Legislator Giurisprudenza & Legislazione
154.100 CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

21 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (21)

Testo normativo (21 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Oggetto

La presente legge disciplina la perequazione finanziaria tra Cantone, distretti e Comuni.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Obiettivi

Il perequazione finanziaria

a) rafforza l'autonomia, la responsabilità e la collaborazione di distretti e

comuni;

b) sostiene l'approvvigionamento adeguato ai bisogni della popolazione con beni e

servizi pubblici;

c) promuove l'adempimento efficace ed economico dei compiti;

d) riduce le eccessive differenze nel carico fiscale di distretti e comuni;

e) garantisce l'adeguata compensazione degli oneri eccessivi dei comuni dovuti

ai loro fattori geografico-topografici e sociodemografici;

f) viene pubblicata in modo trasparente.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Strumenti

1 Il sistema di perequazione finanziaria comprende

a) la perequazione delle risorse;

b) la perequazione degli oneri, costituita dalla perequazione degli oneri geografico-topografici e

quella sociodemografica;

2 Gli strumenti sono coordinati e impiegati in modo mirato.

II. Perequazione delle risorse

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Perequazione finanziaria orizzontale e verticale

1 La perequazione delle risorse attenua proporzionalmente le differenze nella

capacità fiscale tra i distretti e i comuni.

2 Un distretto o un comune è, nell'ambito della perequazione finanziaria orizzontale

a) soggetto a versamento compensativo, se il potenziale di risorse pro capite è

superiore alla media cantonale (100 punti indice di risorsa);

b) avente diritto a versamento compensativo, se il potenziale di risorse pro

capite è inferiore alla media cantonale (100 punti indice di risorsa).

3 Il Cantone, nell'ambito della perequazione finanziaria verticale, eroga contributi

aggiuntivi ai distretti e ai comuni la cui capacità fiscale determinante è

inferiore al limite superiore di perequazione del 75-85 per cento.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Potenziale di risorse e indice di risorse

1 Per accertare le differenze nella capacità finanziaria dei distretti e dei comuni,

viene calcolato un potenziale di risorse negli anni di riferimento ai sensi

dell'articolo 14 capoverso 2.

2 Base per il calcolo del potenziale di risorse è la forza fiscale determinante.

Questa corrisponde alla forza fiscale relativa, moltiplicata per l'aliquota fiscale

determinante.

3 La forza fiscale relativa rappresenta il gettito dell'imposta semplice derivante

dai proventi fiscali di un distretto o di un comune per abitante. L'aliquota fiscale

determinante corrisponde al rapporto tra il totale delle entrate fiscali e la forza

fiscale di tutti i distretti o comuni.

4 L'indice di risorse rappresenta il potenziale di risorse di ogni distretto o comune

in relazione alla media cantonale.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Ambito

1 La perequazione delle risorse riduce la differenza tra il potenziale di risorse

per abitante di un distretto o di un comune e la media cantonale.

2 I distretti e i comuni tenuti alla perequazione versano contributi per la riduzione

delle disparità nella misura del 35 percento della forza fiscale determinante che

supera i 100 punti indice.

3 Il Cantone versa ai distretti e ai comuni aventi diritto alla perequazione,

conformemente all'articolo 4 capoverso 3, un contributo supplementare dal 70 all'80

percento della differenza rispetto al limite massimo di perequazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Finanzierung und Dotation

1 Il Cantone e i distretti e comuni soggetti a perequazione finanziano la

compensazione delle risorse.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente il limite massimo di perequazione

nel quadro della fascia di oscillazione di cui al § 4 cpv. 3 e la quota di dotazione

nel quadro della fascia di oscillazione di cui al § 6 cpv. 3.

III. Lastenausgleich

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Principio e perequazione

1 Il Cantone concede ai comuni che sono eccessivamente gravati da condizioni

geografiche-topografiche o sociodemografiche un'equa compensazione finanziaria.

2 La perequazione degli oneri geografici-topografici riduce i costi aggiuntivi che

sorgono per un comune a causa di particolari condizioni geografiche-topografiche.

3 La perequazione degli oneri sociodemografici riduce i costi aggiuntivi che

sorgono per un comune a causa di particolari condizioni sociodemografiche.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Indicatori

1 La perequazione geografico-topografica e sociodemografica è calcolata sulla

base di indicatori indicizzati.

2 Gli indicatori utilizzati negli indici sono

a) l'altitudine della superficie edificata;

b) la densità della popolazione;

c) la superficie dei trasporti;

d) il numero di abitanti;

e) il fabbisogno formativo (quota giovani);

f) la composizione della popolazione (quota anziani);

g) il fabbisogno di assistenza sociale (quota di assistenza sociale).

