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211.1 ZGB CH-SO

§ 274 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Redazione dell'inventario in caso di usufrutto Art. 763 CC Svizzero (ZGB)

Quarta Parte: Il Diritto delle Cose - Seconda Sezione: I Diritti Reali Limitati - Ventunesimo Titolo: Le Servitù e gli Oneri Reali - Secondo Capo: Usufrutto e Altre Servitù
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§ 274 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero · B. Redazione dell'inventario in caso di usufrutto Art. 763 CC Svizzero (ZGB)

1. L'inventario dei beni soggetti a usufrutto è autenticato pubblicamente dal cancelliere o dal notaio.

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