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711.41 GBV CH-SO

Ordinanza cantonale sui contributi e le tasse dei proprietari fondiari (GBV) - 1. Ambito di Applicazione (GBV)

54 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (54)

Testo normativo (54 Articoli)

Disposizioni Generali - Ambito di Applicazione e Campo di Applicazione

1. Questo regolamento attua le disposizioni della Legge sulla pianificazione e costruzione (PBG) e della Legge sulle acque, il suolo e i rifiuti (GWBA) riguardanti i contributi e le tasse di urbanizzazione. Si applica, con riserva di § 2, a tutti i comuni del Cantone.

Disposizioni Generali - Ambito di Applicazione e Campo di Applicazione

1. I comuni possono emanare disposizioni divergenti rispetto ai casi espressamente indicati in questo regolamento riguardo a

a) la base di calcolo per i contributi di urbanizzazione agli impianti di smaltimento delle acque reflue e di approvvigionamento idrico, nel senso che - rispettando le tariffe minime e osservando i principi degli artt. 10-12 - possano essere applicati canoni forfettari per m² di terreno urbanizzato;

b) le quote di costi di urbanizzazione a carico dei proprietari dei terreni, dove devono essere rispettate le tariffe minime degli artt. 42, 44 e 48;

c)* la base di calcolo per la determinazione delle tariffe, dove è obbligatoria la suddivisione della tariffa d'uso in una tariffa base e una tariffa per consumo, come previsto dall'art. 47 comma 1 e dall'art. 51;

d) la competenza delle autorità comunali.

2. I comuni possono inoltre emanare disposizioni complementari se il presente regolamento non disciplina in modo esaustivo un determinato ambito.

Disposizioni Generali - Ambito di Applicazione e Campo di Applicazione

1. I comuni devono regolamentare in un regolamento

a) le tariffe di connessione agli impianti di smaltimento delle acque reflue e di approvvigionamento idrico;

b) le tariffe per l'utilizzo degli impianti di smaltimento delle acque reflue e di approvvigionamento idrico;

c) l'importo dei contributi sostitutivi per i posti auto.

**Disposizioni Generali - Ambito di Applicazione e Campo di Applicazione**

1. Le disposizioni regolamentari dei comuni necessitano, per la loro validità, dell'approvazione da parte del consiglio di governo.

Disposizioni Generali - Ambito di Applicazione e Campo di Applicazione

1. Questo regolamento si applica alle infrastrutture di collegamento pubblico, che servono al traffico, all'eliminazione delle acque reflue e all'approvvigionamento idrico. I comuni possono dichiararlo applicabile anche ad altre infrastrutture di collegamento.

2. Le infrastrutture di collegamento pubblico sono impianti che sono inclusi nei piani di collegamento o che sono già di proprietà del comune.

3. Un’area è considerata di nuova urbanizzazione ai sensi del § 108 comma 2 della legge sulla pianificazione e costruzione quando finora essa presenta

a) nessuna,

b) nessuna di pubblico utilizzo,

c) nessuna conforme alla pianificazione precedente (come un progetto di canalizzazione generale o un progetto di acqua), oppure

d) nessuna infrastruttura di collegamento che soddisfi le esigenze della legge federale sulla protezione delle acque.

4. Basandosi sui piani di collegamento, vengono elaborati i progetti dettagliati che costituiscono la base per i piani contributivi.

**Contributi**

1. I proprietari di terreni, che attraverso la nuova costruzione - in caso di impianti di traffico anche attraverso l'ampliamento e la correzione - di un'infrastruttura pubblica ottengono aumenti di valore o vantaggi speciali, devono versare contributi al comune.

2. Il comune può riscuotere contributi separatamente se acquisisce preventivamente terreni per un'infrastruttura oppure acquisisce un'infrastruttura privata pagando un'indennità. In questo caso, si applicano le tariffe secondo i §§ 42, 44 e 48.

**Contributi**

1. Per "nuova costruzione di un'infrastruttura pubblica di accesso" si intende la realizzazione di una nuova strada o di un nuovo impianto per lo smaltimento delle acque reflue o per la fornitura di acqua.

2. "Ampliamento stradale" significa il miglioramento sostanziale o l'allargamento di una strada esistente, la prima applicazione di un rivestimento rigido o il rinnovo della struttura sottostante della strada.

3. Per "correzione" si intende la modifica dell'allineamento dell'infrastruttura di trasporto o la riconfigurazione dello spazio stradale.

