1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali (VVSTG)
Indice delle disposizioni (75)
Testo normativo (75 Articoli)
1. Oggetto
La presente ordinanza contiene le disposizioni d’esecuzione della legge tributaria del 9 febbraio 2000, nella misura in cui non siano oggetto di ordinanze speciali.
2. Unione Domestica Registrata
La posizione dei partner registrati ai sensi della legge federale sulle unioni
domestiche registrate corrisponde in questa ordinanza a quella dei coniugi.
II. Imposizione delle persone fisiche
1. Minori sotto responsabilità genitoriale congiunta (§ 9 cpv. 3 LT)
Il reddito e la sostanza dei minori che sottostanno alla responsabilità genito-
riale congiunta di genitori non tassati congiuntamente, vengono imputati al
genitore cui spetta la deduzione per figli conformemente all'articolo 35 capoverso 1 lettera c della legge tributaria.
2. Comunità di persone (§§ 10 cpv. 1 e 11 cpv. 2 LT)
1 Le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita, che a
causa di un’incertezza persistente riguardo ai rapporti di partecipazione vengono
imposte come soggetti fiscali autonomi, non hanno diritto alle deduzioni sociali
di cui al § 35 o al § 47 LT e alla riduzione tariffaria ai sensi del § 36 cpv. 2 LT.
2 Lo stesso vale per le comunioni ereditarie con un’incertezza persistente riguardo
alla successione.
3 Le comunità di persone imposte autonomamente devono designare una rappre-
sentanza nei confronti dell’autorità di tassazione. In caso di omissione, le comu-
nicazioni ufficiali alla comunità si considerano legalmente notificate se sono state
recapitate a un socio o erede capace di agire.
3. Tassazione secondo il dispendio (§§ 15 e 15a StG)
Per la determinazione del reddito imponibile viene applicata per analogia l'ordinanza sulla tassazione secondo il dispendio nell'ambito dell'imposta federale diretta.
4. Valutazione delle prestazioni in natura (art. 17 cpv. 2 StG)
Le prestazioni in natura sono considerate in base ai tassi forfettari validi per
l'imposta federale diretta o, in loro assenza, al valore di mercato.
5. Redditi da attività indipendente (§§ 19, 20, 20a e 20b StG)
a) Trasferimento dal patrimonio aziendale a quello privato
I trasferimenti dal patrimonio aziendale a quello privato sono computati al valore
venale.
b) Riferimento al diritto tributario federale
In assenza di disposizioni cantonali di esecuzione, si applicano mutatis mutandis quelle del diritto tributario federale per quanto concerne
a) l'obbligo di assoggettamento all'imposta sui guadagni in capitale dei lavoratori indipendenti (art. 19 cpv. 2 LT);
b) le partecipazioni dichiarate come appartenenti al patrimonio aziendale (art. 19 cpv. 2 LT);
c) il metodo della prevalenza (art. 19 cpv. 2 LT);
d) la determinazione del reddito derivante dall'agricoltura e dalla silvicoltura (art. 19 LT);
e) le ristrutturazioni di imprese individuali e di persone nonché le acquisizioni sostitutive di partecipazioni (artt. 20 e 30 LT);
f) l'imposizione dei guadagni di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente (art. 39b LT);
g) il calcolo dell'entità percentuale dei diritti di partecipazione del patrimonio aziendale nell'ambito dell'imposizione dei dividendi (art. 20b cpv. 1 LT).
6. Redditi di beni mobili (§ 21 StG)
Per quanto concerne i redditi derivanti dalla vendita o dal rimborso di obbliga-
zioni con interesse unico prevalente e il calcolo della percentuale delle parteci-
pazioni del patrimonio privato nella tassazione dei dividendi, si applicano le di-
sposizioni esecutive del diritto fiscale federale.
7. Redditi immobiliari (§ 22 LLT)
Per l'applicazione della deduzione in caso di durevole sottoutilizzo spaziale
dell'immobile abitato dal proprietario, si applicano le disposizioni esecutive del
diritto fiscale federale.
8. Redditi da Previdenza (§ 23 LT)
Per quanto concerne i redditi derivanti dalla previdenza professionale nonché
dalla previdenza individuale vincolata, si applicano le disposizioni esecutive del diritto fiscale federale.
9. Spese professionali dei lavoratori dipendenti
a) Spese di viaggio (§ 27 cpv. 1 lett. a StG)
1 Quali spese necessarie per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro possono
essere dedotte le spese di abbonamento dei mezzi pubblici.
2 Se l'utilizzo dei mezzi pubblici non è possibile o non è ragionevolmente
esigibile, possono essere dedotte per i giorni di lavoro effettivi le spese per l'utilizzo
del veicolo privato secondo le aliquote forfettarie dell'imposta federale diretta
fino a un massimo complessivo di Fr. 8000.--. L'utilizzo dei mezzi pubblici si
considera in particolare non ragionevolmente esigibile in caso di
a) infermità;
b) una distanza del domicilio o del luogo di lavoro dalla fermata più vicina
superiore a un chilometro;
c) un tempo di percorrenza tra il domicilio e il luogo di lavoro di complessivamente
più di due ore per giorno lavorativo (porta a porta);
d) un tempo di attesa dovuto all'orario di trasporto di complessivamente almeno
30 minuti per giorno lavorativo;
e) un risparmio di tempo superiore a un'ora al giorno utilizzando il veicolo
privato;
f) utilizzo del veicolo privato al servizio del datore di lavoro.
3 Le spese di viaggio possono essere dedotte solo se non sono sostenute né
rimborsate dal datore di lavoro.
b) Maggiori costi per i pasti fuori casa (§ 27 cpv. 1
lettera b LT)
1 I maggiori costi per i pasti possono essere dedotti secondo le aliquote forfetarie
valide per l'imposta federale diretta
a) se la persona imponibile non può consumare un pasto principale a casa
a causa della grande distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro o a
causa di una breve pausa pranzo;
b) in caso di lavoro a turni continuativo o di lavoro notturno.
