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§ 166 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - B. Conservazione delle disposizioni olografe Art. 504 e 505 cpv. 2 CC

Terza Parte: Il Diritto delle Successioni - Prima Sezione: Gli Eredi - Quattordicesimo Titolo: Le Disposizioni per Causa di Morte - Quarta Sezione: Le Forme delle Disposizioni
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§ 166 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · B. Conservazione delle disposizioni olografe Art. 504 e 505 cpv. 2 CC

1. Disposizioni testamentarie olografe, nonché copie di disposizioni testamentarie pubbliche, possono essere consegnate in forma aperta o sigillata all'ufficio del cancelliere del comune di residenza del testatore per la custodia.

2. Il cancelliere tiene un registro delle disposizioni testamentarie che gli vengono affidate.

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