1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
Oggetto
La presente legge disciplina la perequazione finanziaria tra Cantone, distretti e Comuni.
Obiettivi
Il perequazione finanziaria
a) rafforza l'autonomia, la responsabilità e la collaborazione di distretti e
comuni;
b) sostiene l'approvvigionamento adeguato ai bisogni della popolazione con beni e
servizi pubblici;
c) promuove l'adempimento efficace ed economico dei compiti;
d) riduce le eccessive differenze nel carico fiscale di distretti e comuni;
e) garantisce l'adeguata compensazione degli oneri eccessivi dei comuni dovuti
ai loro fattori geografico-topografici e sociodemografici;
f) viene pubblicata in modo trasparente.
Strumenti
1 Il sistema di perequazione finanziaria comprende
a) la perequazione delle risorse;
b) la perequazione degli oneri, costituita dalla perequazione degli oneri geografico-topografici e
quella sociodemografica;
2 Gli strumenti sono coordinati e impiegati in modo mirato.
II. Perequazione delle risorse
Perequazione finanziaria orizzontale e verticale
1 La perequazione delle risorse attenua proporzionalmente le differenze nella
capacità fiscale tra i distretti e i comuni.
2 Un distretto o un comune è, nell'ambito della perequazione finanziaria orizzontale
a) soggetto a versamento compensativo, se il potenziale di risorse pro capite è
superiore alla media cantonale (100 punti indice di risorsa);
b) avente diritto a versamento compensativo, se il potenziale di risorse pro
capite è inferiore alla media cantonale (100 punti indice di risorsa).
3 Il Cantone, nell'ambito della perequazione finanziaria verticale, eroga contributi
aggiuntivi ai distretti e ai comuni la cui capacità fiscale determinante è
inferiore al limite superiore di perequazione del 75-85 per cento.
Potenziale di risorse e indice di risorse
1 Per accertare le differenze nella capacità finanziaria dei distretti e dei comuni,
viene calcolato un potenziale di risorse negli anni di riferimento ai sensi
dell'articolo 14 capoverso 2.
2 Base per il calcolo del potenziale di risorse è la forza fiscale determinante.
Questa corrisponde alla forza fiscale relativa, moltiplicata per l'aliquota fiscale
determinante.
3 La forza fiscale relativa rappresenta il gettito dell'imposta semplice derivante
dai proventi fiscali di un distretto o di un comune per abitante. L'aliquota fiscale
determinante corrisponde al rapporto tra il totale delle entrate fiscali e la forza
fiscale di tutti i distretti o comuni.
4 L'indice di risorse rappresenta il potenziale di risorse di ogni distretto o comune
in relazione alla media cantonale.
Ambito
1 La perequazione delle risorse riduce la differenza tra il potenziale di risorse
per abitante di un distretto o di un comune e la media cantonale.
2 I distretti e i comuni tenuti alla perequazione versano contributi per la riduzione
delle disparità nella misura del 35 percento della forza fiscale determinante che
supera i 100 punti indice.
3 Il Cantone versa ai distretti e ai comuni aventi diritto alla perequazione,
conformemente all'articolo 4 capoverso 3, un contributo supplementare dal 70 all'80
percento della differenza rispetto al limite massimo di perequazione.
Finanzierung und Dotation
1 Il Cantone e i distretti e comuni soggetti a perequazione finanziano la
compensazione delle risorse.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente il limite massimo di perequazione
nel quadro della fascia di oscillazione di cui al § 4 cpv. 3 e la quota di dotazione
nel quadro della fascia di oscillazione di cui al § 6 cpv. 3.
III. Lastenausgleich
Principio e perequazione
1 Il Cantone concede ai comuni che sono eccessivamente gravati da condizioni
geografiche-topografiche o sociodemografiche un'equa compensazione finanziaria.
2 La perequazione degli oneri geografici-topografici riduce i costi aggiuntivi che
sorgono per un comune a causa di particolari condizioni geografiche-topografiche.
3 La perequazione degli oneri sociodemografici riduce i costi aggiuntivi che
sorgono per un comune a causa di particolari condizioni sociodemografiche.
Indicatori
1 La perequazione geografico-topografica e sociodemografica è calcolata sulla
base di indicatori indicizzati.
2 Gli indicatori utilizzati negli indici sono
a) l'altitudine della superficie edificata;
b) la densità della popolazione;
c) la superficie dei trasporti;
d) il numero di abitanti;
e) il fabbisogno formativo (quota giovani);
f) la composizione della popolazione (quota anziani);
g) il fabbisogno di assistenza sociale (quota di assistenza sociale).
3 Il Consiglio di Stato stabilisce le basi di dati per il calcolo dei singoli
indicatori.
