1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, **Soggiorno » 110 Diritto di Cittadinanza** (KBÜG)
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
Ambito di applicazione
Questa legge disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale, nella misura in cui il diritto federale non contenga una disposizione al riguardo.
Parità linguistica di trattamento
Tutte le designazioni di persone si riferiscono indifferentemente a donne
e uomini.
II. Acquisizione della cittadinanza
Cittadinanza ordinaria
a) Requisito di domicilio
1 Chi presenta la domanda di naturalizzazione deve essere in possesso del permesso di domicilio e risiedere in modo continuativo nel comune interessato da almeno cinque anni.
2 In caso di cambio di domicilio dopo la presentazione della domanda, la competenza non viene meno, salvo che il domicilio venga trasferito all'estero.
b) Idoneità
1 Chi si candida per l'ottenimento della cittadinanza comunale e cantonale
deve
a) sottoscrivere una Carta con cui dichiara di accettare i valori fondamentali della
Costituzione;
b) essere idoneo all'ottenimento della cittadinanza in base alle sue circostanze
personali.
2 È idoneo chi
a) è integrato nelle realtà comunali, cantonali e svizzere;
b) ha familiarità con gli stili di vita, i costumi e le usanze in Svizzera, nel
Cantone e nel Comune;
c) gode di una reputazione impeccabile, rispetta l'ordinamento giuridico svizzero
e non mette in pericolo la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
d) conosce i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza;
e) possiede sufficienti conoscenze scritte e orali di tedesco per comunicare con
le autorità e i concittadini;
f) presenta circostanze personali e finanziarie ordinate.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce nel dettaglio il contenuto della Carta e i requisiti
di idoneità da soddisfare, previa consultazione dei Comuni. Può autorizzare
il Dipartimento competente a emanare direttive o a dichiarare vincolanti le
linee guida esistenti.
Cittadinanza onoraria
L'Assemblea comunale può conferire la cittadinanza onoraria a persone che
si sono distinte per meriti nei confronti del Cantone o di un ente pubblico del Cantone Svitto.
Trovatello
Il trovatello acquisisce la cittadinanza del comune in cui è stato rinvenuto.
**III. Procedura di Naturalizzazione**
**A. Naturalizzazione Ordinaria**
Domanda
1 La domanda di naturalizzazione deve essere presentata al comune.
2 Una domanda non è presa in considerazione se
a) i requisiti di residenza non sono soddisfatti;
b) l'estratto del casellario giudiziale per persone private presenta iscrizioni o un procedimento penale è pendente; oppure
c) la prova di sufficienti conoscenze della lingua tedesca non è fornita.
3 Il Consiglio di Stato regola i dettagli della procedura, determina i documenti da presentare e può stabilire eccezioni al capoverso 2.
Pubblicazione
1 La domanda (cognome, nome, data di nascita, indirizzo, cittadinanza,
durata della residenza in Svizzera) è pubblicata dal Comune nel Foglio ufficiale e con le
modalità usuali del luogo.
2 Entro 20 giorni chiunque può sollevare obiezioni o formulare osservazioni
in merito alle domande di naturalizzazione.
3 Le persone che sollevano obiezioni o formulano osservazioni non hanno
qualità di parte nel procedimento di naturalizzazione.
Audizione dei richiedenti
1 L'autorità di naturalizzazione o una delegazione procede all'audizione personale dei richiedenti, in particolare in merito alle obiezioni e osservazioni pervenute.
2 Essa tiene conto del risultato dell'esame e dell'audizione nella sua decisione o proposta.
Concessione della cittadinanza comunale
a) Autorità di naturalizzazione
1 Il Consiglio comunale nomina un'autorità di naturalizzazione composta da almeno cinque membri e presieduta da un membro del Consiglio comunale.
2 L'autorità di naturalizzazione decide in merito alla concessione della cittadinanza comunale.
3 Se l'Assemblea comunale è competente per la concessione della cittadinanza comunale, essa presenta la domanda al Consiglio comunale in qualità di commissione di naturalizzazione.
b) Assemblea comunale
1 La decisione in merito alla concessione della cittadinanza comunale può essere
presa mediante delibera dell'assemblea comunale oppure, nello statuto comunale,
può essere attribuita all'assemblea comunale.
2 L'assemblea comunale decide a votazione palese sulla concessione della citta-
dinanza comunale, a meno che non venga deliberato il voto segreto.
