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1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (26)

§ 1 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 2 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 3 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 4 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 5 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 6 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 7 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 8 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 9 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 10 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 11 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 12 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 13 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 14 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 15 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 16 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 17 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 18 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 19 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 20 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 21 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 22 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 23 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 24 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 25 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012 § 26 Personal- und Besoldungsreglement für die Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen, vom 25. September 2012

Testo normativo (26 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Ambito di applicazione

1 Il presente Regolamento si applica a tutti gli insegnanti che impartiscono lezioni nelle scuole medie superiori e professionali cantonali.

2 Il rapporto di lavoro e la retribuzione degli insegnanti sono disciplinati fondamentalmente dalla Legge sul personale e dai relativi decreti di applicazione.

3 In deroga a quanto sopra, il presente Regolamento contiene disposizioni sulla specifica natura del rapporto di lavoro degli insegnanti.

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Parità di genere nella lingua

I termini che designano persone contenuti nella presente ordinanza si riferiscono a entrambi

i generi.

II. Rapporti di lavoro

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Organico

Per l'organico valgono le disposizioni della Legge sul personale e dei relativi decreti d'applicazione.

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Organo di nomina

1 La competenza per le nomine si basa

a) nelle scuole professionali sul disposto della legge sulla formazione professionale, sull'orientamento e sulla formazione continua;

b) nelle scuole medie superiori sulla legge sulle scuole medie superiori.

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Rapporto di prova

1 Il primo semestre del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è considerato periodo di prova.

2 In caso di assunzione durante un semestre, l'autorità di nomina stabilisce il periodo di prova.

3 Durante il periodo di prova, il termine di disdetta è di due mesi per entrambe le parti alla fine del semestre.

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Disdetta

1 L'autorità preposta all'assunzione e il docente possono disdire il rapporto di lavoro

a tempo indeterminato con un preavviso di tre mesi alla fine del rispettivo

semestre, per iscritto.

2 Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue senza disdetta allo scadere

della durata del contratto.

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Pensionamento

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si estingue senza preavviso l'ultimo

giorno del semestre in cui l'insegnante raggiunge l'età pensionabile. Esso può

essere prorogato ai sensi dell'art. 18 cpv. 4 della Legge sul personale.

III. Incarico professionale, doveri e diritti

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Mandato professionale

Le docenti e i docenti adempiono di norma a un mandato professionale tripartito

a) Insegnamento, inclusa la preparazione e la rielaborazione delle lezioni, la consulenza e il sostegno dei singoli allievi e la collaborazione con tutti coloro che sono coinvolti nella formazione;

b) Collaborazione nella scuola, inclusa la partecipazione ad attività scolastiche, in gruppi di materia e di lavoro, nonché allo sviluppo della scuola;

c) Mantenimento e promozione delle proprie competenze professionali, inclusa la formazione e l'aggiornamento.

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Incarico professionale ridotto

1 Gli insegnanti che impartiscono un orario di lezioni inferiore a nove lezioni set-

timanali o che tengono esclusivamente corsi di perfezionamento per la popola-

zione, svolgono un incarico professionale ridotto. Essi sono esonerati dalla colla-

borazione nella scuola ai sensi del § 8 lett. b.

2 L'incarico professionale ridotto è considerato nella determinazione dello stipendio.

3 Se un insegnante insegna in più scuole nel Cantone, l'orario di lezioni può es-

sere sommato. I rettori determinano, previo accordo, dove deve essere svolta la

parte principale della collaborazione nella scuola ai sensi del § 8 lett. b.

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Obbligo di insegnamento

1 Il pieno orario dell'obbligo di insegnamento nelle scuole medie ammonta a

a) 23 lezioni settimanali di regola;

b) 25 lezioni settimanali per i docenti delle materie Educazione visiva, Sport,

Musica;

c) 29 lezioni settimanali per i docenti di strumento.

2 Il pieno orario dell'obbligo di insegnamento nelle scuole professionali ammonta

per tutti i docenti a 25 lezioni settimanali.

