211.1
ZGB
CH-SO
§ 310 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - III. Debiti d'osteria, non impugnabilità, regola ed eccezioni Art. 186 CO
Quinta Parte: Il Diritto delle Obbligazioni - Seconda Sezione: I Singoli Rapporti Contrattuali - Primo Capitolo: Compravendita e Permuta (Sesto Titolo del CO)
§ 310 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · III. Debiti d'osteria, non impugnabilità, regola ed eccezioni Art. 186 CO
1. Crediti per consumazioni in osterie e crediti dalla vendita al dettaglio di bevande alcoliche non possono essere reclamati in giudizio dopo 30 giorni; sono esclusi i crediti per banchetti e nei confronti di viaggiatori di passaggio alloggiati e pensionati.