1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario (FHG-BG)
Indice delle disposizioni (65)
Testo normativo (65 Articoli)
1. Oggetto
La presente legge disciplina la gestione delle finanze, le spese e la loro autoriz-
zazione, nonché la contabilità.
2. Ambito di applicazione
1 La presente legge si applica a
a) i comuni;
b) le istituzioni dei comuni;
c) i consorzi.
Sono fatte salve disposizioni divergenti contenute nelle basi legali delle
istituzioni o negli statuti dei consorzi.
2 Le disposizioni sui comuni si applicano per analogia ai distretti e alle loro istituzioni.
3 La legge non è applicabile a persone giuridiche di diritto privato, alle quali un comune partecipa o che adempiono compiti pubblici.
3. Principi della gestione finanziaria
La gestione finanziaria si basa sui principi di legalità, economicità, efficacia, equilibrio di bilancio, finanziamento secondo il principio di causalità, remunerazione dei vantaggi ricevuti e corretta tenuta della contabilità.
4. Presentazione
1 I conti nel piano finanziario e nel rapporto annuale si strutturano per compiti (sud-
divisione funzionale) e, al loro interno, secondo il piano dei conti del modello
armonizzato di contabilità.
2 Vengono utilizzati i seguenti livelli di dettaglio
a) Nella presentazione ordinaria si riassume per conti principali.
b) Nella presentazione dettagliata vengono esposti i conti di dettaglio.
3 Il Consiglio di Stato emana prescrizioni sul contenuto minimo e sulla presentazione.
II. Controllo
1. Controlling e Sistema di Controllo Interno
1 I Comuni gestiscono le attività statali attraverso un Controlling appropriato.
Questo comprende la definizione degli obiettivi, la pianificazione delle misure,
l'attuazione delle misure e la verifica dell'azione statale.
2 Il Controlling si estende in particolare a
a) le finanze;
b) le partecipazioni a istituzioni di diritto pubblico e privato;
c) la gestione dei rischi che riguardano l'ente pubblico;
d) la conservazione della sostanza del patrimonio.
3 Deve essere gestito un sistema di controllo interno (SCI) che comprende misure
regolamentari, organizzative e tecniche.
2. Equilibrio di bilancio
1 Il risultato complessivo dei conti economici deve essere equilibrato nel medio termine.
2 Un disavanzo di bilancio deve essere compensato entro cinque anni.
3. Piano finanziario
1 Il piano finanziario, da redigere annualmente, serve alla pianificazione e alla
gestione delle finanze.
2 Il piano finanziario comprende l'anno di preventivo e i tre esercizi successivi.
Esso contiene in particolare
a) i dati fondamentali della politica finanziaria ed economica;
b) l'evoluzione degli indicatori finanziari;
c) il commento sull'evoluzione finanziaria;
d) il preventivo;
e) i costi e i ricavi previsti per gli esercizi successivi.
3 L'assemblea comunale stabilisce il preventivo. Prende atto delle altre parti del
piano finanziario.
4. Preventivo
a) Principi
1 Per ogni anno civile deve essere allestito un preventivo, che comprende il conto economico e il conto degli investimenti.
2 Valgono i principi di annualità, specificazione, completezza, comparabilità e rappresentazione al lordo.
3 L'aliquota fiscale si conforma alla compensazione a medio termine ai sensi del § 6 cpv. 1.
b) Struttura
1 Il preventivo è da strutturare secondo la rappresentazione ordinaria e dettagliata ai sensi dell'art. 4 cpv. 2.
2 Il preventivo per gli enti con contabilità speciale è da allegare, purché sia deliberato dagli aventi diritto di voto.
c) Credito di preventivo
1 Un singolo credito di preventivo comprende l'intera spesa di un conto principale
e corrisponde alla somma dei relativi conti di dettaglio.
2 Un credito di preventivo autorizza a gravare il conto annuale nell'anno di preventivo
per lo scopo designato fino all'importo approvato.
3 I crediti non utilizzati decadono.
d) Termine
1 Il preventivo di un anno civile deve essere deliberato entro la metà di dicembre
dell'anno civile precedente.
2 Se all'inizio dell'anno civile non è disponibile un preventivo approvato, possono
essere effettuate solo le spese indispensabili per l'attività amministrativa. Si applica
l'ultima aliquota fiscale stabilita con forza giuridica.
e) Crediti suppletivi
1 Se per una spesa manca un credito di preventivo o questo non è sufficiente,
occorre ottenere un credito suppletivo.
