è l'amministratore del registro fondiario. Egli dirige l'ufficio del registro fondiario.
3 Il registro fondiario può essere tenuto in forma elettronica (registro fondiario informatizzato).
I costi per l'introduzione e la gestione del registro fondiario informatizzato
sono a carico dei distretti in proporzione alle rispettive quote.
4 Il commercio elettronico per gli uffici del registro fondiario è consentito
in conformità al diritto federale.
5 Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive.
§ 80 II. Iscrizione del demanio pubblico
1 Il demanio pubblico generale è di proprietà del Cantone, del Distretto
o del Comune e deve essere iscritto come tale nel registro fondiario.
2 Il Gran Consiglio ordina la procedura.
§ 81 III. Circondari notarili
1 Il Cantone è diviso in sette circondari notarili.
2 I singoli circondari comprendono il territorio dei seguenti comuni
Circondario 1: Comuni di Svitto, Ingenbohl, Muotathal, Oberiberg, Unteriberg,
Morschach, Alpthal, Illgau e Riemenstalden
Circondario 2: Comuni di Arth, Steinen, Sattel, Rothenthurm, Lauerz e
Steinerberg
Circondario 3: Distretto di Gersau
Circondario 4: Distretto di Küssnacht
Circondario 5: Distretto di Einsiedeln
Circondario 6: Distretto di Höfe
Circondario 7: Distretto di March
3 Il Distretto di Svitto può, con decisione dei suoi aventi diritto di voto, unire i circondari
1 e 2.
§ 81a IV. Collaborazione
1 Più distretti possono, con decisione dei loro aventi diritto di voto, costituire un
circondario notarile comune.
2 I Consigli distrettuali concordano la sede dell'ufficio del registro fondiario,
il regolamento di servizio e di stipendio applicabile, la ripartizione dei costi, la gestione
finanziaria e la disdetta, nonché altri dettagli della collaborazione. L'accordo
richiede l'approvazione del Consiglio di Stato. Quest'ultimo consulta
previamente il Tribunale cantonale.
3 I Consigli distrettuali esercitano le loro competenze congiuntamente.
§ 82 V. Notaio
1 È eleggibile come notaio chi possiede la patente di avvocato svittese o
ha superato l'esame per notai. Il Tribunale cantonale emana il regolamento
d'esame.
2 La commissione d'esame per avvocati, con l'assistenza dell'ispettorato del registro
fondiario, esamina il candidato e gli rilascia un certificato di idoneità all'elezione.
3 Il Consiglio distrettuale elegge il notaio. In mancanza di una regolamentazione legale
del distretto, il Consiglio distrettuale stabilisce la modalità di retribuzione e regola i
reciproci diritti e doveri nel rapporto tra distretto e notaio.
§ 83 VI. Rappresentanza
1 Il competente Consiglio distrettuale designa per ogni circondario notarile uno o
più supplenti.
2 Ogni notaio è obbligato ad accettare l'elezione a supplente per un circondario
notarile vicino.
3 Se anche il supplente è impedito, il capo distretto nomina per casi particolari
un'altra persona eleggibile come notaio.
§ 84 VII. Assicurazione
Il Consiglio distrettuale deve stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità
civile per i danni che terzi subiscono a causa dell'esercizio delle funzioni del notaio
e dei suoi ausiliari e per i quali il distretto deve rispondere.
§ 85 VIII. Vigilanza
1. Tribunale cantonale
1 Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza specialistica e di servizio sull'ispettore
del registro fondiario e la vigilanza specialistica sui notai.
2 Esso riferisce al Gran Consiglio sull'attività dell'ispettore del registro fondiario
e dei notai nel rapporto di gestione.
§ 86 2. Ispettore del registro fondiario
1 Il Tribunale cantonale assume l'ispettore del registro fondiario. Può invece
delegare i suoi compiti a un privato.
