Legislator Giurisprudenza & Legislazione
837.33 IVSE CH-SO

Art. 5 Accordo intercantonale per le istituzioni sociali (IVSE) - Competenza Speciale

**Basi - Residenza Successiva e Soggiorno**
Apri la fonte ufficiale Atto completo (46 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 IVSE - Competenza Speciale · Competenza Speciale

1. La permanenza in una struttura ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 ambito B lettera b non comporta alcuna modifica della competenza precedente per la prestazione della garanzia di assunzione dei costi.

1bis. Se una persona stabilisce il suo domicilio civile presso la sede della struttura con il soggiorno o durante il soggiorno in una struttura ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 ambito A, è competente per la prestazione della garanzia di assunzione dei costi il cantone dell'ultimo domicilio civile derivato dai genitori o da uno dei genitori.

2. Per le indennità di prestazioni di istruzione speciale esterna, è competente il cantone in cui lo studente o la studentessa risiede, per la prestazione della garanzia di assunzione dei costi.

← Art. 4 IVSE Accordo intercantonale per le istituzioni sociali (IVSE) Art. 6 IVSE - Esecuzione →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

VWBES.2024.234 · so (Art. 5 Abs. 2 IVSE)
Municipality Liability for Special Education Costs Based on Place of Attendance Over Domicile
This provision was central to the court's reasoning for upholding the cost contribution obligation, as it determines which canton bears the cost based on the student's stay.