211.1
ZGB
CH-SO
§ 16 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - 6. Sottoscrizione nei contratti di pegno
Introduzione: Disposizioni Generali - L'autenticazione Pubblica - L'autenticazione
§ 16 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero · 6. Sottoscrizione nei contratti di pegno
1. Per la stipula di contratti relativi alla costituzione di un'ipoteca su un bene immobiliare, è richiesta la firma del proprietario del terreno da ipotecare o del suo rappresentante. La partecipazione del creditore può essere sostituita da una dichiarazione scritta, la cui esistenza deve essere indicata nell'atto.