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211.1 ZGB CH-SO

§ 307 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - Assunzione del debito Prestazione di garanzia Art. 175 comma 3 CO

Quinta Parte: Il Diritto delle Obbligazioni - Prima Sezione: Disposizioni Generali - Secondo Capitolo: La Cessione dei Crediti e l'Assunzione del Debito (Quinto Titolo del CO)
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§ 307 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · Assunzione del debito Prestazione di garanzia Art. 175 comma 3 CO

1. Sulla cauzione del nuovo debitore in caso di accollo del debito decide il presidente del tribunale distrettuale.

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