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211.1 ZGB CH-SO

§ 308 Legge di introduzione del Codice civile svizzero

Quinta Parte: Il diritto delle obbligazioni - Seconda Sezione: I singoli rapporti contrattuali - Primo Capitolo: Vendita e Scambio (Titolo Sesto del CO)
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§ 308 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero - A. Vendita di beni mobili

1. Il procedimento preliminare nelle controversie relative alla garanzia del bestiame è diretto dal presidente del tribunale distrettuale.

2. Egli è competente per disporre l'esame dell'animale in caso di denuncia di difetti nella compravendita di bestiame.

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