211.1
ZGB
CH-SO
§ 314 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - C. Vendita volontaria all'asta Art. 236 CO I. Immobili, merci e bestiame 1. Autorizzazione
Quinta Parte: Il Diritto delle Obbligazioni - Seconda Sezione: I Singoli Rapporti Contrattuali - Primo Capitolo: Compravendita e Permuta (Sesto Titolo del CO)
§ 314 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero · C. Vendita volontaria all'asta Art. 236 CO I. Immobili, merci e bestiame 1. Autorizzazione
1. Chi intende portare merci commerciali o bestiame all'asta volontaria necessita del permesso dello scrivano dell'ufficio.
2. Il permesso viene concesso se il banditore intende cessare la sua attività commerciale o agricola o se l'asta appare necessaria per altri motivi.