211.1
ZGB
CH-SO
§ 133 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - II. Ufficio
Seconda Parte: Il Diritto di Famiglia - Terza Sezione: La Protezione degli Adulti - ... - ...
§ 133 Legge sull'Introduzione del Codice Civile Svizzero · II. Ufficio
1. Il presidente dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti esercita la sua funzione di regola a tempo pieno.
2. I membri dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti possono essere impiegati in ogni ufficio distrettuale. Sono esclusi da tale disposizione il presidente e il suo vice, a condizione che quest'ultimo presieda una camera permanente.