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211.1 ZGB CH-SO

§ 310 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - III. Debiti d'osteria, non impugnabilità, regola ed eccezioni Art. 186 CO

Quinta Parte: Il Diritto delle Obbligazioni - Seconda Sezione: I Singoli Rapporti Contrattuali - Primo Capitolo: Compravendita e Permuta (Sesto Titolo del CO)
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§ 310 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · III. Debiti d'osteria, non impugnabilità, regola ed eccezioni Art. 186 CO

1. Crediti per consumazioni in osterie e crediti dalla vendita al dettaglio di bevande alcoliche non possono essere reclamati in giudizio dopo 30 giorni; sono esclusi i crediti per banchetti e nei confronti di viaggiatori di passaggio alloggiati e pensionati.

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