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831.2 LAMBLMSV CH-SO

Ordinanza sociale (SV) - Scopo e Obiettivo, §§ 1 e 173 SG (LAM)

101 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (101)

Testo normativo (101 Articoli)

Disposizioni Generali - Fondamenti e Principi

1. Questo regolamento disciplina l'esecuzione della legge sociale (SG).

**Disposizioni Generali - Gestione Amministrativa Orientata ai Risultati**

1. Il Dipartimento effettua visite di supervisione periodiche.

2. Il Dipartimento può effettuare visite non annunciate e avvalersi di esperti.

**Disposizioni Generali - Gestione Amministrativa Orientata ai Risultati**

1. L'offerta di posti è stabilita nella pianificazione delle necessità. Per la pianificazione delle necessità è determinante il fabbisogno dei residenti solothurnesi all'interno e all'esterno del cantone.

2. Le modifiche essenziali devono essere comunicate al dipartimento.

Disposizioni Generali - Organizzazione - RegionI SocialI e Servizio Sociale

1. L'organizzazione delle regioni sociali è disciplinata dalla legislazione comunale.

Disposizioni Generali - Organizzazione - RegionI SocialI e Servizio Sociale

1. Le regioni sociali regolano l'organizzazione del servizio sociale.

2. Esse assicurano che

a) i mezzi siano impiegati in modo economico;

b) le prestazioni prescritte per legge possano essere fornite secondo i principi del lavoro sociale professionale;

c) vengano impiegati collaboratori professionalmente competenti.

Disposizioni Generali - Organizzazione - RegionI SocialI e Servizio Sociale

1. Sono considerati collaboratori specializzati di un servizio sociale le persone

a)* che possiedono un diploma in lavoro sociale (Università di Scienze Applicate o istruzione superiore) o che stanno frequentando un corso di formazione in lavoro sociale parallelamente all'attività lavorativa;

b)* che possiedono un diploma di livello terziario (almeno livello Bachelor) e stanno frequentando o hanno completato un percorso di formazione continua relativo alla protezione dei minori e degli adulti e/o all’assistenza sociale (almeno livello CAS);

c)* che non possiedono un diploma di livello terziario, ma che hanno lavorato ininterrottamente per tre anni in un servizio sociale e stanno frequentando o hanno completato un percorso di formazione continua secondo quanto previsto dalla lettera b.

2. ...

Disposizioni Generali - Organizzazione - Cassa di Compensazione e Ufficio AI

1. Il consiglio di amministrazione è in grado di deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Il consiglio di amministrazione può delegare l'amministrazione della cassa di compensazione (AKSO) o dell'ufficio dell'assicurazione invalidità (IVSTSO).

3. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno una persona vicaria per il presidente.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dalla persona presidente per iscritto e corredato dei documenti necessari almeno dieci giorni in anticipo.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Cassa di Compensazione e Ufficio AI

1. Il consiglio di amministrazione supervisiona l'intera operazione della cassa di compensazione e dell'ufficio dell'assicurazione invalidità in complementare alla sorveglianza della Confederazione ed emette le necessarie istruzioni. Gli sono attribuite tutte le competenze, purché non siano trasferite a un altro organo dell'istituto.

2. Prende atto dei rapporti di verifica della Confederazione e degli organi di revisione e, se necessario, adotta le misure necessarie.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Cassa di Compensazione e Ufficio AI

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce l'importo della sua remunerazione in un regolamento di remunerazione.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Cassa di Compensazione e Ufficio AI

1. La supervisione del consiglio di amministrazione riguarda le modalità di gestione aziendale e l'organizzazione (organizzazione amministrativa, questioni relative al personale, infrastrutture), nella misura in cui la supervisione non sia riservata alla Confederazione.

2. A tal fine, istituisce un sistema di controllo, approva i conti e i bilanci preventivi, prende atto dei rapporti di revisione, adotta, se necessario, le misure necessarie e si riserva di effettuare chiarimenti propri.

3. Restano salve la legislazione speciale e la supervisione relative ai compiti assegnati per decisione del Consiglio cantonale.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Cassa di Compensazione e Ufficio AI

1. La Cassa di compensazione e l'Ufficio AI sono obbligati a collaborare.

2. La Cassa di compensazione e l'Ufficio AI devono essere raggruppati in modo spaziale in modo tale da consentire una collaborazione ottimale dal punto di vista tecnico e gestionale.

3. La sede della Cassa di compensazione e dell'Ufficio AI è a Zuchwil.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Cassa di Compensazione e Ufficio AI

1. I dirigenti o le dirigenti della cassa di compensazione e dell'ufficio AI sono gli amministratori o le amministratrici. Essi

a) garantiscono un adempimento dei compiti conforme alle regole, razionale e adeguato agli assicurati;

b) organizzano e regolano i processi interni di gestione;

c) rappresentano la cassa di compensazione e l'ufficio AI verso l'esterno;

d) redigono rapporti destinati alle autorità federali;

e) stipulano accordi con enti di altri cantoni per l'esecuzione comune di determinati compiti, salvo approvazione del Consiglio di Stato.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Cassa di Compensazione e Ufficio AI

1. Il procedimento di selezione e assunzione del personale della cassa di compensazione e dell'ufficio dell'assicurazione invalidità è disciplinato dalla legislazione sul personale statale.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Cassa di Compensazione e Ufficio AI

1. Le filiali sono punti di collegamento tra gli assicurati, i datori di lavoro e la AKSO.

2. Le filiali

a) informano e consigliano le persone assicurate e soggette al pagamento dei contributi affiliate alla AKSO;

b) ricevono le domande e le trasmettono agli uffici competenti;

c) trasmettono alla AKSO, di propria iniziativa, le modifiche, in particolare dalle segnalazioni della registrazione degli abitanti o dai documenti fiscali;

d) collaborano nell'identificazione di tutte le persone soggette al pagamento dei contributi e nella riscossione dei contributi;

e) ricevono le domande per l’ottenimento di prestazioni di sicurezza sociale, le verificano per completezza e le trasmettono alla AKSO;

f) segnalano alla AKSO atti o omissioni punibili.

3. Le filiali svolgono i loro compiti secondo le direttive del direttore o della direttrice della AKSO.

4. Nel caso in cui vengano rilevati difetti nella gestione di una filiale, la AKSO interviene. Se i difetti non vengono corretti, la AKSO informa il consiglio comunale, che provvede a garantirne la correzione.

5. In caso di violazione grave del dovere, il direttore o la direttrice della AKSO richiede al consiglio comunale di esaminare le misure secondo la Legge sulla responsabilità del 26 giugno 1966.

01 Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare

1. Associazioni dei datori di lavoro che intendono istituire una cassa di compensazione familiare ai sensi della legge e casse di compensazione familiare esistenti che richiedono il riconoscimento, devono presentare una relativa domanda al Consiglio di Stato. Le disposizioni dell'AHVG si applicano mutatis mutandis.

2. Con il riconoscimento di una cassa, il Cantone non assume alcuna garanzia per l'adempimento dei suoi obblighi.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse per gli Assegni Familiari**

1. Per le casse di compensazione familiare gestite da una cassa di compensazione AVS, le disposizioni dei §§ 15, 16, 17 e 18 non sono applicabili.

2. Se una cassa di compensazione familiare gestita da una cassa di compensazione AVS cessa la sua attività nel Cantone di Soletta, deve informare il Consiglio di Stato a riguardo.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare**

1. Se una cassa riconosciuta modifica i propri statuti o regolamenti o non soddisfa più i requisiti legali, deve comunicare le modifiche al consiglio di governo.

2. La rinuncia da parte di una cassa di compensazione familiare al riconoscimento può avvenire solo alla fine dell'anno. Deve essere comunicata al consiglio di governo entro il 30 settembre.

01 Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare

1. Si considerano associazioni professionali le organizzazioni il cui compito principale consiste nella tutela degli interessi professionali ed economici dei propri membri.

