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1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 15 Distretti e comuni » 152 Organizzazione (GOG)

99 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (99)

§ 1 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 2 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 3 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 4 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 5 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 6 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 7 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 8 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 9 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 10 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 11 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 12 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 13 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 14 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 15 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 16 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 17 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 18 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 19 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 20 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 21 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 22 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 23 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 24 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 25 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 26 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 27 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 28 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 29 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 30 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 31 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 32 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 33 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 34 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 35 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 36 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 37 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 38 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 39 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 40 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 41 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 42 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 43 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 44 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 45 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 46 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 47 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 48 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 49 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 50 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 51 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 52 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 53 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 54 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 55 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 56 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 57 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 58 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 59 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 60 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 61 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 62 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 63 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 64 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 65 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 66 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 67 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 68 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 69 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 70 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 71 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 72 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 73 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 74 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 75 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 76 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 77 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 78 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 79 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 80 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 81 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 82 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 83 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 84 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 85 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 86 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 87 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 88 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 89 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 90 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 91 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 92 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 93 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 94 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 95 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 96 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 97 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 98 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017 § 99 Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (Gemeindeorganisationsgesetz, GOG), vom 25. Oktober 2017

Testo normativo (99 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 15 Distretti e comuni » 152 Organizzazione

1. Scopo e campo d’applicazione

1 La presente legge disciplina l’organizzazione e l’amministrazione dei comuni.

2 Le disposizioni sui comuni si applicano per analogia ai distretti, salvo che la

Costituzione, la legge o l’ordinanza non prevedano diversamente.

3 Resta riservata la legislazione in materia di gestione finanziaria dei distretti e dei

comuni.

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2. Comuni

1 I Comuni comprendono il territorio tradizionale con tutti gli abitanti.

2 Essi sono autonomi nella gestione del loro patrimonio, nell'uso e nell'impiego

dei loro mezzi, nonché nel modo di svolgimento ed esecuzione dei compiti pubblici, entro i

limiti della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti.

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3. Distretti

1 Il Cantone di Svitto è suddiviso in distretti, che comprendono il territorio

tradizionale, ovvero

a) Distretto di Svitto con i comuni di Svitto, Arth, Ingenbohl, Muotathal,

Steinen, Sattel, Rothenthurm, Oberiberg, Unteriberg, Lauerz, Steinerberg,

Morschach, Alpthal, Illgau, Riemenstalden;

b) Distretto di Gersau;

c) Distretto della March con i comuni di Lachen, Altendorf, Galgenen, Vorderthal,

Innerthal, Schübelbach, Tuggen, Wangen, Reichenburg;

d) Distretto di Einsiedeln;

e) Distretto di Küssnacht;

f) Distretto degli Höfe con i comuni di Wollerau, Freienbach, Feusisberg.

2 Nei distretti di Gersau, Küssnacht e Einsiedeln, gli organi distrettuali svolgono

contemporaneamente i compiti spettanti al comune politico.

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4. Modifiche di composizione e territoriali

a) dei Comuni

1 Diversi Comuni possono concordare modifiche di composizione e territoriali

mediante un contratto di diritto pubblico.

2 Il contratto disciplina in particolare

a) se viene costituito un nuovo Comune o se un Comune ne incorpora altri

(fusione) o se avvengono modifiche territoriali tra Comuni;

b) la data della fusione o della modifica territoriale, i confini e il nome del nuovo

Comune;

c) i principi generali dell'organizzazione e delle competenze del nuovo Comune;

d) la continuazione dell'impiego dei collaboratori;

e) la disciplina transitoria, che regola in particolare la continuazione della validità

e l'abrogazione di obblighi legali e contrattuali dei Comuni interessati.

3 Esso necessita dell'approvazione degli aventi diritto di voto di ogni Comune

partecipante.

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b) Approvazione da parte del Cantone

1 Qualora i Comuni interessati abbiano approvato l'accordo, il Consiglio di

Stato sottopone al Gran Consiglio la modifica territoriale e di consistenza per

deliberazione.

2 Una modifica territoriale e di consistenza può entrare in vigore soltanto

quando la decisione del Gran Consiglio è passata in giudicato.

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c) dei Distretti

I Distretti possono convenire modifiche di consistenza e di territorio per analogia con gli §§ 4 e 5.

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5. Rettifiche di confine

1 Le rettifiche di confine che non comportano modifiche sostanziali all'inventario dei

Comuni possono essere concordate dai consigli comunali dei Comuni interessati di

propria iniziativa o su richiesta dei proprietari fondiari interessati o degli organi

cantonali di misurazione.

2 Se la richiesta di un proprietario fondiario o degli organi di misurazione viene

respinta, o se i consigli comunali non riescono a trovare un accordo, decide il

Consiglio di Stato.

II. L'organizzazione dei Comuni e dei Distretti

A. Gli aventi diritto di voto

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1. Disposizioni generali

1 Gli aventi diritto di voto sono l'organo supremo dei comuni e dei distretti.

Essi esercitano le loro competenze alle urne (sistema delle urne), salvo nei casi in cui sia competente l'assemblea comunale o l'assemblea di distretto (sistema assembleare).

2 L'assemblea comunale è l'assemblea degli aventi diritto di voto di un comune; l'assemblea di distretto è l'assemblea degli aventi diritto di voto di un distretto.

3 Gli aventi diritto di voto possono, in alternativa al sistema delle urne, deliberare in via generale l'introduzione del sistema assembleare per elezioni o votazioni su questioni di merito.

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2. Iniziativa

a) Forma

1 Un’iniziativa deve essere presentata per iscritto al Consiglio comunale nella forma della proposta generale o di un progetto elaborato.

2 Essa è considerata un’iniziativa individuale, se sottoscritta da un singolo avente diritto di voto.

3 Essa è considerata un’iniziativa plurale, se sottoscritta da cinque percento degli aventi diritto di voto, ma almeno da cinque e al massimo da 300 aventi diritto di voto.

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b) Esame di validità

1 Il Consiglio comunale dichiara un’iniziativa non valida, se essa

a) non si riferisce a un oggetto per il cui trattamento i votanti sono competenti;

b) non rispetta il principio dell’unità di materia;

c) è contraria al diritto superiore oppure

d) presenta un contenuto impossibile.

2 Il Consiglio comunale può dichiarare inammissibili le iniziative, se esse si

presentano come ripetizione di un affare trattato dai votanti entro due anni e

non sussistono fatti nuovi che giustifichino un ulteriore trattamento.

3 Le decisioni sulla validità o ammissibilità di iniziative devono essere comuni-

cate agli iniziativisti entro tre mesi dalla presentazione; il dispositivo è da pubbli-

care assieme al testo dell’iniziativa nel Foglio ufficiale. Esse possono essere im-

pugnate con ricorso al Tribunale amministrativo entro dieci giorni.

