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211.1 ZGB CH-SO

§ 2 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Procedimento amministrativo e competenza I. Disposizioni generali

**Introduzione: Disposizioni Generali - Procedura e Autorità**
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§ 2 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · B. Procedimento amministrativo e competenza I. Disposizioni generali

1. La legge definisce la competenza del Consiglio di Stato, dei dipartimenti, degli uffici distrettuali, delle cancellerie, delle autorità di protezione dei minori e degli adulti, delle presidenze comunali dei comuni di residenza e degli uffici di stato civile.

2. Il procedimento è disciplinato mediante regolamento, nella misura in cui non sia stabilito da questa o dalla legge sulla tutela giurisdizionale in materia amministrativa del 15 novembre 1970.

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