2. Si considerano associazioni svizzere le associazioni professionali ed economiche la cui attività si estende ad almeno 3 cantoni.

01 Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare

1. Nell'investimento del patrimonio di cassa è necessario mantenere un'adeguata sicurezza e attuare una distribuzione del rischio adeguata.

2. Il Dipartimento di Economia Pubblica può ordinare misure speciali di garanzia.

01 Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare

1. Gli articoli da 31 in poi della legge sociale sono applicabili per analogia all'organizzazione e ai compiti della cassa di compensazione familiare cantonale e delle sue succursali.

2. Alla cassa di compensazione familiare cantonale spetta il controllo sulla registrazione di tutti i soggetti contribuenti. I costi da essa sostenuti sono a carico dei soggetti contribuenti, nella misura in cui questi rientrano nella competenza della cassa di compensazione familiare cantonale. Se questi rientrano nella competenza di un'altra cassa di compensazione familiare, il Cantone indennizza la cassa di compensazione familiare cantonale secondo un accordo di prestazione.

3. Essa è autorizzata a stipulare accordi per l'attuazione della normativa sulle indennità familiari.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare**

1. Se necessario, il Cantone deve anticipare senza interesse alla cassa di compensazione familiare cantonale i fondi necessari per adempiere ai suoi obblighi.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse per gli Assegni Familiari**

1. Le spese amministrative della cassa di compensazione familiare cantonale sono coperte dai contributi. Essa rimborsa alla cassa di compensazione del Cantone di Soletta le spese sostenute per l'attuazione del regolamento sugli assegni familiari.

2. Il Cantone sostiene i costi che derivano alla cassa di compensazione familiare cantonale dall'attuazione dell'equilibrio dei carichi relativi al finanziamento degli assegni familiari per le persone non occupate, nella misura in cui tali costi non possano essere coperti dai pagamenti corrispondenti per l'equilibrio dei carichi.

3. Il rimborso dei costi delle funzioni di controllo della cassa di compensazione familiare cantonale sui soggetti obbligati al pagamento dei contributi non ad essa collegati è regolato dal § 19 comma 2.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse per gli Assegni Familiari**

1. Per le casse di compensazione familiare l'anno solare è considerato come anno di riferimento.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare**

1. Le casse di compensazione familiari private possono accettare solo i membri delle loro associazioni fondatrici.

2. Esse sono obbligate a consentire l'adesione a datori di lavoro e lavoratori autonomi che soddisfano questo requisito.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse per gli Assegni Familiari**

1. Gli aderenti obbligati che non aderiscono alla cassa prescritta entro tre mesi dall'apertura o dalla presa in consegna di un'azienda, sono affiliati d'ufficio mediante decreto del Dipartimento dell'Economia Pubblica; nel caso di cui al § 23 della cassa di compensazione familiare corrispondente, in tutti gli altri casi alla cassa di compensazione familiare cantonale.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse per gli Assegni Familiari**

1. L'adesione a una cassa di compensazione familiare o l'adesione ordinata d'ufficio è efficace a partire dall'inizio dell'obbligo contributivo.

01 Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare

1. Il cambiamento di adesione tra le casse di compensazione familiare è possibile annualmente al 1° gennaio.

2. Il trasferimento deve essere comunicato entro il 30 settembre precedente. La cassa di compensazione familiare precedente comunica il trasferimento alla nuova cassa di compensazione familiare e alla cassa di compensazione familiare cantonale entro un mese.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse per gli Assegni Familiari**

1. Le casse di compensazione familiare provvedono affinché i datori di lavoro affiliati siano sottoposti a controlli a intervalli di tempo adeguati.

2. A tale riguardo si deve verificare se

a) i contributi siano stati calcolati correttamente e integralmente secondo le disposizioni;

b) le indennità siano state erogate correttamente e se siano state rispettate le altre disposizioni relative agli assegni familiari.

01 Disposizioni Generali - Organizzazione - Casse di Compensazione Familiare

1. Il rapporto della società di revisione deve comprendere i punti di controllo riconosciuti.

2. Essa verifica inoltre i dati che devono essere comunicati alla cassa di compensazione familiare cantonale per l'attuazione delle norme sul conguaglio degli oneri riguardanti, da un lato, gli assegni familiari ai lavoratori dipendenti e, dall'altro, le persone non occupate, e documenta il risultato della verifica nel rapporto.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Ufficio Specializzato in Assicurazione contro la Disoccupazione

1. L'Ufficio per l'Economia e il Lavoro attua le disposizioni federali sull'assicurazione contro la disoccupazione, l'intermediazione di manodopera e il collocamento di personale, salvo diversa disposizione.

2. L'Ufficio per l'Economia e il Lavoro è l'ufficio cantonale ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Ufficio Specializzato in Assicurazione contro la Disoccupazione

1. L'Ufficio per l'Economia e il Lavoro regola l'organizzazione della cassa pubblica di disoccupazione.

2. L'Ufficio per l'Economia e il Lavoro agisce per conto del cantone, nella misura in cui quest'ultimo sia il gestore ai sensi dell'articolo 79 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (AVIG).

Disposizioni Generali - Organizzazione - Ufficio Assicurazione contro la Disoccupazione

1. L'Ufficio LAM

a) garantisce un'offerta sufficiente e basata sulle esigenze di misure di mercato del lavoro;

b) decide sulla ragionevolezza di una misura di mercato del lavoro e sulla sua assegnazione, nonché sull'emissione delle relative istruzioni;

c) decide e prende posizione sulle richieste di contributo per misure collettive di istruzione e occupazione a favore dell'ufficio di compensazione;

d) effettua una relazione periodica all'ufficio di compensazione sulle decisioni nel campo delle misure di mercato del lavoro.

Disposizioni Generali - Organizzazione - Ufficio Specializzato in Assicurazione contro la Disoccupazione

1. Il Consiglio di Stato disciplina i compiti, le competenze e l'organizzazione della commissione.

2. La rappresentanza della cassa pubblica di disoccupazione è determinata dall'Ufficio per l'Economia e il Lavoro.

**Disposizioni Generali - Organizzazione - Centro di Competenza Assicurazione contro la Disoccupazione**

1. I Centri regionali per l'impiego

a) consigliano e collocano le persone disoccupate e decidono in merito alla facilitazione della consulenza e del controllo;

b) verificano il diritto delle persone disoccupate, nella misura in cui questo compito sia affidato all’ufficio cantonale dalle disposizioni della LADI;

c) decidono sulla ragionevolezza di un lavoro e sulla sua assegnazione, nonché rilasciano le relative istruzioni;

d) decidono sulla ragionevolezza di una misura di politica del mercato del lavoro e sulla sua assegnazione, nonché rilasciano le relative istruzioni;

e) decidono sulle esenzioni temporanee dalla disponibilità al lavoro;

f) applicano le disposizioni di controllo;

g) sospendono il diritto delle persone disoccupate in caso di sforzi insufficienti per ottenere un lavoro ragionevole fino a un massimo di 19 giorni, in caso di inosservanza delle norme di controllo o delle istruzioni dell'ufficio competente nonché in caso di informazioni false o incomplete o qualsiasi altra violazione dell'obbligo di informazione o di notifica fino a un massimo di 15 giorni (colpa lieve).

2. L’Ufficio per l'economia e il lavoro designa le sedi dei Centri regionali per l'impiego e le relative aree di competenza.

1. Disposizioni Generali - Organizzazione - Collaborazione

1. Il Dipartimento è ente di collegamento per l'accordo intercantonale sulle istituzioni sociali (IVSE).

2. Il Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura concede l'autorizzazione e svolge la vigilanza e il controllo nel settore della formazione speciale.

1. Disposizioni Generali - Organizzazione - Collaborazione

1. La Cooperazione Interistituzionale (CCI) comprende la collaborazione nei settori della sicurezza sociale, dell'istruzione, nonché dell'integrazione professionale e sociale con l'obiettivo generale, in particolare di

a) migliorare le opportunità di inserimento delle persone nel primo mercato del lavoro;

b) rafforzare e supportare le strutture regolari nei loro compiti e creare offerta specifiche a titolo sussidiario;

c) ottimizzare e coordinare i diversi sistemi tra loro;

d) promuovere una collaborazione vincolante tra gli enti competenti.