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c) Ulteriore trattamento

1 Se il Consiglio comunale dichiara valida un'iniziativa singola o plurima, sottopone

un'iniziativa singola all'Assemblea comunale al più tardi entro un anno, e

un'iniziativa plurima entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

dichiarazione di validità, con la sua proposta o la sua controproposta.

2 All'Assemblea comunale sono ammesse proposte di modifica per le iniziative

singole, ma sono escluse per le iniziative plurime.

3 Se gli aventi diritto al voto approvano un'iniziativa nella forma di un suggerimento

generale, il Consiglio comunale deve elaborare un progetto corrispondente entro un

anno e sottoporlo agli aventi diritto al voto.

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### Pensiero dell'Avvocato

Il mio obiettivo è tradurre il testo tedesco mantenendo la precisione legale e la struttura originale.

- **Titolo:** "Beschlussfassung an der Urne" si traduce meglio come "Deliberazione alle urne" o "Decisione tramite voto popolare". Opto per "Deliberazione alle urne" perché è un termine più formale e preciso in un contesto legale.

- **Sottotitoli:** "Sachgeschäfte" è "Affari materiali" o "Questioni di merito". "Generell" è "In generale".

- **Paragrafo 1:** Devo assicurarmi che il linguaggio sia formale e preciso, tipico della normativa.

- "Stimmberechtigte" è "aventi diritto di voto".

- "beschliessen an der Urne über" è "deliberano alle urne in merito a".

- Le lettere (a) a (j) devono essere tradotte con precisione.

- "Erlass einer Gemeindeordnung" -> "emanazione di uno statuto comunale".

- "Rechtssätze" -> "norme giuridiche".

- "soweit nicht nach kantonalem oder kommunalem Recht ein anderes Organ zuständig ist" -> "nella misura in cui il diritto cantonale o comunale non preveda la competenza di un altro organo".

- "Ausgabenbewilligungen und deren Erhöhung" -> "autorizzazioni di spesa e il loro aumento".

- "Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken mit Ausnahme geringfügiger Geschäfte" -> "acquisto e l'alienazione di immobili, ad eccezione degli affari di modesta entità".

- "Erlass eines Personal- und Besoldungsreglements" -> "emanazione di un regolamento del personale e delle retribuzioni".

- "Errichtung von juristischen Personen des öffentlichen oder privaten Rechts und von Zweckverbänden" -> "costituzione di persone giuridiche di diritto pubblico o privato e di consorzi".

- "Beitritt zu solchen" -> "adesione a questi ultimi".

- "Bestandes- und Gebietsänderungen" -> "modifiche di consistenza e di territorio".

- "Zusammenarbeitsverträge mit anderen Gemeinden, mit denen hoheitliche Befugnisse übertragen oder neue Ausgaben bewilligt werden" -> "contratti di collaborazione con altri comuni, con i quali vengono trasferite competenze sovrane o autorizzate nuove spese".

- "Initiativen und allfällige Gegenvorschläge zu Pluralinitiativen" -> "iniziative e eventuali controproposte a iniziative plurali".

- "weitere durch die Gesetzgebung vorgesehene Geschäfte" -> "ulteriori affari previsti dalla legislazione".

- **Paragrafo 2:**

- "Sie können den Erlass eines Personal- und Besoldungsreglements dem Gemeinderat übertragen." -> "Essi possono delegare l'emanazione di un regolamento del personale e delle retribuzioni al Consiglio comunale."

- **Paragrafo 3:**

- "Die übrigen Befugnisse sind nicht übertragbar." -> "Le restanti competenze non sono delegabili."

La struttura numerica e alfabetica deve essere preservata scrupolosamente.

***

3. Deliberazione alle urne

a) Affari materiali

aa) in generale

1 Gli aventi diritto di voto deliberano alle urne in merito a

a) l'emanazione di uno statuto comunale;

b) l'emanazione di norme giuridiche, nella misura in cui il diritto cantonale o comu-

nale non preveda la competenza di un altro organo;

c) il conferimento di autorizzazioni di spesa e il loro aumento;

d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, ad eccezione degli affari di modesta entità;

e) l'emanazione di un regolamento del personale e delle retribuzioni per i collaboratori del

comune e delle sue istituzioni;

f) la costituzione di persone giuridiche di diritto pubblico o privato

e di consorzi, nonché l'adesione a questi ultimi;

g) modifiche di consistenza e di territorio;

h) contratti di collaborazione con altri comuni, con i quali vengono trasferite competenze sovrane

o autorizzate nuove spese;

i) iniziative e eventuali controproposte a iniziative plurali;

j) ulteriori affari previsti dalla legislazione.

2 Essi possono delegare l'emanazione di un regolamento del personale e delle retribuzioni al Consiglio

comunale.

3 Le restanti competenze non sono delegabili.

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bb) consultazione preliminare

1 Le questioni soggette a votazione popolare devono essere preventivamente

discusse in seno all'assemblea comunale.

2 Le proposte di rigetto o di non entrata nel merito sono inammissibili; per il resto

si applicano i §§ 28 e segg.

3 Le proposte doppie non possono essere sottoposte a votazione popolare.

Resta salva la contemporanea sottoposizione di un'iniziativa plurima e di un

controprogetto.

4 Se un progetto del Consiglio comunale viene modificato in modo sostanziale

durante la consultazione preliminare, così che lo scopo prefissato non possa

manifestamente più essere realizzato, il Consiglio comunale può ritirare la sua

proposta e astenersi dal sottoporre l'affare a votazione popolare.

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cc) Spiegazioni di voto

Con la documentazione di voto relativa ad affari materiali, i Comuni possono

inviare agli aventi diritto di voto una breve informazione o rimandare

alle spiegazioni scritte dell'assemblea comunale consultiva.

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b) Elezioni

1 Gli aventi diritto di voto dei Comuni eleggono

a) il Sindaco, il Cassiere, gli altri membri del Consiglio comunale, il Giudice di pace e i suoi supplenti nonché i Revisori dei conti;

b) il Segretario comunale, qualora non sia prevista l'assunzione da parte del Consiglio comunale.

2 Gli aventi diritto di voto dei Distretti eleggono

a) il Presidente distrettuale, il Cassiere, gli altri membri del Consiglio distrettuale e i Revisori dei conti;

b) il Segretario cantonale o distrettuale, qualora non sia prevista l'assunzione da parte del Consiglio distrettuale;

c) il Presidente e i Giudici del Tribunale distrettuale;

d) i Giudici cantonali assegnati al Distretto.

3 Se esiste un Tribunale distrettuale per più Distretti o un ufficio di Giudice di pace per più Comuni, i Distretti o i Comuni interessati formano una circoscrizione elettorale comune. Per queste elezioni il sistema assembleare è escluso.

