211.1
ZGB
CH-SO
§ 24 Legge di introduzione del Codice civile svizzero
**Introduzione: Disposizioni Generali - L'Autenticazione**
§ 24 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero - A. Competenza
1. Per l'autentica delle firme e degli scritti privati sono competenti i cancellieri, gli ufficiali dell'esecuzione e del fallimento, i funzionari amministrativi delle cancellerie, i notai, nonché i presidenti e i segretari comunali dei comuni. I comuni possono conferire questa competenza, tramite un regolamento che ha valore di legge, anche al vicepresidente e ai vice-segretari comunali.
2. Qualora sia necessaria o richiesta un'autenticazione da parte di un ufficio cantonale, è competente la cancelleria di Stato. Le persone autorizzate a firmare sono quelle indicate al paragrafo 25 lettera b.