2. La promozione dell'integrazione avviene principalmente attraverso gli enti competenti nell'ambito delle strutture regolari e in conformità ai loro compiti legali.

1. Disposizioni Generali - Organizzazione - Collaborazione

1. Il finanziamento dei compiti e delle misure, che vengono coordinati nell'ambito della struttura IIZ, è effettuato dai rispettivi enti competenti.

2. L'utilizzo di eventuali fondi messi a disposizione dalla Confederazione è coordinato tramite l'IIZ, a meno che non sia già stabilito per legge o contratto.

3. L'IIZ-EKG propone alla direzione dell'IIZ l'uso dei fondi federali tenendo conto delle disposizioni e condizioni quadro legali e contrattuali.

1. Disposizioni Generali - Organizzazione - Collaborazione

1. La IIZ comprende

a) la direzione della IIZ, composta da

1. il Consiglio di Stato,

2. rappresentanze dell'Associazione dei Comuni del Canton Soletta,

3. rappresentanze delle associazioni dei datori di lavoro;

b) il Comitato di Sviluppo e Coordinamento IIZ (IIZ-EKG) con rappresentanze permanenti delle seguenti autorità, organizzazioni e associazioni

1. Ufficio per la Società e il Sociale,

2. Ufficio per la Formazione Professionale, le Scuole Medie e le Università,

3. Ufficio per l'Economia e il Lavoro,

4. Ufficio AI del Canton Soletta,

5. Associazione dei Comuni del Canton Soletta,

6. Regioni sociali,

7. Associazioni dei datori di lavoro.

2. Il Consiglio di Stato determina la presidenza dell'IIZ-EKG dopo aver consultato gli altri membri della direzione della IIZ. per il resto l'IIZ-EKG si costituisce e si organizza autonomamente.

3. In caso di necessità, l'IIZ-EKG può designare ulteriori rappresentanze di autorità, organizzazioni e associazioni come membri associati o invitare esperti ed esperti o ospiti. I membri associati hanno la stessa posizione delle rappresentanze permanenti ai sensi del comma 1 lettera b.

4. L'IIZ-EKG richiede alla direzione della IIZ la costituzione di gruppi tecnici cantonali, quando questi devono essere costituiti per più di un anno. Per la gestione dei singoli gruppi tecnici, l'IIZ-EKG può nominare comitati.

5. La segreteria IIZ è gestita dal dipartimento che detiene la presidenza dell'IIZ-EKG.

1. Disposizioni Generali - Organizzazione - Collaborazione

1. In qualità di commissioni permanenti, le seguenti commissioni specializzate svolgono una funzione consultiva per il Dipartimento

a)* Commissione specializzata Famiglia, Infanzia e Gioventù;

b)* Commissione specializzata Salute;

c)* Commissione specializzata Persone con Disabilità.

d)* ...

e)* ...

f)* ...

g)* ...

2. Il Dipartimento definisce i compiti delle commissioni specializzate in un capitolato d'oneri.

Disposizioni Generali - Finanziamento da parte del Cantone e dei Comuni Residenti

1. Base per la determinazione delle tariffe nei casi contenziosi, è costituita dalla classificazione individuale del bisogno di assistenza e cura di una persona.

Disposizioni Generali - Finanziamento da parte del Cantone e dei Comuni Residenti

1. Le spese delle regioni sociali per la retribuzione e la formazione continua, inclusi i compensi per i dirigenti, tirocinanti, così come i costi generali e infrastrutturali, sono incluse nel riequilibrio finanziario mediante importi forfettari per ogni fascicolo riconosciuto.

2. Per ogni fascicolo riconosciuto può essere inserito nel riequilibrio finanziario un compenso forfettario di 1'500 franchi all'anno. Il Consiglio di Stato può adeguare il compenso forfettario alle mutate condizioni entro un margine di +/-20%, dopo aver consultato i comuni. È considerato fascicolo riconosciuto

a) nel diritto di assistenza sociale, ogni fascicolo registrato presso il Cantone che nell'anno di riferimento è stato imputato con prestazioni di sostegno;

b)* nella protezione dei minori e degli adulti, ogni curatela e tutela condotta per un'autorità di protezione dei minori e degli adulti del Cantone di Soletta, indipendentemente dal fatto che sia gestita da una persona d'ufficio o privata.

3. Per le spese del punto di accesso (Intake), i comuni devono contribuire con due franchi per ogni abitante.

4. Le indennità forfettarie sono ridotte o annullate se

a) le posizioni approvate non sono coperte;

b) il personale specializzato non possiede la qualifica richiesta.

Disposizioni Generali - Finanziamento da parte del Cantone e dei Comuni Residenti

1. Per 100 dossier riconosciuti all'anno, 125 percentuali di posizioni sono ammissibili ai contributi. Si suddividono in una quota del 75% per la collaborazione specializzata e del 50% per il lavoro amministrativo.

2. Per le spese del punto di contatto iniziale (Intake) si calcola una posizione ogni 12.000 abitanti.

3. Gli enti promotori delle regioni sociali devono presentare al dipartimento, entro e non oltre la fine di settembre per l'anno successivo, il piano delle posizioni basato sui numeri dei dossier al 31 dicembre dell'anno precedente. Il piano delle posizioni deve includere le informazioni necessarie per la valutazione dei bisogni.

4. Il dipartimento approva, in accordo con i comuni, all'inizio di ogni anno solare, ma con effetto al 31 dicembre dell'anno precedente, il piano delle posizioni.

5. Il dipartimento può, eccezionalmente, tener conto di specifiche situazioni regionali.

Prevenzione

1. Il consiglio di governo può annualmente conferire un premio sociale per prestazioni eccezionali nel settore sociale.

2. Regola la procedura e determina l'ammontare del premio dai fondi della lotteria.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assicurazioni sociali secondo il diritto federale

1. La sorveglianza sulle istituzioni di previdenza secondo l'articolo 48 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) si conforma al Regolamento sulla sorveglianza delle fondazioni e delle istituzioni di previdenza (OASI).

Assicurazioni Sociali secondo il Diritto Federale - Assicurazioni Sociali secondo il Diritto Federale

1. Al Dipartimento dell'economia spettano tutti i poteri che non sono attribuiti ad altre autorità o enti.

2. È competente per le chiusure delle aziende secondo l'articolo 86, comma 2, UVG.

Assicurazioni Sociali secondo il Diritto Federale - Assicurazioni Sociali secondo il Diritto Federale

1. La Cassa di compensazione del Canton Soletta

a) informa sull'obbligo assicurativo;

b) sorveglia il rispetto dell'obbligo assicurativo;

c) segnala i datori di lavoro, i cui dipendenti non sono ancora coperti da alcuna assicurazione, alla Cassa sostitutiva e alla SUVA.

2. Le spese della Cassa di compensazione devono essere compensate dal Cantone, che le corrisponde una somma forfettaria di 9 franchi per ciascun caso di sorveglianza del rispetto dell'obbligo assicurativo.

Assicurazioni sociali ai sensi del diritto federale - Assicurazioni sociali ai sensi del diritto federale

1. L'Ufficio dell'Economia e del Lavoro attua le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'ambito dell'ordinanza del Consiglio federale sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del 19 dicembre 1983.

2. Previene l'utilizzo di locali o strutture pericolose e dispone il sequestro di sostanze e oggetti, se necessario, con l'ausilio di altri uffici cantonali competenti.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assicurazioni sociali secondo il diritto federale

1. Tutte le autorità e gli uffici del cantone e dei comuni forniscono gratuitamente agli assicuratori, su richiesta, le informazioni necessarie per determinare i fatti relativi all'incidente, nell'ambito delle loro competenze.

