211.1
ZGB
CH-SO
§ 273 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - A. Garanzia del proprietario da parte dell'usufruttuario Art. 760-762 CC
Quarta Parte: Il Diritto delle Cose - Seconda Sezione: I Diritti Reali Limitati - Ventunesimo Titolo: Le Servitù e gli Oneri Reali - Secondo Capo: Usufrutto e Altre Servitù
§ 273 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero · A. Garanzia del proprietario da parte dell'usufruttuario Art. 760-762 CC
1. Sui diritti di garanzia del proprietario nei confronti dell'usufruttuario e sulla disposizione della curatela decide il presidente del tribunale distrettuale.