2 È consentita solo la metà della deduzione se il pasto può essere consumato
in un ristorante aziendale del datore di lavoro o se è sovvenzionato da un
contributo adeguato del datore di lavoro.
3 Il lavoro a orario scaglionato o irregolare è equiparato al lavoro a turni
se entrambi i pasti principali non possono essere consumati a casa all'ora
abituale.
c) Soggiorno settimanale fuori sede (Art. 27 cpv. 1 lett. c LT)
1 I contribuenti con luogo di lavoro fuori sede, ai quali non è possibile o non è
ragionevolmente esigibile il rientro quotidiano al domicilio fiscale, possono de-
durre le maggiori spese necessarie per il soggiorno fuori sede.
2 La deduzione delle maggiori spese per la ristorazione fuori sede è determinata
in base alle aliquote forfettarie valide per l'imposta federale diretta. Essa non
può essere richiesta cumulativamente con quella dell'art. 13.
3 Quali maggiori spese necessarie per l'alloggio sono deducibili le spese usuali
del luogo per una camera.
4 Quali maggiori spese necessarie per il trasporto sono deducibili, fino all'im-
porto massimo di Fr. 8000.--, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale
nonché le spese di trasporto tra l'alloggio fuori sede e il luogo di lavoro confor-
memente all'art. 12.
d) Utilizzo privato gratuito di veicoli aziendali
(Art. 18 cpv. 1 e 27 cpv. 1 lett. a e c StG)
1 Se la persona imponibile utilizza gratuitamente un veicolo aziendale per tra-
gitti tra il domicilio e il luogo di lavoro ai sensi dell'art. 12 o per tragitti tra
il domicilio fiscale, l'alloggio esterno e il luogo di lavoro ai sensi dell'art. 14
cpv. 4, nonché per altri scopi privati, il reddito imponibile derivante da tale
utilizzo ammonta forfettariamente allo 0.9 percento del prezzo di acquisto
del veicolo per mese.
2 La deduzione per le spese di trasporto ai sensi degli artt. 12 e 14 cpv. 4 non
può essere fatta valere.
e) Spese professionali speciali degli espatriati (§ 27 LFIR)
1 I dirigenti e gli specialisti (espatriati) che lavorano temporaneamente in Svizzera
possono dedurre, in aggiunta alle spese professionali speciali di cui agli artt. 12 e
13, ulteriori spese professionali.
2 Il regolamento federale sugli espatriati15 si applica per analogia.
10. Costi della sostanza privata
a) Forfait per la gestione e custodia di titoli
(§ 32 cpv. 3 lettera a LT)
1 Per la gestione e custodia di titoli e averi da parte di terzi possono essere
dedotti forfettariamente il 3 per mille del valore fiscale, al massimo 6000
franchi.
2 Se vengono fatti valere deduzioni più elevate, occorre fondamentalmente
provare sia i costi effettivamente pagati sia la loro deducibilità. Se in caso
di addebito di una commissione forfettaria da parte del terzo non è possibile
dimostrare la ripartizione in costi deducibili e non deducibili, il forfait del 3
per mille può essere dedotto anche oltre il limite massimo dell’importo di
cui al capoverso 1, a condizione che la commissione forfettaria pagata sia
almeno del 3 per mille e sia dimostrata quantitativamente.
b) Costi immobiliari (art. 32 cpv. 2 e 3 lettera b LT)
La deducibilità delle spese per la manutenzione, l'assicurazione e la gestione
di immobili del patrimonio privato, nonché degli investimenti volti al risparmio
energetico, alla protezione dell'ambiente o alla conservazione dei monumenti,
e dei costi di demolizione (rückbaukosten) è disciplinata dalle disposizioni
esecutive del diritto fiscale federale.
11. Deduzioni Generali
a) Previdenza professionale e previdenza individuale vincolata
(§ 33 cpv. 1 lett. d ed e StG)
Per quanto concerne le deduzioni per la previdenza professionale e la previ-
denza individuale vincolata, si applicano le disposizioni esecutive del diritto fiscale federale.
b) Spese di malattia e infortunio, nonché costi legati alla disabilità
(art. 33 cpv. 3 lett. a e b StG)
Per quanto concerne le deduzioni per spese di malattia e infortunio, nonché per
costi legati alla disabilità, valgono le disposizioni esecutive del diritto fiscale federale.
12. Deduzioni sociali
a) Deduzione per figli (§ 35 cpv. 1 lettere c e d StG)
1 Per i figli sotto la responsabilità genitoriale congiunta di genitori non tassati congiuntamente,
la deduzione per figli spetta al genitore che riceve contributi di mantenimento
per il figlio ai sensi del § 33 cpv. 1 lettera c StG. Se non vengono versati contributi di mantenimento,
la deduzione per figli spetta al genitore dai cui redditi imponibili viene coperto
prevalentemente il mantenimento del figlio. Se entrambi i genitori
forniscono lo stesso contributo finanziario, la deduzione per figli deve essere concessa
al genitore che ha la quota più significativa nell'effettiva
cura del figlio.
2 Per i figli maggiorenni, in formazione o perfezionamento, la deduzione per figli
spetta al genitore che copre più della metà del mantenimento complessivo
del figlio.
b) Deduzione per genitori soli (§ 35 cpv. 1 lett. e LT)
Per i figli soggetti all'autorità parentale congiunta di genitori non tassati congiuntamente, la deduzione per persone che crescono i figli da soli spetta al genitore che ha diritto alla deduzione per i figli ai sensi del § 35 cpv. 1 lett. c LT.
14. Tasso di rendita (§ 37 LCI)
L'Amministrazione cantonale delle imposte pubblica una tabella di conversione che si applica ai versamenti in capitale ai sensi dell'articolo 37 LCI, nella misura in cui questi devono essere convertiti in una rendita vitalizia.