2. Gli uffici informativi segnalano gli infortuni gravi sul lavoro all'Ufficio per l'Economia e il Lavoro.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. Lavoratori/lavoratrici che richiedono il diritto agli assegni familiari devono presentare al datore di lavoro una domanda accompagnata dai documenti e attestati necessari.

2. Lavoratori/lavoratrici di datori di lavoro non soggetti a contribuzione, lavoratori autonomi e persone non occupate devono presentare alla cassa di compensazione familiare competente una domanda con i documenti e attestati necessari.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. Per salario si intende il salario dovuto dal datore di lavoro stesso, ma non la compensazione salariale a carico di un terzo.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. ...

2. I datori di lavoro devono fornire ai lavoratori, su richiesta, informazioni riguardo alla cassa di compensazione familiare e al regolamento delle indennità.

3. Devono rendere conto periodicamente dei loro contributi alla cassa di compensazione familiare e delle indennità pagate da loro.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. Gli assegni familiari scadono alla fine di ogni mese.

2. Se vengono erogati contemporaneamente al salario, devono essere riportati separatamente in termini numerici.

3. Se gli assegni non vengono erogati insieme al salario, devono essere inviati ai beneficiari senza spese.

4. Se i datori di lavoro non adempiono ai loro obblighi, le casse di compensazione familiare devono erogare direttamente gli assegni.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. Alle persone non occupate vengono imposti contributi pari al 15% del contributo annuo personale AVS.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. Le indennità familiari sono di norma esigibili alla fine di ciascun mese.

2. Le indennità familiari sono generalmente indicate nell'ambito delle rendicontazioni periodiche relative ai contributi personali dei lavoratori di datori di lavoro non soggetti a contribuzione, dei lavoratori autonomi e delle persone non occupate.

3. Le indennità familiari esigibili possono essere compensate con crediti derivanti dalla legge sociale e dalla Legge federale sugli assegni familiari (FamZG) nonché con crediti secondo l'articolo 20, paragrafo 2 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AHVG). Eventuali crediti sono generalmente da corrispondere.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. Tutte le casse di compensazione familare che applicano la regolamentazione delle indennità familiari del Canton Soletta devono comunicare alla cassa di compensazione familiare cantonale entro il 31 luglio le seguenti informazioni relative all'anno precedente oggetto del rapporto

a) la somma delle indennità familiari erogate ai dipendenti nella misura prevista dalla legge.

b) il totale dei salari soggetti ad AVS dei datori di lavoro contribuenti e dei dipendenti dei datori di lavoro non contribuenti.

2. La cassa di compensazione familiare cantonale calcola i pagamenti e i crediti di compensazione dei carichi conformemente alla legge sociale e presenta un conto con un supplemento totale di 5'000 franchi per coprire i costi di gestione della compensazione dei carichi. Il supplemento è suddiviso proporzionalmente tra le casse di compensazione familiare obbligate a effettuare i pagamenti di compensazione, in rapporto al loro pagamento di compensazione rispetto al totale di tutti i pagamenti di compensazione, ed è a carico di queste ultime.

3. Le casse di compensazione familiare che non effettuano il pagamento di compensazione dei carichi entro 30 giorni dalla fatturazione devono pagare gli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Se le informazioni di cui al comma 1 non vengono presentate entro il termine stabilito, sono dovuti interessi di mora a partire dal 1° agosto. Inoltre, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e della AHVG.

4. I pagamenti di compensazione ai sensi del § 75 comma 2 SG sono generalmente effettuati entro il 31 agosto. Se le informazioni necessarie per il calcolo non vengono trasmesse in tempo dalle casse di compensazione familiare, i pagamenti di compensazione verranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni complete.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. Il Cantone Soletta incarica la cassa di compensazione familiare cantonale della raccolta dei dati presso le casse di compensazione familiare attive nel Cantone Soletta.

2. Per compensare i costi della raccolta dei dati, il Cantone risarcisce la cassa di compensazione familiare cantonale secondo un accordo di prestazione.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari con esclusione dell'agricoltura

1. Tutte le casse di compensazione famigliare che applicano il regime delle indennità famigliari del Cantone di Soletta devono comunicare alla cassa di compensazione famigliare cantonale entro il 31 luglio le seguenti informazioni riguardanti l'anno di riferimento precedente

a) la somma delle indennità famigliari erogate a persone non occupate entro i limiti legali.

b) la somma dei contributi addebitati alle persone non occupate ai sensi del § 72 comma 2 SG.

2. Alla somma delle indennità famigliari erogate da ciascuna cassa di compensazione famigliare vengono aggiunte spese amministrative forfettarie pari al 3% della somma totale dei contributi addebitati alle persone non occupate ai sensi del § 72 comma 2 SG e del totale delle indennità famigliari erogate a persone non occupate entro i limiti legali.

3. Nella misura in cui i contributi incassati da una singola cassa di compensazione famigliare, al netto della somma delle indennità famigliari erogate nei limiti legali e delle spese amministrative forfettarie di cui al comma 2 precedente, generino un importo differenziale positivo, tale importo deve essere versato come eccedenza nel fondo di compensazione dei costi. La cassa di compensazione famigliare cantonale richiede il versamento di queste eccedenze.

4. Un importo differenziale negativo riferito a una singola cassa di compensazione famigliare, derivante dal calcolo ai sensi del comma 3, è considerato un deficit ai sensi del § 76 SG.

5. Le casse di compensazione famigliare che non effettuano il pagamento dell'eccedenza entro 30 giorni dall'emissione della fattura devono pagare gli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Se le informazioni di cui al comma 1 non vengono presentate entro il termine indicato, si devono pagare gli interessi di mora a partire dal 1º agosto. Si applicano inoltre, per analogia, le disposizioni dell'ATSG e dell'AHVG.

6. La cassa di compensazione famigliare cantonale rimborsa alle casse di compensazione famigliare aventi diritto i deficit ai sensi del § 76 comma 3 della legge sociale entro 30 giorni dall'emissione della fattura, conformemente ai commi 3 e 5 sopra descritti.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Assegni familiari secondo il diritto cantonale - Assegni familiari nell'agricoltura

1. Gli agricoltori e le agricoltrici ricevono le indennità trimestralmente in conformità alla Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Prestazioni complementari - Prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

1. Il massimo delle tasse giornaliere deducibili secondo l'articolo 10 comma 2 lettera a ELG si orienta sulla tassa del ricovero stabilita separatamente dal Dipartimento per ogni singolo istituto.

2. Nel caso di soggiorno in un istituto extracanotonale, è determinante la tassa giornaliera applicabile all'organo esecutivo EL del cantone interessato.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Prestazioni complementari - Prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

1. Ai residenti in casa di cura viene versato mensilmente un importo pari al 18% della rendita AVS completa mensile massima semplice per spese personali.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Prestazioni complementari - Prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

1. Il consumo patrimoniale delle beneficiarie e dei beneficiari di prestazioni complementari in case di cura e ospedali è fissato a un quinto.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Prestazioni complementari - Prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

1. La retribuzione è limitata alle spese necessarie nell'ambito di una prestazione economica e adeguata. A queste appartengono in particolare i costi per prestazioni obbligatorie, fornite nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie.

2. I costi per prestazioni al di fuori dell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono rimborsati, se la necessità medica, l'economicità e l'adeguatezza sono dimostrate.

3. Gli importi menzionati all'articolo 14 capoverso 3 ELG sono considerati importi massimi ai sensi di questo regolamento sociale.

4. Il Dipartimento disciplina i dettagli relativi ai costi di malattia e disabilità come parte delle prestazioni supplementari in un regolamento separato.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Prestazioni complementari - Prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

1. La Cassa di compensazione del Cantone di Soletta informa in modo adeguato le persone potenzialmente aventi diritto.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Prestazioni complementari - Prestazioni complementari per le famiglie

1. Il reddito lordo comprende i redditi da lavoro lordo derivanti da attività lavorativa autonoma e subordinata.

2. Sono esclusi

a) I redditi sostitutivi di lavoro di qualsiasi tipo che vengono corrisposti dopo la cessazione di un rapporto di lavoro o di un’attività lavorativa autonoma.

b) I contributi alimentari di diritto familiare.