**Contributi**

1. Nessun contributo è richiesto

a) per i lavori di manutenzione ordinaria (rinnovamento periodico del manto stradale, pulizia delle fognature, ecc.)

b) per le strutture che non servono direttamente all'accesso immediato della proprietà (infrastruttura di base).

2. I comuni possono introdurre l'obbligo del contributo anche per l'infrastruttura di base e per i costi che derivano dalla partecipazione ai costi di infrastruttura di un altro comune.

**Contributi**

1. Il consiglio comunale determina l'obbligo contributivo e l'entità prevista dei singoli contributi di norma prima dell'esecuzione dei lavori, secondo il preventivo di spesa, in un piano dei contributi (cfr. allegato).

**Contributi**

1. La quota dei costi di urbanizzazione (§§ 42, 44 e 48) da assumere dalla totalità dei proprietari terrieri deve essere ripartita tra i singoli lotti o parti di lotto, che sono inclusi nel piano contributivo, in base alla loro superficie pertinente.

2. Se i lotti o parti di lotti inclusi nel piano contributivo hanno diversi coefficienti di utilizzo, la superficie pertinente deve essere moltiplicata per tali coefficienti. In assenza di coefficienti di utilizzo e se i lotti hanno diverse possibilità di utilizzo, sono determinanti i fattori di utilizzo secondo il § 11 comma 2.

**Contributi**

1. La superficie inclusa è da calcolare completamente fino a una profondità di costruzione determinata dal Consiglio comunale e normalmente corrispondente al piano di zonizzazione del terreno, e oltre tale profondità almeno con la metà della superficie accessibile.

2. Il coefficiente di utilizzazione è stabilito dal Consiglio comunale nel piano contributivo. Si ricava dall’utilizzazione possibile del terreno o della parte di terreno secondo il piano di zonizzazione ed è generalmente derivato dal numero di piani consentito.

**Contributi**

1. Se la distanza tra due infrastrutture di urbanizzazione, alle quali si può e si deve collegare, è inferiore a due profondità di costruzione secondo il § 11 comma 1, viene tracciata una linea mediana per il confine determinante ai fini del piano di contribuzione.

2. Nel caso di terreni d’angolo, questo confine si estende come bisettrice tra le infrastrutture di urbanizzazione che si incrociano.

3. Nel caso degli impianti di smaltimento delle acque reflue e di approvvigionamento idrico, di norma sono determinanti i progetti generali.

**Contributi**

1. I contributi sono calcolati per le infrastrutture stradali sui costi di realizzazione sostenuti dal comune - dopo aver detratto eventuali contributi del cantone e di terzi - (costi netti dell'impianto). Per gli impianti di smaltimento delle acque reflue e di approvvigionamento idrico sono determinanti i costi lordi dell'impianto calcolati ai sensi dei §§ 45 e 49.

2. Tra i costi di realizzazione rientrano in particolare

a) i costi di costruzione e allestimento nonché i costi di sistemazione dell’area stradale;

b) i costi di progettazione e direzione dei lavori;

c) i costi di acquisizione dei terreni;

d) i costi di misurazione e tracciamento;

e) le inconvenienze;

f) i costi di finanziamento;

g) i costi per l’illuminazione stradale inclusi i cavi elettrici.

3. Per le infrastrutture del cantone e altri enti pubblici responsabili della viabilità, è determinante la quota di costi a carico del comune.

4. Il consiglio comunale può decidere che i costi aggiuntivi, derivanti da misure straordinarie (ad esempio, acquisizione e demolizione di edifici, costruzione di ponti e sottopassaggi più grandi, realizzazione di sifoni, anelli per autobus, ecc.), non vengano trasferiti, o lo siano solo parzialmente, ai proprietari dei terreni.

**Contributi**

1. Il consiglio comunale deposita il piano dei contributi pubblicamente per 30 giorni. La pubblicazione deve avvenire tramite l'organo di pubblicazione del comune e deve essere comunicata ai proprietari terrieri soggetti a contributi, purché risiedano in Svizzera e i loro indirizzi siano noti, insieme all'importo previsto, mediante lettera raccomandata.

**Contributi**

1. Contro il piano dei contributi può essere presentato ricorso al consiglio comunale durante il periodo di deposito.

2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e motivato.

**Contributi**

1. Contro la decisione di opposizione può essere presentato ricorso entro 10 giorni presso la Commissione Cantonale di Stima e contro la sua decisione entro lo stesso termine presso il Tribunale Amministrativo Cantonale.