2 Un credito suppletivo deve essere ottenuto prima di assumere nuovi impegni. Se
il differimento di una spesa comporta svantaggi significativi, il Consiglio comunale
può disporre che il credito suppletivo venga utilizzato anticipatamente.
3 È determinante la procedura per il preventivo.
f) Sforamenti di credito senza credito supplementare
1 Non è necessario un credito supplementare per sforamenti di credito riguardanti
a) spese obbligatorie vincolate da una norma giuridica della Confederazione, del Cantone,
del Distretto o del Comune;
b) gli effetti finanziari di una decisione giudiziaria;
c) spese urgenti per la prevenzione di pericoli o per l'indispensabile eliminazione di danni;
d) spese a cui, nello stesso esercizio contabile e per lo stesso scopo, corrispondono
maggiori entrate specifiche di almeno pari importo;
e) spese per le quali esiste un'autorizzazione di spesa da parte degli aventi diritto di voto.
2 Lo sforamento di credito deve essere approvato dal Consiglio comunale.
5. Rapporto annuale
1 Il Consiglio comunale riferisce all'Assemblea comunale sullo sviluppo delle
finanze dell'anno precedente. Il rapporto contiene in particolare
a) l'analisi degli indicatori finanziari;
b) il commento sulla situazione finanziaria e sui rischi essenziali;
c) il conto annuale;
d) lo stato e i conteggi delle autorizzazioni di spesa.
2 Il conto annuale e i conteggi delle autorizzazioni di spesa sono
sottoposti all'Assemblea comunale per approvazione. Essa prende atto delle restanti
parti del rapporto annuale.
6. Investimento di attivi finanziari
1 Gli attivi finanziari non necessari per il fabbisogno di liquidità devono essere
investiti in modo sicuro. Si deve prestare attenzione a una diversificazione
adeguata e si deve puntare a un rendimento conforme al mercato.
2 Il Consiglio di Governo emana le prescrizioni in materia di investimento.
III. Spese
1. Nozione
Si definisce spesa l'utilizzo di risorse finanziarie per l'adempimento di compiti pubblici.
2. Presupposti
Ogni spesa presuppone una base legale, un credito di preventivo e un'autoriz-
zazione di spesa.
3. Approvazione delle spese
a) Contenuto
1 L'approvazione delle spese autorizza l'assunzione di impegni finanziari per
determinati progetti fino a un importo determinato.
2 Essa deve essere ottenuta prima di assumere impegni.
3 Un'approvazione delle spese deve essere presentata per decisione con l'importo
lordo come affare materiale e deve essere motivata in una relazione indicando
i contributi di terzi, il finanziamento e i costi conseguenti.
b) Eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione di spesa
Un'autorizzazione di spesa non è richiesta
a) per le spese vincolate da una norma di diritto federale, cantonale, distrettuale o comunale e per le quali non sussiste un margine decisionale significativo riguardo all'impiego concreto;
b) per l'approvvigionamento dei mezzi personali e materiali necessari per l'attività amministrativa, con riserva delle costruzioni e degli impianti;
c) per nuove spese una tantum che non superano l'1.5% del gettito fiscale dell'imposta semplice secondo l'ultimo rendiconto annuale approvato, almeno fino a Fr. 75 000.--;
d) per nuove spese ricorrenti che non superano lo 0.5% del gettito fiscale dell'imposta semplice secondo l'ultimo rendiconto annuale approvato, almeno fino a Fr. 25 000.--.
c) Aumento dell'autorizzazione di spesa
1 Qualora l'importo autorizzato non fosse sufficiente per la realizzazione del progetto,
prima di assumere ulteriori obblighi è necessario richiedere l'aumento dell'autorizzazione
di spesa.
2 Un aumento dell'autorizzazione di spesa non è necessario per le maggiori spese dovute
all'inflazione. Tali spese devono essere indicate nel rendiconto.