Finanziamento e dotazione
1 Il Cantone versa ogni anno contributi da un minimo di 10 a un massimo di 20 mio.
franchi per la perequazione dei carichi geografico-topografici.
2 Il Cantone versa ogni anno contributi da un minimo di 5 a un massimo di 15 mio.
franchi per la perequazione dei carichi sociodemografici.
3 Il Consiglio di Stato fissa annualmente la dotazione dei meccanismi di perequazione.
IV. Mantenimento delle strutture
Contributi strutturali
1. I presupposti per i contributi strutturali ai comuni sono
a) una popolazione inferiore alla media;
b) un onere insostenibile dovuto all'adempimento dei compiti.
2. Il Cantone eroga annualmente contributi strutturali per un importo massimo di 5 milioni di franchi.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente i contributi strutturali tenendo conto del numero di abitanti, dei dati finanziari nonché dei contributi provenienti dalla perequazione delle risorse e degli oneri. Esso disciplina la procedura e può decidere oneri per i contributi strutturali.
Progetti infrastrutturali
1 Il Cantone può concedere ai Comuni con una popolazione inferiore alla media
contributi per la realizzazione o il rinnovo di infrastrutture necessarie per
un approvvigionamento adeguato della popolazione, e che altrimenti
comporterebbero un onere insostenibile.
2 Il Gran Consiglio delibera, su proposta del Consiglio di Stato, in merito ai contributi
per progetti infrastrutturali. Non sussiste alcun diritto all'erogazione di contributi;
il Gran Consiglio può decidere condizioni supplementari.
3 Il Consiglio di Stato disciplina ulteriori presupposti e la procedura.
**V. Procedura**
Dati finanziari e statistiche finanziarie
**Art. 1** Il Dipartimento delle finanze redige una statistica finanziaria.
**Art. 2** La rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati finanziari avviene di regola in forma elettronica.
**Art. 3** I distretti e i comuni sono tenuti a mettere a disposizione del Dipartimento delle finanze i dati e i documenti necessari per la statistica finanziaria.
Basi di calcolo
1 Le prestazioni del perequazione finanziaria sono determinate sulla base dei dati di cui al § 9, nonché dei dati della statistica finanziaria.
2 La perequazione delle risorse si calcola in base ai dati dal quarto al secondo anno precedente l'anno di perequazione. La perequazione degli oneri si calcola in base ai dati dal quinto al terzo anno precedente l'anno di perequazione.
3 L'anno di perequazione è l'anno in cui le prestazioni della perequazione finanziaria vengono pagate e contabilizzate.
Obbligo di fornire informazioni e collaborare
I distretti e i comuni sono tenuti a fornire alle competenti autorità cantonali
le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e a mettere a
disposizione i dati richiesti.
**VI. Competenze e Vigilanza**
Vollzug
1. Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è competente per l'esecuzione
della presente legge, salvo che la presente legge disponga diversamente.
2. Esso svolge i suoi compiti in particolare
a) allestendo le statistiche finanziarie e i calcoli necessari;
b) garantendo ai distretti e ai comuni, su richiesta, il diritto di consultare i dati
e i documenti che li concernono e che sono essenziali per l'esecuzione della
presente legge;
c) effettuando controlli per verificare i dati finanziari e le basi di calcolo
raccolti;
d) provvedendo al recupero e alla ridistribuzione delle prestazioni di
perequazione finanziaria ingiustificate.
3. Le prestazioni di perequazione finanziaria che sono state fissate ed erogate in
base a basi di calcolo o a calcoli errati possono essere rettificate dal Consiglio di
Stato entro cinque anni dalla loro fissazione.
Rapporto di efficacia
1. Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, quattro anni dopo l'entrata in vigore e
successivamente ogni sei anni, un rapporto sull'esecuzione e l'efficacia
della presente legge.
2. Nel rapporto di efficacia si valuta se e in quale misura gli obiettivi del perequazione
finanziaria sono stati raggiunti nel periodo trascorso.
3. Esso contiene eventuali misure per il periodo futuro.
**VII. Disposizioni transitorie e finali**
Abrogazione e adeguamento del diritto previgente
1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate
a) Legge sulla perequazione finanziaria del 7 febbraio 2001
b) Legge sui contributi per gli impianti scolastici del 26 novembre 1986
2 I seguenti atti normativi sono modificati come segue
a) Legge tributaria del 9 febbraio 2000
§ 199 cpv. 1 a 3
Il cpv. 1 è abrogato.
Gli attuali cpv. 2 e 3 diventano cpv. 1 e 2.
b) Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del
19 settembre 2007 (LA LAmal)
§ 13 cpv. 2
Il cpv. 2 è abrogato.
c) Legge sulle istituzioni sociali del 28 marzo 2007 (LIS)
Wird aufgehoben.
Wird aufgehoben.
È abrogato.