**Contributi**

1. Dopo la realizzazione dell'impianto, il consiglio comunale comunica ai proprietari dei terreni, tramite lettera raccomandata, l'importo finale del conto e i contributi definitivi che ne derivano. L'importo definitivo del contributo non può superare il totale previsionale di cui al § 15 di oltre il 20%. Eventuali costi aggiuntivi sono a carico del comune.

2. Le opposizioni possono essere presentate solo contro l'importo del conto. Devono essere inoltrate al consiglio comunale entro 10 giorni dalla notifica della determinazione del contributo.

3. Per i ricorsi si applica il § 17.

**Contributi**

1. In caso di accoglimento di un'opposizione o di un ricorso contro il piano contributivo, di regola non viene redatto un nuovo piano contributivo. Il consiglio comunale comunica ai proprietari immobiliari interessati dal piano contributivo l'ulteriore importo dovuto, tramite lettera raccomandata, fissando un termine per l'opposizione di 30 giorni, a meno che a seguito della decisione dell'istanza di ricorso non debba sostenere l'importo contestato il comune.

**Contributi**

1. I contributi diventano esigibili 30 giorni dopo la notifica della decisione definitiva di contributo.

2. Dopo tale data, il credito contributivo è soggetto al tasso d'interesse di mora applicabile alle imposte cantonali. Ciò vale anche se l'esigibilità viene posticipata da un ricorso.

3. È obbligato al pagamento il proprietario del terreno al momento della notifica della decisione definitiva di contributo o della determinazione del pagamento anticipato. Con lui è solidalmente responsabile il precedente proprietario per 5 anni, se si è verificato un cambio di proprietà dall’adozione del piano di contribuzione (§ 15).

4. In caso di situazioni di diritto di superficie, il proprietario è obbligato al contributo, anche se ha trasferito, tramite accordo interno, l’onere contributivo al superficiario.

5. Il consiglio comunale è autorizzato a richiedere pagamenti parziali proporzionali al progresso dei lavori, qualora al proprietario del terreno derivino vantaggi peculiari o aumenti di valore prima del completamento dell’impianto di urbanizzazione.

**Contributi**

1. Se il comune realizza le opere di urbanizzazione primaria prima di quanto previsto nel programma di urbanizzazione, si procederà comunque con il procedimento contributivo.

2. Il primo soggetto interessato alla costruzione che promuove la realizzazione delle opere di urbanizzazione è tenuto a pagare il proprio contributo di urbanizzazione e ad anticipare tutti i costi di realizzazione. Ogni altro soggetto interessato alla costruzione deve pagare il proprio contributo di urbanizzazione. Il consiglio comunale riscuote i contributi prima del rilascio del permesso di costruire e li trasferisce alla persona che ha anticipato i costi.

3. L'anticipo dei costi deve essere restituito - detratto il contributo dovuto - entro e non oltre 15 anni senza interessi. È consentita una restituzione anticipata.

4. L'obbligo contributivo costituisce una limitazione della proprietà di diritto pubblico. Deve essere annotato nel registro fondiario, su richiesta del consiglio comunale, in caso di contributi differiti.

**Contributi**

1. Per i terreni non edificati, i contributi sono sospesi senza interesse fino a quando non vengono edificati, ma al più tardi entro il momento in cui il comune deve restituire l'anticipo delle spese secondo l'art. 21.

2. Il consiglio comunale deve trasferire i contributi ricevuti ai promotori edilizi che hanno anticipato i costi, a compensazione del loro credito.

3. L'obbligo di contributo è una restrizione della proprietà di diritto pubblico. Per i contributi sospesi, è annotato nel registro fondiario su richiesta del consiglio comunale.

**Contributi**

1. Durante la costruzione di impianti di urbanizzazione pubblica, che servono all'urbanizzazione di terreni al di fuori della zona edificabile, il procedimento di contributo deve essere eseguito anche. Tuttavia, l'obbligo di contribuzione sorge per i terreni non edificati solo al momento del cambiamento di destinazione in zona edificabile o dell'edificazione.

2. L'obbligo di contribuzione secondo il comma 1 è una restrizione di proprietà di diritto pubblico, che deve essere annotata nel registro fondiario su richiesta del consiglio comunale.

