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211.1 ZGB CH-SO

§ 306 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Conseguenze dell'inadempimento, Fissazione di un termine in caso di mora del debitore Art. 107 cpv. 1 CO

Quinta Parte: Il Diritto delle Obbligazioni - Prima Sezione: Disposizioni Generali - Primo Capo: Gli Effetti delle Obbligazioni (Secondo Titolo del CO)
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§ 306 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · B. Conseguenze dell'inadempimento, Fissazione di un termine in caso di mora del debitore Art. 107 cpv. 1 CO

1. Per la fissazione di un termine per l'esecuzione successiva nel caso di inadempimento del debitore in un contratto bilaterale, è competente il Presidente del Tribunale di primo grado.

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