211.1
ZGB
CH-SO
§ 274 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Redazione dell'inventario in caso di usufrutto Art. 763 CC Svizzero (ZGB)
Quarta Parte: Il Diritto delle Cose - Seconda Sezione: I Diritti Reali Limitati - Ventunesimo Titolo: Le Servitù e gli Oneri Reali - Secondo Capo: Usufrutto e Altre Servitù
§ 274 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero · B. Redazione dell'inventario in caso di usufrutto Art. 763 CC Svizzero (ZGB)
1. L'inventario dei beni soggetti a usufrutto è autenticato pubblicamente dal cancelliere o dal notaio.