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211.1 ZGB CH-SO

§ 16 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - 6. Sottoscrizione nei contratti di pegno

Introduzione: Disposizioni Generali - L'autenticazione Pubblica - L'autenticazione
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§ 16 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero · 6. Sottoscrizione nei contratti di pegno

1. Per la stipula di contratti relativi alla costituzione di un'ipoteca su un bene immobiliare, è richiesta la firma del proprietario del terreno da ipotecare o del suo rappresentante. La partecipazione del creditore può essere sostituita da una dichiarazione scritta, la cui esistenza deve essere indicata nell'atto.

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