15. Patrimonio esente da imposta (§ 40 cpv. 4 LLT)
1 Nel mobilio domestico rientrano gli oggetti che fanno parte dell’arredamento
usuale di un’abitazione e che servono effettivamente a scopi abitativi, in particolare
mobili, tappeti, quadri, attrezzi da cucina e da giardino, stoviglie, libri nonché
apparecchi elettronici di intrattenimento.
2 Quali oggetti personali d’uso corrente valgono gli oggetti d’uso della vita
quotidiana, in particolare vestiti, gioielli, attrezzi sportivi, macchine fotografiche e
cinematografiche.
3 Non rientrano nel mobilio domestico o negli oggetti personali d’uso corrente, in
particolare, i veicoli a motore, le imbarcazioni, gli aeroplani, i cavalli da sella, gli
oggetti d’arte di valore e le collezioni.
16. Valutazione del patrimonio
a) Titoli, diritti di partecipazione e crediti (§ 44 StG)
1 Il valore venale dei titoli e dei crediti è determinato come segue
a) per i titoli quotati, salvo quanto previsto alla lettera b, si applica il corso di borsa alla
data di riferimento per la tassazione;
b) per i titoli quotati in una borsa svizzera o negoziati fuori o pre-borsa, per le
valutazioni alla fine di un anno civile, si applica il corso contenuto nel listino dell’
Amministrazione federale delle contribuzioni come valore venale;
c) per i titoli non quotati, il valore venale deve essere determinato secondo la
"Guida alla valutazione di titoli senza valore di quotazione per l'imposta sulla
sostanza" pubblicata dalla Conferenza Svizzera delle Imposte; il Modello 1
secondo la cifra marginale 7 della Guida è considerato il modello standard per il
calcolo del valore di rendimento;
d) per i crediti e le disponibilità, salvo quanto previsto dal § 44 cpv. 3 StG, si applica
il valore nominale.
2 I conferimenti di capitale nelle società in nome collettivo e in accomandita,
nonché nelle società semplici, sono di regola valutati al valore nominale. Se la
società possiede riserve occulte tassate, i soci devono inoltre tassare la loro quota
delle riserve. Gli immobili devono essere considerati al valore determinante per la
tassazione della sostanza.
3 Le quote sociali nelle società a responsabilità limitata e le quote di
cooperativa sono da valutare come titoli non quotati.
b) Oggetti d'arte e collezioni
Per la determinazione del valore di oggetti d'arte e collezioni, deve essere
preso in considerazione il valore assicurato, a meno che la persona soggetta
all'imposta non dimostri o sussistano altri indizi che la somma assicurata non
corrisponde al valore di mercato.
c) Valute estere
La conversione delle valute estere in franchi svizzeri avviene di regola ai
corsi elencati nella lista dei cambi dell’Amministrazione federale delle con-
tribuzioni. Resta riservata la valutazione caso per caso in presenza di date
di riferimento diverse.
17. Misurazione temporale (§§ 50 segg. StG)
Salvo disposizioni cantonali divergenti, le disposizioni esecutive del diritto fiscale federale in materia di misurazione temporale nell'ambito dell'imposizione annuale con tassazione del periodo corrente si applicano per analogia.
III. Imposizione delle persone giuridiche
1. Riferimento al diritto tributario federale
Nella misura in cui non esistono disposizioni cantonali divergenti, le disposizioni esecutive del diritto tributario federale si applicano per analogia per quanto riguarda
a) l'esenzione fiscale degli istituti della previdenza professionale (art. 61 cpv. 1
lettera d LT);
b) la determinazione del reddito netto da partecipazioni (art. 74 LT);
c) la determinazione temporale nell'ambito della tassazione annuale secondo il sistema della tassazione nel periodo fiscale (artt. 84
e 85 LT);
d) le ristrutturazioni nonché le acquisizioni sostitutive di partecipazioni (artt. 67
e 68 cpv. 1a LT).
2. Step-up di diritto previgente (Art. 250g cpv. 3 LT)
Gli ammortamenti su riserve occulte, incluso il maggior valore autogenerato, che sono stati rivelati alla fine dell'imposizione ai sensi degli art. 75 segg. LT di diritto previgente, sono ammissibili al massimo fino al periodo fiscale 2024.
3. Compensazione finanziaria (§ 250h StG)
1 Il substrato fiscale (utile imponibile e capitale imponibile) determinante per la compensazione dell'anno di riferimento è accertato dall'Amministrazione cantonale delle imposte nel mese di maggio dell'anno precedente quello della compensazione per i singoli distretti, comuni e parrocchie.
2 Gli importi di compensazione sono stabiliti dal Consiglio di Stato entro la fine di giugno dell'anno precedente l'anno di compensazione di riferimento per i singoli distretti, comuni e parrocchie.
3 Non è concessa alcuna compensazione su variazioni straordinarie del substrato. Il Consiglio di Stato decide in merito alla sussistenza di una variazione straordinaria del substrato, in particolare sulla base dell'andamento storico del substrato dell'ente pubblico interessato e del Cantone per le persone giuridiche, nonché dell'ammontare dei proventi aggiuntivi derivanti dall'imposta federale diretta disponibili ai sensi dell'art. 250h cpv. 5 StG.
4 Gli importi di compensazione sono arrotondati ai Fr. 100.-- superiori e versati dall'Ufficio delle finanze alle scadenze legalmente previste.
IV. Organizzazione e procedura
1. Pubblicazione di decreti e istruzioni
L'Amministrazione cantonale delle imposte provvede in modo appropriato alla
pubblicazione di decreti e istruzioni, nella misura in cui questi siano di importanza
generale.
2. Commissione cantonale delle imposte (§ 126 LI)
1 Il Consiglio di Stato designa i supplenti scelti dall’amministrazione, che hanno
il compito di sostituire il presidente della Commissione delle imposte in caso di
impedimento.
2 Il Capo del Dipartimento delle finanze nomina i segretari della Commissione
delle imposte.
