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Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
Sede e Scopo
1 La Cassa pensioni del Cantone Svitto (Cassa pensioni) è un istituto di diritto
pubblico dotato di propria personalità giuridica. Essa ha la sua sede a Svitto.
2 La Cassa pensioni assicura i propri membri e i loro superstiti in conformità
con il diritto federale sulla previdenza professionale, la presente legge e il
regolamento previdenziale da emanare da parte del Consiglio d’amministrazione
contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso.
3 La Cassa pensioni è iscritta nel registro della previdenza professionale.
Termini
Nel contesto della presente legge, i termini significano
a) Cassa pensioni: Cassa pensioni del Cantone Svitto;
b) LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super-
stiti e l’invalidità del 25 giugno 1982;
c) Consiglio di amministrazione: organo superiore della Cassa pensioni ai sensi
della LPP;
d) Datore di lavoro: Cantone Svitto e altri datori di lavoro affiliati ai sensi dei
§ 3 cpv. 1 e cpv. 2;
e) Assicurati attivi: persone assicurate che, in conformità al regolamento di pre-
videnza, non hanno ancora maturato un diritto a una rendita d’invalidità e
che non percepiscono ancora una rendita di vecchiaia dalla Cassa pensioni
(assicurazione attiva);
f) Membri: assicurati attivi nonché beneficiari di rendite di vecchiaia e di invali-
dità;
g) Assicurati contro i rischi: assicurati attivi che sono assicurati contro i rischi di
invalidità e decesso (assicurazione contro i rischi);
h) Assicurati con copertura completa: assicurati attivi che, oltre all’assicura-
zione contro i rischi, sono assicurati per la vecchiaia (assicurazione con co-
pertura completa);
i) Assicurati con copertura di risparmio: assicurati attivi che continuano a costi-
tuire il loro capitale di previdenza per la vecchiaia dopo aver raggiunto l’età
massima per l’assicurazione con copertura completa (assicurazione con co-
pertura di risparmio).
Circolo degli assicurati
1 L'affiliazione alla Cassa pensioni è obbligatoria per
a) i dipendenti del Cantone;
b) i dipendenti degli enti cantonali;
c) gli insegnanti della scuola elementare;
d) i membri del Consiglio di Stato;
e) i membri e i dipendenti dei tribunali cantonali.
2 I distretti e i comuni, nonché altri enti e istituzioni di diritto pubblico che si
pongono al servizio di un compito da svolgere o da promuovere dal Cantone,
possono assicurare i loro dipendenti e i membri delle loro autorità presso la Cassa
pensioni. Le rendite già in corso presso precedenti istituzioni di previdenza non
sono assunte dalla Cassa pensioni. L'affiliazione avviene sulla base di un contratto
di affiliazione scritto.
3 Eccezionalmente, il Consiglio di amministrazione può, su richiesta del datore di
lavoro, esonerare singole categorie di lavoratori o lavoratori per motivi speciali
dall'obbligo di affiliazione, qualora questi siano comprovatamente assicurati presso
altre istituzioni di previdenza registrate.
Adesione Ordinaria
1 Nella Cassa pensione vengono assicurati in linea di principio solo i lavoratori che,
al momento dell'ammissione nella Cassa pensione, sono soggetti all'obbligo di
assicurazione ai sensi della LPP.
2 L'adesione alla Cassa pensione inizia il primo giorno del mese in cui inizia il
rapporto di lavoro o il salario annuo assicurato raggiunge il salario minimo LPP,
ma non prima del 1° gennaio dell'anno in cui si compie il 18° anno di età. Il
reingresso è trattato come una nuova adesione.
