211.1
ZGB
CH-SO
§ 313 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - II. Pubblicazione
Quinta Parte: Il Diritto delle Obbligazioni - Seconda Sezione: I Singoli Rapporti Contrattuali - Primo Capitolo: Compravendita e Permuta (Sesto Titolo del CO)
§ 313 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · II. Pubblicazione
1. Ogni contratto di compravendita, scambio o donazione riguardante un immobile deve essere pubblicato dal cancelliere nel prossimo numero del bollettino ufficiale, con l'indicazione del nome del venditore e dell'acquirente, nonché della denominazione dell'immobile, a meno che importanti interessi pubblici rendano la pubblicazione indesiderabile e purché non si tratti di contratti di vendita resi necessari esclusivamente per l'installazione o la modifica di strade, vie, canali e simili.