Legge d'introduzione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (EG BewG) - Competenza Art. 15 BewG
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Sono competenti
a)* l'ispettore dell'ufficio notarile come autorità di autorizzazione;
b) il Dipartimento dell'edilizia e della giustizia[2] come autorità avente diritto di ricorso;
c) il Tribunale amministrativo come istanza di ricorso.
1. L'acquisto è concesso se il terreno serve come residenza principale di una persona fisica presso il luogo del suo domicilio legale ed effettivo, fintanto che questo dura.
2. L'acquisto è concesso se il terreno serve come seconda casa per una persona fisica in un luogo al quale essa intrattiene relazioni straordinariamente strette e meritevoli di protezione, fintanto che queste durano.
1. Il conservatore del registro fondiario e il responsabile del registro commerciale informano l'acquirente dell'obbligo di autorizzazione.
2. Le domande di concessione di un'autorizzazione devono essere presentate per iscritto e motivate all'ispettore dell'ufficio del registro.
1. L'Ispettore della pubblica amministrazione deve effettuare tutti gli accertamenti necessari dopo aver ricevuto la richiesta.
1. L'ispettore delle cancellerie comunica la decisione definitiva alle parti, al conservatore del registro fondiario, al responsabile del registro delle imprese e al comune in cui si trova l'immobile.
1. Il conservatore del registro fondiario comunica senza indugio all'ispettore della cancelleria tutte le iscrizioni ai sensi dell'articolo 20 comma 1 dell'ordinanza sull'acquisizione di beni immobili da parte di persone all'estero (BewV).
2. L'ispettore della cancelleria riferisce queste informazioni all'Ufficio federale di giustizia.
1. Per ogni disposizione, l'acquirente è tenuto a pagare una tassa compresa tra 100 e 6000 franchi.
2. Le basi di calcolo sono determinate in conformità con le disposizioni della tariffa delle tasse.
1. L'ufficio cantonale delle costruzioni edilizie mantiene la competenza per l'autorizzazione degli affitti concessa secondo il diritto precedente nel caso di edilizia abitativa a prezzo conveniente.
1. Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogate
a) l'ordinanza del Consiglio del Cantone del 27 marzo 1974 per l'introduzione della decisione federale del 23 marzo 1961 sull'acquisizione di beni immobili da parte di persone all'estero[5];
b) l'ordinanza del Consiglio di Stato del 19 novembre 1984 per l'introduzione della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisizione di beni immobili da parte di persone all'estero[6].
1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1988 dopo l'approvazione da parte del popolo e del Consiglio federale.