3 Una lezione dura di regola 45 minuti.

4 Il Dipartimento dell'educazione disciplina la gestione delle lezioni che mancano

durante le settimane di lezione mediante una direttiva.

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Esami

1 La partecipazione agli esami di ammissione e finali rientra negli obblighi di insegnamento ai sensi del § 10 e non è oggetto di remunerazione speciale.

2 Le eccezioni sono disciplinate dal Consiglio di Stato.

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Direzione scolastica

I docenti che assumono incarichi direttivi con un grado di occupazione inferiore al 50 per cento vengono classificati, per tale funzione dirigenziale, in una fascia salariale superiore rispetto a quella per l'attività di insegnamento.

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Riduzione dell'orario di servizio per anzianità

1 L'obbligo settimanale di insegnamento per il personale docente delle scuole

medie e delle scuole professionali è ridotto, ai fini di un alleggerimento

a) di una lezione a partire dal 58° anno di età;

b) di due lezioni a partire dal 60° anno di età;

c) di tre lezioni a partire dal 62° anno di età.

2 Per il personale docente che insegna a tempo parziale, l'obbligo di insegnamento

è ridotto in proporzione.

3 Il diritto alla riduzione sorge con l'inizio dell'anno scolastico in cui viene

raggiunto il rispettivo limite di età.

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Obbligo di insegnamento supplementare

1. Eccezionalmente, il Rettore può attribuire un obbligo di insegnamento supplementare al docente che insegna a tempo pieno.

2. Sono considerate obbligo di insegnamento supplementare le lezioni impartite per almeno un semestre in aggiunta all'obbligo di insegnamento contrattualmente concordato.

3. Un obbligo di insegnamento supplementare deve essere di norma compensato in un semestre o anno scolastico successivo. Se la compensazione è esclusa, è prevista un'indennità in proporzione all'impegno a tempo pieno.

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Lezioni Singole

1 Le docenti e i docenti possono essere obbligati dal Rettore ad assumere temporaneamente una supplenza e a impartire lezioni singole.

2 Le lezioni singole effettivamente impartite oltre l'ordinario obbligo di insegnamento vengono retribuite con 1/40 della retribuzione proporzionale per una lezione annuale ciascuna.

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Compenso per funzioni e incarichi particolari

1 Gli insegnanti che, al di fuori del loro incarico professionale ai sensi del § 8, svolgono un'attività in seno a una commissione su incarico della scuola o del Cantone, sono indennizzati ai sensi della Legge sul compenso dei giudici onorari, dei membri dei consigli di educazione e dei membri di commissioni extraparlamentari del 29 ottobre 1997.

2 Il Consiglio di Stato emana direttive concernenti il compenso e la definizione di sgravi per gli insegnanti che, oltre al loro incarico professionale ai sensi del § 8, assumono funzioni o incarichi supplementari particolari al servizio della scuola.

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Giorni festivi

Valgono i giorni festivi stabiliti dal Cantone.

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Vacanze

1 Le vacanze si orientano alle vacanze scolastiche.

2 Gli insegnanti possono essere obbligati a partecipare a corsi di perfezionamento o a conferenze scolastiche per una parte delle vacanze scolastiche.

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Congedo di maternità

Il congedo di maternità che cade durante le vacanze scolastiche non può essere goduto ulteriormente.

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Formazione Continua a Lungo Termine

1 Una formazione continua a lungo termine retribuita può essere concessa se un docente ha insegnato ininterrottamente per almeno dieci anni presso una delle scuole cantonali di livello secondario superiore o professionale con un carico di lavoro medio di almeno il 50% ed ha al massimo 58 anni di età.

2 Il Direttore del Dipartimento dell'educazione decide in merito alla formazione continua a lungo termine retribuita. Non sussiste alcun diritto alla formazione continua a lungo termine.