3 Per il resto, la Commissione delle imposte si costituisce autonomamente. Essa è
in grado di deliberare se vi partecipa la maggioranza assoluta dei membri. Le
sezioni sono in grado di deliberare se vi partecipano tutti i membri. In caso di
impedimento di un membro, il presidente della Commissione delle imposte designa
un supplente. Il Consiglio di Stato disciplina gli ulteriori dettagli in un’istruzione
separata.
3. Annuncio di conseguenze giuridiche sfavorevoli (artt. 149 cpv. 2 e 201
StG)
In caso di provvedimenti istruttori adottati dall'autorità nel procedimento amministrativo o nel procedimento del contenzioso amministrativo, le conseguenze giuridiche sfavorevoli previste dalla legge in caso di loro inosservanza, quali la tassazione d'ufficio, la multa per violazione di obblighi procedurali, si producono soltanto se le conseguenze giuridiche sfavorevoli sono state esplicitamente menzionate nella prima diffida o in un successivo richiamo.
4. Assistenza Amministrativa (Art. 131, 131a e 132a LSt)
a) Generalità e Forma
1 Il Dipartimento delle Finanze emana le direttive necessarie in materia di assistenza amministrativa.
2 Per la trasmissione di dati fiscali ad altre autorità mediante una procedura di richiamo è necessaria un’autorizzazione del Consiglio di Stato e la stipulazione di un accordo sulla protezione dei dati tra l’Amministrazione cantonale delle imposte e l’autorità che richiede assistenza amministrativa.
b) Domicilio fiscale in più Cantoni (§ 131 LT)
1 Se una persona imponibile con domicilio o sede nel Cantone è assoggettata
all'imposta anche in altri Cantoni in virtù della sua appartenenza economica,
l'Amministrazione fiscale cantonale comunica gratuitamente la propria tassazione,
compresa la ripartizione intercantonale e le eventuali divergenze rispetto
alla dichiarazione d'imposta, alle autorità fiscali degli altri Cantoni.
2 Lo stesso vale
a) se una persona imponibile è assoggettata all'imposta in Svizzera solo in
virtù della sua appartenenza economica e la maggior parte dei valori imponibili
in Svizzera si trova nel Cantone;
b) per il primo periodo fiscale, se una persona giuridica, dopo un cambio
di sede da un altro Cantone, ha la propria sede fiscale qui alla fine del periodo
fiscale.
5. Tenuta degli atti e consultazione degli atti (§§ 134 e 135 LT)
1 Le autorità fiscali redigono una breve nota d'incarto per gli atti d'ufficio
essenziali che non figurano in altro modo negli incarti.
2 Le istanze e le copie delle lettere e delle decisioni in uscita devono essere
conservate in ordine negli incarti fiscali.
3 Il Dipartimento delle finanze emana le istruzioni necessarie per la consultazione degli atti.
6. Rappresentanza e notifica degli atti procedurali (§ 136 LT)
a) Principio
1 Il contribuente può, utilizzando l'apposito formulario di procura ufficiale,
richiedere la notifica degli atti procedurali, ad eccezione della dichiarazione
fiscale e della fattura fiscale (procura semplice), o la notifica di tutti gli atti
procedurali (procura completa), a un rappresentante. La concessione della
procura su dichiarazioni fiscali di altri Cantoni non è sufficiente.
2 La procura è valida per tutti i periodi fiscali fino alla revoca da parte del
contribuente. Se la procura deve valere solo a partire da un determinato periodo
fiscale, questo deve essere espressamente indicato sul formulario di procura.
3 Il formulario di procura firmato deve essere presentato d'ufficio all'Amministrazione
fiscale cantonale senza specifica richiesta.
b) Eccezioni
1 Per le procedure di tassazione suppletoria e di sottrazione d'imposta è necessaria
una procura espressa.
2 Le multe disciplinari, i solleciti dell'Ufficio delle imposte e altri provvedimenti
conseguenti alla mancata presentazione della dichiarazione d'imposta o alla
presentazione di una dichiarazione d'imposta incompleta devono in ogni caso
essere notificati personalmente al contribuente.
7. Dichiarazione d'imposta nella procedura di tassazione ordinaria
a) Invito alla presentazione della dichiarazione d'imposta (§ 142
cpv. 2 LT)
1 La procedura di dichiarazione d'imposta viene avviata sia mediante la notifica
personale dei formulari di dichiarazione d'imposta alle persone assoggettate
all'imposta, sia mediante invito pubblico a presentare la dichiarazione d'imposta
sul Foglio Ufficiale cantonale.
2 L'Amministrazione cantonale delle imposte mette a disposizione i formulari e
le direttive. Essa si occupa della notifica dei formulari, con riserva del cpv. 3, alle
persone fisiche e alle persone giuridiche assoggettate all'imposta, nonché della
pubblicazione sul Foglio Ufficiale.
3 I Comuni si occupano della notifica alle persone fisiche la cui assoggettamento
all'imposta nella procedura di tassazione ordinaria termina prima del 31 dicembre.
In caso di decesso, la notifica avviene al coniuge superstite o agli eredi.
b) Mancata notifica della dichiarazione fiscale (art. 142 cpv. 2 LT)
Chi non riceve un formulario di dichiarazione fiscale deve richiederlo in caso di necessità.
c) Compilazione della dichiarazione d'imposta (§ 142 cpv. 3 LT)
1 Le persone fisiche e giuridiche devono compilare la dichiarazione negli
appositi campi numerici, testuali e a crocetta dei formulari della dichiara-
zione d'imposta. Ciò vale anche per le indicazioni contenute negli allegati
alla dichiarazione d'imposta.
2 Le indicazioni al di fuori dei campi previsti valgono come non effettuate.
3 Le osservazioni e le comunicazioni dei contribuenti alle autorità fiscali
negli appositi spazi per le note dei formulari della dichiarazione d'imposta
sono valide soltanto per il periodo fiscale corrispondente.
d) Presentazione della dichiarazione d'imposta (artt. 142 cpv. 3 e 143 cpv. 1
e 2 LT)
aa) In generale
1 Le persone fisiche e giuridiche devono presentare la loro dichiarazione d'imposta
e i relativi allegati all'Amministrazione cantonale delle imposte.