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4. Deliberazioni dell'Assemblea comunale

a) in generale

1 L'Assemblea comunale decide in merito a

a) la fissazione del preventivo, dei crediti supplementari e dell'aliquota d'imposta, nonché la presa di conoscenza delle altre parti del piano finanziario;

b) l'approvazione del conto annuale;

c) le naturalizzazioni, nella misura in cui queste siano delegate all'Assemblea comunale;

d) ulteriori affari espressamente riservati all'Assemblea comunale dal diritto cantonale.

2 Per questi affari di competenza è esclusa una decisione alle urne.

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b) Eccezioni per singole operazioni

1 Se l'Assemblea comunale è generalmente competente per le votazioni su singole operazioni, il

Consiglio comunale deve disporre la votazione alle urne per una determinata operazione

se il cinque per cento degli aventi diritto di voto, ma almeno cinque e

al massimo 300 aventi diritto di voto, la richiede per iscritto al più tardi il quinto giorno prima dell'Assemblea

comunale, o se l'Assemblea comunale la delibera.

2 Sono escluse le operazioni ai sensi del § 16 cpv. 1.

B. L'Assemblea comunale e l'Assemblea distrettuale

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1. **Convocazione**

a) **Assemblea comunale ordinaria**

1 L'assemblea comunale si riunisce ordinariamente entro la metà di dicembre, al più tardi, per la fissazione del preventivo ed entro la metà di maggio, al più tardi, per l'approvazione del consuntivo.

2 Il Consiglio di Stato può, per importanti motivi, concedere deroghe a questi termini.

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b) Assemblea comunale straordinaria

Inoltre, il Consiglio comunale convoca l'Assemblea comunale

a) ogni qualvolta lo ritenga necessario;

b) quando ciò è stato richiesto da una precedente decisione dell'Assemblea

comunale;

c) qualora il trattamento di un'iniziativa pluralistica lo richieda;

d) quando il Consiglio di Stato, in quanto autorità di vigilanza, lo ordina.

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c) Forma della convocazione

1 L'assemblea comunale è convocata mediante pubblicazione secondo l'uso locale

e mediante invio di una convocazione a tutte le economie domestiche o a tutti gli

aventi diritto di voto.

2 La convocazione avviene almeno dieci giorni prima dell'assemblea, indicando

luogo, ora e ordine del giorno. Alla convocazione devono essere allegati i

documenti di consultazione (conti, rapporti, piani, ecc.). Nel caso di iniziative,

devono essere presentati gli argomenti essenziali dei proponenti.

3 I documenti completi relativi agli affari dell'assemblea comunale, nella misura

in cui non siano soggetti a segreto, devono essere pubblicamente depositati

presso la cancelleria comunale per essere consultati a partire dall'invio della

convocazione.

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2. Preparazione

Il Consiglio comunale deve preparare gli affari dell'Assemblea comunale e presentare proposte per ogni singolo oggetto.

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3. Pubblicità

1 L'assemblea comunale è pubblica.

2 Essa si tiene di regola la sera.

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4. Gestione delle attività

a) Direzione

1 Il Presidente del Comune apre, dirige e chiude le trattative.

2 Egli assicura la calma e l'ordine e allontana le persone che disturbano le trattative.

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b) Scrutatori

1 Su proposta del Presidente del Comune o dall'assemblea stessa, subito dopo l'apertura vengono eletti da tre a sei scrutatori.

2 Essi formano, insieme al Presidente del Comune e al Segretario comunale, l'Ufficio dell'assemblea comunale.

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c) Competenza a partecipare

1. Solo gli aventi diritto di voto sono autorizzati a partecipare alla consultazione e alla deliberazione.

2. L'Ufficio decide sulle contestazioni.

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d) Ordine delle trattande

1 Il presidente del Comune fa leggere l’elenco delle trattande dal segretario

comunale, se ciò viene chiesto da un avente diritto di voto.

2 Dopo l’approvazione o la rettifica, egli pone in trattazione gli affari nell’ordine

stabilito.

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e) Relazione e Deliberazione

1 Per ogni affare viene presentata una relazione da un portavoce del consiglio comunale o di una commissione speciale; per il preventivo, le autorizzazioni di spesa e il conto finale, la relazione è presentata anche dai revisori dei conti.

2 La deliberazione prosegue finché nessuno chiede più la parola o l'assemblea decide di chiudere la discussione.

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f) Votazioni

aa) Spiegazione e mozioni procedurali

1 Il Presidente del Comune spiega agli aventi diritto di voto la procedura di votazione.

2 Durante la votazione, le mozioni di rinvio, aggiornamento o separazione dell'oggetto hanno la precedenza. Se viene deciso il rinvio o l'aggiornamento, l'oggetto torna al Consiglio comunale.

3 In tutti gli altri casi, viene presa una decisione di merito.

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bb) Proposte di fondo

1 Anzitutto si vota sull’entrata nel merito o sulla non entrata nel merito.

2 Successivamente si decide sulle proposte di modifica.

3 Le proposte di modifica che si escludono a vicenda devono essere poste a

confronto. Da ultimo si vota sulle proposte principali emendate.

4 Nel sistema dell’urna, sull’accettazione o sul rifiuto di un oggetto in votazione si

decide all’urna.

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cc) Accertamento del risultato

1 Nelle votazioni decide la maggioranza dei votanti; le astensioni non sono

considerate.

2 Se, in caso di votazione palese, gli scrutatori sono in dubbio sulla maggio-

ranza, la votazione viene ripetuta e le schede sono contate.

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dd) Votazione del Presidente del Comune

Il Presidente del Comune vota in votazione palese solo in caso di parità dei voti.

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g) Svolgimento delle elezioni

1 Qualora per una carica siano proposti due candidati, è eletto colui che riunisca la maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.

2 Qualora siano proposti più di due candidati, in ogni turno di votazione viene eliminato colui che ha ottenuto il minor numero di voti.

3 In caso di parità di voti, decide l'estrazione a sorte.

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h) votazioni ed elezioni segrete

1 L'assemblea comunale procede alle elezioni e adotta le decisioni per alzata di

mano, a meno che la maggioranza dei votanti, su proposta di un avente diritto

di voto o del presidente comunale, decida nel singolo caso per elezione o

votazione segreta.

2 Se è decisa l'elezione o la votazione segreta, ogni avente diritto di voto

riceve una scheda di voto ufficiale. Queste vengono raccolte dagli scrutatori

o devono essere depositate nelle urne presenti nella sala dell'assemblea.

3 Il materiale necessario per le elezioni e le votazioni deve essere sempre a

disposizione.

4 Il presidente comunale partecipa alle elezioni e alle votazioni segrete. In caso

di parità di voti nelle elezioni, egli procede al sorteggio.