3 L'assicurazione attiva termina al più tardi al compimento del 70° anno di età.
4 Il Consiglio di amministrazione disciplina i dettagli, in particolare la durata
dell'assicurazione rischi, completa e di risparmio, nonché il pensionamento e il
prelievo delle prestazioni di vecchiaia. Restano riservati, per l'inizio
dell'assicurazione completa, limiti di età inferiori o, per la fine
dell'assicurazione completa, limiti di età superiori ai sensi del diritto federale. Il
Consiglio di amministrazione può consentire ai datori di lavoro di assicurare nella
Cassa pensione anche lavoratori non soggetti all'obbligo LPP.
Membri che proseguono volontariamente l'affiliazione
1 Gli assicurati attivi che sono stati eletti in una carica pubblica dagli aventi diritto
al voto del Cantone o dal Gran Consiglio e che cessano dalla carica dopo almeno
quattro anni interi di contribuzione, possono mantenere volontariamente l'affiliazione
per il guadagno annuo assicurato che viene meno a seguito della cessazione
dalla carica, finché il loro reddito da lavoro soggetto all'AVS non superi il triplo
dell'importo della rendita AVS massima. I membri volontari hanno, con riserva
del capoverso 2, gli stessi diritti e doveri degli altri assicurati attivi.
2 Il guadagno annuo assicurato al momento della cessazione dalla carica viene
congelato. I membri volontari devono versare i contributi degli assicurati e dei
datori di lavoro per l'intero anno direttamente alla Cassa pensioni entro il 30 giugno.
Se un membro volontario è in mora con i suoi contributi e non li versa neppure
entro un termine di diffida di 30 giorni, viene escluso dalla Cassa pensioni. I
membri volontari possono recedere dalla Cassa pensioni in qualsiasi momento
prima del compimento del 59° anno di età. La prestazione di libero passaggio è
disciplinata dal regolamento di previdenza.
Congedo non retribuito
Il Consiglio di Amministrazione disciplina l'assicurazione durante i congedi non retribuiti.
Versicherter Jahresverdienst
1 Il guadagno annuo assicurato corrisponde in linea di principio al prevedibile
guadagno annuo soggetto all'AVS, ma al massimo al 120% del massimo secondo
la tabella salariale nell'allegato della Legge sul personale e sugli stipendi del 26 giugno
1991 (Legge sul personale, LP).
2 Il Consiglio di amministrazione disciplina i dettagli, in particolare gli elementi
salariali non assicurabili e che si presentano solo occasionalmente.
II. Prestazioni previdenziali
1 Le prestazioni di rischio in caso di invalidità e decesso vengono erogate temporaneamente fino alla fine dell’assicurazione completa. Esse si basano sul salario annuo assicurato degli assicurati attivi (primato delle prestazioni).
2 Le prestazioni di vecchiaia si basano sugli averi di risparmio degli assicurati attivi (primato dei contributi).
III. Finanziamento
Piena capitalizzazione
Gli impegni della cassa pensione devono essere coperti da averi di previdenza.
Contributi Ordinari
a) Ripartizione e Ammontare
1 I contributi ordinari alla cassa pensione si compongono di
a) contributi dei datori di lavoro e degli assicurati attivi per la copertura delle
prestazioni di rischio in caso di invalidità e decesso nonché dei costi
amministrativi;
b) contributi di risparmio dei datori di lavoro e degli assicurati a copertura
completa e degli assicurati con risparmio per il finanziamento delle
prestazioni di vecchiaia;
c) contributi di conversione dei datori di lavoro per il finanziamento di un
tasso di conversione più elevato.
2 I contributi ordinari del datore di lavoro in percentuale del salario annuo
assicurato ammontano a
a) 1.5% per gli assicurati contro i rischi;
b) 12.0% per gli assicurati a copertura completa e gli assicurati con risparmio.
3 Il Consiglio di Amministrazione può ridurre i contributi ordinari del datore di
lavoro fino a un massimo dello 0.5% del salario annuo assicurato, nella misura
in cui questi non siano necessari per il finanziamento di un tasso di conversione
più elevato.