2 Le persone fisiche possono presentare la dichiarazione d'imposta e gli allegati
anche in formato elettronico tramite un'applicazione messa a disposizione dall'Ammi-
nistrazione cantonale delle imposte. Entro 48 ore la dichiarazione d'imposta pre-
sentata elettronicamente può essere modificata e ripresentata tramite la stessa
applicazione. Trascorso il termine di 48 ore dalla prima presentazione, la finestra
temporale per una nuova presentazione elettronica è chiusa e i dati fiscali sono
da quel momento a disposizione dell'Amministrazione cantonale delle imposte
per l'elaborazione. Le modifiche all'ultima dichiarazione d'imposta presentata
elettronicamente possono essere trasmesse all'Amministrazione cantonale delle
imposte solo per posta.
bb) In caso di appartenenza economica e trasferimento della sede
1 Le persone che nel Cantone sono assoggettate all'imposta unicamente in virtù
dell'appartenenza economica possono presentare, in luogo della dichiarazione
d'imposta ufficiale, una copia della dichiarazione d'imposta del Cantone di
domicilio o della sede.
2 Le persone senza domicilio o sede fiscale in Svizzera adempiono il loro obbligo
dichiarativo presentando una copia della dichiarazione d'imposta del Cantone
in cui si trova la maggior parte dei valori imponibili.
3 Le persone giuridiche che hanno trasferito la loro sede fiscale in un altro
Cantone durante un periodo fiscale possono presentare la dichiarazione d'im-
posta del Cantone in cui la sede fiscale si trova alla fine del periodo fiscale.
4 L'Amministrazione cantonale delle imposte può prevedere ulteriori eccezioni
all'obbligo di utilizzare il formulario ufficiale.
5 Le disposizioni relative alla corretta dichiarazione secondo il § 41a e alla pre-
sentazione elettronica della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche secon-
do i §§ 42 cpv. 2 e 44 cpv. 2 si applicano per analogia.
e) Termine di presentazione (§ 142 cpv. 1 e 3 LSt)
aa) Per la dichiarazione ordinaria delle persone fisiche
1 Le persone fisiche devono presentare la loro dichiarazione fiscale con i relativi
allegati per il periodo fiscale precedente entro il 31 marzo di ogni anno.
2 Se la persona imponibile apporta modifiche a una dichiarazione fiscale
presentata elettronicamente ai sensi del § 42 cpv. 2, per il rispetto del termine
è determinante il momento della prima presentazione.
bb) Per la dichiarazione di persone fisiche in casi particolari
1 Dopo il decesso di una persona imponibile, il coniuge superstite e gli eredi
devono presentare una dichiarazione d'imposta entro 90 giorni dalla sua
notifica per il periodo fiscale in corso fino al giorno del decesso.
2 Una dichiarazione d'imposta deve essere presentata immediatamente da
a) i contribuenti che trasferiscono la propria residenza all'estero, per il periodo
fiscale in corso fino al giorno del trasferimento;
b) i contribuenti con domicilio o residenza fiscale all'estero che cessano il
loro assoggettamento economico all'imposta nel Cantone Svitto, per il
periodo fiscale in corso fino alla cessazione dell'assoggettamento.
3 Le disposizioni relative alla corretta dichiarazione secondo l'art. 41a e alla
presentazione elettronica della dichiarazione d'imposta secondo l'art. 42
cpv. 2 e l'art. 44 cpv. 2 si applicano per analogia.
dd) Per la dichiarazione delle persone giuridiche
1 Le persone giuridiche devono presentare la loro dichiarazione d'imposta,
unitamente agli allegati, per il periodo fiscale scaduto nell'anno civile prece-
dente, entro il 31 luglio di ogni anno.
2 In caso di fallimento e di cessazione dell'obbligo fiscale a seguito di trasfe-
rimento all'estero o di venir meno dell'assoggettamento fiscale economico di
una persona giuridica con sede fiscale all'estero, la dichiarazione d'imposta
deve essere presentata immediatamente. Lo stesso vale per le persone giuri-
diche iscritte nel registro di commercio al momento della richiesta di cancella-
zione e per quelle senza iscrizione nel registro di commercio al momento della
conclusione della liquidazione.
g) Proroga del termine (§ 142 cpv. 3 LT)
1 Il termine per la presentazione della dichiarazione d'imposta e degli allegati
può essere prorogato su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima
della scadenza del termine.
2 Una proroga del termine concessa per via elettronica può essere revocata o
ridotta per motivi importanti.
3 L'Amministrazione cantonale delle imposte può emanare prescrizioni formali
per le richieste di proroga del termine da parte di rappresentanti fiscali professio-
nali che riguardano più dichiarazioni d'imposta.
4 Le proroghe del termine per la dichiarazione di persone fisiche e giuridiche
oltre il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno fiscale sono ammissibili
solo in casi di rigore particolarmente motivati.
h) Procedura di sollecito (§ 142 cpv. 5 StG)
1 I contribuenti che non presentano la dichiarazione d'imposta o gli allegati
tempestivamente, vengono preliminarmente sollecitati tramite posta ordinaria. Se
il sollecito non viene seguito, si procede a un ulteriore sollecito con prova di
recapito, assegnando un termine di otto giorni e con l'avvertenza sulle
conseguenze dell'omissione. Il termine di sollecito non è prorogabile.
2 I moduli compilati in modo incompleto o gli allegati difettosi vengono
restituiti alla persona contribuente per l'integrazione o la correzione,
assegnando un termine di otto giorni. Se tale termine non viene rispettato, si
procede a un sollecito con prova di recapito, assegnando il medesimo termine e
con l'avvertenza sulle conseguenze dell'omissione. Il termine di sollecito non
è prorogabile.