3. Se il reddito lordo è diminuito per causa imputabile all'interessato nei sei mesi prima della presentazione di una domanda, si fa riferimento al reddito lordo più elevato.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Prestazioni complementari - Prestazioni complementari per le famiglie

1. Il diritto esiste dal mese in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al § 85bis della legge, ma non prima dell'inizio del mese in cui è stata presentata la domanda. Gli adeguamenti ai sensi dei paragrafi 4 e 5 hanno effetto non prima dell'inizio del mese in cui è stata presentata la comunicazione.

2. Se l’obbligo di comunicazione è stato violato, l’adeguamento avviene al momento in cui si è verificata la circostanza soggetta a comunicazione.

3. Per il calcolo del diritto si può far riferimento al premio medio cantonale per l'assicurazione di base obbligatoria. Se esiste un diritto alle prestazioni, viene erogato solo il premio effettivo dell'assicurazione di base, ma non superiore al premio medio cantonale. Se il calcolo risulta in un'eccedenza di spese, viene erogata una prestazione complementare per le famiglie, che corrisponde almeno all'importo della riduzione del premio a cui si ha diritto.

4. Entro un termine quadro di due anni, il diritto alle prestazioni deve essere verificato in ogni caso. Ciò avviene, salvo il paragrafo 5 lettera d, sulla base della situazione economica al 31.12 dell'anno precedente.

5. Gli adeguamenti al di fuori di una revisione ordinaria ai sensi del paragrafo 4 vengono effettuati se

a) uno dei requisiti di cui al § 85bis della legge cessa di essere soddisfatto;

b) la composizione del nucleo familiare, su cui si è basato il calcolo, cambia;

c) sono stati modificati i parametri di calcolo previsti dalla legge;

d) si verifica una diminuzione o un aumento presumibilmente prolungati delle spese e delle entrate computabili o del patrimonio computabile; sono rilevanti le nuove spese e entrate permanenti convertite su base annua o il patrimonio computabile al momento del cambiamento; se la modifica è inferiore a 500 franchi al mese, si rinuncia a un adeguamento.

6. Non esiste alcun diritto al rimborso dei costi per malattie e disabilità.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. La famiglia monoparentale o biparentale costituisce un'unità di calcolo e pagamento, laddove ogni figlio, per il quale nella dichiarazione dei redditi è stato richiesto e concesso uno sgravio sociale per figli in formazione, è considerato ai fini del calcolo della riduzione del premio come figlio della famiglia, anche se già tassato autonomamente, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui termina la formazione.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. Il premio calcolabile corrisponde per i bambini (fino al compimento del 18° anno di età), per i giovani adulti (fino al compimento del 25° anno di età) e per gli anziani assicurati (adulti) alla media cantonale del premio dell'assicurazione sanitaria obbligatoria meno il 10%. Il Dipartimento può modificare la riduzione del 10% di +/- 20% in base ai mezzi disponibili.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. Il reddito rilevante per il calcolo del diritto corrisponde al reddito determinante ai fini fiscali, tenendo conto delle seguenti variabili di reddito

a) Calcolo al 100% della pensione;

b) Esclusione delle liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti;

c) Riporto delle perdite aziendali degli anni precedenti;

d) Calcolo delle donazioni volontarie;

e) Calcolo dei contributi a istituti di previdenza vincolata (Terzo Pilastro) fino a un massimo dell'importo di deduzione consentito secondo l'art. 7 comma 1 lettera a del Regolamento sulla deducibilità fiscale dei contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3);

f) Calcolo della deduzione per i costi immobiliari;

g) Considerazione del 20% - 50% del patrimonio determinante. Il Dipartimento determina la percentuale secondo le risorse disponibili.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. Ha diritto alla riduzione del premio chi dispone di un reddito determinante compreso tra 0 e 84'000 franchi. Le quote percentuali a carico del beneficiario vengono stabilite in modo lineare, in base all'ammontare del reddito determinante, entro un intervallo dal 6 al 12%.

2. Il Dipartimento può modificare, in funzione delle risorse disponibili, i limiti del reddito determinante avente diritto di +/- 12'000 franchi e le quote a carico del beneficiario di +/- 4%.

3. I contributi alla riduzione del premio inferiori a 240 franchi per anno di diritto e per persona adulta avente diritto non vengono corrisposti. Il Dipartimento può elevare questo limite di pagamento fino a 360 franchi.

4. Ai bambini, i premi detraibili sono ridotti almeno dell'80% fino a un reddito determinante di 84'000 franchi, mentre ai giovani adulti almeno del 50%. Il Dipartimento può modificare il limite del reddito determinante, in funzione delle risorse disponibili, di +/- 12'000 franchi.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. La riduzione dei premi per le persone tassate alla fonte, i richiedenti asilo e le persone ammesse provvisoriamente può essere regolata in deroga a questo regolamento. Il dipartimento emana le disposizioni necessarie a tal fine.

2. Le persone che ricevono prestazioni complementari all'AVS/AI hanno diritto a una riduzione del premio pari al premio medio stabilito dal Dipartimento federale dell'interno per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La riduzione del premio è inclusa nelle prestazioni complementari.

3. Le persone che ricevono aiuti economici secondo la normativa sull'assistenza sociale hanno diritto a una riduzione del premio pari al loro assicurazione di base, ma non superiore al premio di riferimento cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure sanitarie. Alle persone che ricevono per la prima volta prestazioni assistenziali e il cui premio è superiore al premio di riferimento cantonale, viene concessa una riduzione del premio pari alla loro assicurazione di base fino alla prossima data possibile di disdetta. La riduzione del premio viene pagata direttamente all'assicuratore malattia e addebitata al credito per riduzione dei premi. L'autorità assistenziale segnala la riduzione del premio alla cassa di compensazione, indicando il numero AVS della persona sostenuta.

4. Le persone che a causa di circostanze eccezionali come eventi naturali, decesso, infortuni, malattia, disoccupazione, necessità di assistenza sociale, insuccessi aziendali e simili sono gravemente compromesse nella loro capacità di pagamento, possono richiedere alla cassa di compensazione che la riduzione del premio venga corrisposta in base alla capacità economica nell'anno di riferimento anziché secondo i valori fiscali determinanti. Le disposizioni sul fabbisogno esecutivo minimo si applicano per analogia.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. Nel caso in cui, nell'anno di richiesta, non sia presente un'ultima determinazione fiscale definitiva o una determinazione intermedia, non verrà concessa alcuna riduzione dei premi. Una volta che esiste una determinazione fiscale definitiva o una determinazione intermedia, il diritto può essere retroattivamente rivendicato entro 30 giorni. Se il termine non viene rispettato, il diritto è decaduto.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. Il dipartimento stipula con gli assicuratori contratti di prestazione per il pagamento diretto, la contabilizzazione e il rimborso delle riduzioni dei premi. L'ufficio firma gli accordi corrispondenti a nome del dipartimento.

2. Sulle prestazioni erogate secondo il presente regolamento, non sono dovuti né interessi di mora né interessi compensativi.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi

1. Se una persona avente diritto decede nell'anno di reclamo, i sussidi per la riduzione dei premi pagati in eccesso devono essere restituiti.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi

1. Le persone o le unità di calcolo, che presumibilmente hanno diritto alla riduzione dei premi in base ai valori fiscali determinanti, ricevono dalla cassa di compensazione, dopo l'analisi della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione fiscale, un modulo di domanda senza doverne fare richiesta. Resta riservato l'articolo § 71.

2. Gli assicurati che non hanno ricevuto un modulo di domanda e vogliono rivendicare il diritto alla riduzione dei premi possono presentare una richiesta presso la cassa di compensazione entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di competenza. In caso di mancato rispetto del termine, il diritto alla riduzione dei premi decade. Restano riservate le persone secondo l'articolo § 63 paragrafi 3 e 4, nonché coloro che al 31 luglio dell'anno di competenza non abbiano ancora ricevuto una decisione fiscale definitiva.