4. Esecuzione delle spese
a) Delibera di impiego
Con la delibera di impiego viene regolamentata l'utilizzazione concreta dei fondi
che possono essere richiesti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e dei crediti di preventivo.
b) Rendiconto della decisione di approvazione di spesa
1 Le decisioni di approvazione di spesa devono essere rendicontate al termine del progetto.
2 Il rendiconto è soggetto alla stessa procedura di verifica e approvazione della contabilità annuale.
c) Istruzione di pagamento
1 Per effettuare il pagamento o la compensazione è necessaria un'istruzione di
pagamento.
2 Ogni pagamento necessita di un giustificativo. L'istruzione di pagamento deve essere
annotata sul giustificativo.
IV. Contabilità
1. Disposizioni generali
a) Scopo
La rendicontazione finanziaria deve fornire un quadro della situazione finanziaria che corrisponda alla reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
b) Principi
La regolare tenuta della contabilità deve rispettare i principi di chiarezza,
rilevanza, attendibilità, comparabilità, continuità, rappresentazione al lordo e com-
petenza.
c) Norme applicabili
1 La contabilità è retta dal modello contabile armonizzato.
2 Il Consiglio di Governo designa le raccomandazioni professionali applicabili e le
relative deroghe. Può emanare ulteriori disposizioni in materia di contabilità.
2. Rendiconto annuale
a) Contenuto
1 L’esercizio contabile è l’anno civile.
2 Il rendiconto annuale è composto da
a) il bilancio;
b) il conto economico;
c) il conto degli investimenti;
d) il rendiconto finanziario;
e) l’allegato.
3 Deve essere allegata la contabilità degli istituti autonomi.
b) Bilancio
1 Il bilancio contiene all'attivo le attività, al passivo le passività e il capitale proprio.
2 Le attività sono suddivise in patrimonio finanziario e patrimonio amministrativo. Il
patrimonio amministrativo comprende le attività che servono direttamente all'adempimento
dei compiti pubblici.
3 I finanziamenti speciali e i fondi speciali sono attribuiti, secondo la loro natura,
al capitale proprio o al capitale di terzi.
c) Conto economico
1 Il conto economico contiene i costi e i ricavi di un esercizio.
2 Il conto economico si articola in
a) risultato dell'attività ordinaria;
b) risultato finanziario;
c) risultato straordinario.
3 Il risultato dell'attività ordinaria e il risultato finanziario costituiscono il risultato
ordinario. Quest'ultimo viene iscritto, unitamente al risultato straordinario, a credito
o a debito del disavanzo o dell'avanzo di bilancio.
d) Calcolo degli investimenti
1 Il calcolo degli investimenti contrappone le spese di investimento alle entrate
di investimento.
2 Le spese di investimento creano beni patrimoniali che possono essere utilizzati
per più anni e servono a scopi amministrativi.
e) Conto straordinario
1 I costi e i ricavi, nonché le spese per investimenti e le entrate da investimenti,
sono considerati straordinari se non era in alcun modo prevedibile la loro insorgenza
e sfuggono a ogni influenza e controllo.
2 Sono considerate straordinarie anche le ammortizzazioni supplementari ai sensi dell'art. 37.
f) Rendiconto dei flussi di cassa
1 Il rendiconto dei flussi di cassa informa sull'origine e sull'impiego dei mezzi
finanziari.
2 Esso è suddiviso per attività operativa, di investimento e di finanziamento.
g) Allegato
L'allegato del conto annuale comprende
a) la menzione del quadro normativo applicato per la contabilità, con le relative
deviazioni;
b) i principi contabili, inclusi i principali principi di iscrizione in bilancio e di
valutazione;
c) il prospetto delle variazioni del capitale proprio;
d) il prospetto delle partecipazioni e delle garanzie;
e) il prospetto degli investimenti;
f) il rendiconto dei fondi speciali;
g) ulteriori informazioni significative per la valutazione della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica del comune.
3. Bilancio e Valutazione
a) Principi contabili
1 Le attività sono iscritte in bilancio se
a) generano un futuro beneficio economico o il loro utilizzo è previsto
per l'adempimento di compiti pubblici, e
b) il loro valore può essere determinato in modo affidabile.
2 Le passività sono iscritte in bilancio se
a) la loro origine risiede in un evento passato;
b) un deflusso di risorse per il loro adempimento è certo o probabile, e
c) il loro ammontare può essere determinato in modo affidabile.