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5. Protocollo dell'assemblea comunale

1 Il segretario comunale redige il protocollo dell'assemblea comunale. Esso

deve contenere quanto segue

a) i nomi dei membri dell'Ufficio presidenziale;

b) l'elenco degli oggetti;

c) per ogni oggetto trattato

1. la proposta del Municipio,

2. i nomi dei relatori con una breve esposizione della loro relazione,

3. i nomi degli oratori e le loro eventuali proposte con un breve riassun-

to della motivazione,

4. l'esposizione del procedimento di voto e il risultato della votazione;

d) per le elezioni: lo svolgimento del procedimento elettorale e il risultato.

2 Le deliberazioni possono essere registrate elettronicamente a supporto della

verbalizzazione.

3 Il protocollo è sottoposto al Municipio per l'approvazione ed è firmato dal

Presidente del Comune e dal segretario comunale.

4 Sui risultati delle elezioni e delle votazioni devono essere redatti preliminar-

mente dei protocolli dei risultati, i quali devono essere esposti pubblicamen-

te per dieci giorni successivi al giorno della votazione e dell'elezione.

C. Il parlamento comunale

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1 Nella legge sull'ordinamento comunale può essere previsto un parlamento.

2 La legge sull'ordinamento comunale disciplina almeno

a) l'elezione dei parlamentari da parte degli aventi diritto di voto e il pro-

cedimento proporzionale (Proporz) applicabile;

b) la composizione e le competenze del parlamento;

c) il diritto di iniziativa e di referendum degli aventi diritto di voto.

3 Al parlamento possono essere trasferiti singoli compiti degli aventi diritto di

voto, dell'assemblea comunale e del consiglio comunale per un'evasione prov-

visoria o definitiva. Restano riservati il diritto di iniziativa e di referendum degli

aventi diritto di voto.

D. Il Consiglio comunale e il Consiglio di distretto

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1. Disposizioni generali

a) Composizione

1 Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, dal Tesoriere e da altri tre a sette membri.

2 Il Consiglio distrettuale è composto dal Presidente distrettuale, dal Vicepresidente distrettuale, dal Tesoriere distrettuale e da altri due a sei membri.

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b) Procedura elettorale, durata del mandato e rieleggibilità

1 Le autorità dei comuni sono elette secondo il sistema maggioritario.

2 I consiglieri comunali sono rinnovati per metà ogni due anni.

3 La durata del mandato del Sindaco e del Tesoriere comunale è di due anni, quella degli altri membri dell'autorità è di quattro anni. Essi sono rieleggibili.

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c) Eleggibilità e incompatibilità

1 È eleggibile quale membro del Consiglio comunale ogni persona avente diritto di voto nel Cantone.

2 È incompatibile la simultanea appartenenza

a) quale membro del Consiglio comunale o segretario comunale di diversi comuni;

b) quale membro del Consiglio di Stato o cancelliere dello Stato e membro del Consiglio comunale o segretario comunale.

3 Coniugi e persone in unione domestica registrata, come pure persone che sono parenti o affini in linea retta o collaterale fino al secondo grado, non possono contemporaneamente fare parte del Consiglio comunale.

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d) Elezioni di rinnovo

1 Se in un'elezione di rinnovo devono essere occupati contemporaneamente seggi del Consiglio comunale con un mandato di quattro anni e con un mandato di due anni, per gli eletti vale la durata del mandato per la quale si sono resi disponibili con la sottoscrizione della loro proposta di candidatura.

2 Qualora i seggi con la corrispondente durata del mandato non siano sufficienti a tale scopo, è determinante il maggior numero di voti tra gli eletti.

3 Se invece rimangono seggi per entrambe le durate del mandato, i seggi con un mandato di quattro anni vengono attribuiti, tra gli altri eletti, in ordine di numero di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte.

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e) Elezioni suppletive

1 I seggi del Consiglio comunale che si rendono vacanti durante una legislatura devono essere rioccupati mediante elezioni suppletive entro sei mesi.

2 Si può prescindere da un'elezione suppletiva se la vacanza interviene meno di sei mesi prima delle elezioni generali di rinnovo.

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f) Entrata in carica

1 Dopo un’elezione per il rinnovo generale, le autorità assumono la loro funzione al più tardi il 1° luglio dell’anno elettorale.

2 Dopo un’elezione suppletiva, il consiglio comunale determina l’entrata in carica del membro neo-eletto.

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2. Posizione

a) in generale

1 Il Consiglio comunale è l'organo direttivo ed esecutivo supremo del Comune.

Esso rappresenta il Comune verso l'esterno.

2 Gli spettano tutte le competenze, a meno che non siano riservate a un altro

organo comunale dal diritto cantonale o comunale e non le abbia delegate ai

sensi del § 43.

3 Il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario comunale appongono la

firma legalmente vincolante a nome del Consiglio comunale. Questa facoltà di

firma può essere delegata, con delibera del Consiglio comunale, in modo gene-

rale per determinati ambiti ad altri membri del Consiglio comunale, a uffici am-

ministrativi o a collaboratori.

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b) Delega di competenze

1 Il Consiglio comunale può delegare le seguenti competenze a singoli membri,

commissioni o servizi amministrativi, nonché a dipendenti, affinché le gestiscano

autonomamente

a) l'emanazione di decisioni (Verfügungen), purché si tratti di una pluralità di

casi analoghi e sia riservato il diritto di ricorso al Consiglio comunale;

b) l'assunzione di dipendenti, ad eccezione di quella del segretario comunale;

c) atti amministrativi che non mirano a produrre effetti giuridici (atti materiali);

d) ulteriori competenze previste dalla legislazione.

2 La Cancelleria comunale tiene un registro pubblico delle competenze delegate

dal Consiglio comunale per l'emanazione di decisioni.

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3. Convocazione

1 Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente comunale, ogni qualvolta gli

affari lo rendano necessario.

2 Il Presidente comunale è inoltre obbligato a convocare il Consiglio comunale

se almeno un terzo dei membri ne richiede la convocazione indicando gli

oggetti da trattare.

3 I membri sono di regola invitati almeno tre giorni prima della seduta.

4 I membri non possono assentarsi dalla seduta senza gravi motivi e senza

giustificazione.

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4. Svolgimento degli affari in Consiglio comunale

a) Direzione dei lavori

1 Il Sindaco presiede le sedute del Consiglio comunale.

2 Egli partecipa alle votazioni e alle elezioni e, in caso di parità di voti, esprime il voto decisivo.

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b) Proposte e votazione

1 Gli oggetti che figurano per la prima volta all'ordine del giorno devono essere

rinviati alla successiva seduta su proposta di un terzo dei membri presenti.

2 Terminata la discussione, il presidente del comune annota le proposte

presentate e le sottopone al voto. Si applicano per analogia i §§ 28 e segg.