2 L'ispettore del registro fondiario esamina i libri e i registri tenuti dai notai e
presenta al Tribunale cantonale un rapporto sul risultato del suo esame.
3 Egli può impartire istruzioni specialistiche ai notai o richiedere al Tribunale
cantonale l'emissione di istruzioni.
§ 86a 3. Consiglio distrettuale
Il Consiglio distrettuale esercita la vigilanza di servizio sui notai.
III. Titolo
Disposizioni finali e transitorie
§ 87
§ 88 II. Ordinanza di esecuzione del Consiglio di Stato
1 Nella misura in cui la legge non designi espressamente un'altra autorità,
il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.
2 Il Consiglio di Stato emana il tariffario delle tasse.
§ 89 III. Modifica delle leggi vigenti
1 Le leggi vigenti sono modificate conformemente all'Allegato, che è parte integrante
della presente legge.
2 Il Consiglio di Stato adegua le disposizioni da esso emanate alla presente legge.
§ 90 IV. Abrogazione del diritto vigente
1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni
contrastanti.
2 In particolare sono abrogate
a) la legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero nel Cantone
Svitto, del 29 novembre 1910,
b) l'ordinanza di esecuzione della legge cantonale del 29 novembre 1910
concernente l'introduzione del Codice civile svizzero, del
9 settembre 1911,
c) l'ordinanza concernente il pegno di bestiame, del 26 ottobre 1911,
d) l'ordinanza d'introduzione di una modifica del Codice civile svizzero
(diritto di adozione e rapporto di filiazione), del 2 dicembre 1977.
§ 91 V. Diritti reali limitati del diritto privato precedente
1. Decime, censi fondiari e servitù fondiarie
1 Le decime e i censi fondiari del diritto privato cantonale rimangono in vigore
fino alla loro estinzione.
2 L'estinzione è regolata dalle disposizioni sul carico fondiario.
3 Il Gran Consiglio disciplina l'estinzione delle servitù fondiarie di vecchio diritto.
§ 92 2. Ipoteca fondiaria
1 Le assicurazioni fondiarie del diritto privato cantonale, come le assicurazioni
(obbligazioni), le rendite e le cartelle ipotecarie, gli attestati di cauzione, i titoli
di rifusione, i titoli di assegnazione o di riscatto e le cartelle ipotecarie di acquisto
sono equiparati alla cartella ipotecaria del nuovo diritto.
2 Il certificato di credito del diritto privato cantonale è equiparato all'iscrizione di ipoteca.
§ 93 VI. Diritto del registro fondiario
1 L'ordine del registro fondiario precedente è equiparato al nuovo registro
fondiario, con riserva dell'Art. 44 cpv. 1 del titolo finale del CC.
2 Il protocollo di concetto e il protocollo delle mutazioni per i trasferimenti di proprietà
e il protocollo di concetto nonché il protocollo delle ipoteche per il sistema ipotecario
dell'ordine del registro fondiario precedente sono equiparati al diario del nuovo diritto,
così come il precedente registro fondiario per i trasferimenti di proprietà e per
il sistema ipotecario è equiparato al libro mastro del nuovo diritto.
§ 94 VII. Registro fondiario federale
Con l'introduzione del registro fondiario federale in un comune, le disposizioni
transitorie contenute nei §§ 91 a 93 decadono.
§ 95 VIII. Registro dei regimi matrimoniali
Il registro dei regimi matrimoniali è conservato presso l'Ufficio del registro di commercio.
§ 96 IX. Regolamento di procedura
1 Le istanze competenti secondo il diritto precedente portano a termine i procedimenti
che sono pendenti presso di esse all'entrata in vigore della presente legge.
Rimangono riservati i procedimenti di nullità, divorzio e separazione pendenti
in prima istanza, che vengono trasmessi informalmente e d'ufficio all'istanza
competente; alle parti viene fissato un termine per presentare nuove domande,
fatti e mezzi di prova.
