211.1
ZGB
CH-SO
§ 301 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - F. Iscrizione provvisoria su ordine giudiziario Art. 961 e 966 CCsvizzero
Quarta Parte: Diritto delle Cose - Terza Sezione: Possesso e Registro Fondiario - Venticinquesimo Titolo: Il Registro Fondiario
§ 301 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · F. Iscrizione provvisoria su ordine giudiziario Art. 961 e 966 CCsvizzero
1. Il presidente del tribunale distrettuale è competente per l'ordinanza delle registrazioni provvisorie.