211.1
ZGB
CH-SO
§ 306 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Conseguenze dell'inadempimento, Fissazione di un termine in caso di mora del debitore Art. 107 cpv. 1 CO
Quinta Parte: Il Diritto delle Obbligazioni - Prima Sezione: Disposizioni Generali - Primo Capo: Gli Effetti delle Obbligazioni (Secondo Titolo del CO)
§ 306 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · B. Conseguenze dell'inadempimento, Fissazione di un termine in caso di mora del debitore Art. 107 cpv. 1 CO
1. Per la fissazione di un termine per l'esecuzione successiva nel caso di inadempimento del debitore in un contratto bilaterale, è competente il Presidente del Tribunale di primo grado.