3. Per i proprietari di terreni edificati al di fuori della zona edificabile esiste l'ordinario obbligo di contribuzione. Per la determinazione della superficie rilevante si applica per analogia il § 11 comma 1. Il § 13 comma 1 è applicabile.

**Contributi**

1. Il comune può iscrivere un'ipoteca legale per i contributi non pagati (§ 284 EG ZGB).

2. ...

**Contributi**

1. Il Consiglio comunale ha la facoltà, in casi di rigore, su richiesta, di consentire il pagamento dei contributi in un massimo di 10 rate annuali. Durante il periodo di moratoria, il debito è soggetto a interessi al tasso di mora applicato alle imposte cantonali, salvo che il Consiglio comunale disponga una riduzione o l'annullamento dell'obbligo di interessi.

**Contributi**

1. La decisione definitiva di contribuzione divenuta giuridicamente valida e l'invito al pagamento parziale (§ 20 comma 5) costituiscono un titolo esecutivo definitivo ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (§ 85 VRG).

Contributi - Tasse

1. Per l'utilizzo degli impianti pubblici di smaltimento delle acque reflue e di approvvigionamento idrico, i proprietari e gli utenti dei terreni devono pagare le tariffe di collegamento e utilizzo.

2. Queste servono al finanziamento dell'esercizio e della manutenzione delle infrastrutture di collegamento. La loro entità è da determinare in modo tale che le infrastrutture si autosostengano (copertura dei costi di amministrazione, manutenzione, ammortamento, interessi ecc.).

3. Le tariffe di collegamento possono essere riscosse anche per finanziare i costi di realizzazione non coperti dai contributi (§ 6).

Contributi - Tasse

1. Per il collegamento agli impianti pubblici di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, il comune impone una tassa di allacciamento unica. Questa viene calcolata in base alla somma assicurativa totale dell'assicurazione edilizia di Soletta (somma assicurativa sull'edificio) degli edifici collegati, a meno che il comune non decida un diverso criterio di calcolo.

2. Le tariffe sono stabilite dal comune in un regolamento ai sensi del § 3 lettera a). A tal fine, può determinare tariffe più elevate per gli impianti di infrastruttura che sono finanziati esclusivamente tramite tasse.

3. In caso di aumento della somma assicurativa sull'edificio a seguito di interventi edilizi, è richiesto il pagamento di un conguaglio. Il comune può stabilire che, in caso di aumento della somma assicurativa sull'edificio inferiore al 5%, non è dovuto alcun conguaglio per la tassa di allacciamento.

4. Se il proprietario del terreno ha realizzato particolari interventi edilizi nel settore energetico o ambientale, non è tenuto a pagare le tasse di allacciamento per la quota di valore di calcolo pertinente. È responsabilità del proprietario del terreno fornire la prova di tale quota.

Contributi - Tasse

1. La tassa di allacciamento è esigibile 30 giorni dopo la consegna della fattura. Questa può avvenire solo dopo l'utilizzo dell'impianto di urbanizzazione.

2. Dopo tale data, il credito relativo alle tasse sarà soggetto a interessi di mora al tasso d'interesse per le imposte cantonali. Ciò si applica anche se la scadenza viene posticipata per l'impugnazione di un mezzo di ricorso.

3. Obbligato al pagamento è il proprietario dell'edificio collegato al momento dell'allacciamento.

Contributi - Tasse

1. Se il calcolo delle tariffe basato sul § 29 porta, in un singolo caso, a importi manifestamente inappropriati, in particolare se l'ammontare della tariffa richiesta si discosta notevolmente dalla reale prestazione del comune, il consiglio comunale deve ridurre la tariffa.

Contributi - Tasse

1. Per coprire i costi operativi e di manutenzione delle strutture di fornitura d'acqua pubblica e d'eliminazione delle acque reflue, il comune impone delle tariffe di utilizzo ricorrenti, la cui entità deve essere stabilita in un regolamento secondo il § 3 lett. b.

Contributi - Tasse

1. Le tasse di utilizzo diventano esigibili 30 giorni dopo la consegna della fattura.

2. Dopo tale data, il credito delle tasse viene assoggettato al tasso di interesse di mora applicato alle imposte cantonali. Ciò vale anche se l'esigibilità è posticipata a causa della presentazione di un ricorso.

Contributi - Tasse

1. Per l'iscrizione dell'ipoteca legale e l'eseguibilità del provvedimento di tariffa si applicano i §§ 24 e 27 analogamente.