3 Il Consiglio di Stato stabilisce le basi di dati per il calcolo dei singoli

indicatori.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Finanziamento e dotazione

1 Il Cantone versa ogni anno contributi da un minimo di 10 a un massimo di 20 mio.

franchi per la perequazione dei carichi geografico-topografici.

2 Il Cantone versa ogni anno contributi da un minimo di 5 a un massimo di 15 mio.

franchi per la perequazione dei carichi sociodemografici.

3 Il Consiglio di Stato fissa annualmente la dotazione dei meccanismi di perequazione.

IV. Mantenimento delle strutture

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Contributi strutturali

1. I presupposti per i contributi strutturali ai comuni sono

a) una popolazione inferiore alla media;

b) un onere insostenibile dovuto all'adempimento dei compiti.

2. Il Cantone eroga annualmente contributi strutturali per un importo massimo di 5 milioni di franchi.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente i contributi strutturali tenendo conto del numero di abitanti, dei dati finanziari nonché dei contributi provenienti dalla perequazione delle risorse e degli oneri. Esso disciplina la procedura e può decidere oneri per i contributi strutturali.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Progetti infrastrutturali

1 Il Cantone può concedere ai Comuni con una popolazione inferiore alla media

contributi per la realizzazione o il rinnovo di infrastrutture necessarie per

un approvvigionamento adeguato della popolazione, e che altrimenti

comporterebbero un onere insostenibile.

2 Il Gran Consiglio delibera, su proposta del Consiglio di Stato, in merito ai contributi

per progetti infrastrutturali. Non sussiste alcun diritto all'erogazione di contributi;

il Gran Consiglio può decidere condizioni supplementari.

3 Il Consiglio di Stato disciplina ulteriori presupposti e la procedura.

**V. Procedura**

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Dati finanziari e statistiche finanziarie

**Art. 1** Il Dipartimento delle finanze redige una statistica finanziaria.

**Art. 2** La rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati finanziari avviene di regola in forma elettronica.

**Art. 3** I distretti e i comuni sono tenuti a mettere a disposizione del Dipartimento delle finanze i dati e i documenti necessari per la statistica finanziaria.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Basi di calcolo

1 Le prestazioni del perequazione finanziaria sono determinate sulla base dei dati di cui al § 9, nonché dei dati della statistica finanziaria.

2 La perequazione delle risorse si calcola in base ai dati dal quarto al secondo anno precedente l'anno di perequazione. La perequazione degli oneri si calcola in base ai dati dal quinto al terzo anno precedente l'anno di perequazione.

3 L'anno di perequazione è l'anno in cui le prestazioni della perequazione finanziaria vengono pagate e contabilizzate.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Obbligo di fornire informazioni e collaborare

I distretti e i comuni sono tenuti a fornire alle competenti autorità cantonali

le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e a mettere a

disposizione i dati richiesti.

**VI. Competenze e Vigilanza**

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Vollzug

1. Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è competente per l'esecuzione

della presente legge, salvo che la presente legge disponga diversamente.

2. Esso svolge i suoi compiti in particolare

a) allestendo le statistiche finanziarie e i calcoli necessari;

b) garantendo ai distretti e ai comuni, su richiesta, il diritto di consultare i dati

e i documenti che li concernono e che sono essenziali per l'esecuzione della

presente legge;

c) effettuando controlli per verificare i dati finanziari e le basi di calcolo

raccolti;

d) provvedendo al recupero e alla ridistribuzione delle prestazioni di

perequazione finanziaria ingiustificate.

3. Le prestazioni di perequazione finanziaria che sono state fissate ed erogate in

base a basi di calcolo o a calcoli errati possono essere rettificate dal Consiglio di

Stato entro cinque anni dalla loro fissazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Rapporto di efficacia

1. Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, quattro anni dopo l'entrata in vigore e

successivamente ogni sei anni, un rapporto sull'esecuzione e l'efficacia

della presente legge.

2. Nel rapporto di efficacia si valuta se e in quale misura gli obiettivi del perequazione

finanziaria sono stati raggiunti nel periodo trascorso.

3. Esso contiene eventuali misure per il periodo futuro.

**VII. Disposizioni transitorie e finali**

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Abrogazione e adeguamento del diritto previgente

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate

a) Legge sulla perequazione finanziaria del 7 febbraio 2001

b) Legge sui contributi per gli impianti scolastici del 26 novembre 1986

2 I seguenti atti normativi sono modificati come segue

a) Legge tributaria del 9 febbraio 2000

§ 199 cpv. 1 a 3

Il cpv. 1 è abrogato.

Gli attuali cpv. 2 e 3 diventano cpv. 1 e 2.

b) Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del

19 settembre 2007 (LA LAmal)

§ 13 cpv. 2

Il cpv. 2 è abrogato.

c) Legge sulle istituzioni sociali del 28 marzo 2007 (LIS)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Wird aufgehoben.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Wird aufgehoben.

È abrogato.