3. Il modulo di domanda deve essere presentato entro 30 giorni dalla consegna alla cassa di compensazione cantonale. La persona che richiede deve fornire alla cassa di compensazione, su loro richiesta, entro 30 giorni, ulteriori informazioni e i documenti richiesti. In caso di mancato rispetto del termine, il diritto alla riduzione dei premi decade.

4. Firmando il modulo di domanda, la persona richiedente concede alla cassa di compensazione l'autorizzazione a consultare i dati dell'amministrazione fiscale.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. Il Dipartimento può emanare disposizioni supplementari per l'esecuzione della riduzione dei premi.

2. L'Ufficio a nome del Dipartimento

a) tratta questioni fondamentali relative alla riduzione dei premi (interrogazioni parlamentari, consultazioni, ecc.);

b) pianifica il bilancio della riduzione dei premi (credito riduzione dei premi) con i costi amministrativi (credito costi amministrativi riduzione dei premi) e gestisce il conto di compensazione;

c) presenta la richiesta di contributi federali e rendiconta la riduzione dei premi secondo le disposizioni federali;

d) coordina l'attività degli organismi esecutivi e li consiglia.

Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi

1. L'ufficio delle imposte fornisce all'ente e alla cassa di compensazione i dati fiscali per i calcoli modello della riduzione dei premi e per il calcolo e la certificazione preliminare della riduzione dei premi.

1. **Assicurazioni sociali secondo il diritto federale - Riduzione dei premi**

1. La riduzione dei premi avviene tramite la cassa di compensazione del Cantone di Soletta. L'ufficio regola i dettagli in merito nell'ambito del contratto di prestazioni approvato dal Consiglio di Stato.

2. La conservazione dei documenti amministrati e redatti dalla cassa di compensazione riguardanti la riduzione dei premi è disciplinata dalle linee guida e istruzioni relative all'AHVG.

Assicurazioni Sociali secondo il Diritto Federale - Anticipazione degli Alimenti e Aiuto per l'Incasso

1. La persona avente diritto dispone dei mezzi necessari se, sulla base dei criteri applicabili per analogia di cui al § 96 SG, non soddisfa le condizioni per la concessione dell'anticipo degli alimenti.

2. La partecipazione ai costi per i servizi dell'ufficio specializzato ammonta al 4% del successo dell'incasso, ma al massimo 800 franchi all'anno. In casi di difficoltà, si può rinunciare alla tassa.

Assicurazioni Sociali secondo il Diritto Federale - Anticipazione degli Alimenti e Aiuto per l'Incasso

1. Ufficio competente del dipartimento è il Distretto Superiore.

2. I collaboratori dell'ufficio devono possedere un diploma come esperto di alimenti rilasciato dall’Associazione Svizzera per gli Specialisti di Alimenti (SVA) o una formazione equivalente, o devono frequentarne una a tempo parziale nel più breve tempo possibile.

Supporto nelle situazioni di vita e problematiche - Famiglia, bambini, giovani e anziani

1. Le comuni residenziali raccolgono annualmente in forma standardizzata le competenze linguistiche in tedesco di tutti i bambini residenti nella rispettiva comune residenziale dell'età pertinente, in vista di un possibile utilizzo di un'offerta di promozione linguistica precoce. La valutazione del livello linguistico deve avvenire 18 mesi prima della loro iscrizione a scuola tramite un questionario fornito dal Cantone.

2. Per i bambini che si sono trasferiti durante o dopo l'esecuzione regolare della valutazione del livello linguistico, le comuni residenziali possono altresì effettuare una valutazione del livello linguistico ai sensi del comma 1, a condizione che i bambini non abbiano più di 48 mesi e che il termine fissato per la registrazione successiva non sia scaduto.

3. L'organismo esterno incaricato dal Cantone dell'analisi dei questionari mette a disposizione delle comuni residenziali i questionari da compilare. Questi vengono trasmessi ai responsabili dell'educazione attraverso le comuni residenziali per la compilazione. I questionari compilati vengono inviati all'organismo esterno dai responsabili dell'educazione o dalle comuni residenziali per l'analisi in forma pseudonimizzata. I risultati vengono trasmessi alle comuni residenziali.

4. Se l'analisi evidenzia un bisogno di promozione linguistica, le comuni residenziali raccomandano o, laddove sia stato introdotto l'obbligo selettivo, dispongono la frequenza di un'offerta di promozione linguistica precoce. Il valore determinante per la valutazione del bisogno di promozione linguistica viene indicato dal Cantone sulla base della raccomandazione tecnica dell'organismo incaricato dell'analisi.

5. Le comuni residenziali designano un ufficio comunale responsabile della gestione delle valutazioni del livello linguistico e dei compiti connessi. Nei casi in cui è stato disposto d'ufficio la frequenza di un'offerta di promozione linguistica precoce, esse ne verificano anche il rispetto.

6. I costi per il questionario e la sua analisi sono interamente a carico del Cantone, purché i bambini non abbiano più di 48 mesi e che il termine fissato per la registrazione successiva non sia scaduto.

Supporto nelle situazioni di vita e problematiche - Famiglia, bambini, giovani e anziani

1. La valutazione si riferisce in particolare all'efficacia del modello introdotto per la promozione precoce del linguaggio. Vengono valutate in particolare le specifiche condizioni quadro cantonali e comunali, la ripartizione dei compiti e l'attuazione concreta della promozione precoce del linguaggio.

2. I comuni residenziali devono trasmettere al Cantone i dati necessari per la valutazione in tempo utile e, se necessario, collaborare a essa.

3. Il Consiglio di Stato può incaricare terzi di condurre la valutazione e di redigere il rapporto di valutazione e autorizzare il Dipartimento a concludere l'accordo sulla prestazione corrispondente. Il rapporto di valutazione deve essere pubblicato.

Supporto nelle situazioni di vita e problematiche - Famiglia, bambini, giovani e anziani

1. Per lo sviluppo della qualità, il Cantone mette a disposizione per ogni abitante ogni anno almeno 50 centesimi dei fondi concessi dalla Confederazione. Questi devono essere ripartiti come segue

a) massimo il 90 percento dei fondi disponibili per misure e progetti che contribuiscono all’aumento della qualità delle offerte di promozione linguistica precoce, nonché per quelli che mirano a ottimizzare la loro adeguatezza alle esigenze e l’accessibilità;

b) massimo il 30 percento dei fondi disponibili per misure e progetti volti all’ottimizzazione dell’esecuzione della valutazione del livello linguistico, nonché per quelli che servono a migliorare il networking e la promozione dello scambio tra gli attori chiave nel campo della promozione linguistica precoce.

2. La partecipazione ai costi avviene per misure e progetti che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 e contribuiscono in modo significativo a

a) ottimizzare l’esecuzione della valutazione del livello linguistico,

b) migliorare l’adeguatezza alle esigenze e l'accessibilità delle offerte di promozione linguistica precoce,

c) aumentare la qualità strutturale, di processo e di orientamento delle offerte di promozione linguistica precoce o

d) promuovere il networking e lo scambio con gli attori chiave della promozione linguistica precoce.

3. Nel campo della promozione linguistica precoce, il Cantone concede ai comuni, agli offerenti di promozioni linguistiche e ad altri attori operanti in questo settore contributi su richiesta ai costi di sviluppo della qualità, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti

a) I fondi finanziari disponibili per ciascuna area obiettivo non sono esauriti.

b) La misura o il progetto

1. contribuisce ad almeno uno degli obiettivi di cui al comma 2;

2. è progettato in modo politicamente e religiosamente neutro e non discriminatorio;

3. ha un impatto diretto o indiretto sui bambini in età prescolare residenti nel Cantone di Soletta.

c) L’istituzione esecutrice non deve perseguire intenti commerciali con la misura o il progetto.

d) Sono soddisfatti gli altri requisiti secondo le direttive cantonali.