3 La proposta del consiglio comunale relativa a una domanda di naturalizzazione
si considera accettata, salvo che dall'assemblea non venga presentata una controp-
rosta motivata.
Concessione del diritto di cittadinanza cantonale
Il Gran Consiglio decide in merito alla concessione del diritto di cittadinanza cantonale dopo
la concessione del diritto di cittadinanza comunale e la sussistenza dell’autorizzazione federale all’ottenimento della cittadinanza.
Tutela Giuridica
1 Una decisione negativa dell'autorità di naturalizzazione o del Consiglio cantonale
può essere impugnata dal richiedente entro 20 giorni presso il Tribunale amministrativo.
2 Le decisioni dell'assemblea comunale possono essere impugnate, secondo le disposizioni
della legge sull'organizzazione dei distretti e dei comuni, entro 10 giorni
presso il Tribunale amministrativo.
Rechtskraft
La naturalizzazione entra in vigore con la concessione della cittadinanza cantonale e il pagamento di tutte le tasse.
**B. Ri-naturalizzazione e naturalizzazione agevolata**
1 Il Dipartimento competente prende posizione nei confronti della Confederazione nel procedimento di re-integrazione e di naturalizzazione facilitata.
2 Esso ordina l'inchiesta e può incaricare a tal fine la stazione di polizia locale o l'autorità di naturalizzazione del Comune.
IV. Perdita della cittadinanza
Chi possiede un'altra cittadinanza cantonale o comunale, o ne ha ricevuto l'assicurazione, può essere prosciolto dal Dipartimento competente dalla cittadinanza cantonale o comunale su richiesta scritta.
V. Protezione dei dati e tasse
Trattamento di dati personali
1 Le autorità cantonali e comunali competenti, nonché gli enti da esse in-
caricati, possono trattare dati per l’adempimento dei loro compiti ai sensi della
presente legge, inclusi i profili di personalità e i dati personali particolarmente
sensibili. Rientrano in tale ambito le informazioni concernenti
a) le convinzioni religiose e filosofiche;
b) le attività politiche;
c) lo stato di salute, nella misura in cui venga invocata un’eccezione ai re-
quisiti per la naturalizzazione;
d) l’osservanza degli obblighi di mantenimento ai sensi del diritto di famiglia;
e) i provvedimenti di assistenza sociale;
f) i procedimenti esecutivi e fallimentari;
g) gli atti fiscali, in particolare i ritardi di pagamento e le sanzioni fiscali;
h) i procedimenti e le sanzioni amministrativi o penali;
i) il comportamento scolastico;
j) altre informazioni personali, purché necessarie e idonee all’adempimento
del compito.
2 Le autorità e gli uffici cantonali e comunali sono autorizzati e obbligati a
fornire gratuitamente le informazioni a tal fine necessarie.
3 Le autorità cantonali e comunali, nonché gli enti incaricati di questioni attinenti
alla cittadinanza, sono autorizzati a comunicarsi reciprocamente e alle competenti
autorità federali tutti i dati personali necessari e idonei all’adempimento di tale
compito.
Gebühren
**1** Le autorità cantonali e comunali riscuotono, per le proprie prestazioni e decisioni, tasse che coprono i costi.
**2** Il Consiglio comunale stabilisce le tasse per l'acquisto della cittadinanza comunale nonché per altre attività ufficiali nell'ambito della procedura di naturalizzazione comunale.
**VI. Disposizioni finali**
Disposizione transitoria
Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto.
Abrogazione di un decreto
Con l'entrata in vigore della presente legge, la legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale del 19 febbraio 1970 è abrogata.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-
tuzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita
nella Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso stabilisce il momento
dell'entrata in vigore.
1 RU 23-12 con modifiche del 25 settembre 2013 (Decisione del Gran Consiglio relativa all'adat-
tamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-80x) e del 17 dicembre 2013 (Decisione del
Consiglio di Stato relativa all'adattamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97).
2 Approvata in votazione popolare del 27 novembre 2011 con 29 384 sì contro 12 818 no (BU
2011 2502).
3 RSZ 100.100.
4 RSZ 152.100.
5 RU 15-716.
6 Abrogato il 25 settembre 2013.
7 Intestazione, capoverso 1 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
8 L'art. 11 cpv. 1 il 1° luglio 2012 e il resto il 1° gennaio 2013 (BU 2012 1379); le modifiche del
25 settembre 2013 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2851) e quelle del 17
dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2974).