3 Le dichiarazioni d'imposta che, contrariamente al requisito della firma
congiunta ai sensi del § 133 cpv. 2 StG, vengono presentate con la sola
firma di un coniuge, devono essere restituite al coniuge che non ha firmato,
con prova di recapito. A quest'ultimo deve essere assegnato un termine di
otto giorni per apporre la firma e ripresentare i moduli. La persona
contribuente deve essere avvertita sulle conseguenze di un'eventuale omissione.
i) Restituzione in pristino del termine di deposito (§ 142 cpv. 6 LIA)
L'Amministrazione cantonale delle imposte decide in merito alle richieste di restituzione
in pristino del termine di deposito.
j) Obbligo di registrazione e conservazione in caso di attività lucrativa
indipendente (artt. 143 cpv. 2 e 144 cpv. 3 StG)
L’obbligo di registrazione e conservazione delle persone fisiche con attività
lucrativa indipendente si conforma alle disposizioni esecutive del diritto fiscale
federale.
8. Apertura dell'Accertamento (Art. 150 LLT)
1 L'autorità di tassazione stabilisce, nella decisione di tassazione, oltre ai conte-
nuti della decisione di cui all'art. 150 cpv. 1 LLT
a) per le persone fisiche, l'appartenenza a una chiesa cantonale e, se neces-
sario, le relative modifiche durante il periodo fiscale;
b) per le persone giuridiche che perseguono scopi confessionali, l'assegna-
zione alla parrocchia di tale confessione.
2 Le decisioni di tassazione devono essere spedite di regola con posta A. L'Am-
ministrazione cantonale delle imposte designa le eccezioni (spedizione con
prova di avvenuta notifica).
9. Ricorso
a) Procedura preliminare (§ 153 StG)
1 Il direttore della divisione competente decide se sussistono i presupposti per
un’audizione orale e ne dispone lo svolgimento.
2 Prima di rimettere il ricorso alla Commissione tributaria, la Divisione informa
il ricorrente in merito all’esito e alla prevista conclusione della procedura preliminare
nonché alla regolamentazione delle spese dinanzi alla Commissione tributaria.
b) Indennità di Parte (§ 154 LLT)
Per l'assegnazione e la quantificazione dell'indennità di parte da parte della
Commissione Cantonale delle Imposte, deve essere considerato anche l'esito del
procedimento preliminare. In particolare, non sussiste alcun diritto all'indennità
di parte se un accoglimento parziale dell'opposizione non eccede l'esito del
procedimento preliminare. Per il resto, trova applicazione l'art. 74 della legge
sulla procedura amministrativa.
10. Procedure speciali
a) Decisioni di responsabilità (artt. 125 cpv. 2 e 190 LT)
1 Nella procedura di determinazione delle quote individuali di responsabilità per crediti
pendenti, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni ha le medesime
competenze che nel procedimento di tassazione.
2 In caso di reclami e ricorsi contro decisioni di responsabilità, l'oggetto dell'impugnazione
è l'ammontare dei diritti di responsabilità disposti.
b) Esenzione fiscale (§ 165 StG)
1 Le domande per l'ottenimento dell'esenzione fiscale per le persone giuridiche
devono essere presentate unitamente allo statuto o all'atto di fondazione,
con eventuali regolamenti e, ove già disponibili, con il rendiconto annuale.
2 L'esenzione fiscale non esonera dall'obbligo di presentare annualmente una
dichiarazione fiscale con il rendiconto annuale. Le modifiche allo statuto e ai
regolamenti devono essere comunicate contemporaneamente all'Amministrazione
fiscale.
3 All'Amministrazione fiscale cantonale competono gli stessi poteri come nella
procedura di tassazione.
11. Inventario (§§ 178 segg. StG)
1 Per la redazione dell'inventario ai sensi degli articoli da 178 a 183 StG, si applica
per analogia l'Ordinanza sulla costituzione dell'inventario successorio per
l'imposta federale diretta.
2 Il termine per la redazione dell'inventario è disciplinato dall'articolo 154
capoverso 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta.
V. Diritto penale tributario
1. Valutazione da parte del Tribunale amministrativo (artt. 216 e segg. LT)
1 Se l'Amministrazione cantonale delle imposte mantiene l'accusa, la completa in
vista dei requisiti dell'art. 325 del Codice di procedura penale svizzero. Il
Tribunale amministrativo fissa a tale scopo un termine adeguato.
2 La persona accusata deve presentare e motivare le proprie richieste di prova entro dieci
giorni dalla richiesta del Tribunale amministrativo.
2. Indennità di parte (§§ 215 segg. StG)
1 Il diritto all'indennità di parte sussiste nel procedimento dinanzi alla Commissione
tributaria e al Tribunale amministrativo.
2 Nel procedimento dinanzi alla Commissione tributaria, si applica per analogia l'art.
55. Se, in caso di valutazione giudiziale diretta, il procedimento penale viene
abbandonato in seguito a un ritiro dell'accusa entro il termine per l'integrazione
dell'accusa di cui all'art. 59 cpv. 1, o se la multa viene ridotta in seguito a una
richiesta dell'Amministrazione tributaria presentata entro lo stesso termine, non
viene riconosciuta alcuna indennità di parte.
3 Per il resto, si applica per analogia l'art. 74 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa (VRP)58.
3. Procedura di revisione (§§ 210 e segg. StG)
Un procedimento penale tributario concluso con forza di giudicato, riguardante
la violazione di doveri procedurali o la sottrazione fiscale, può essere oggetto di
revisione in applicazione analogica degli §§ 61 e segg. VRP. L'ulteriore procedura
è retta dalle disposizioni sul procedimento penale tributario.
4. Rappresentanza in caso di reati fiscali e altri illeciti (§§ 210
e ss. e 229 LdA)
L'Amministrazione fiscale cantonale rappresenta gli enti pubblici lesi nei procedimenti penali legati alle pretese fiscali.
