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831.3 RKEL CH-SO

Regolamento sul rimborso delle spese di malattia e d'invalidità nelle prestazioni complementari (RKEL) - Principio (RKEL)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Le spese dichiarate per malattia, disabilità e ausili, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 ELG, vengono rimborsate fino all'ammontare delle spese per un'esecuzione economica e adeguata.

2. La cassa di compensazione del Cantone di Soletta (di seguito denominata AKSO) può far verificare l'economicità e l'adeguatezza.

1. Disposizioni Generali

1. Gli importi massimi che possono essere rimborsati per i costi di malattia, disabilità e ausili, oltre alla prestazione complementare annuale, corrispondono agli importi fissati negli articoli 14 paragrafi 3 fino a 5 della legge federale sugli assegni integrativi (ELG).

1. Disposizioni Generali

1. I costi per malattia e disabilità sono rimborsati per l'anno solare in cui è stato effettuato il trattamento o l'acquisto.

2. L'AKSO è autorizzata a fare generalmente riferimento alla data di emissione della fattura.

3. Il termine per la presentazione delle richieste di rimborso dei costi è di 15 mesi dalla data di emissione della fattura.

4. Qualora una persona assicurata, inclusa nel calcolo delle prestazioni complementari annuali, sia deceduta, i costi per malattia e disabilità da essa causati, nonché i costi per gli ausili, verranno rimborsati se i suoi eredi legali lo richiedono entro dodici mesi dal suo decesso.

1. Disposizioni Generali

1. Il diritto al rimborso delle spese per malattia e invalidità sussiste solo nella misura in cui altre assicurazioni non coprono le spese.

2. Se l'importo del rimborso delle spese aumenta ai sensi dell'articolo 14 comma 4 ELG o dell'articolo 19b del Regolamento sulle prestazioni complementari all'AVS e IV (ELV), l'indennità per grandi invalidi dell'IV e dell'assicurazione contro gli infortuni viene detratta dalle spese di cura e assistenza certificate. Tuttavia, l'importo massimo ai sensi dell'articolo 14 comma 3 ELG non può essere inferiore.

3. Se l'assicurazione sanitaria, per il rimborso delle spese di cura e assistenza a domicilio, ha contabilizzato l'indennità per grandi invalidi dell'IV o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'indennità per grandi invalidi non viene detratta dalle spese certificate nella misura della contabilizzazione.

1. Disposizioni Generali

1. I costi per malattia e invalidità sostenuti all'estero vengono rimborsati eccezionalmente se diventano necessari durante un soggiorno all'estero o se le misure mediche potevano essere effettuate solo all'estero.

2. I costi sostenuti all'estero per soggiorni di cura non vengono rimborsati.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. La partecipazione ai sensi dell'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) ai costi dei servizi coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, secondo l'articolo 24b LAMal, è rimborsata.

2. I rimborsi delle partecipazioni ai costi di cui al comma 1 possono avvenire solo sulla base di dettagliate rendicontazioni dell'assicurazione malattie.

3. Le quote di costi di vitto fatturate per trattamenti stazionari (contributi ospedalieri) non sono coperte.

4. La partecipazione del paziente nell'ambito della nuova regolamentazione del finanziamento delle cure per i beneficiari di prestazioni complementari a domicilio (SPITEX) o residenti in istituti (SPITIN) è interamente coperta.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. Se viene scelta un'assicurazione con una franchigia più alta conforme all'articolo 93 del Regolamento sull'assicurazione malattia (KVV), verrà rimborsata una partecipazione ai costi di massimo 1'000 franchi all'anno.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. I costi per trattamenti odontoiatrici semplici, economici e adeguati sono rimborsati secondo le raccomandazioni di trattamento dei Dentisti cantonali della Svizzera. Inoltre, devono essere soddisfatte le condizioni dei paragrafi da 4 a 8.

2. Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione contro gli infortuni, militare e invalidità (tariffa LAINF/AM/AI) riguardante la remunerazione delle prestazioni odontoiatriche e la tariffa LAINF/AM/AI per i lavori odontotecnici.