Contributi - Tasse

1. Contro il provvedimento relativo alle tasse è possibile presentare opposizione al Consiglio Comunale entro 10 giorni.

2. L'opposizione deve essere presentata per iscritto e motivata.

Contributi - Tasse

1. Contro la decisione di opposizione del Consiglio comunale può essere presentato ricorso presso la Commissione cantonale di valutazione entro 10 giorni e contro la sua decisione presso il Tribunale amministrativo cantonale nello stesso termine.

Contributi - Tasse

1. Per il resto, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

Disposizioni Speciali - Impianti di Trasporto

1. Sono considerate opere stradali soggette a contributo le strade, i percorsi pedonali e i marciapiedi.

Disposizioni Speciali - Impianti di Trasporto

1. Le strade nel territorio comunale sono classificate in

a) Strade di accesso (accesso fine)

b) Strade di raccolta (accesso grezzo)

c) Strade di grande traffico (accesso grezzo)

2. Il Consiglio Comunale classifica tutte le strade esistenti e pianificate contenute nel piano di urbanizzazione in una di queste categorie.

3. Contro la classificazione si può presentare ricorso al Consiglio Comunale. Per il procedimento si applicano per analogia i §§ 15 e seguenti della Legge sulla pianificazione e costruzione (procedura del piano di utilizzazione).

4. Rimane riservata l'opposizione nella procedura di contributo (§ 16) invocando la modifica delle condizioni.

Disposizioni Speciali - Impianti di Trasporto

1. Le strade di accesso servono all'accesso individuale dei lotti di un quartiere o di un insediamento complessivo.

2. Le strade di raccolta raccolgono il traffico delle singole strade di accesso e lo indirizzano alle strade principali.

3. Le strade di grande comunicazione sono strade di collegamento tra località o strade che collegano ampie aree urbane tra di loro.

Disposizioni Speciali - Impianti di Trasporto

1. I marciapiedi sono strutture destinate ai pedoni, in relazione con la strada, che si collegano immediatamente a essa o sono separate per motivi di progettazione spaziale.

2. I percorsi pedonali sono strutture indipendenti dalle strade, destinate ai pedoni, che servono all’accesso diretto a proprietà immobiliari.

Disposizioni Speciali - Impianti di Trasporto

1. La totalità dei proprietari terrieri, i cui terreni beneficiano di un incremento di valore o di un vantaggio particolare a seguito della costruzione di una nuova strada, devono pagare i seguenti contributi sui costi di realizzazione al comune

a) per le strade di accesso e i percorsi pedonali l'80% dei costi;

b) per le strade di collegamento il 60% dei costi;

c) per le strade di grande traffico il 40% dei costi. Per la parte del comune riguardante le strade cantonali si applica la lettera b).

2. Per i marciapiedi fino a 2 metri di larghezza si applicano le aliquote della strada corrispondente.

3. In caso di ampliamento e correzione di strade esistenti, il consiglio comunale può ridurre le aliquote previste al comma 1. In tale circostanza, deve tenere conto se siano già stati versati contributi per la nuova costruzione.

4. Per gli edifici e gli impianti con grande affluenza di traffico, come centri commerciali, magazzini, impianti industriali, discariche e cave, i costi aggiuntivi derivanti dall'accesso viario ricadono interamente a carico del responsabile.

5. ...

6. ...

Disposizioni Speciali - Impianti di Trasporto

1. Se il proprietario del terreno non può o non è autorizzato a realizzare le aree di sosta necessarie per i veicoli in una posizione adeguata, ed è tenuto a pagare al Comune una tassa compensativa, per la procedura di opposizione e ricorso si applicano i paragrafi 16 e 17 in modo analogo.

2. L'importo della tassa compensativa per ogni area di sosta richiesta deve essere stabilito nel regolamento comunale (§ 3).

3. Il Comune deve depositare la tassa compensativa in un fondo, i cui fondi devono essere utilizzati per aree di sosta pubbliche e per spese relative al trasporto pubblico.

Disposizioni Speciali - Impianti di Smaltimento delle Acque Reflue

1. La totalità dei proprietari terrieri, le cui proprietà ricevono incrementi di valore o vantaggi speciali a causa della costruzione di una nuova rete fognaria o di altre infrastrutture di smaltimento delle acque reflue destinate all'immediato collegamento, deve pagare il 70% della somma dei costi calcolata in base al § 45 dei costi di realizzazione, a meno che il comune, basandosi sul § 2, non decida un tasso superiore.