4. La concessione di contributi ai comuni richiede inoltre che questi dimostrino un'adeguata partecipazione finanziaria propria.

5. In casi eccezionali giustificati, possono essere concessi contributi a misure e progetti anche se i requisiti di cui al comma 3 sono solo parzialmente soddisfatti.

6. Il dipartimento stabilisce sia i criteri per determinare l'ammontare della partecipazione sia i dettagli sulla gestione delle domande, in particolare la procedura di presentazione delle richieste e i documenti da presentare, in una direttiva. Non esiste un diritto legale a una determinata entità dei contributi concessi. Di norma, essi sono concessi solo una volta per anno solare e sono assegnati per un massimo di un anno.

Supporto nelle situazioni di vita e problematiche - Famiglia, bambini, giovani e anziani

1. L'accesso ai dati trattati nell'ambito della rilevazione del livello di competenza linguistica è limitato all'ufficio designato dal comune residenziale ai sensi del § 79bis comma 5.

2. I dati trattati nell'ambito della rilevazione del livello di competenza linguistica possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi

a) Accertamento della necessità di promozione linguistica;

b) Verifica del rispetto della frequenza di un'offerta disposta;

c) Valutazione da parte del Cantone.

3. Tutti i dati trattati in relazione alla rilevazione del livello di competenza linguistica devono essere distrutti entro tre anni dalla loro valutazione.

Sostegno in situazioni di vita e di difficoltà - Famiglia, infanzia, gioventù e anzianità

1. L'accoglienza di bambini parenti è esentata dall'obbligo di autorizzazione nel settore dell'assistenza diurna.

Sostegno in Situazioni di Vita e Problemi - Abitazione e Affitto

1. Ufficio di deposito per i canoni di locazione futuri (Art. 259 g CO) è il Prefettura.

2. Il Dipartimento

a) approva i formulari per gli aumenti del canone di locazione (Art. 269 d CO) e per la disdetta da parte del locatore (Art. 266 l CO) e si assicura che nei comuni vi siano formulari in numero sufficiente a disposizione (Art. 9 cpv. 2 e Art. 19 cpv. 4 OAL);

b) dirige la formazione e il perfezionamento dei membri delle commissioni di conciliazione;

c) riferisce semestralmente al Dipartimento federale dell'economia sull'attività delle commissioni di conciliazione (Art. 23 cpv. 1 OAL).

3. Se il locatore aumenta il canone di locazione in base alle scadenze concordate, è considerata valida come formulario di comunicazione la copia dell'accordo sui canoni di locazione (Art. 19 cpv. 2 OAL).

Supporto in situazioni di vita e di problemi - Agenzia di collocamento privata e lavoro interinale

1. Le domande per il rilascio di un'autorizzazione per il collocamento privato e il prestito di personale devono essere presentate sul modulo ufficiale presso l'Ufficio per l'economia e il lavoro.

2. L'Ufficio per l'economia e il lavoro è l'autorità competente per il rilascio di un'autorizzazione di esercizio.

3. Il collocamento privato e il prestito di personale sono sotto la supervisione dell'Ufficio per l'economia e il lavoro. In particolare, l'Ufficio per l'economia e il lavoro è autorizzato a

a) adottare sanzioni secondo le disposizioni legali federali;

b) farsi presentare i libri contabili;

c) effettuare ispezioni;

d) coinvolgere le autorità di polizia competenti per indagini e accertamenti.

4. La prova della cauzione prestata secondo le disposizioni legali federali deve essere presentata all'Ufficio per l'economia e il lavoro.

Sostegno nelle situazioni di vita e di difficoltà - Aiuto alle vittime

1. Uno o più punti di contatto garantiscono un primo consulto alle vittime e un'assistenza immediata disponibile 24 ore su 24.

2. Alle persone che richiedono consulenza e assistenza deve essere garantita, su richiesta, la possibilità di essere seguite da una persona dello stesso sesso.

Sostegno nelle situazioni di vita e di difficoltà - Aiuto alle vittime

1. I centri di consulenza decidono in via definitiva sulla natura e l'entità dell'aiuto immediato necessario.

2. Il dipartimento si assume i costi dell'assistenza a lungo termine solo previa approvazione anticipata dei costi.

3. Se la vittima è sposata con l'autore del reato o l'autrice, è imparentata, vive con lui o lei in una convivenza permanente o se la loro unione è registrata, nel determinare il reddito determinante, di norma non si tiene conto del reddito e del patrimonio di quest'ultimo o quest'ultima.

Sostegno nelle Situazioni di Vita e di Problema - Persone con Disabilità

1. Per promuovere la partecipazione alla vita sociale e il mantenimento di contatti autonomi delle persone con disabilità, il cantone fornisce contributi per i costi aggiuntivi legati alla disabilità di servizi di trasporto e trasferimento.

2. Il dipartimento può stipulare accordi di prestazione con servizi di trasporto e trasferimento. Il consiglio di governo delibera i valori di riferimento e l'entità della partecipazione finanziaria.

3. Per i costi delle corse per persone con disabilità con residenza civile nel cantone tra la loro residenza fuori cantone e il luogo di residenza dei loro parenti più prossimi, il cantone fornisce un contributo massimo di 500 franchi al mese. Il dipartimento regola i dettagli.

Sostegno nelle situazioni di vita e di problemi - Assistenza

1. Durante i soggiorni con assistenza sanitaria al di fuori del domicilio legale, i fornitori di servizi ambulatoriali devono segnalare i seguenti dati sulla persona assistita

a) Nome e cognome;

abis)* Data di nascita;

ater)* Sesso;

b) Indirizzo al domicilio legale;

c) Indirizzo nel luogo di soggiorno;

cbis)* Numero AVS;

d) Periodo e durata prevista del soggiorno;

e) Fornitore di servizi ambulatoriali nel luogo di soggiorno.

Sostegno nelle situazioni di vita e di problemi - Assistenza

1. I fornitori di servizi ambulatoriali e le case presentano i seguenti dati sulle persone assistite al momento della presentazione delle fatture per le prestazioni di assistenza fornite

a) Nome e cognome;

abis)* Data di nascita;

ater)* Sesso;

b) Indirizzo al domicilio civile;

c) Numero AVS;

d)* il numero di ore addebitate per categoria di prestazione secondo l'ordinanza del DFI sulle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni delle cure medico-sanitarie, KLV) del 29 settembre 1995 per le prestazioni di cure ambulatoriali e il numero di giorni di cura con l'indicazione del livello di bisogno di cura secondo la KLV per le prestazioni di cure in regime stazionario.

2. Se per le prestazioni addebitate secondo la KLV da parte degli assicuratori malattia non sono stati erogati contributi, questi devono essere dichiarati al più tardi nella prima fattura possibile al Dipartimento, affinché esso possa richiedere il rimborso dei contributi già pagati o compensarli con contributi futuri. Il Dipartimento può eseguire controlli appropriati.

Assistenza Sociale

1. L'Ufficio svolge tutte le funzioni in nome del Dipartimento, supervisiona la Commissione Sociale dal punto di vista tecnico e finanziario, svolge le azioni di verifica e redige tutti i fogli informativi e i moduli necessari per l'esecuzione.

2. L'Ufficio presenta le pretese basate sull'inventario del patrimonio ereditario notificato dalla cancelleria dell'ufficio.