VI. Disposizioni finali
1. Disposizioni transitorie
a) Generalità
1 La presente ordinanza si applica per la prima volta al periodo fiscale che si
conclude nell'anno civile 2001. Le tassazioni fino all'anno fiscale 2000 incluso
vengono effettuate secondo il diritto previgente.
2 Il nuovo diritto si applica esclusivamente per quanto riguarda l'organizzazione
della Commissione fiscale cantonale (§ 33), l'attestato fiscale (§ 35), la visione
degli atti (§ 38) e le decisioni di responsabilità (§ 56).
c) Indagini penali
1 Le indagini penali iniziate prima del 1° gennaio 2001 sono proseguite o archiviate
secondo il diritto previgente. La ricorribilità di provvedimenti e decisioni e la procedura
davanti all'istanza successiva sono rette dal nuovo diritto.
2 Alle indagini penali iniziate dopo il 31 dicembre 2000 è applicabile esclusivamente
il nuovo diritto.
d) Revisione parziale 2006
1 Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta al periodo fiscale
che si conclude nell'anno civile 2007.
2 Per quanto concerne il § 35 (abolizione dell'attestazione fiscale) si applica
esclusivamente il nuovo diritto.
3 Il § 8 lett. e e il § 30 lett. d si applicano retroattivamente dal 1° marzo 2006
per le ristrutturazioni e le acquisizioni sostitutive di partecipazioni.
4 Le persone fisiche devono presentare la dichiarazione d'imposta 2006 entro
il 31 marzo 2007. Lo stesso vale per la dichiarazione d'imposta 2005, se non
è ancora stata presentata una dichiarazione secondo il diritto precedente. La
proroga del termine si disciplina secondo il diritto precedente.
5 Il § 53 cpv. 2 si applica per la spedizione delle decisioni di tassazione dal
1° gennaio 2008.
e) Revisione parziale 2009
1 Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta
a) l'articolo 31 al periodo fiscale che si conclude nell'anno civile 2010;
b) gli articoli 8 lett. f, 22 cpv. 2 e 3 nonché l'intitolazione marginale, il cpv. 1 e 2 dell'articolo 23 al periodo fiscale 2011.
2 Le restanti disposizioni si applicano immediatamente, indipendentemente dal periodo fiscale.
f) Revisione parziale 2016
Gli articoli 12 capoverso 2, 14 capoverso 4 e 14a si applicano per la prima volta al periodo fiscale che si conclude nell'anno civile 2017.
g) Revisione parziale 2017
I §§ 40 cpv. 2 e 3, 43, 49 cpv. 1 e 2 si applicano per la prima volta al periodo
fiscale che si conclude nell'anno civile 2017.
h) Revisione parziale 2020
1 I §§ 42 cpv. 1 e 2, 43 cpv. 1 a 5, 44 cpv. 1 e 2, 45 cpv. 1 e 3
nonché 47 cpv. 1 si applicano per la prima volta al periodo fiscale
che termina nell'anno civile 2020.
2 Le procure speciali ai sensi del previgente § 39 cpv. 3, che sono state concesse
dal contribuente prima del 1° gennaio 2021, rimangono valide dopo
l'entrata in vigore della nuova legge come procure generali ai sensi del § 39 cpv. 1.
i) Revisione parziale 2021
Gli §§ 12 e 14a trovano applicazione per la prima volta al periodo fiscale che termina nell'anno civile 2022.
j) Revisione parziale 2022
I §§ 41a, 43 cpv. 5 e 45 cpv. 3 si applicano per la prima volta alla dichiarazione fiscale nel
2023.
k) Revisione parziale 2025
L'articolo 12 capoverso 2 lettera e si applica per la prima volta al periodo fiscale
che termina nell'anno civile 2026.
2. Entrata in vigore e abrogazione del diritto previgente
1 La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001.70
2 Alla stessa data sono abrogati
a) l’ordinanza di esecuzione della legge tributaria del 10 ottobre 1980;
b) la decisione del Consiglio di Stato concernente agevolazioni fiscali a scopo
congiunturale del 19 febbraio 1979;
c) la decisione del Consiglio di Stato concernente la riscossione delle imposte per
scopi di culto del 23 aprile 1958.
3. Pubblicazione
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.
1 RS 20-77 con modifiche del 16 dicembre 2003 (RS 20-478), del 21 dicembre 2004 (RS 20-637), del 21 novembre 2006 (RS 21-97), del 15 dicembre 2009 (RS 22-85a), del 7 dicembre 2010 (adeguamento CPP e JV, RS 22-131i), del 10 dicembre 2013 (RS 23-96a), del 21 ottobre 2014 (RCB adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 24-19a), del 13 dicembre 2016 (RCB adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria e dell'ordinanza sul rimborso della ritenuta d'imposta aggiuntiva degli Stati Uniti d'America, RS 24-86a), del 12 dicembre 2017 (RCB adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 25-12a), del 10 dicembre 2019 (RCB adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 25-66a), del 15 dicembre 2020 (RS 26-35), del 7 dicembre 2021 (RS 26-62), del 20 dicembre 2022 (RCB riguardante l'adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 26-100c), del 10 dicembre 2024 (RCB riguardante l'adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 27-53d) e del 16 dicembre 2025 (RCB riguardante l'adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 27-87a).
2 RSZZ 172.200.
3 Intitolazione e capoverso nella versione del 21 ottobre 2014 (prima § 2a).
4 RU 211.231.
5 Abrogato il 21 ottobre 2014.
6 Comma 1 nella versione del 21 ottobre 2014; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
7 RU 642.123.
8 Comma 2 abrogato il 10 dicembre 2013; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
9 Versione del 10 dicembre 2019.
10 Comma 1 nella versione del 13 dicembre 2016; comma 2 abrogato il 10 dicembre 2019.
11 Commas 1 a 3 nella versione del, commi 4 e 5 abrogati il 7 dicembre 2021; comma 2 lett. e nella versione del, lett. f nuova inserita il 16 dicembre 2025, la precedente lett. e diventa lett. f.