4 La ripartizione dei contributi ordinari del datore di lavoro per rischio,
amministrazione, risparmio per la vecchiaia e tasso di conversione, l'ammontare
dei contributi ordinari degli assicurati nonché i dettagli, come la scadenza e le
modalità di pagamento dei contributi, sono disciplinati dal Consiglio di
Amministrazione.
b) Piani di risparmio
1 Il Consiglio di amministrazione può offrire ai datori di lavoro piani di risparmio in
cui i contributi del datore di lavoro si discostano da quelli previsti dal § 10 cpv. 2.
Tali piani di risparmio sono possibili solo per le parti di salario superiori all'importo
triplo della rendita massima AVS di vecchiaia.
2 Il Consiglio di amministrazione può offrire ai beneficiari di assicurazione completa
e ai beneficiari di assicurazione di risparmio un massimo di tre piani di risparmio
selezionabili individualmente. L'ammontare dei contributi di risparmio dei datori di
lavoro è indipendente dalla scelta individuale del piano di risparmio dei beneficiari
di assicurazione completa e dei beneficiari di assicurazione di risparmio.
Contributi di risanamento e sotto-remunerazione degli averi di risparmio in caso di
sottocopertura
1 Se il grado di copertura della Cassa pensione accertato a fine esercizio è infe-
riore al 100%, vengono adottate le misure di cui ai capoversi 2 e 3 durante l’anno
civile che segue l’accertamento della sottocopertura.
2 I datori di lavoro versano, per tutti gli assicurati completi e gli assicurati con
risparmio, i seguenti contributi di risanamento dipendenti dal grado di copertura
in percentuale del salario annuo assicurato
a) 3.0% in caso di grado di copertura inferiore al 90%;
b) 2.0% in caso di grado di copertura pari o superiore al 90% ma inferiore al 95%;
c) 1.0% in caso di grado di copertura pari o superiore al 95% ma inferiore al 100%.
3 Gli assicurati completi e gli assicurati con risparmio versano un contributo di ri-
sanamento dell’1.0% del salario annuo assicurato. Inoltre, se il grado di copertura
è inferiore al 90%, il tasso d’interesse determinante per la remunerazione degli
averi di risparmio è ridotto di 1.0 punti percentuali al di sotto del tasso d’interesse
minimo LPP stabilito dal Consiglio federale (sotto-remunerazione). In caso di
grado di copertura pari o superiore al 90% ma inferiore al 95%, il tasso d’interesse
di risparmio è ridotto di 0.5 punti percentuali. Gli averi di risparmio sono tuttavia
remunerati almeno all’1.0% o con un eventuale tasso d’interesse minimo LPP
ancora inferiore.
Obbligo di garanzia
1 Il Cantone garantisce l'adempimento degli obblighi della Cassa pensioni, fino a
quando la Cassa pensioni non possiede una riserva di fluttuazione di valore sufficiente.
2 L'obbligo di garanzia decade definitivamente non appena la riserva di fluttuazione
di valore ha raggiunto la dimensione obiettivo, conformemente a una chiusura dei conti annuale.
**IV. Organizzazione**
Organi e amministrazione paritetica
1 Organi della Cassa Pensioni sono il Consiglio di amministrazione e la Direzione.
2 Il Consiglio di amministrazione disciplina, nel quadro dei §§ 14 a 16, i dettagli
dell'amministrazione paritetica.
Consiglio di amministrazione
1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo supremo della Cassa pensioni. Esso è
composto da dieci rappresentanti e si suddivide come segue
a) cinque rappresentanti dei datori di lavoro nominati dal Consiglio di Stato
– almeno un membro del Consiglio di Stato;
– almeno due rappresentanti dei distretti e dei comuni.
b) cinque rappresentanti dei lavoratori eletti dagli assicurati attivi
– due rappresentanti dei dipendenti del Cantone e degli enti cantonali,
nonché dei membri e dei dipendenti dei tribunali cantonali;
– due rappresentanti del corpo docente della scuola dell'obbligo;
– un rappresentante degli assicurati dei datori di lavoro affiliati volontaria-
mente secondo l'art. 3 cpv. 2.