3 Le proposte per le quali non vi sia una controproposta sono dichiarate

decisioni del consiglio comunale senza votazione.

4 Nel consiglio comunale vige l'obbligo di voto e si vota per alzata di mano.

Nelle elezioni, su richiesta di un membro, e nelle votazioni su questioni

di merito, su decisione della maggioranza dei presenti, si vota a scrutinio

segreto.

5 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Una decisione già

adottata può essere riesaminata se la maggioranza dei membri lo decide.

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5. Protocollo

a) Contenuto

1 Il segretario comunale deve redigere il verbale delle deliberazioni del Consiglio

comunale.

2 Esso contiene i nomi delle persone presenti, dei membri dell'autorità che si sono

ricusati, nonché le decisioni adottate durante la seduta con i fatti e le eventuali

considerazioni.

3 Su richiesta, devono essere riportate, oltre alle proposte poste in votazione, anche

le altre proposte dei singoli membri.

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b) Approvazione

1 Il verbale è approvato dal Consiglio comunale.

2 A tal fine, esso viene messo a disposizione per la consultazione due giorni prima della seduta successiva.

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c) Notificazione

1 Le decisioni del Consiglio comunale sono di regola notificate agli interessati

sotto forma di estratti del verbale.

2 Gli estratti del verbale devono riportare i fatti, i motivi e le considerazioni

determinanti per la decisione, nonché la decisione adottata con l'eventuale

indicazione dei rimedi giuridici.

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d) Pubblicazione e informazione

1 Il Consiglio comunale può ordinare la pubblicazione delle sue decisioni in

forma adeguata.

2 Esso o, su suo incarico, altre persone informano periodicamente o in occasioni

particolari l'opinione pubblica sulle proprie attività e su quelle dell'Amministrazione

comunale.

3 Restano riservati il segreto d'ufficio e gli interessi pubblici o privati contrastanti.

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6. Archivio

1 Le attestazioni, i verbali e gli altri atti importanti del Comune devono essere

conservati nell’archivio.

2 Valgono le disposizioni della legge sull’archivio del 18 novembre 20153.

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7. Commissioni, Esperti

1 Il Consiglio comunale può affidare la preparazione dei suoi affari a singoli membri

o a commissioni.

2 Alle sue deliberazioni può chiamare esperti o persone dell'amministrazione.

E. Altre Autorità e Commissioni

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1. Disposizioni generali

a) Obbligo di nomina

1 Ogni comune è tenuto a nominare le ulteriori autorità e commissioni previste

dal diritto cantonale.

2 Il consiglio comunale è autorizzato e, nella misura in cui lo statuto comunale

o una decisione degli aventi diritto al voto lo disponga, obbligato a eleggere

commissioni.

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b) Numero dei membri

Il Consiglio comunale stabilisce il numero dei membri delle altre autorità e commissioni, purché non sia già stato fissato dalla legge, dal regolamento comunale o da una decisione degli aventi diritto al voto.

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c) Eleggibilità

1 Nelle autorità e nelle commissioni previste dal diritto cantonale, sono eleggibili

unicamente le persone aventi diritto di voto in materia cantonale, sempre

che il diritto cantonale non preveda eccezioni.

2 Nelle restanti commissioni dei comuni possono essere elette anche le persone

aventi diritto di voto in materia federale e gli stranieri titolari di un permesso di

domicilio.

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d) Durata del mandato

1 I membri della Commissione di revisione dei conti sono eletti per una durata di

due anni dai votanti contestualmente al Consiglio comunale.

2 Tutte le altre autorità e commissioni permanenti sono elette dal Consiglio co-

munale all'inizio del suo periodo di carica per una durata di due anni.

3 Le commissioni non permanenti sono elette secondo necessità per il tempo

necessario all'adempimento del compito loro assegnato, al massimo tuttavia fino

al rinnovo generale delle commissioni.

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e) Costituzione

1 Il Consiglio comunale nomina almeno i presidenti e i verbalizzatori delle

ulteriori autorità e commissioni, ad eccezione della Commissione di revisione

dei conti.

2 Per il resto, le ulteriori autorità e commissioni si costituiscono autonomamente.

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f) Gestione degli affari

1 Le altre autorità e commissioni, nella misura in cui non siano dotate di

competenze decisionali dal diritto federale o cantonale, devono presentare

rapporto e proposta al Consiglio comunale.

2 Per l'adozione delle decisioni si applicano le disposizioni relative alla procedura

degli affari nel Consiglio comunale.

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g) Partecipazione del Presidente del Comune e del Tesoriere comunale

Il Presidente del Comune e il Tesoriere comunale hanno il diritto di partecipare,

con voto consultivo, a tutte le sedute delle autorità e delle commissioni di cui non

sono membri.

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h) Rapporti con il Consiglio comunale

1 Il Consiglio comunale può invitare il presidente di una commissione, che non è

membro del Consiglio comunale, a partecipare alle sue deliberazioni, qualora

debbano essere trattati oggetti che la commissione ha preparato.

2 Il presidente della commissione può chiedere di essere udito dal Consiglio

comunale per motivare una proposta della commissione.

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2. Commissione di Revisione dei Conti

1 La Commissione di revisione dei conti è composta da almeno tre membri. Ad essa non possono contemporaneamente appartenere membri del Consiglio comunale e collaboratori del Comune.

2 Essa elegge il suo presidente e il suo segretario verbalizzante.

3 Essa può avvalersi del supporto di esperti esterni.

F. Il Sindaco e il Responsabile delle Finanze

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1. Presidente del Comune

a) Compiti

Il Presidente del Comune dirige gli affari comunali e svolge i compiti a lui

attribuiti dal diritto cantonale e comunale.

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b) Rappresentanza

Il Consiglio comunale elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Sindaco nelle sue funzioni ufficiali. Qualora anche il Vicepresidente fosse impedito, subentra il membro del Consiglio comunale designato dal Consiglio comunale o il membro più anziano del Consiglio comunale per anni di carica.

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c) Disposizioni cautelari

1 Se il Consiglio comunale non può essere convocato in tempo utile, il Presidente

del Comune è tenuto ad adottare disposizioni e provvedimenti cautelari. Per

la rappresentanza si applica l’art. 63.

2 Tali disposizioni devono essere sottoposte dal Presidente al Consiglio comu-

nale nella seduta successiva per l’approvazione.

3 La stessa disciplina vale per le disposizioni cautelari dei Presidenti di altre

autorità e commissioni, alle quali competono autonome facoltà decisionali.