Assistenza Sociale

1. Delle direttive emanate dalla Conferenza Svizzera delle Istituzioni dell'Azione Sociale (direttive SKOS) valgono le seguenti deroghe

a) Sanzioni: Il fabbisogno di base può essere ridotto fino al 30% in caso di inadempienze. In caso di inadempienze gravi e ripetute, può essere ridotto all'assistenza d'emergenza.

b) Costi abitativi: Questi vengono rimborsati al massimo fino all'ammontare usuale della località. I costi per le cauzioni di locazione non vengono coperti. I costi di locazione eccessivamente elevati possono essere ridotti all'ammontare usuale fin dall'inizio del supporto.

c) Con l'eccezione delle misure antidolorifiche, i costi delle cure dentali devono essere coperti solo dopo una durata di beneficio superiore a sei mesi e soltanto al valore di punto tariffario secondo il diritto alla sicurezza sociale. In generale, può essere imposto un contributo dell'utente massimo del 10% per persona e trattamento conclusivo. Se un trattamento dentale supera i 1'000 franchi, è necessario ottenere l'opinione di un dentista fiduciario.

d) Le spese per un'assicurazione di responsabilità civile e mobilio domestico sono coperte dalle risorse del fabbisogno di base.

e) L'indennità per il vitto fuori casa ammonta al massimo a 6 franchi al giorno.

f) Traslochi: I costi per imprese di trasloco professionali sono coperti solo in casi eccezionali e giustificati.

g) Indennità di integrazione (IZU, MIZ): Un'indennità di integrazione di massimo 200 franchi può essere concessa solo per la partecipazione a un programma di integrazione qualificante. Altre indennità di integrazione sono escluse.

h) Esenzione dal reddito: Per un impiego a tempo pieno si tiene conto di 400 franchi al mese. Gli stipendi degli apprendisti e le indennità per stage non danno diritto all'esenzione dal reddito.

i) Cumulo: Il limite massimo per il cumulo delle esenzioni dal reddito e delle indennità di integrazione è di 600 franchi per famiglia.

j) Esenzione patrimoniale: L'esenzione patrimoniale è di 2'000 franchi per le persone singole, 4'000 per le coppie sposate e 1'000 franchi per ogni bambino minorenne, ma al massimo 5'000 per famiglia.

k) Proprietà, possesso e utilizzo di un'automobile: Chiunque possieda o utilizzi un'automobile non per motivi di salute o di lavoro, vede ridotte le prestazioni dell'assistenza sociale dell'ammontare delle spese (valore patrimoniale e costi operativi). Se un'automobile è messa a disposizione da parenti o conoscenti, il valore di questo beneficio in natura viene calcolato come ricavo. Per calcolare il valore imponibile, si applicano entrambi i casi schemi tariffari generalmente riconosciuti.

l) Le spese per vacanze e soggiorni di riposo non sono finanziate dall'assistenza sociale.

m) Le direttive per il calcolo dei contributi dei genitori non vengono applicate.

n) La somma forfettaria per persone bisognose in strutture stazionarie è fissata a 300 franchi.

1bis

I giovani adulti ricevono prestazioni di supporto che permettano una vita autonoma al di fuori della casa dei genitori solo in casi eccezionali. Se la vita autonoma è giustificata, valgono inoltre le seguenti eccezioni alle direttive SKOS

a) Fabbisogno di base per il mantenimento (GBL): Le tariffe sono applicate con una riduzione del 20%.

b) Costi abitativi: Questi vengono generalmente rimborsati solo fino alla metà dell'ammontare usuale della località. Questo limite di costo può essere eccezionalmente superato se non è disponibile nessun alloggio all'interno di questo segmento di prezzo.

c) Indennità di integrazione: Se si sta completando una formazione professionale, può essere concessa un'indennità di integrazione di massimo 100 franchi.

1ter

Gli adeguamenti per l'aumento del costo della vita al fabbisogno di base per il mantenimento non vengono adottati automaticamente. Questi devono essere decisi dal Consiglio di Stato dopo aver consultato i comuni abitanti.

2. Per le persone in cerca di asilo e per quelle temporaneamente ammesse non viene applicata la parte tariffaria delle direttive SKOS.

3. Le persone che sono state respinte con decisione definitiva di non ammissibilità o rigetto e quelle che hanno presentato più domande non ricevono alcun beneficio secondo le direttive SKOS. Sono supportate solo nell'ambito dell'assistenza di emergenza. Con riserva dei casi di difficoltà. Il Consiglio di Stato emana direttive. Queste si applicano anche all'assistenza sociale regolare in caso di sanzioni secondo il punto 1 lettera a).

Assistenza Sociale

1. In caso di emergenza temporanea secondo i criteri del diritto dell'assistenza sociale, gli organi sociali possono concedere un prestito alla persona in cerca di aiuto per garantire il sostentamento.

Assistenza Sociale

1. Le regioni sociali devono comunicare all'ufficio la concessione di aiuto economico entro 30 giorni dalla decisione. In caso di comunicazione tardiva, non sussiste alcun diritto al contributo alle spese o al rimborso dei costi di supporto.

2. Le regioni sociali inviano all'ufficio i resoconti semestrali entro 30 giorni dalla fine del semestre.

3. L'ufficio verifica i resoconti semestrali e annualmente effettua la compensazione del carico. La rendicontazione deve essere effettuata in modo conforme al periodo.

Assistenza Sociale

1. Se la persona che riceve assistenza possiede la cittadinanza di più comuni del Canton Soletta, senza risiedere nel cantone, è obbligato al rimborso il comune di origine, la cui cittadinanza essa o i suoi antenati hanno acquisito per ultimi.

Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento sono abrogate, in particolare

a) il Regolamento sulla consulenza matrimoniale e familiare del 24 settembre 1991;

b) il Regolamento di esecuzione della legge sugli anticipi per il mantenimento dei figli del 16 novembre 1999;

c) il Regolamento sull'uso del decimo dell'alcol del 27 giugno 1939;

d) il Regolamento sui bambini in affidamento del 2 giugno 1987;

e) il Regolamento sull'introduzione provvisoria del nuovo diritto delle obbligazioni in materia di locazione e affitto non agricolo del 29 maggio 1990;

f) il Regolamento sulle onoranze funebri del 13 giugno 1969;

g) il Regolamento sulla legge di introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità (VV AVS/AI-SO) del 10 giugno 1997;

h) il Regolamento sul tribunale arbitrale nell'assicurazione per l'invalidità del 29 settembre 1987;

i) il Regolamento sulla legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 7 gennaio 1966;

j) il Regolamento sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattia del 1° settembre 1997;

k) il Regolamento sulla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 6 dicembre 1983;

l) il Regolamento di esecuzione della legge sugli assegni per i figli del 12 giugno 1979;

m) il Regolamento di esecuzione della legge di introduzione alla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità di insolvenza nonché alla legge federale sul collocamento e sul prestito di personale (EG LADI/LPC) del 14 dicembre 2004;

n) il Regolamento di esecuzione della legge sull'assistenza sociale pubblica del 23 ottobre 1995;

o) il Regolamento di esecuzione della legge sui contributi statali e comunali alla costruzione e gestione di case per giovani, centri di integrazione e laboratori protetti del 5 luglio 1971;

p) il Regolamento sulla promozione giovanile del 24 marzo 1992;

q) il Regolamento sull'organizzazione dei servizi cantonali per disabili del 13 gennaio 1997;

r) il Regolamento di esecuzione della legge sulle case di cura e per anziani del 23 settembre 2002.

Disposizioni finali

1. Le casse di compensazione private, che al momento dell'entrata in vigore della legge sociale sono riconosciute, mantengono il loro riconoscimento.

Disposizioni finali

1. Le decisioni di riconoscimento esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge sociale del 31 gennaio 2007 restano in vigore, salvo disposizioni contrarie della legge sociale e del regolamento sociale. L'autorità competente può riesaminarle completamente.

Disposizioni finali

1. La riduzione dei premi sarà gestita per la prima volta secondo le disposizioni modificate per l’anno 2026 per le persone che ricevono assistenza economica ai sensi del diritto dell'assistenza sociale secondo il § 71 comma 3.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008, dopo l'approvazione delle disposizioni pertinenti da parte della Confederazione. Resta salvo il diritto di obiezione del Consiglio cantonale.

2. I §§ 38 e 39 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

3. Il § 63 è sospeso per gli anni dal 2016 al 2019. Durante questo periodo non ci saranno adeguamenti dell'importo per le spese personali; tale importo sarà plafonato al livello dell'anno 2015.

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