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211.1 ZGB CH-SO

§ 14 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - 3. Procedura di autenticazione

Introduzione: Disposizioni Generali - L'autenticazione Pubblica - L'autenticazione
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§ 14 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero - 3. Procedura di autenticazione · 3. Procedura di autenticazione

1. La verbalizzazione deve essere condotta senza interruzioni essenziali.

2. Prima della sottoscrizione, l'atto deve essere letto ad alta voce in presenza dell'ufficiale rogante o letto personalmente dai partecipanti.

3. L'ufficiale rogante si accerta che il contenuto dell'atto sia stato compreso e che corrisponda alla reale volontà delle parti.

4. Le parti devono firmare l'atto davanti all'ufficiale rogante. I documenti pluripagina devono essere parafati dalle parti. Restano salve disposizioni più dettagliate del diritto federale.

5. Se un partecipante non può firmare, deve apporre il suo segno di mano. Se non è in grado di farlo, ciò deve essere registrato dall'ufficiale rogante.

6. Per i testimoni si applicano i motivi di ricusazione di cui al § 8.

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