3. I preventivi e le fatture devono essere presentati conformemente alle posizioni tariffarie secondo la tariffa LAINF/AM/AI e devono essere definitivi.

4. I costi inferiori a 1'000 franchi possono essere presentati senza preventivo, se il trattamento è definitivo. Se è stato effettuato un trattamento superiore a 3'000 franchi senza un preventivo approvato, l'EL copre al massimo 1'000 franchi.

5. Se i costi di un trattamento dentistico, incluso il laboratorio odontotecnico, sono prevedibilmente superiori a 1'000 franchi, devono essere presentati all'AKSO un preventivo e le radiografie prima del trattamento.

6. Se i costi di un trattamento dentistico superano i 3'000 franchi, devono essere presentati all'AKSO, prima del trattamento, il modulo di valutazione, un preventivo per le prestazioni odontoiatriche e, se del caso, del laboratorio odontotecnico, nonché le radiografie.

7. Per poter verificare l'assunzione dei costi dell'anestesia, è necessario disporre di un certificato medico. La necessità di un'anestesia generale deve essere collegata a una disabilità fisica o mentale. Possono essere rimborsati costi supplementari fino a un massimo di 2'000 franchi. In precedenza va verificato un contributo dell'assicurazione invalidità o della cassa malati.

8. Nei trattamenti ortodontici, prima dell'inizio del trattamento, il modulo di valutazione, il piano di trattamento, l'ortopantomografia (OPT/OPG) e il modello di studio devono essere presentati all'AKSO. Se questa procedura non viene rispettata, l'intero costo del trattamento ortodontico non sarà rimborsato.

9. L'AKSO può richiedere una perizia direttamente presso un dentista di fiducia o una dentista di fiducia.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. I costi aggiuntivi indicati per una dieta essenziale prescritta da un medico per persone che non vivono né in una casa di cura né in un ospedale sono considerati come spese mediche. È previsto un importo forfettario annuale di 2.100 franchi da rimborsare.

2. Il diabete mellito di tipo 1 e il diabete mellito di tipo 2 non determinano costi aggiuntivi.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. In caso di soggiorno temporaneo in una casa di cura o in un ospedale, dal rimborso delle spese viene detratto il contributo della cassa malattia nonché un importo per il sostentamento pari al reddito in natura secondo le tariffe vigenti nell'AVS.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. Le spese per cure di convalescenza prescritte dal medico e effettuate in Svizzera dopo una degenza ospedaliera sono rimborsate dopo la deduzione di un importo adeguato per il sostentamento pari al reddito naturale secondo le tariffe vigenti nell'AVS,

a) in caso di cure di convalescenza, se la cura è stata effettuata in una casa di cura o in un ospedale;

b) se la persona assicurata è stata sotto controllo medico durante il soggiorno per la cura.

2. Un rimborso è possibile solo se la cura è stata effettuata in un'istituzione riconosciuta dalla cassa malattia.

3. Vengono rimborsati massimo 21 giorni per anno solare.

4. Il limite dei costi per il soggiorno in una casa di cura o ospedale si applica mutatis mutandis anche alle cure di convalescenza.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. I costi per cure termali prescritte da un medico in Svizzera vengono presi in considerazione dopo la detrazione di un importo ragionevole per il sostentamento pari al reddito naturale secondo i tassi applicabili secondo l'AVS, se la persona assicurata è stata sotto controllo medico durante il soggiorno in cura.

2. Un rimborso è possibile solo in stabilimenti termali riconosciuti dalla cassa malati.

3. Sono rimborsati al massimo 21 giorni per anno civile.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. L'assistenza domestica necessaria nel proprio domicilio è rimborsata fino a un massimo di 25'000 franchi all'anno civile, se l'assistenza è fornita da un'organizzazione Spitex riconosciuta.

