211.1
ZGB
CH-SO
§ 142 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - A. Obblighi di segnalazione Art. 443 CC Svizzero
Parte seconda: Il diritto di famiglia - Terza sezione: La protezione degli adulti - ... - Secondo capitolo: Procedura
§ 142 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · A. Obblighi di segnalazione Art. 443 CC Svizzero
1. Chiunque svolga un compito pubblico e, nel contesto di tale attività, venga a conoscenza di una persona bisognosa, è tenuto a segnalare il caso all’Autorità per la protezione dei minori e degli adulti, a meno che il diritto superiore non preveda disposizioni diverse.
2. ...