211.1
ZGB
CH-SO
§ 308 Legge di introduzione del Codice civile svizzero
Quinta Parte: Il diritto delle obbligazioni - Seconda Sezione: I singoli rapporti contrattuali - Primo Capitolo: Vendita e Scambio (Titolo Sesto del CO)
§ 308 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero - A. Vendita di beni mobili
1. Il procedimento preliminare nelle controversie relative alla garanzia del bestiame è diretto dal presidente del tribunale distrettuale.
2. Egli è competente per disporre l'esame dell'animale in caso di denuncia di difetti nella compravendita di bestiame.