211.1
ZGB
CH-SO
§ 124 Legge di introduzione del Codice civile svizzero - II. Obblighi di notifica
Seconda Parte: Il Diritto di Famiglia - Terza Sezione: La Protezione degli Adulti - Undicesimo Titolo: I Provvedimenti dell'Autorità - Terza Sezione: L'alloggio Assistenziale
§ 124 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero · II. Obblighi di notifica
1. Le collocazioni assistenziali ordinate da medici autorizzati devono essere segnalate immediatamente all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
2. Quando è prevedibile un prolungamento della collocazione assistenziale oltre la durata di 72 ore, l'istituzione è obbligata a segnalare ciò all'autorità di protezione dei minori e degli adulti immediatamente e prima della scadenza della collocazione assistenziale disposta dal medico. L'istituzione deve indicare la diagnosi, il piano di trattamento e un termine per l'ulteriore ritenzione.