2 La durata del mandato del Consiglio di amministrazione coincide con quella del
Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.
Compiti del Consiglio di amministrazione
1 I compiti del Consiglio di amministrazione sono disciplinati dal diritto federale e dalla presente legge.
2 Il Consiglio di amministrazione può istituire comitati per la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o per la supervisione delle operazioni.
Segreteria
1 La Segreteria è determinata dal Consiglio di amministrazione.
2 Le persone incaricate della gestione vengono nominate dal Consiglio di amministrazione su proposta della Segreteria.
**V. Amministrazione della giustizia**
1 Contro le decisioni della Cassa pensione, ogni interessato può rivolgersi per scritto e
motivato al Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione disciplina la pro-
cedura.
2 Le controversie non risolte tra la Cassa pensione, i datori di lavoro e
gli aventi diritto sono decise dal Tribunale amministrativo mediante procedura di ricorso.
VI. Disposizioni finali
Modifiche al diritto previgente
I seguenti decreti sono modificati come segue
a) Legge sul personale e sugli stipendi del 26 giugno 1991
Art. 21e cpv. 1
1 I collaboratori che si pensionano anticipatamente o che sono collocati anticipatamente a riposo hanno diritto a una rendita ponte mensile al più presto a partire dal compimento del 63° anno di età, se ricevono prestazioni di vecchiaia complete conformemente al Regolamento di previdenza della Cassa pensione del Cantone Svitto. Il diritto si estingue al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.
b) Legge sul personale e sugli stipendi per i docenti della scuola popolare del 27 giugno 2002
Art. 17 cpv. 1
1 I docenti che si pensionano anticipatamente o che sono collocati anticipatamente a riposo hanno diritto a una rendita ponte mensile al più presto a partire dal compimento del 63° anno di età, se ricevono prestazioni di vecchiaia complete conformemente al Regolamento di previdenza della Cassa pensione del Cantone Svitto. Il diritto si estingue al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.
c) Legge sulla procedura amministrativa del 6 giugno 1974
Art. 67 cpv. 1 lett. d
1 Il Tribunale amministrativo giudica in unica istanza
d) le controversie relative a pretese derivanti da un rapporto di lavoro di diritto pubblico, incluse le controversie relative a pretese nei confronti della Cassa pensione del Cantone Svitto;
Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla Cassa pensioni del Cantone Svitto del 19 maggio 2004.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della
Costituzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio Ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita
nella Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato determina la data dell’entrata in vigore.19
1 RS 24-7 con modifiche del 25 maggio 2022 (RS 26-78) e del 25 maggio 2022 (PG, RS 26-
79b).
2 Lett. da e a g nella versione del, lett. h e i nuovamente inserite il 25 maggio 2022.
3 RS 831.40.
4 Commi 1, 3 e 4 nella versione del 25 maggio 2022.
5 Comma 1 nella versione del 25 maggio 2022.
6 RSZZ 145.110.
7 Comma 1 nella versione del 25 maggio 2022.
8 Intestazione, commi 1 a 3 nella versione del e comma 4 nuovamente inserito il 25 maggio 2022.
9 Nuovamente inserito il 25 maggio 2022.
10 Comma 2 frase introduttiva e comma 3 nella versione del 25 maggio 2022.
11 Titolo principale nella versione del 25 maggio 2022.
12 Abrogato il 25 maggio 2022.
13 Abrogato il 25 maggio 2022.
14 Abrogato il 25 maggio 2022.
15 RSZZ 145.110.
16 RSZZ 612.110.
17 RSZZ 234.110.
18 RS 20-551.
19 1° gennaio 2015 (BU 2014 1906); modifiche del 25 maggio 2022 entrate in vigore il 1° gennaio 2023 (BU 2022 2258) e del 25 maggio 2022 (RS 26-79b) entrate in vigore il 1° gennaio 2023 (BU 2022 3081).