§ 25a (neu) c) Teilrevision 2023

§ 25a (nuovo) c) Revisione parziale 2023

1 Le richieste di contributi per la costruzione di strutture sociali che sono pendenti

al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 ottobre 2023, sono

trattate secondo il diritto previgente.

2 Le richieste si considerano pendenti se è presente un'assicurazione di contributo

per il contributo cantonale.

d) Feuerschutzgesetz vom 12. Dezember 2012 (FSG)

d) Legge sulla protezione antincendio del 12 dicembre 2012 (FSG)

§ 3 Abs. 2

§ 3 cpv. 2

2 I comuni impiegano un proprio o comune esperto di protezione antincendio

nell'ambito della protezione antincendio preventiva. In via sussidiaria, il Cantone

può assumere permanentemente i suoi compiti, se il comune non può più

garantire un'efficace esecuzione.

§ 6 Abs. Abs. 2 Bst. d und 3

§ 6 cpv. 2 lett. d e 3

2 (In particolare, è competente per:)

d) il controllo, la sorveglianza e il coordinamento della gestione, della capacità

operativa, della formazione e dell'equipaggiamento dei corpi dei pompieri e

degli organi di protezione antincendio.

3 Esso disciplina con il comune l'assunzione dei compiti dell'esperto di

protezione antincendio.

§ 15 Abs. 3

§ 15 cpv. 3

3 Il Cantone si occupa, su richiesta del comune, dell'acquisto dell'equipaggiamento

operativo dei membri dei corpi dei pompieri. Il Consiglio di Stato determina gli

oggetti dell'equipaggiamento operativo.

§ 44 Abs. 1 Bst. b

§ 44 cpv. 1 lett. b

1 (Il Cantone versa contributi ai comuni e alle aziende con una brigata di

pompieri aziendale per:)

Lett. a invariata

b) le attrezzature personali, i mezzi di comunicazione, il materiale di estinzione

e salvataggio, nonché i veicoli per i corpi dei pompieri, nella misura in cui non

siano procurati dal Cantone.

e) Volksschulgesetz vom 19. Oktober 2005 (VSG)

e) Legge sulla scuola obbligatoria del 19 ottobre 2005 (VSG)

§ 23 Abs. 2

§ 23 cpv. 2

2 Essi si orientano alle raccomandazioni del Consiglio di educazione riguardo al

programma spaziale e all'attrezzatura.

§ 67 Abs. 3

§ 67 cpv. 3

3 Il contributo forfettario per scolaro ammonta al 50 per cento del valore medio

ponderato di tutti i comuni. Per i distretti si applica analogamente la disciplina

per il calcolo del contributo forfettario. Il Consiglio di Stato fissa annualmente

il contributo forfettario.

§ 77 Teilrevision 2023

§ 77 Revisione parziale 2023

1 Le richieste di contributi per la costruzione di impianti e strutture scolastiche

che sono pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25

ottobre 2023, sono trattate secondo il diritto previgente.

2 Le richieste si considerano pendenti se è presente un'assicurazione di contributo

per il contributo cantonale.

f) Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs vom 26. November 1987

(GöV)

f) Legge sulla promozione del trasporto pubblico del 26 novembre 1987 (GöV)

§ 11 Bst. e

§ 11 lett. e

(Il Consiglio di Stato è competente per:)

e) la ripartizione degli oneri contributivi ai comuni ai sensi del § 9, che deve

avvenire in base all'offerta di trasporto e per l'imputazione ai distretti della

loro quota degli oneri comunali.

§ 19 Übergangsbestimmungen

§ 19 Disposizioni transitorie

a) Nachkalkulationen

a) Ricalcoli

La compensazione dei saldi derivanti dai ricalcoli nel perequazione delle risorse

dei distretti e dei comuni avviene in modo proporzionale su cinque anni con il

secondo pagamento di perequazione.

§ 20 b) Spezialfinanzierung Grundstückgewinnsteuer

§ 20 b) Finanziamento speciale imposta sul guadagno immobiliare

1 I saldi dei finanziamenti speciali relativi all'imposta sul guadagno immobiliare

per i distretti e i comuni sono compensati con il secondo pagamento di

perequazione.

2 La compensazione avviene in modo proporzionale su cinque anni sulla base

della forza fiscale media degli anni da sette a due precedenti il secondo

pagamento di perequazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum conformemente ai §§ 34 o 35 della Costituzione cantonale.

2 Essa è pubblicata nel Foglio Ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella Raccolta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso fissa la data dell'entrata in vigore.

1 RS 27-19.

2 RS 20-37.

3 RS 17-617.

4 RSZF 172.200.

5 RSZF 361.100.

6 RSZF 380.300.

7 RS 27-19.

8 RSZF 530.110.

9 RSZF 611.210.

10 RS 27-19.

11 RSZF 781.100.

12 1° gennaio 2025 (FU 2024 1044).

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →