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211.1 ZGB CH-SO

§ 142 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - A. Obblighi di segnalazione Art. 443 CC Svizzero

Parte seconda: Il diritto di famiglia - Terza sezione: La protezione degli adulti - ... - Secondo capitolo: Procedura
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§ 142 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · A. Obblighi di segnalazione Art. 443 CC Svizzero

1. Chiunque svolga un compito pubblico e, nel contesto di tale attività, venga a conoscenza di una persona bisognosa, è tenuto a segnalare il caso all’Autorità per la protezione dei minori e degli adulti, a meno che il diritto superiore non preveda disposizioni diverse.

2. ...

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