3 Il Consiglio di Stato limita la costituzione di accantonamenti.
b) Principi di valutazione
1 Le attività finanziarie sono iscritte in bilancio al valore venale.
2 Le immobilizzazioni amministrative sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, dedotte le ammortizzazioni.
3 Il capitale di terzi è iscritto in bilancio al valore nominale.
c) Ammortamenti e svalutazioni
1 Gli impianti e i macchinari del patrimonio amministrativo, soggetti a deprezza-
mento per l'uso, sono ammortizzati linearmente in base alla durata di utilizzo
presunta.
2 Deve essere tenuta una contabilità degli impianti. Il Consiglio di Governo deter-
mina le categorie di impianti e i tassi di ammortamento.
3 Se per una voce del patrimonio amministrativo è prevedibile una svalutazione
duratura, il suo valore contabile viene rettificato.
d) Ammortamenti supplementari
1 Ammortamenti supplementari possono essere effettuati se
a) la situazione finanziaria e congiunturale lo permette; e
b) per questo scopo esiste un credito di preventivo.
2 Il credito di preventivo dev’essere deciso contemporaneamente all’aliquota
fiscale come
a) credito supplementare dell’esercizio in corso, o
b) spesa nel preventivo dell’anno prossimo.
4. Trasferimenti interni
1 I trasferimenti interni sono accrediti e addebiti tra singole sezioni contabili.
2 Essi sono da effettuare se necessari per una più precisa fatturazione nei confronti di terzi e di finanziamenti speciali, per garantire l'adempimento economico dei compiti o per la comparabilità dei conti.
V. Tipi speciali di finanziamento
1. Particolari tipi di finanziamento
a) Finanziamento speciale
1 I finanziamenti speciali sono fondi vincolati destinati all'adempimento di un determinato compito pubblico. La loro istituzione richiede una base legale.
2 Sono ammessi contributi dal bilancio generale del Comune
a) per evitare tariffe di prestazione eccessive, o
b) come anticipi rimborsabili, qualora le entrate vincolate non coprano temporaneamente le uscite.
3 Gli impegni e gli anticipi dei finanziamenti speciali devono essere fruttiferi di interessi.
b) Fondi speciali
1 I fondi speciali sono patrimoni che vengono devoluti da terzi con specifici oneri
o come legati e fondazioni dipendenti.
2 Le uscite e le entrate vengono contabilizzate al di fuori del conto economico e
del conto investimenti.
3 Non vengono effettuati contributi o prelievi tra i fondi speciali e il bilancio
generale del Comune.
c) Contabilità speciali
1 Per le istituzioni indipendenti e le unioni di comuni (Zweckverbände) vengono
tenute contabilità speciali.
2 Sulle spese, sul preventivo e sul conto
a) delle istituzioni decidono gli aventi diritto di voto, a meno che le basi legali
delle istituzioni non contengano disposizioni divergenti;
b) delle unioni di comuni decidono le assemblee dei delegati, a meno che gli
statuti non contengano disposizioni divergenti.
3 Le distribuzioni di utili al bilancio comunale sono ammesse, purché con ciò
non vengano causate remunerazioni di prestazioni eccessive o la autofinanzia-
mento secondo i principi commerciali non venga limitato.
VI. Gestione amministrativa orientata ai risultati
1. Disposizioni generali
1 Qualora l'amministrazione o singole sue parti siano assoggettate ai principi della
gestione basata sugli effetti (WOV), le disposizioni del presente titolo prevalgono
sulle altre norme in materia di finanze.
2 Il Consiglio di Stato può stabilire ulteriori regolamentazioni derogatorie rispetto
alle disposizioni generali, in particolare per quanto concerne
a) la procedura per l'introduzione della WOV;
b) la struttura del piano finanziario e del rapporto annuale;
c) la suddivisione dell'amministrazione in unità amministrative;
d) l'approvazione dei crediti di preventivo;
e) l'emissione degli incarichi di prestazione;
f) l'obbligo di richiedere crediti supplementari;
g) la delega di competenze del Consiglio comunale;
h) la contabilità e la rendicontazione.
3 I votanti decidono in merito all'introduzione e all'attuazione della gestione
basata sugli effetti. La decisione necessita dell'approvazione del Consiglio di Stato.
2. Preventivo
a) Generalità
1 Il preventivo del conto economico è strutturato per unità amministrative e
contiene per ognuna di esse un credito preventivato nonché un corrispondente
mandato di prestazioni.
