211.1
ZGB
CH-SO
§ 307 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - Assunzione del debito Prestazione di garanzia Art. 175 comma 3 CO
Quinta Parte: Il Diritto delle Obbligazioni - Prima Sezione: Disposizioni Generali - Secondo Capitolo: La Cessione dei Crediti e l'Assunzione del Debito (Quinto Titolo del CO)
§ 307 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · Assunzione del debito Prestazione di garanzia Art. 175 comma 3 CO
1. Sulla cauzione del nuovo debitore in caso di accollo del debito decide il presidente del tribunale distrettuale.