§ 25a (neu) c) Teilrevision 2023
§ 25a (nuovo) c) Revisione parziale 2023
1 Le richieste di contributi per la costruzione di strutture sociali che sono pendenti
al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 ottobre 2023, sono
trattate secondo il diritto previgente.
2 Le richieste si considerano pendenti se è presente un'assicurazione di contributo
per il contributo cantonale.
d) Feuerschutzgesetz vom 12. Dezember 2012 (FSG)
d) Legge sulla protezione antincendio del 12 dicembre 2012 (FSG)
§ 3 Abs. 2
§ 3 cpv. 2
2 I comuni impiegano un proprio o comune esperto di protezione antincendio
nell'ambito della protezione antincendio preventiva. In via sussidiaria, il Cantone
può assumere permanentemente i suoi compiti, se il comune non può più
garantire un'efficace esecuzione.
§ 6 Abs. Abs. 2 Bst. d und 3
§ 6 cpv. 2 lett. d e 3
2 (In particolare, è competente per:)
d) il controllo, la sorveglianza e il coordinamento della gestione, della capacità
operativa, della formazione e dell'equipaggiamento dei corpi dei pompieri e
degli organi di protezione antincendio.
3 Esso disciplina con il comune l'assunzione dei compiti dell'esperto di
protezione antincendio.
§ 15 Abs. 3
§ 15 cpv. 3
3 Il Cantone si occupa, su richiesta del comune, dell'acquisto dell'equipaggiamento
operativo dei membri dei corpi dei pompieri. Il Consiglio di Stato determina gli
oggetti dell'equipaggiamento operativo.
§ 44 Abs. 1 Bst. b
§ 44 cpv. 1 lett. b
1 (Il Cantone versa contributi ai comuni e alle aziende con una brigata di
pompieri aziendale per:)
Lett. a invariata
b) le attrezzature personali, i mezzi di comunicazione, il materiale di estinzione
e salvataggio, nonché i veicoli per i corpi dei pompieri, nella misura in cui non
siano procurati dal Cantone.
e) Volksschulgesetz vom 19. Oktober 2005 (VSG)
e) Legge sulla scuola obbligatoria del 19 ottobre 2005 (VSG)
§ 23 Abs. 2
§ 23 cpv. 2
2 Essi si orientano alle raccomandazioni del Consiglio di educazione riguardo al
programma spaziale e all'attrezzatura.
§ 67 Abs. 3
§ 67 cpv. 3
3 Il contributo forfettario per scolaro ammonta al 50 per cento del valore medio
ponderato di tutti i comuni. Per i distretti si applica analogamente la disciplina
per il calcolo del contributo forfettario. Il Consiglio di Stato fissa annualmente
il contributo forfettario.
§ 77 Teilrevision 2023
§ 77 Revisione parziale 2023
1 Le richieste di contributi per la costruzione di impianti e strutture scolastiche
che sono pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25
ottobre 2023, sono trattate secondo il diritto previgente.
2 Le richieste si considerano pendenti se è presente un'assicurazione di contributo
per il contributo cantonale.
f) Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 26. November 1987
(GöV)
f) Legge sulla promozione del trasporto pubblico del 26 novembre 1987 (GöV)
§ 11 Bst. e
§ 11 lett. e
(Il Consiglio di Stato è competente per:)
e) la ripartizione degli oneri contributivi ai comuni ai sensi del § 9, che deve
avvenire in base all'offerta di trasporto e per l'imputazione ai distretti della
loro quota degli oneri comunali.
§ 19 Übergangsbestimmungen
§ 19 Disposizioni transitorie
a) Nachkalkulationen
a) Ricalcoli
La compensazione dei saldi derivanti dai ricalcoli nel perequazione delle risorse
dei distretti e dei comuni avviene in modo proporzionale su cinque anni con il
secondo pagamento di perequazione.
§ 20 b) Spezialfinanzierung Grundstückgewinnsteuer
§ 20 b) Finanziamento speciale imposta sul guadagno immobiliare
1 I saldi dei finanziamenti speciali relativi all'imposta sul guadagno immobiliare
per i distretti e i comuni sono compensati con il secondo pagamento di
perequazione.
2 La compensazione avviene in modo proporzionale su cinque anni sulla base
della forza fiscale media degli anni da sette a due precedenti il secondo
pagamento di perequazione.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum conformemente ai §§ 34 o 35 della Costituzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio Ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso fissa la data dell'entrata in vigore.
1 RS 27-19.
2 RS 20-37.
3 RS 17-617.
4 RSZF 172.200.
5 RSZF 361.100.
6 RSZF 380.300.
7 RS 27-19.
8 RSZF 530.110.
9 RSZF 611.210.
10 RS 27-19.
11 RSZF 781.100.
12 1° gennaio 2025 (FU 2024 1044).