Disposizioni Speciali - Impianti di Smaltimento delle Acque Reflue

1. La base per il calcolo dei costi rilevanti ai sensi del § 14 nel sistema misto è costituita dai costi di costruzione previsti, derivanti dalle condizioni effettive (lunghezza della condotta, profondità di costruzione, tipo di terreno, ecc.) per un canale fognario standard di diametro 250 mm.

2. Nel sistema separato, il calcolo dei costi rilevanti secondo il comma 1 deve basarsi su un canale fognario standard di diametro 250 mm per l'acqua piovana e uno di diametro 200 mm per l'acqua reflua.

Disposizioni Speciali - Impianti di Smaltimento delle Acque Reflue

1. La tariffa di attivazione si calcola secondo l'articolo 29.

Disposizioni Particolari - Impianti di Smaltimento delle Acque Reflue

1. Per l'utilizzo degli impianti di smaltimento delle acque reflue viene applicata una tassa di utilizzo ricorrente. Questa si compone di una tariffa di base e di una tariffa di consumo. Il consumo viene calcolato in base al consumo d'acqua misurato.

2. Per le fontane ad erogazione continua che sono alimentate da una sorgente privata e possono essere collegate alla rete fognaria pubblica, il proprietario del terreno deve pagare una tassa di utilizzo annuale secondo il tariffario.

3. Per le forniture idriche private, l'onere sarà basato sulla tassa per l'acqua che sarebbe da pagare in base al consumo stimato o misurato.

4. In caso di inquinamento particolarmente elevato delle acque reflue, il consiglio comunale può aumentare le tariffe in modo adeguato.

5. Qualora nelle industrie e nelle aziende artigianali solo una piccola parte dell'acqua fresca prelevata risulti come acque reflue, si provvederà, tenendo conto delle effettive quantità di acque reflue emesse, a una riduzione adeguata della tariffa (ad esempio, nei vivai, aziende agricole, acque di raffreddamento con scarico diretto in un corpo idrico, ecc.). La prova richiesta deve essere fornita dall'utente.

### Disposizioni Speciali - Impianti di Approvvigionamento Idrico

1. L'insieme dei proprietari terrieri, i cui terreni ricevono incrementi di valore o vantaggi speciali dalla costruzione ex novo di una conduttura idrica o altri impianti di approvvigionamento idrico destinati all'immediato accesso, deve pagare il 70% dei costi di realizzazione calcolati sulla base del § 49, a meno che il comune non decida, in base al § 2, di stabilire una percentuale più elevata.

### Disposizioni Speciali - Impianti di Approvvigionamento Idrico

1. Fondamento per il calcolo dei costi determinanti ai sensi del § 14 sono i costi di realizzazione presunti, derivanti dalle condizioni effettive (lunghezza della condotta, profondità di costruzione, terreno di costruzione ecc.) per una condotta d’acqua normale con un diametro di 125 mm.

### Disposizioni Speciali - Impianti di Approvvigionamento Idrico

1. La tariffa di attivazione si calcola secondo l'articolo 29.

### Disposizioni Speciali - Impianti di Approvvigionamento Idrico

1. Per l'uso degli impianti di approvvigionamento idrico viene imposta una tassa d'uso ricorrente. Questa si compone di una tariffa base e di una tariffa di consumo.

Disposizioni finali e transitorie

1. I regolamenti dei comuni sono abrogati con l'entrata in vigore di questo regolamento, nella misura in cui sono in contrasto con esso.

2. I comuni devono adeguare i loro regolamenti, se necessario, al nuovo diritto entro 2 anni.

Disposizioni finali e transitorie

1. I contributi, per i quali il piano contributivo è stato predisposto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e le tariffe, dovute per il collegamento di edifici la cui autorizzazione è stata concessa prima di tale data, devono essere riscosse secondo il vecchio diritto.

2. Il vecchio diritto è anche applicabile se un impianto di smaltimento delle acque reflue o un impianto di approvvigionamento idrico è stato completato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i costi di realizzazione vengono finanziati tramite la riscossione di tariffe di collegamento.

3. Per quanto riguarda le tariffe d'uso, è determinante il momento della scadenza.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per il pagamento dei contributi precedentemente differiti si applica la vecchia normativa.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni riguardanti l'annotazione nel libro fondiario richiedono l'approvazione del Consiglio federale.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questo regolamento entra in vigore alla data stabilita dal Consiglio di Governo.

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