§ 8 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Norme sul disimpiego
§ 8 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · B. Norme sul disimpiego
1. Una persona rogante deve astenersi, con riserva delle disposizioni federali in materia di ricusazione, nei seguenti casi
a) in affari che la riguardano personalmente;
b) in affari che riguardano la moglie, la fidanzata, la partner registrata, la persona con cui la persona rogante convive, i parenti e affini in linea diretta senza restrizioni e i parenti e affini in linea collaterale fino al terzo grado di calcolo romano;
c) in affari di società in nome collettivo e in accomandita di cui fa parte;
d) in affari di una persona fisica o giuridica, di cui è rappresentante legale o mandatario, da sola o congiuntamente ad altri.
2. Nel caso di aste volontarie, i motivi di ricusazione si riferiscono solo al rapporto tra la persona rogante e il banditore.
3. Quando in un contratto di trasferimento immobiliare viene assunta un'obbligazione ipotecaria, le relazioni sopra indicate tra la persona rogante e il creditore non costituiscono motivo di astensione.