2 Il preventivo del conto degli investimenti può essere strutturato per unità
amministrative o funzionalmente secondo il PCGE.
b) Credito di bilancio
1 I crediti di bilancio del conto economico sono deliberati come saldo tra oneri
e proventi (budget globale).
2 Il credito di bilancio del conto degli investimenti comprende le spese di investimento.
Le entrate di investimento sono indicate separatamente.
c) Mandato di prestazione
1 Con il mandato di prestazione vengono definiti gli obiettivi e le prestazioni di un'unità amministrativa per un periodo di prestazione.
2 Esso contiene almeno i seguenti elementi
a) obiettivi di impatto, che vengono aggiornati per più anni;
b) obiettivi di prestazione per il periodo del mandato di prestazione;
c) indicatori per la misurazione degli obiettivi di impatto e di prestazione;
d) standard, con i quali viene stabilita la configurazione desiderata degli indicatori.
3 L'assemblea comunale approva o decide il mandato di prestazione.
d) Credito suppletivo
1 Qualora un budget globale o un credito di stanziamento del conto degli investi-
menti non sia sufficiente, occorre ottenere un credito suppletivo.
2 I crediti suppletivi a budget globali sono ammissibili solo se una compensazione
è impossibile o comporterebbe svantaggi significativi.
3 In aggiunta ai casi menzionati nel § 13, gli sforamenti del budget globale
derivanti da minori entrate non richiedono un credito suppletivo.
3. Rapporti
Nei rapporti ai sensi del § 14, l'adempimento dei mandati di prestazione deve
essere dimostrato.
VII. Diritti
1. Disposizioni generali
a) Oggetto del tributo
1 Le tasse sono riscosse dai Distretti e dai Comuni, nell'ambito della loro autonomia, per
a) atti amministrativi dell'amministrazione dei Distretti e dei Comuni (tasse amministrative);
b) l'utilizzo di beni o strutture pubbliche (tasse di utilizzo);
c) il rilascio di concessioni (tasse di concessione).
2 Le disposizioni si applicano, salvo che non sia prevista una regolamentazione divergente dal diritto federale, da trattati internazionali o da speciali emanazioni del Cantone nonché dei Distretti e dei Comuni.
b) Obbligo di pagare le tasse
1 È soggetto all'obbligo di pagare la tassa chiunque ordina o causa un atto ufficiale o
utilizza una cosa o un'istituzione pubblica.
2 Se più persone sono soggette all'obbligo di pagare la tassa, esse sono responsabili in solido.
2. Determinazione delle tasse
a) Principio della copertura dei costi
1 Le tasse sono determinate in modo tale che il ricavo complessivo non superi i costi complessivi del
ramo amministrativo interessato.
2 In deroga a ciò, per le tasse di utilizzo e concessione, che sono indipendenti dai costi, il ricavo complessivo può superare i costi complessivi.
b) Principio di equivalenza
Nella commisurazione delle tasse vengono in particolare considerati l'onere per
l'atto amministrativo, l'importanza della questione e il beneficio per la persona soggetta a tassa.
c) Principio di uguaglianza giuridica
1 Le tasse devono essere commisurate secondo il principio dell'uguaglianza giuridica.
2 Per le persone che hanno il loro domicilio al di fuori del distretto o del comune
possono essere fissate tariffe più elevate
a) tasse di concessione indipendenti dai costi;
b) tasse di utilizzo, qualora l'utilizzo da parte di persone esterne comporti costi
maggiori o qualora la cosa o l'istituzione pubblica sia cofinanziata con fondi
fiscali generali.
d) Tariffe delle tasse
1 Il Consiglio di Distretto o di Comune emana le tariffe delle tasse, con riserva
dell'articolo 12 capoverso 1 lettera b della Legge sull'organizzazione dei comuni
e dei distretti del 25 ottobre 2017 (Legge sull'organizzazione dei comuni, LOC).
2 Può essere fissato un importo forfettario, stabilita una fascia tariffaria con un
tasso minimo e massimo, oppure la quantificazione può essere prevista in base
al tempo impiegato o ad altri criteri.
3 Se un atto d'ufficio causa un dispendio di lavoro particolarmente elevato o
particolarmente esiguo e sussiste una manifesta sproporzione rispetto
all'importo forfettario o al tasso massimo o minimo, oppure se una tassa appare
manifestamente eccessiva o troppo bassa, tenuto conto dei principi di copertura
dei costi e di equivalenza, l'ammontare della tassa corrispondente può essere
superato o ridotto.