2 Le decisioni e i giudizi che vengono notificati dopo l'entrata in vigore della presente
legge possono essere impugnati dinanzi all'istanza di ricorso competente secondo il nuovo diritto.
§ 97 X. Referendum, pubblicazione, entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costituzione
cantonale.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio Ufficiale e, dopo l'entrata in vigore e l'approvazione
da parte del Consiglio federale, sarà inserita nella raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Egli determina la data
dell'entrata in vigore.
Disposizione transitoria alla modifica del 24 maggio 2000
Un atto autentico redatto o un'autenticazione effettuata da una persona abilitata
prima dell'entrata in vigore della presente decisione è valido se soddisfa i requisiti
del diritto precedente o del nuovo diritto.
Disposizione transitoria alla modifica del 28 maggio 2003
1 I Distretti introducono congiuntamente e a loro spese, sotto la direzione del Cantone,
il registro fondiario informatizzato.
2 Il Consiglio di Stato emana ulteriori regolamentazioni.
Disposizione transitoria alla modifica del 14 settembre 2011
1 I procedimenti di successione pendenti al momento dell'entrata in vigore della
presente modifica sono proseguiti secondo il nuovo diritto.
2 L'autorità competente secondo il nuovo diritto decide in quale misura il procedimento
precedente debba essere integrato.
Disposizione transitoria speciale per la privazione di libertà a scopo di assistenza
alla modifica del 14 settembre 2011
La Legge d'introduzione del Codice civile svizzero del 14 settembre 1978 è modificata
come segue
§ 36a cpv. 3 (nuovo)
3 Se l'autorità tutoria non può essere convocata in tempo utile, decide il presidente
dell'autorità tutoria o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente. Tali decisioni
devono essere sottoposte all'autorità tutoria per l'approvazione entro 20 giorni.
Con l'entrata in vigore della modifica completa del 14 settembre 2011, il § 36a cpv. 3
è abrogato.
Disposizione transitoria alla modifica del 25 ottobre 2017
Un atto autentico redatto o un'autenticazione effettuata da una persona abilitata
prima dell'entrata in vigore della presente decisione è valido se soddisfa i requisiti
del diritto precedente o del nuovo diritto.
1 RS 17-79 con modifiche del 20 novembre 1980 (RS 17-272), del 30 novembre 1983 (RS
17-459), del 7 marzo 1985 (RS 17-538), del 24 aprile 1985 (RS 17-553), del 14 maggio 1987
(RS 17-662), del 26 ottobre 1994 (RS 18-537), del 26 ottobre 1994 (RS 19-10), del 4 febbraio
1998 (RS 19-372), del 27 ottobre 1999 (RS 19-445), del 24 maggio 2000 (RS 19-595),
del 28 maggio 2003 (RS 20-407), del 17 dicembre 2003 (RS 20-478), del 16 febbraio 2005
(RS 21-7), del 22 novembre 2006 (attuazione della legge sulle unioni domestiche, RS 21-98b), del 28 giugno
2007 (ordinanza di polizia, RS 21-131a) del 28 giugno 2007 (RS 21-154), del 18 novembre 2009
(ordinanza sulla giustizia, RS 22-82q), del 14 settembre 2011 (RS 23-14), del 23 novembre 2011
(RS 23-18a), del 25 settembre 2013 (Decisione del Gran Consiglio relativa all'adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-80i),
del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato relativa all'adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97), del 25 ottobre
2017 (Decisione del Gran Consiglio relativa all'aggiornamento della legislazione sulla giustizia e all'ottimizzazione dell'organizzazione delle autorità penali, RS 25-9f), del 14 marzo 2018 (Decisione del Gran Consiglio relativa alla collaborazione tra i comuni e i distretti, RS 25-25d), del 18 settembre 2019 (Decisione del Gran Consiglio relativa all'organizzazione dell'ispettorato del registro fondiario, delle esecuzioni e dei fallimenti, RS 25-61a), del 27 maggio 2020
(Legge di polizia, RS 26-14b), del 23 giugno 2021 (Legge sull'aiuto all'incasso e l'anticipo dei contributi alimentari, RS 26-50a) ) e del 27 aprile 2022 (Legge sulla protezione dei minori e degli adulti, RS 26-77c).