3 Il Consiglio di Stato emana direttive sulla formazione continua a lungo termine.

**IV. Retribuzione**

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Inquadramento e Retribuzione

I docenti sono inquadrati in conformità alle posizioni di riferimento contenute nell'allegato del presente Regolamento e retribuiti proporzionalmente al tempo pieno.

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Contratto di lavoro a tempo determinato e supplenze

1. Il salario annuale dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato viene

erogato in dodici rate mensili uguali.

2. Le supplenze sono retribuite in base alle lezioni individuali effettivamente tenute,

ciascuna a 1/40 della retribuzione proporzionale per una lezione annuale.

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Regalo d'anzianità

Il regalo d'anzianità non può essere riscosso sotto forma di congedo retribuito.

V. Disposizioni transitorie e finali

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Disposizione transitoria

1 Per i docenti che beneficiano di un alleggerimento dell'orario di insegnamento per ragioni di età in virtù del regolamento previgente, tale disciplina continua ad applicarsi.

2 I docenti che, entro i primi due anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, avrebbero beneficiato di un alleggerimento dell'orario di insegnamento per ragioni di età in virtù del regolamento previgente, possono scegliere in base a quale disciplina verrà concesso l'alleggerimento dell'orario di insegnamento per ragioni di età.

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento sul personale e sulla retribuzione per i docenti delle scuole medie e professionali del 4 luglio 2000 è abrogato.

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Inkrafttreten, Veröffentlichung

1 Dieses Reglement tritt am 1. August 2013 in Kraft.17

2 Es wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzsammlung aufgenommen.

Anhang: Richtpositionen der Lehrpersonen an Mittel- und Berufsfachschulen

Tiefere Einreihung in den Lohnbändern

Für alle Richtpositionen gilt

– Fehlt der verlangte (Fach)Ausbildungsabschluss oder die didaktische Ausbil-

dung, erfolgt die Einreihung ein Lohnband tiefer.

– Fehlen beide Voraussetzungen, erfolgt die Einreihung um zwei Lohnbänder

tiefer.

– Die fehlende Ausbildung muss innert nützlicher Frist nachgeholt werden.

A. Lehrpersonen mit vollem beruflichem Auftrag gemäss § 8

Lohnband 15

– Lehrpersonen an Mittelschulen mit einem Masterabschluss einer Universität

oder einer Fachhochschule und einer didaktischen Ausbildung, die zum Un-

terricht an der Mittelschule befähigt

– Lehrpersonen an Berufsfachschulen mit einem Masterabschluss einer Uni-

versität oder einer Fachhochschule und einer didaktischen Ausbildung, die

zum Unterricht an der Berufsmittelschule befähigt

Lohnband 14

– Lehrpersonen an Mittel- oder Berufsfachschulen mit einem Bachelorabschluss

einer Universität oder einer Fachhochschule und einer didaktischen Ausbil-

dung

– Lehrpersonen an Berufsfachschulen mit einem eidg. Diplom als Berufsschul-

lehrperson (1800 Lernstunden)

– Lehrpersonen an Berufsfachschulen mit einem Abschluss einer Höheren

Fachschule oder einer abgeschlossenen Berufs- bzw. Meisterprüfung und

einer didaktischen Ausbildung

Lohnband 13

Lehrpersonen an Berufsfachschulen mit einem Berufsabschluss und einer didak-

tischen Ausbildung

Lohnband 12

Lehrpersonen an Berufsfachschulen mit einem Berufsabschluss ohne didaktische

Ausbildung

B. Lehrpersonen mit reduziertem beruflichem Auftrag gemäss § 9

Die Richtpositionen sind ein Lohnband tiefer als die unter A definierten Richtposi-

tionen.

1 GS 23-54 mit Änderungen vom 17. Dezember 2013 (RRB Anpassung an neue Kantonsverfas-

sung, GS 23-97) und vom 6. Dezember 2022 (PV, GS 26-94b).

