211.1
ZGB
CH-SO
§ 264 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - F. Esercizio della caccia e della pesca Art. 699 cpv. 2 CC Svizzero
Quarta Parte: Il Diritto delle Cose - Prima Sezione: La Proprietà - Diciannovesimo Titolo: La Proprietà Fondiaria - Seconda Sezione: Contenuto e Limitazioni della Proprietà Fondiaria
§ 264 Legge di introduzione del Codice civile svizzero · F. Esercizio della caccia e della pesca Art. 699 cpv. 2 CC Svizzero
1. Chi è autorizzato all'esercizio della caccia può entrare nei terreni altrui che non siano recintati, così come nei pascoli recintati.
2. ...
3. Il danno evitabile deve essere risarcito.