2 Approvato nella votazione popolare del 3 dicembre 1978 con 13 245 sì contro 8482 no
(Bollettino ufficiale 1978 1075); modifiche del 4 febbraio 1998 nella votazione popolare del 7 giugno 1998 con
18 117 sì contro 7100 no (Bollettino ufficiale 1998 784), del 28 giugno 2007 nella votazione popolare del
24 febbraio 2008 con 25 360 sì contro 7965 no (Bollettino ufficiale 2008 485).
3 Versione del 18 novembre 2009.
4 Versione del 18 novembre 2009; cpv. 1 lett. b nella versione del, lett. c, cifra 2 e 3 nuovo
inseriti (le precedenti cifre da 2 a 8 diventano da 4 a 10) in data, cpv. 2 nella versione del 14 settembre 2011;
cpv. 1 lett. d cifre 2, 6 e 7 nella versione del e cifre 9 e 10 nuove inserite
il 23 novembre 2011; cpv. 1 lett. a nella versione del 27 maggio 2020.
5 RSZS 520.110.
6 RS 211.231, Legge sulle unioni domestiche, LUD.
7 Nuovamente inserito il 14 settembre 2011.
8 RS 211.222.32.
9 Nuovamente inserito il 14 settembre 2011.
10 RSZS 234.110.
11 Titolo nella versione del 14 settembre 2011.
12 Versione del 23 novembre 2011.
13 Versione del 14 settembre 2011.
14 Cpv. 1 e 3 nella versione del 14 settembre 2011; cpv. 2 nella versione del 27 aprile 2022.
15 Versione del 14 settembre 2011.
16 RS 211.221.31.
17 Cpv. 3 lett. b e c abrogati il 16 febbraio 2005; cpv. 1 e 2 nella versione del
14 settembre 2011.
18 Abrogato il 14 settembre 2011.
19 Nuovamente inserito il 16 febbraio 2005.
20 Versione del 24 maggio 2000.
21 Lett. a nella versione del 24 maggio 2000; lett. c nella versione del 14 settembre 2011; lett. b
nella versione del 25 ottobre 2017.
22 Versione del 24 maggio 2000.
23 Versione del 25 ottobre 2017.
24 Cpv. 2 abrogato il 25 ottobre 2017.
25 Titolo e cpv. 1 nella versione del 25 ottobre 2017.
26 Nuovamente inserito il 25 ottobre 2017.
27 Nuovamente inserito il 25 ottobre 2017.
28 Cpv. 2 abrogato il 27 ottobre 1999.
29 Nuovamente inserito il 14 settembre 2011.
30 Titolo nella versione del 14 settembre 2011.
31 Versione del 14 maggio 1987.
32 Titolo nella versione del 14 settembre 2011.
33 Versione del 27 ottobre 1999.
34 Abrogato il 14 settembre 2011.
35 Abrogato il 23 giugno 2021.
36 Versione del 14 maggio 1987 e titolo Versione del 27 ottobre 1999.
37 Titolo nella versione del 14 settembre 2011.
38 Versione del 14 settembre 2011.
39 Versione del 14 settembre 2011.
40 RSZS 145.110.
41 Versione del 14 settembre 2011.
42 Versione del e titolo prima del § 27 abrogato il 14 settembre 2011.
43 Versione del 14 settembre 2011; cpv. 2 lett. b, d, f a p nella versione del 25 ottobre
2107, le precedenti lett. g a i sono abrogate e le precedenti lett. j a p diventano lett. i a o.