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2. Tesoriere

1 Il tesoriere presiede l'amministrazione finanziaria e la contabilità del comune.

2 Egli rappresenta gli affari finanziari del comune nel Consiglio comunale e di fronte all'Assemblea comunale.

3 Il Consiglio comunale può assegnargli ulteriori compiti.

G. Il Segretario comunale

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1. Presupposti

a) Eleggibilità e Bando di concorso

1 Quale segretario comunale può essere eletto o assunto chi ha diritto di voto

e di eleggibilità in affari federali e dispone di un diploma professionale o ha

superato un esame.

2 Il Consiglio di Stato disciplina il riconoscimento dei diplomi professionali e lo

svolgimento dell’esame.

3 Il posto di segretario comunale è messo a concorso nel Foglio ufficiale

cantonale e negli eventuali altri organi di pubblicazione del comune, qualora la

carica debba essere nuovamente occupata in seguito al ritiro del titolare

precedente.

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b) Elezione o nomina

1 Gli aventi diritto di voto eleggono il segretario comunale per un periodo di

quattro anni. Egli è rieleggibile.

2 Essi possono delegare questa competenza al Municipio, il quale può nominare

il segretario comunale con contratto di diritto pubblico.

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2. Sostituto

Il Consiglio comunale elegge il sostituto del Segretario comunale.

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3. Posizione

1 Il segretario comunale ha il diritto di proporre nel consiglio comunale, così

come nelle altre autorità e commissioni di cui è segretario verbalizzante, e può

partecipare alle deliberazioni.

2 Nelle ulteriori autorità e commissioni di cui è membro, egli ha anche il diritto

di voto.

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4. Compiti

1 Al segretario comunale spettano tutti i compiti e le facoltà che gli sono

attribuiti da una norma di diritto o dal consiglio comunale.

2 Egli dirige l'amministrazione comunale e gestisce gli affari della cancelleria

comunale, salvo che gli aventi diritto di voto o il consiglio comunale non

abbiano deliberato un'organizzazione diversa.

H. Altri collaboratori

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1 Il Consiglio comunale assume il personale necessario all'adempimento dei compiti,

nella misura in cui per l'assunzione non siano competenti altri organi.

2 Il rapporto di lavoro è retto dal diritto pubblico, nella misura in cui per i settori

esternalizzati non sia decisa un'assunzione di diritto privato.

3 Se il regolamento del personale e delle retribuzioni del Comune non contiene

disposizioni, il rapporto di lavoro del personale del Comune per quanto riguarda

la costituzione, la durata e la cessazione, nonché i diritti e i doveri generali,

è retto dal regolamento del personale e delle retribuzioni del Cantone.

J. Disposizioni comuni

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1. Insediamento e Giuramento

1 Il Presidente del Comune, dopo la sua elezione, qualora non abbia già ricoperto

immediatamente la stessa carica nel precedente periodo amministrativo, viene

insediato e presta giuramento sotto la direzione del Prefetto distrettuale. Il

Prefetto distrettuale viene giurato dal Consigliere di Stato competente.

2 Il Presidente del Comune giura successivamente i membri del Consiglio comunale

e il Segretario comunale, qualora non abbiano già ricoperto la stessa carica

nel precedente periodo amministrativo.

3 I membri del Consiglio comunale o il Segretario comunale eletti durante il

periodo amministrativo prestano giuramento immediatamente dopo la loro elezione.

4 Il Consiglio di Stato disciplina la procedura per l'insediamento e il giuramento.

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2. Obbligo di ricusazione

L'obbligo di ricusazione dei membri del consiglio comunale e del segretario comunale o di altre autorità e commissioni, nonché dei dipendenti del comune, è disciplinato dalla legge sulla giustizia del 18 novembre 2009.

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3. Validità delle deliberazioni

1 Il Consiglio comunale, le altre autorità e le commissioni sono validi per deliberare quando è presente la maggioranza dei membri con diritto di voto.

2 Qualora in casi straordinari tale numero non possa essere raggiunto a causa della ricusazione di più membri o per altri motivi imperativi, la validità delle deliberazioni non viene meno.

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4. Retribuzione

I membri del Consiglio comunale sono autorizzati, nell'ambito del preventivo, a stabilire indennità di seduta e diarie, nonché retribuzioni forfettarie per l'attività del Consiglio comunale e delle ulteriori autorità e commissioni.

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5. Protezione dei dati

1 Le autorità, le commissioni, gli uffici amministrativi e gli enti dei Comuni, i

consorzi e i terzi, nella misura in cui siano stati loro affidati compiti pubblici

dal Comune, sono tenuti ad adottare, nel trattamento dei dati, le misure ne-

cessarie a tutelare i diritti fondamentali della persona interessata e la sicurez-

za dei dati.

2 Si applicano le disposizioni della legge sulla trasparenza amministrativa e la

protezione dei dati del 23 maggio 2007.

III. Adempimento dei compiti

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1. Forme

1 I Comuni adempiono i propri compiti pubblici direttamente, li trasferiscono

a un terzo oppure collaborano con altri Comuni.

2 A tal fine possono

a) costituire persone giuridiche di diritto pubblico o privato o parteciparvi

(esternalizzazione);

b) trasferire compiti a terzi tramite convenzioni di prestazione (trasferimento

di prestazioni) o riceverli da essi (acquisto di prestazioni) e

c) concordare con altri Comuni l'adempimento comune dei compiti

(collaborazione).

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2. Scorporo, trasferimento e acquisto di prestazioni

1 Il Comune può, per l'adempimento dei suoi compiti, istituire persone giu-

ridiche di diritto pubblico o privato o partecipare a esse.

2 Lo scorporo richiede una decisione degli aventi diritto di voto, nella quale

vengono in particolare regolati i compiti trasferiti, la forma giuridica del titolare

dei compiti, l'organizzazione, il finanziamento, nonché la vigilanza e la tutela

giuridica.

3 Con un accordo sulle prestazioni, il Consiglio comunale può trasferire l'ade-

mpimento di un compito a un terzo o acquisire da esso prestazioni per il suo

adempimento. Gli aventi diritto di voto possono trasferire compiti sovrani solo

nella forma di un atto normativo o di una concessione.

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3. Cooperazione con altri comuni

a) Consorzi intercomunali

aa) Adesione e vigilanza

1 La costituzione di un consorzio intercomunale e l'adesione ad esso necessi-

tano dell'approvazione degli aventi diritto di voto dei comuni aderenti nonché

dell'autorizzazione del Consiglio di Stato.

2 I consorzi intercomunali sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato.

3 Le disposizioni concernenti la vigilanza sui comuni sono applicabili per ana-

logia.