4 Per l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni politiche, culturali, sportive o di
pubblica utilità per le loro attività non commerciali, le tasse possono essere
ridotte o completamente condonate.
e) Fissazione nell'ambito della tariffa quadro
1 La tassa è da fissare nell'ambito della tariffa quadro applicabile, a meno che non sia stato stabilito un importo forfettario e non sia prevista una misurazione in base al tempo impiegato o ad altri criteri.
2 A tal fine si devono considerare le circostanze concrete, in particolare
a) il dispendio di lavoro;
b) l'importanza della questione;
c) la durata dell'utilizzo di un bene o di un'istituzione pubblici;
d) il beneficio per la persona soggetta alla tassa.
f) Spese
1 Le spese sono costi che insorgono in relazione ad atti ufficiali o all'utilizzo di
cose o strutture pubbliche, in particolare
a) costi per l'accertamento dei fatti, l'acquisizione di prove e la procurazione di
documenti;
b) indennità per periti, incaricati, testimoni e persone informate sui fatti;
c) spese postali, telefoniche e altri costi di trasmissione;
d) costi per pubblicazioni;
e) spese di viaggio e di trasporto.
2 Le spese sono a carico della persona soggetta a tassa.
3 Le spese di modesta entità sono incluse nelle tasse e non vengono fatturate
separatamente.
VIII. Competenze
1. Aventi diritto di voto
1 Gli aventi diritto di voto deliberano tramite votazione popolare (urne) su
a) la concessione di autorizzazioni di spesa e il loro aumento;
b) l'acquisto e la vendita di immobili, ad eccezione di operazioni di lieve entità;
c) l'introduzione di una gestione amministrativa orientata ai risultati.
2 L'assemblea comunale decide su
a) la fissazione del preventivo, dei crediti supplementari e del moltiplicatore
d'imposta e prende atto delle restanti parti del piano finanziario;
b) l'approvazione del conto annuale;
c) l'approvazione dei rendiconti delle autorizzazioni di spesa.
3 Con l'invito all'assemblea comunale devono essere inviati e pubblicati il piano
finanziario e il rapporto annuale nella presentazione ordinaria ai sensi del § 4
cpv. 2. Chiunque può consultare la presentazione dettagliata.
2. Consiglio Comunale
1 Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria ed è in
particolare competente per
a) la presentazione del preventivo, dei crediti supplementari, delle autorizzazioni di
spesa e del loro aumento, nonché del rendiconto annuale;
b) l'approvazione degli sforamenti di credito e dell'utilizzo anticipato di crediti
supplementari;
c) la proposta di fissazione del moltiplicatore d'imposta;
d) la presentazione del piano finanziario;
e) la gestione e la disposizione delle donazioni di terzi nel rispetto delle condizioni;
f) la gestione del patrimonio e la modifica della destinazione d'uso del patrimonio
amministrativo, purché non siano connesse a interventi edilizi;
g) l'assunzione di crediti per il finanziamento di spese autorizzate;
h) l'investimento dei fondi;
i) le decisioni sull'utilizzo dei crediti di preventivo o delle autorizzazioni di spesa,
a meno che non siano riservate agli organi delle istituzioni o alle commissioni;
j) l'organizzazione della contabilità e la regolamentazione delle facoltà di impegno
e di disposizione.
2 Le competenze di cui al cpv. 1 lettere e) a i) possono essere delegate a organi
subordinati.
3. Commissione di revisione dei conti
a) Compiti e competenze
1 La Commissione di revisione dei conti esamina la gestione finanziaria del Comune e
dei suoi enti.
2 Essa verifica la gestione del bilancio, la contabilità e la rendicontazione sotto il profilo
formale, legale e materiale e verifica l'esistenza del SCI (Sistema di Controllo Interno).
3 Essa ha in qualsiasi momento accesso ai documenti necessari per la verifica e
può richiedere le informazioni necessarie. Può avvalersi di esperti per l'esame.
b) Rendicontazione
1 La Commissione di revisione dei conti riferisce
a) al Consiglio comunale in modo dettagliato sull'esito della revisione;
b) agli aventi diritto di voto in forma riassunta sull'esito della revisione
e formula proposte in merito al preventivo, ai crediti aggiuntivi, alle auto-
rizzazioni di spesa e ai relativi aumenti, nonché al conto annuale.
