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211.1 ZGB CH-SO

§ 264 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - F. Esercizio della caccia e della pesca Art. 699 cpv. 2 CC Svizzero

Quarta Parte: Il Diritto delle Cose - Prima Sezione: La Proprietà - Diciannovesimo Titolo: La Proprietà Fondiaria - Seconda Sezione: Contenuto e Limitazioni della Proprietà Fondiaria
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§ 264 Legge di introduzione del Codice civile svizzero · F. Esercizio della caccia e della pesca Art. 699 cpv. 2 CC Svizzero

1. Chi è autorizzato all'esercizio della caccia può entrare nei terreni altrui che non siano recintati, così come nei pascoli recintati.

2. ...

3. Il danno evitabile deve essere risarcito.

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