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211.1 ZGB CH-SO

§ 272 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Diritti di pascolo Art. 740 CCS

Quarta Parte: Il diritto delle cose - Seconda Sezione: I diritti reali limitati - Ventunesimo Titolo: Le servitù e gli oneri fondiari - Primo Capitolo: Le servitù prediali
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§ 272 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · B. Diritti di pascolo Art. 740 CCS

1. I diritti di pascolo possono essere riscattati dall'onerato mediante indennizzo.

2. Se, in presenza di più diritti di pascolo, la maggioranza degli onerati o i proprietari della maggior parte del terreno gravato richiedono il riscatto, tale dichiarazione è vincolante anche per gli altri.

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