2 SRSZ 145.110.

3 SRSZ 622.110.

4 SRSZ 623.110.

5 Abs. 2 in der Fassung vom 17. Dezember 2013.

6 SRSZ 145.110.

7 Fassung vom 17. Dezember 2013.

8 SRSZ 145.110.

9 Fassung vom 17. Dezember 2013.

10 SRSZ 622.110.

11 SRSZ 623.110.

12 Fassung vom 6. Dezember 2022.

13 Fassung vom 6. Dezember 2022.

14 Abs. 1 in der Fassung vom 17. Dezember 2013.

15 SRSZ 140.520.

16 GS 19-624.

17 Abl 2012 2534; Änderungen vom 17. Dezember 2013 am 1. Januar 2014 (Abl 2013 2974) und

vom 6. Dezember 2022 am 1. Januar 2023 (Abl 2022 3097) in Kraft getreten.

18 Fassung vom 6. Dezember 2022.

19 Fassung vom 6. Dezember 2022.

20 Fassung vom 6. Dezember 2022.

***

Entrata in vigore, Pubblicazione

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2013.17

2 Esso è pubblicato nel Foglio Ufficiale e inserito nella Raccolta delle leggi.

Allegato: Posizioni di riferimento dei docenti delle scuole di livello medio e professionale

Classificazione inferiore nelle fasce salariali

Per tutte le posizioni di riferimento vale quanto segue

– Se manca la (specialistica) qualifica di formazione richiesta o la formazione di-

dattica, la classificazione avviene una fascia salariale inferiore.

– Se mancano entrambi i requisiti, la classificazione avviene di due fasce salariali

inferiori.

– La formazione mancante deve essere recuperata entro un termine utile.

A. Docenti con incarico professionale completo ai sensi del § 8

Fascia salariale 15

– Docenti delle scuole medie con un Master universitario o di una scuola uni-

versitaria professionale e una formazione didattica che abilita all'insegnamento

nella scuola media

– Docenti delle scuole professionali con un Master universitario o di una scuola

universitaria professionale e una formazione didattica che abilita all'insegnamento

nella scuola media professionale

Fascia salariale 14

– Docenti delle scuole medie o professionali con un Bachelor universitario o di

una scuola universitaria professionale e una formazione didattica

– Docenti delle scuole professionali con un diploma federale di docente di scuola

professionale (1800 ore di studio)

– Docenti delle scuole professionali con un titolo di una Scuola specializzata su-

periore o un diploma professionale o di maestro conseguito e una formazione

didattica

Fascia salariale 13

Docenti delle scuole professionali con un titolo professionale e una formazione di-

dattica

Fascia salariale 12

Docenti delle scuole professionali con un titolo professionale senza formazione di-

dattica

B. Docenti con incarico professionale ridotto ai sensi del § 9

Le posizioni di riferimento sono classificate una fascia salariale inferiore rispetto alle

posizioni di riferimento definite al punto A.

1 RS 23-54 con modifiche del 17 dicembre 2013 (DGC Adeguamento alla nuova Costituzione

cantonale, RS 23-97) e del 6 dicembre 2022 (PV, RS 26-94b).

2 LRR 145.110.

3 LRR 622.110.

4 LRR 623.110.

5 Cp. 2 nella versione del 17 dicembre 2013.

6 LRR 145.110.

7 Versione del 17 dicembre 2013.

8 LRR 145.110.

9 Versione del 17 dicembre 2013.

10 LRR 622.110.

11 LRR 623.110.

12 Versione del 6 dicembre 2022.

13 Versione del 6 dicembre 2022.

14 Cp. 1 nella versione del 17 dicembre 2013.

15 LRR 140.520.

16 RS 19-624.

17 BU 2012 2534; modifiche del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013

2974) e del 6 dicembre 2022 entrate in vigore il 1° gennaio 2023 (BU 2022 3097).

18 Versione del 6 dicembre 2022.

19 Versione del 6 dicembre 2022.

20 Versione del 6 dicembre 2022.

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