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211.1 ZGB CH-SO

§ 133 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - II. Ufficio

Seconda Parte: Il Diritto di Famiglia - Terza Sezione: La Protezione degli Adulti - ... - ...
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§ 133 Legge sull'Introduzione del Codice Civile Svizzero · II. Ufficio

1. Il presidente dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti esercita la sua funzione di regola a tempo pieno.

2. I membri dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti possono essere impiegati in ogni ufficio distrettuale. Sono esclusi da tale disposizione il presidente e il suo vice, a condizione che quest'ultimo presieda una camera permanente.

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