§ 64 Legge sulla pianificazione territoriale e l'edilizia (PBG) - c) Procedimento
§ 64 PBG · c) Procedimento
1. Basato su fondamenti cantonali e regionali e pianificazioni settoriali federali, il Dipartimento delle Costruzioni e della Giustizia redige il piano direttore cantonale secondo i principi stabiliti dal Consiglio di Stato e le disposizioni del diritto federale. Il Consiglio di Stato sottopone il progetto del piano direttore al Gran Consiglio a titolo informativo.
2. Basato sulle deliberazioni nel Gran Consiglio e dopo aver ascoltato i comuni interessati e le organizzazioni di pianificazione regionale, il progetto del piano direttore deve essere rivisto e reso pubblico per un periodo di 30 giorni. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque può esprimere il proprio parere sul progetto. Il Dipartimento deve prendere posizione rispetto alle obiezioni presentate.
3. I comuni e le organizzazioni di pianificazione regionale che hanno sollevato obiezioni possono presentare ricorso contro una decisione di rigetto al Consiglio di Stato entro 10 giorni.