12 Comma 4 nella versione del 13 dicembre 2016.
13 Intitolazione e comma 1 nella versione del, comma 2 nuova inserita il 7 dicembre 2021.
14 Intitolazione nella versione del 13 dicembre 2016.
15 RU 642.118.3.
16 Versione del 10 dicembre 2019.
17 Versione del 21 novembre 2006; precedenti commi 2 e 3 abrogati.
18 Comma 1 nella versione del 21 novembre 2006; comma 2 nella versione del 13 dicembre 2016.
19 Abrogato il 16 dicembre 2025.
20 Versione del 15 dicembre 2009; comma 2 abrogato.
21 Comma 1 lett. c nella versione del 15 dicembre 2009.
22 Intitolazione nella versione del 15 dicembre 2020.
23 Abrogato il 15 dicembre 2020.
24 Lett. d nuova inserita il 21 novembre 2006.
25 Intitolazione e comma 1 nella versione del 10 dicembre 2019.
26 Nuova inserita il 10 dicembre 2019.
27 Intitolazione nella versione del 10 dicembre 2019.
28 Nuova inserita il 16 dicembre 2025.
29 Comma 2 lett. c abrogato il 15 dicembre 2020; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
30 Intitolazione nella versione del e comma 3 nuova inserita il 16 dicembre 2025.
31 Abrogato il 16 dicembre 2025.
32 Commas 1, 2 e 3 nella versione del 15 dicembre 2020; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
33 Intitolazione, commi 1 e 2 nella versione del 15 dicembre 2020.
34 Commas 2 e 3 nella versione del 12 dicembre 2017; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
35 Intitolazione e comma 1 nella versione del 16 dicembre 2025.
36 Commas 1 e 2 nuove inserite il 20 dicembre 2022; comma 3 nuova inserita il 10 dicembre 2024; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
37 Commas 1 e 2 nella versione del, commi 3 a 5 abrogati il 15 dicembre 2020; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
38 Intitolazione e comma 1 nella versione del, commi 2 a 5 nuove inserite il 15 dicembre 2020; comma 5 nella versione del 20 dicembre 2022.
39 Comma 1 nella versione del, comma 2 nuova inserita il 15 dicembre 2020; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
40 Comma 2 nella versione del 21 novembre 2006; comma 3 nuova inserita il 15 dicembre 2020; comma 3 nella versione del 20 dicembre 2022; comma 1 nella versione del 16 dicembre 2025.
41 Abrogato il 21 novembre 2006.
42 Comma 1 nella versione del 15 dicembre 2020.
43 Commas 1, 2 e 3 nella versione del e comma 4 nuova inserita il 13 dicembre 2016; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
44 Comma 3 nella versione del 10 dicembre 2013, commi 1 e 2 nella versione del 12 dicembre 2017; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
45 Intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
46 Intitolazione nella versione del 20 dicembre 2022.
47 Abrogato il 12 dicembre 2017.
48 Comma 2 nella versione del 10 dicembre 2013; intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
49 Intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
50 RSZZ 234.110.
51 Intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
52 Intitolazione nella versione del 16 dicembre 2025.
53 RU 642.113.
54 RU 642.11.
55 Comma 1 nella versione del 7 dicembre 2010.
56 RU 312.
57 Comma 3 nella versione del 21 ottobre 2014; intitolazione nella versione del 10 dicembre 2019.
58 RSZZ 234.110.
59 Versione del 21 ottobre 2014; intitolazione nella versione del 10 dicembre 2019.
60 Versione del 15 dicembre 2009; intitolazione nella versione del 10 dicembre 2019.
61 Abrogato il 15 dicembre 2009.
62 Nuova inserita il 21 novembre 2006.
63 Nuova inserita il 15 dicembre 2009.
64 Nuova inserita il 13 dicembre 2016.
65 Nuova inserita il 12 dicembre 2017.
66 Nuova inserita il 15 dicembre 2020.
67 Nuova inserita il 7 dicembre 2021.
68 Nuova inserita il 20 dicembre 2022.
69 Nuova inserita il 16 dicembre 2025.
70 Le modifiche del 16 dicembre 2003 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004 (Foglio Ufficiale 2003 2082), quelle del 21 dicembre 2004 il 1° gennaio 2005 (Foglio Ufficiale 2004 2195), quelle del 21 novembre 2006 il 1° gennaio 2007 (Foglio Ufficiale 2006 2047), quelle del 15 dicembre 2009 il 1° gennaio 2010 (Foglio Ufficiale 2009 2933), quelle del 7 dicembre 2010 il 1° gennaio 2011 (Foglio Ufficiale 2010 2714), quelle del 10 dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (Foglio Ufficiale 2013 2981), quelle del 21 ottobre 2014 il 1° gennaio 2015 (Foglio Ufficiale 2014 2452), quelle del 13 dicembre 2016 il 1° gennaio 2017 (Foglio Ufficiale 2016 2869), quelle del 12 dicembre 2017 il 1° gennaio 2018 (Foglio Ufficiale 2017 2856), quelle del 10 dicembre 2019 il 1° gennaio 2020 (Foglio Ufficiale 2019 3001), quelle del 15 dicembre 2020 il 1° gennaio 2021 (Foglio Ufficiale 2020 3239), quelle del 7 dicembre 2021 il 1° gennaio 2022 (Foglio Ufficiale 2021 3316), quelle del 20 dicembre 2022 il 1° gennaio 2023 (Foglio Ufficiale 2022 3168), quelle del 10 dicembre 2024 il 1° gennaio 2025 (Foglio Ufficiale 2024 3120) e quelle del 16 dicembre 2025 il 1° gennaio 2026 (Foglio Ufficiale 2025 3178).
71 RS 17-281.
72 RS 17-132.
73 RS 14-117.