211.1
ZGB
CH-SO
§ 272 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Diritti di pascolo Art. 740 CCS
Quarta Parte: Il diritto delle cose - Seconda Sezione: I diritti reali limitati - Ventunesimo Titolo: Le servitù e gli oneri fondiari - Primo Capitolo: Le servitù prediali
§ 272 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · B. Diritti di pascolo Art. 740 CCS
1. I diritti di pascolo possono essere riscattati dall'onerato mediante indennizzo.
2. Se, in presenza di più diritti di pascolo, la maggioranza degli onerati o i proprietari della maggior parte del terreno gravato richiedono il riscatto, tale dichiarazione è vincolante anche per gli altri.