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211.1 ZGB CH-SO

§ 24 Legge di introduzione del Codice civile svizzero

**Introduzione: Disposizioni Generali - L'Autenticazione**
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§ 24 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero - A. Competenza

1. Per l'autentica delle firme e degli scritti privati sono competenti i cancellieri, gli ufficiali dell'esecuzione e del fallimento, i funzionari amministrativi delle cancellerie, i notai, nonché i presidenti e i segretari comunali dei comuni. I comuni possono conferire questa competenza, tramite un regolamento che ha valore di legge, anche al vicepresidente e ai vice-segretari comunali.

2. Qualora sia necessaria o richiesta un'autenticazione da parte di un ufficio cantonale, è competente la cancelleria di Stato. Le persone autorizzate a firmare sono quelle indicate al paragrafo 25 lettera b.

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