618.111
GVG
CH-SO
§ 4 Legge sull'assicurazione degli stabili, la prevenzione degli incendi e dei danni causati dagli elementi naturali, i pompieri e il fondo per i danni causati dagli elementi naturali (Gebäudeversicherungsgesetz, GVG) - Riserve
Die Solothurnische Gebäudeversicherung - Posizione giuridica, compiti e mezzi
§ 4 Legge sull'assicurazione degli edifici, GVG - Riserve · Riserve
1. La SGV deve disporre di riserve sufficiente in conformità con i propri obblighi.
2. L'ammontare delle riserve è determinato con metodi attuariali riconosciuti ed è periodicamente verificato da un esperto esterno.
3. La misura del rischio è pari a due volte un evento bicentenario (Expected Shortfall) con un livello di sicurezza del 99,5%.
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Legge sull'assicurazione degli stabili, la prevenzione degli incendi e dei danni causati dagli elementi naturali, i pompieri e il fondo per i danni causati dagli elementi naturali (Gebäudeversicherungsgesetz, GVG) - Forma giuridica e sede
§ 5 Legge sull'Assicurazione degli Edifici, GVG - Copertura del Rischio e Cooperazione →