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bb) Organizzazione e statuti

1 Un ente consortile dispone almeno di un’assemblea dei delegati, di un direttivo e di un organo di revisione.

2 Gli statuti contengono in particolare disposizioni concernenti

a) il nome, la sede e i compiti;

b) gli organi, la loro composizione e le loro competenze;

c) il diritto di voto nell’assemblea dei delegati nonché il diritto di iniziativa e di referendum degli aventi diritto di voto ed eventualmente dei comuni partecipanti;

d) il finanziamento, la gestione finanziaria, la ripartizione dei costi e la responsabilità;

e) il diritto in materia di personale e di stipendi applicabile;

f) la facoltà di emanare eventualmente norme giuridiche e decisioni;

g) l’adesione e il recesso di comuni nonché lo scioglimento dell’ente con le relative conseguenze patrimoniali.

3 L’emanazione, la modifica e l’abrogazione degli statuti entrano in vigore al più presto con l’approvazione del Consiglio di Stato.

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b) Enti comuni

1 Più comuni possono costituire persone giuridiche di diritto pubblico o privato

per l'adempimento congiunto di compiti.

2 Se non già stabilito per legge, la decisione di costituzione deve prevedere al-

meno

a) il nome e lo scopo, la forma giuridica ed eventuali rapporti di partecipazio-

ne;

b) l'organizzazione nonché gli organi e le loro competenze;

c) il processo decisionale negli organi;

d) l'approvvigionamento dei mezzi finanziari e la gestione del bilancio;

e) il diritto del personale e della retribuzione applicabile;

f) la tutela giuridica e il diritto processuale applicabile;

g) la procedura e le conseguenze finanziarie in caso di ingresso e uscita di

comuni nonché lo scioglimento dell'ente;

h) la responsabilità dell'ente.

3 La decisione di costituzione richiede l'approvazione degli aventi diritto di voto

di ogni comune nonché l'autorizzazione del Consiglio di Governo.

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c) Contratto di collaborazione

1 Più comuni possono concordare, tramite contratto di collaborazione, l'adempimento

congiunto di compiti pubblici o incaricare un comune dell'adempimento di

compiti pubblici per altri comuni.

2 I contratti di collaborazione sono stipulati dai consigli comunali dei comuni

coinvolti.

3 Resta riservata la competenza degli aventi diritto di voto, qualora nel contratto

siano trasferite potestà sovrane o siano approvate nuove spese.

IV. Vigilanza e tutela giurisdizionale

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1. Obbligo del Comune

1 Il Consiglio comunale esercita la vigilanza sull’amministrazione comunale e

sull’adempimento dei compiti pubblici da parte di terzi.

2 Qualora si verifichino irregolarità, il Consiglio comunale chiarisce la questione

e adotta le misure appropriate.

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2. Vigilanza del Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'organizzazione e sull'ammini-

strazione dei Comuni e vigila sulla conservazione del patrimonio dei Comuni.

2 Il Consiglio di Stato emana ai Consigli comunali le istruzioni che gli appaio-

no necessarie per la corretta applicazione delle norme di diritto della Confede-

razione e del Cantone e provvede all'esecuzione delle sue decisioni.

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3. Ambiti di vigilanza

a) Elezioni

1 Tutte le elezioni effettuate dagli aventi diritto di voto devono essere notificate al Consiglio di Stato mediante la consegna di un verbale elettorale o di un estratto del verbale dell'assemblea comunale, nonché con la decisione di convalida.

2 Il Consiglio di Stato verifica che non sussistano manifeste incostituzionalità o illegalità.

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b) Approvazione del regolamento comunale e dei regolamenti

aa) generale

Il regolamento comunale e i regolamenti prescritti dal diritto cantonale

richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato al momento della loro emanazione

o modifica.

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bb) Potere di revisione

1 Il Consiglio di Stato nega l’approvazione di disposizioni illegali.

2 Un controllo discrezionale gli compete solo laddove una norma giuridica gli attribuisce espressamente tale facoltà.

3 I regolamenti comunali con vizi rilevanti sono rinviati al comune; i vizi non essenziali possono essere eliminati nel decreto di approvazione modificando il regolamento.

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cc) Pubblicazione

1 Il regolamento comunale e i regolamenti possono essere consultati e ottenuti presso la cancelleria comunale. Sono inoltre pubblicati elettronicamente e resi accessibili.

2 L'approvazione di regolamenti comunali e di regolamenti da parte del Consiglio di Stato è pubblicata nel Foglio Ufficiale.

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4. Esame dell'attività comunale

a) Rapporto annuale e piano finanziario

1 Il rapporto annuale e il piano finanziario del Comune devono essere presentati al

Consiglio di Stato entro dieci giorni dall'assemblea comunale.

2 Se il Consiglio di Stato rileva una gestione patrimoniale o una rendicontazione

difettosa o irregolare, ne dà conoscenza al Consiglio comunale.

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b) Indagini comunali

1 Il Consiglio di Stato può, d'ufficio o su segnalazione di vigilanza, esaminare

l'attività delle autorità e dell'amministrazione comunale.

2 Può effettuare verifiche in singoli comuni o verifiche sistematiche in

tutti i comuni.

3 Può incaricare singoli Dipartimenti o Uffici della loro esecuzione.

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5. Segnalazione di vigilanza

a) Principio

1 Qualsiasi persona può segnalare all'autorità di vigilanza le carenze nella gestione

dell'amministrazione di un comune o di una persona giuridica di diritto pubblico o

privato che svolge un compito pubblico.

2 L'autorità di vigilanza può inviare una risposta scritta alla persona che ha

effettuato la segnalazione.

3 La persona segnalante può essere obbligata al pagamento di una tassa e al

rimborso dei costi sostenuti

a) la persona segnalante, se la segnalazione è manifestamente infondata;

b) il comune o la persona giuridica di diritto pubblico o privato, se il Consiglio

di Stato deve adottare misure di vigilanza.

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b) Indagini e misure

1 L'autorità di vigilanza accerta i fatti e adotta, nell'ambito delle sue

competenze, i provvedimenti necessari.

2 Essa può in particolare

a) impartire direttive e ordinare misure precauzionali;

b) annullare atti normativi e decisioni nonché altri provvedimenti illeciti;

c) disporre l'esecuzione sostitutiva;

d) adottare altri provvedimenti necessari e idonei a rimediare a una

constatata irregolarità.

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6. Ricorso contro le decisioni comunali

a) Legittimazione

1 Ogni persona che dimostra un interesse può ricorrere contro decisioni e

elezioni popolari illegittime.

2 La stessa facoltà spetta anche al Consiglio comunale.

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b) Procedura

1 I ricorsi contro elezioni e votazioni devono essere presentati al Tribunale amministrativo entro dieci giorni dal giorno dell’elezione o della votazione.

2 Per il resto si applicano la legge sulla procedura amministrativa del 6 giugno 19746 e la legge sulle elezioni e votazioni del 15 ottobre 1970.