2 Deve preventivamente sentire il tesoriere in merito ai rapporti e alle pro-
poste previsti.
3 Rapporti e proposte all'assemblea comunale devono essere inviati e pubblicati
con l'invito.
IX. Disposizioni transitorie e finali
1. Disposizioni transitorie
a) Durata di validità
1 La Legge sul bilancio dei distretti e dei comuni del 27 gennaio 1994 rimane applicabile per
a) l'esecuzione del preventivo dell'ultimo esercizio finanziario prima dell'entrata in vigore della presente legge;
b) la richiesta e l'approvazione del relativo conto annuale;
c) l'esecuzione dei crediti d'impegno deliberati secondo il diritto previgente.
2 Il preventivo del primo esercizio contabile successivo all'entrata in vigore della presente legge è deliberato in conformità alla presente legge.
b) Bilancio d'apertura
1 Alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere allestito un
bilancio d'apertura con la relativa relazione.
2 Il bilancio d'apertura è deciso dal Consiglio comunale e verificato dalla Com-
missione di revisione dei conti.
3 Il rapporto di revisione e la decisione sono soggetti all'approvazione del Con-
siglio di Stato.
c) Valutazione
1 Il patrimonio finanziario viene rivalutato alla data di entrata in vigore della presente legge
secondo quanto disposto dal § 35.
2 Il patrimonio amministrativo deve essere iscritto nel bilancio immobiliare alla data di entrata
in vigore della presente legge al valore contabile residuo e ammortizzato per la vita utile residua.
3 Le differenze di valutazione del patrimonio finanziario e del patrimonio amministrativo
sono iscritte come riserva di rivalutazione o come riserva di plusvalenza nel capitale proprio.
2. Abrogazione del diritto previgente
Con riserva dell’articolo 52 capoverso 1, con l’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge concernente il bilancio finanziario per i distretti e i comuni del 27 gennaio 1994.
3. Modifica del diritto vigente
La legge sulla perequazione finanziaria del 7 febbraio 2001 è modificata come
segue
Art. 14 cpv. 1
1 Il Cantone versa annualmente un contributo non vincolato alle comunità che
hanno un costo standard superiore al ricavo standard nel conto economico, e
che corrisponde alla differenza tra costo standard e ricavo standard.
Art. 15 cpv. 1
1 Il costo standard è calcolato in base ai gruppi di costo standard del conto
economico e a criteri causali appropriati e corrisponde di regola ai valori medi
ponderati di tutte le comunità.
Art. 17 cpv. 1
1 Il ricavo standard delle singole comunità comprende i contributi cantonali, i
contributi a favore o derivanti dalla perequazione della capacità fiscale, la quota
del ricavo dell’imposta sugli utili immobiliari, i ricavi straordinari e il ricavo
standard delle imposte del conto economico.
4. Votazione popolare, esecuzione, entrata in vigore
1 La presente legge è sottoposta a referendum ai sensi degli articoli 34 o 35 della
Costituzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso stabilisce la data dell’en-
trata in vigore.
1 RU 25-42 con modifiche del 22 ottobre 2025 (RU 27-80).
2 Titolo principale nuovo inserito il 22 ottobre 2025, i precedenti titoli principali VII. e VIII. diventano
titoli principali VIII. e IX.
3 Nuovo inserito il 22 ottobre 2025.
4 Nuovo inserito il 22 ottobre 2025.
5 Nuovo inserito il 22 ottobre 2025.
6 Nuovo inserito il 22 ottobre 2025.
7 Nuovo inserito il 22 ottobre 2025.
8 Nuovo inserito il 22 ottobre 2025.
9 SRSZ 152.100.
10 Nuovo inserito il 22 ottobre 2025.
11 Nuovo inserito il 22 ottobre 2025.
12 Titolo principale nella versione del 22 ottobre 2025.
13 Titolo principale nella versione del 22 ottobre 2025.
14 RU 18-501.
15 SRSZ 153.100.
16 SRSZ 154.100.
17 1° gennaio 2021 (FU 2021 164); modifiche del 22 ottobre 2025 entrate in vigore il 1° marzo 2026 (FU RE-
SZ18-0000000030).