44 Versione del 14 settembre 2011.
45 Versione del 14 settembre 2011.
46 Versione del 14 settembre 2011.
47 Versione del 14 settembre 2011.
48 Versione del 14 settembre 2011.
49 Versione del 14 settembre 2011.
50 Versione del 14 settembre 2011.
51 Nuovamente inserito il 14 settembre 2011.
52 Nuovamente inserito il 14 settembre 2011.
53 Versione del 14 settembre 2011.
54 RSZS 140.100.
55 Cpv. 1 nella versione del 14 settembre 2011. Titolo prima del § 36 a e cpv. 2 abrogati
il 14 settembre 2011. Cpv. 3 nuovo inserito il 14 settembre 2011 (entrato in vigore il
1 novembre 2011) come disposizione transitoria speciale ai sensi della cifra IV e con l'entrata in
vigore della modifica completa del 14 settembre 2011 nuovamente abrogato.
56 Abrogato il 14 settembre 2011.
57 Abrogato il 14 settembre 2011.
58 Titolo, cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 abrogato il 14 marzo 2018.
59 Titolo, cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 abrogato il 14 marzo 2018.
60 Nuovamente inserito il 14 marzo 2018 (sostituisce il precedente § 38a).
61 Versione del e cpv. 2, 3 e 4 abrogati il 14 settembre 2011.
62 Versione del 14 settembre 2011.
63 Cpv. 1 e 2 nella versione del 14 settembre 2011.
64 Nuovamente inserito il 14 settembre 2011.
65 Titolo nella versione del 14 marzo 2018.
66 Cpv. 1 nella versione del 14 settembre 2011.
67 Cpv. 1 e 4 nella versione del 14 settembre 2011.
68 Titolo nella versione del 14 marzo 2018.
69 Cpv. 1 nella versione del 14 settembre 2011; Titolo nella versione del 14 marzo 2018.
70 Versione del 25 settembre 2013.
71 Versione del 4 febbraio 1998.
72 Versione del 4 febbraio 1998; cpv. 3 nuovo.
73 Abrogato il 23 novembre 2011.
74 Titolo nella versione del 23 novembre 2011.
75 Titolo, cpv. 1, 3 e 4 (nuovo) nella versione del 23 novembre 2011. Il precedente cpv. 3
diventa cpv. 4.
76 Margine nella versione del 28 giugno 2007.
77 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
78 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
79 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
80 RSZS 234.110.
81 RSZS 173.111.
82 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
83 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
84 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
85 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
86 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
87 Nuovamente inserito il 28 giugno 2007.
88 Cpv. 3 nella versione del e cpv. 4 e 5 nuovi inseriti il 23 novembre 2011; cpv. 2 nella
versione del 18 settembre 2019.
89 Cpv. 3 nella versione del 14 marzo 2018.
90 Nuovamente inserito il 14 marzo 2018.
91 Cpv. 3 nella versione del 24 maggio 2000; Titolo nella versione del 14 marzo 2018.
92 Cpv. 1 nella versione del 24 maggio 2000; Titolo nella versione del 14 marzo 2018.
93 Nuovamente inserito il 24 maggio 2000; Titolo nella versione del 14 marzo 2018.
94 Nuovamente inserito il 18 settembre 2019.
95 Titolo, cpv. 1, 2 e 3 nella versione del 18 settembre 2019.
96 Nuovamente inserito il 18 settembre 2019.
97 Abrogato il 25 settembre 2013.
98 Non più elencato nella raccolta sistematica, ma considerato tramite la modifica
delle leggi corrispondenti.
99 Bollettino ufficiale 1979 741.
100 RS 7-16.
101 RS 7-160.
102 RS 7-203.
103 RS 16-871.
104 Cpv. 3 nella versione del 25 settembre 2013.
105 Cpv. 1 nella versione del 23 novembre 2011.
106 Il § 94 non è stato approvato dal Consiglio federale, per quanto riguarda la revoca del § 92.
107 § 95 nuovo, versione del 14 maggio 1987. I precedenti §§ 95 e 96 diventano §§ 96 e 97; i loro
margini VIII. e IX. diventano IX. e X.
108 § 95 nuovo, versione del 14 maggio 1987. I precedenti §§ 95 e 96 diventano §§ 96 e 97; i loro
margini VIII. e IX. diventano IX. e X; cpv. 1 versione del 27 ottobre 1999.
109 § 95 nuovo, versione del 14 maggio 1987. I precedenti §§ 95 e 96 diventano §§ 96 e 97; i loro
margini VIII. e IX. diventano IX. e X; titolo, cpv. 1 e 3 nella versione del 17 dicembre
2013.
110 Approvato dal Consiglio federale il 22 febbraio 1979; modifiche del 24 maggio 2000 dal Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia l'11 settembre 2000 e del 28 maggio 2003 il 17 luglio 2003.
111 Entrato in vigore il 1 settembre 1979 (Bollettino ufficiale 1979 740); modifiche del 20 novembre 1980
il 1 gennaio 1981 (RS 17-273), del 30 novembre 1983 il 1 gennaio 1984 (Bollettino ufficiale 1984 90), del
7 marzo 1985 il 1 luglio 1985 (RS 17-539), del 24 aprile 1985 il 1 gennaio 1987 (RS 17-554),
del 14 maggio 1987 il 1 gennaio 1988 (Bollettino ufficiale 1987 1212), del 26 ottobre 1994 il 1 gennaio
1996 (RS 18-538) risp. il 1 novembre 1995 (§ 77, Bollettino ufficiale 1995 1525), del 27 ottobre 1999 il
1 gennaio 2000 (Bollettino ufficiale 1999 1846), del 4 febbraio 1998 il 1 luglio 2000 (Bollettino ufficiale 2000 1002), del
24 maggio 2000 il 1 gennaio 2001 (Bollettino ufficiale 2000 1684), del 28 maggio 2003 il 1 agosto 2003 (Bollettino ufficiale
2003 1284), del 17 dicembre 2003 il 1 marzo 2004 (Bollettino ufficiale 2004 435), del 16 febbraio 2005
il 1 luglio 2005 (Bollettino ufficiale 2005 1675), del 22 novembre 2006 il 1 gennaio 2007 (Bollettino ufficiale 2007 51),
del 28 giugno 2007 il 1 settembre 2007 (Bollettino ufficiale 2007 1569) e il 1 settembre 2008 (Bollettino ufficiale
2008 1746), del 18 novembre 2009 il 1 gennaio 2011 (Bollettino ufficiale 2010 1508), § 36a cpv. 3 del
14 settembre 2011 il 1 novembre 2011 (Bollettino ufficiale 2011 2236), del 14 novembre 2011 (con eccezione del
§ 36a cpv. 3) il 1 gennaio 2013 (Bollettino ufficiale 2012 2962), del 23 novembre 2011 il
1 gennaio 2012 (Bollettino ufficiale 2012 238), del 25 settembre 2013 il 1 gennaio 2014 (Bollettino ufficiale 2013 2851),
del 17 dicembre 2013 il 1 gennaio 2014 (Bollettino ufficiale 2013 2974), del 25 ottobre 2017 il 1 febbraio 2018 (Bollettino ufficiale 2018 83), del 14 marzo 2018 il 1 gennaio 2019 (Bollettino ufficiale 2018 2836), del 18 settembre 2019 il 1 giugno 2020 (Bollettino ufficiale 2020 1252), del 27 maggio 2020 il 1 gennaio 2021 (Bollettino ufficiale 2020 2835), del 23 giugno 2021 il 1 gennaio 2022 (Bollettino ufficiale 2021 2579) e del 27 aprile 2022 il
1 giugno 2024 (Bollettino ufficiale 2023 2178) sono entrate in vigore.