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211.1 ZGB CH-SO

§ 273 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - A. Garanzia del proprietario da parte dell'usufruttuario Art. 760-762 CC

Quarta Parte: Il Diritto delle Cose - Seconda Sezione: I Diritti Reali Limitati - Ventunesimo Titolo: Le Servitù e gli Oneri Reali - Secondo Capo: Usufrutto e Altre Servitù
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§ 273 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero · A. Garanzia del proprietario da parte dell'usufruttuario Art. 760-762 CC

1. Sui diritti di garanzia del proprietario nei confronti dell'usufruttuario e sulla disposizione della curatela decide il presidente del tribunale distrettuale.

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