2. Le spese documentate per l'assistenza necessaria in casa possono essere rimborsate fino a un massimo di 25 franchi all'ora e fino a un massimo di 4'800 franchi all'anno civile, se l'assistenza è fornita da una persona che

a) non vive nello stesso nucleo familiare, oppure

b) non è inclusa nel calcolo delle prestazioni complementari (PC), oppure

c) non è impiegata tramite un'organizzazione Spitex riconosciuta.

3. Sono coperti solo i costi per cucinare, lavare, pulire e fare la spesa.

4. La necessità di un'assistenza domestica deve essere confermata tramite certificato medico. L'AKSO può incaricare un'agenzia esterna specializzata di valutare il bisogno.

5. Non vengono rimborsati i costi per prestazioni di assistenza domestica, se l'assistenza è fornita dal coniuge o da persone in unione registrata, nonché da persone legate da rapporto di parentela in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti).

6. Per l'abitazione accompagnata (integrazione per la gestione autonoma di un nucleo familiare) possono essere rimborsati fino a un massimo di 4'800 franchi all'anno civile (IV o AHV).

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. Le spese per l'assistenza e la cura necessarie a causa di età, invalidità, infortunio o malattia e fornite da organizzazioni riconosciute di assistenza domiciliare (Spitex) vengono rimborsate.

2. L'assistenza comprende le cure mediche e l'assistenza di base. L'assistenza di base include l'aiuto necessario per alzarsi, vestirsi, fare il bagno, nell'alimentazione e in altre azioni corporee necessarie.

3. In caso di una tariffa modulata in base alla situazione economica e patrimoniale, viene calcolata solo la tariffa più bassa. Se sulla tariffa viene applicata una maggiorazione per l'obbligo formativo, la tariffa con maggiorazione viene calcolata, purché questa rispetti le disposizioni del Consiglio di Stato.

4. Le spese per l'assistenza e la cura sostenute in un asilo nido, ospedale diurno o ambulatorio pubblico o senza scopo di lucro vengono anch'esse rimborsate.

5. I costi per i servizi forniti da enti privati vengono rimborsati, nella misura in cui corrispondono ai costi di enti pubblici o senza scopo di lucro.

6. ...

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. I costi per il personale di assistenza assunto direttamente vengono rimborsati alle persone che ricevono un'indennità per grave o media inabilità da parte dell'AI e dell'UV solo per la parte delle cure e dell'assistenza che non può essere fornita da un'organizzazione di assistenza domiciliare riconosciuta ai sensi dell'articolo 51 KVV.

2. L'AKSO può incaricare un ente specializzato esterno (come ad esempio l'associazione cantonale Spitex) di effettuare la valutazione del fabbisogno. In assenza di una valutazione del fabbisogno o in caso di mancato rispetto delle direttive dell'ente specializzato esterno, non verranno coperti i costi.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. I costi per l'assistenza e la cura fornita dai familiari sono rimborsati solo se i familiari interessati

a) non sono inclusi nel calcolo delle prestazioni complementari (PC), e

b) subiscono una perdita economica significativa e duratura a causa dell'assistenza e della cura.

2. I costi sono rimborsati nella misura della perdita di guadagno, ma non oltre l'importo dei costi che si verificherebbero nel caso si ricorresse a un infermiere qualificato.

3. Un eventuale eccedenza di entrate sarà dedotta.

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

1. Costi per l'assistenza e la cura di persone disabili o anziane in centri diurni, strutture occupazionali e simili strutture diurne vengono rimborsati, se

a) la persona disabile o anziana trascorre più di cinque ore al giorno presso tali strutture; e

b) la struttura diurna è gestita da un ente pubblico o da un ente privato di pubblica utilità.

2. Vengono conteggiati costi fino ad un massimo di 50 franchi al giorno, nei giorni in cui la persona disabile o anziana si è trattenuta nella struttura diurna.

3. Nessun costo viene rimborsato

a) in caso di occupazione con un compenso in denaro superiore a 100 franchi al mese;

b) in caso di soggiorno in istituti con calcolo delle prestazioni complementari secondo l'articolo 10 comma 2 ELG (legge sugli assegni per i domiciliati).