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7. Ricorso contro altri organi comunali

1 Salvo disposizione contraria della Costituzione, della legge o di un'ordinanza,

le decisioni e i provvedimenti dei membri delle autorità, delle commissioni, degli

uffici amministrativi e dei dipendenti del Comune possono essere impugnati

entro 20 giorni presso il Consiglio comunale quale prima istanza di ricorso, e

tutte le decisioni del Consiglio comunale possono essere impugnate mediante

ricorso presso il Consiglio di Stato.

2 Per il procedimento si applicano le disposizioni della legge sulla giustizia

amministrativa.

V. Disposizioni finali

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1. Abrogazione e adeguamento del diritto previgente

1 La Legge sull'organizzazione dei Comuni e dei Distretti (Legge sull'organizza-

zione comunale, GOG) del 29 ottobre 1969 è abrogata.

2 I seguenti decreti sono modificati come segue

a) Legge sulle elezioni e votazioni del 15 ottobre 1970

Art. 47 cpv. 1

1 Le disposizioni vigenti per le votazioni cantonali sono applicabili, per analogia,

anche alle votazioni concernenti gli affari materiali dei Comuni e dei Distretti.

b) Legge tributaria del 9 febbraio 2000

Art. 125 cpv. 3 (nuovo)

3 Compiti particolari, come la procedura esecutiva, possono essere affidati anche

a terzi con l'approvazione del Dipartimento competente.

c) Legge sull'introduzione del Registro fondiario federale del 20 aprile 1955

Art. 4 cpv. 1

1 Il Cantone, i Distretti e i Comuni sopportano in parti uguali i costi dell'introdu-

zione del Registro fondiario federale. I Comuni possono, con decisione degli

aventi diritto di voto, trasferire al massimo il 30% della loro quota di costi ai

proprietari fondiari.

d) Legge d'introduzione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di

persone all'estero del 26 agosto 1987

Art. 4 cpv. 1

1 I Comuni determinati in base all'art. 3 cpv. 2 possono, con decisione degli

aventi diritto di voto, limitare ulteriormente l'acquisto di case di vacanza e di

unità abitative in apparthotel ai sensi dell'art. 13 LFA.

e) Legge sulla promozione economica del 27 novembre 1986

Art. 5 cpv. 2

2 Gli aventi diritto di voto decidono in merito alle misure di cui all'art. 3 cpv. 1 lett.

d ed e. Essi possono delegare queste competenze, in generale o nel singolo

caso, al Consiglio comunale e autorizzarlo a cedere immobili a interessati a

determinate condizioni per scopi commerciali, industriali e di servizi.

f) Legge sulla tassa di soggiorno (LTS) del 14 settembre 2016

Art. 7 cpv. 1 frase introduttiva

1 Gli aventi diritto di voto emanano un regolamento sulla riscossione delle tasse

di soggiorno, nel quale in particolare devono essere disciplinate

Lett. a - e invariate.

g) Legge sulla pianificazione e l'edilizia del 14 maggio 1987

Sostituzione di un'espressione

Negli artt. 23 cpv. 4, 27 cpv. 1 e 3, 31 cpv. 2, 76 cpv. 1 frase 2, l'espressione

"assemblea comunale" è sostituita da "aventi diritto di voto" e sono apportate

le relative modifiche grammaticali.

h) Legge sulla protezione antincendio (LPAI) del 12 dicembre 2012

Art. 40 cpv. 1

1 I Comuni possono, con decisione degli aventi diritto di voto, introdurre un

contributo antincendio, riscosso dai proprietari di edifici e impianti.

i) Legge sui giorni di riposo del 21 novembre 2001

Art. 2 cpv. 1 cifra 4

(I giorni di riposo pubblici sono:)

4. i giorni festivi designati dagli aventi diritto di voto.

j) Legge sulla sanità (LSan) del 16 ottobre 2002

Art. 17 cpv. 3 frase 1

3 Gli aventi diritto di voto emanano un regolamento per il cimitero pubblico.

k) Legge sul personale e sugli stipendi per i docenti della scuola popolare (LPD)

del 27 giugno 2002

Art. 5 cpv. 1 e 2 (nuovo)

L'unico capoverso esistente diventa il capoverso 1.

2 Se il Consiglio scolastico non è contemporaneamente l'autorità di nomina, deve

essere previamente consultato in caso di assunzione di un docente.

l) Legge d'introduzione alla Legge sulla protezione dell'ambiente (LIdLPAM)

del 24 maggio 2000

Art. 9 cpv. 1

1 Gli aventi diritto di voto emanano un regolamento sullo smaltimento dei rifiuti.

m) Legge d'introduzione alla Legge sulla protezione delle acque (LIdLPAc)

del 19 aprile 2000

Art. 9 cpv. 1

1 Gli aventi diritto di voto emanano un regolamento sullo smaltimento delle acque

di scarico urbane.

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2. Disposizioni transitorie

Valgono le seguenti disposizioni transitorie

a) Nei comuni e nei circoli in cui, al momento dell'entrata in vigore della pre-

sente legge, il sistema assembleare è applicabile per le operazioni materiali

o le elezioni, questo continua a valere fino a una decisione contraria degli

aventi diritto di voto espressa alle urne.

b) L'articolo 65 della legge sull'organizzazione dei comuni del 29 ottobre 1969

continua ad applicarsi fino all'emanazione di nuove disposizioni legislative

nella legge sul bilancio finanziario per i circoli e i comuni del 27 gennaio

1994.

c) Gli enti consortili devono adeguare i loro statuti, entro cinque anni dall'en-

trata in vigore della presente legge, ai requisiti minimi di cui all'articolo 80.

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3. Esecuzione

Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.

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4. Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costitu-

zione cantonale.

2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella Rac-

colta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato stabilisce il momento dell'entrata in vigore.24

1 RS 25-10 con modifiche del 14 marzo 2018 (DEC concernente la collaborazione delle auto-

rità giudiziarie dei Comuni e dei Distretti, RS 25-25c).

2 I capoversi 1 lett. a e 2 lett. c nella versione del e il capoverso 3 aggiunto il 14 marzo 2018.

3 RSOS 140.610.

4 RSOS 231.110.

5 RSOS 140.410.

6 RSOS 234.110.

7 RSOS 120.100.

8 RSOS 234.110.

9 RS 15-683.

10 RSOS 120.100.

11 RSOS 172.200.

12 RSOS 213.400.

13 RSOS 213.700.

14 RSOS 311.100.

15 RSOS 314.100.

16 RSOS 400.100.

17 RSOS 530.110.

18 RSOS 545.110.

19 RSOS 571.110.

20 RSOS 612.110.

21 RSOS 711.110.

22 RSOS 712.110.

23 RSOS 153.100.

24 1° luglio 2018 (GU 2018 498); modifiche del 14 marzo 2018 entrate in vigore il 1° gennaio 2019 (GU 2018 2836).

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