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211.1 ZGB CH-SO

§ 301 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - F. Iscrizione provvisoria su ordine giudiziario Art. 961 e 966 CCsvizzero

Quarta Parte: Diritto delle Cose - Terza Sezione: Possesso e Registro Fondiario - Venticinquesimo Titolo: Il Registro Fondiario
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§ 301 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · F. Iscrizione provvisoria su ordine giudiziario Art. 961 e 966 CCsvizzero

1. Il presidente del tribunale distrettuale è competente per l'ordinanza delle registrazioni provvisorie.

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