Costi per Medico, Dentista, Farmaci, Cura e Assistenza

**1. I costi di trasporto indicati vengono rimborsati, nella misura in cui sono stati sostenuti in Svizzera per un trasporto d'emergenza o per un trasferimento medicalmente necessario.**

2. Sono rimborsati anche i costi di trasporto indicati per prestazioni secondo la KVG e trattamenti dentali verso il luogo di cura medico più vicino. Vengono rimborsati i costi che corrispondono ai prezzi dei mezzi di trasporto pubblici (2ª classe) per i viaggi diretti. Se la persona assicurata a causa della sua disabilità o della sua residenza è costretta a utilizzare un altro servizio di trasporto, i costi vengono rimborsati. Per le auto private vengono rimborsati al massimo 65 centesimi per chilometro.

3. Le strutture diurne sono equiparate, ai sensi del paragrafo 2 di questa disposizione, ai luoghi di cura medica.

4. I costi per l'accompagnamento nei viaggi, i parcheggi, i viaggi a vuoto e i tempi di attesa non vengono rimborsati.

5. I costi per abbonamenti metà prezzo, abbonamenti di percorso e abbonamenti generali in linea di principio non vengono rimborsati. Se si può dimostrare un risparmio sui costi con gli abbonamenti rispetto ai costi per i singoli viaggi, i primi vengono rimborsati.

Dispositivi e Ausili

1. I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto anche al rimborso delle spese di noleggio per la fornitura temporanea di letti elettrici, purché sia attestato da un medico che questi siano necessari per l'assistenza domiciliare; in tal caso, le spese di noleggio di al massimo 75 franchi al mese per un letto elettrico saranno coperte (+ IVA).

a)* ...

b)* ...

2. I costi di acquisto e trasporto sono interamente coperti per

a)* Sollevatori per malati, qualora sia attestato da un medico che un sollevatore per malati è necessario per l'assistenza domiciliare;

b)* Colonne di sollevamento;

c)* Dispositivi automatici per impianti sanitari, qualora una persona che vive a casa non sia in grado di effettuare l'igiene personale senza tali dispositivi;

d)* Comodini notturni per persone che vivono a casa.

2bis. I costi di acquisto per le mascherine saranno coperti fino a un importo annuo di 30 franchi, a condizione che la Confederazione o il Cantone impongano l'obbligo di indossarle negli spazi pubblici. I costi saranno rimborsati contro presentazione della ricevuta a partire dal primo giorno in cui entra in vigore l'obbligo di mascherina.

3. I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto, ai sensi dell'Articolo 14 Capoverso 1 Lettera f della Legge sulle Prestazioni Complementari (ELC), a ricevere il rimborso delle spese di acquisto per

a)* modifiche ortopediche costose e adattamenti delle calzature su scarpe confezionate;

b)* occhiali per cataratta o lenti a contatto dopo interventi per cataratta.

c)* ...

d)* ...

4. Per i dispositivi elencati nel seguente allegato, esiste un diritto a un rimborso pari a un terzo del contributo ai costi dell'AVS ai sensi della circolare sulla fornitura di dispositivi da parte dell'assicurazione per anzianità (KSHA), se l'AVS ha fornito un contributo ai costi.

5. Per il rimborso dei costi di riparazione, adattamento, rinnovo e addestramento all'uso valgono, per analogia, le disposizioni dell'assicurazione invalidità.

Dispositivi e Ausili

1. Ove risulti dubbio se un ausilio o un apparecchio accessorio sia necessario o se la sua realizzazione sia semplice e adeguata, l'assicurato è tenuto a fornire un certificato di un medico, di un centro specializzato per l'assistenza ai disabili o di un centro di terapia occupazionale.

2. Nel caso degli apparecchi acustici, la necessità o l'adeguatezza del dispositivo deve essere certificata da un esperto riconosciuto dall'assicurazione invalidità per la valutazione dei sussidi acustici.

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