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131.51 RegV CH-SO

Ordinanza sull'armonizzazione dei registri ufficiali (RegV) - Scopo e Ambito di Applicazione (RegV)

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

1. Disposizione Generale

1. Questo regolamento attua la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (legge sull'armonizzazione dei registri) e le relative ordinanze esecutive della Confederazione, nella misura in cui l'esecuzione spetta al Cantone.

2. Si applica ai seguenti registri delle comunità residenziali e unitarie

a) Registro degli abitanti;

b) Registro elettorale, che serve come base per i referendum e le elezioni federali e cantonali;

c) Registro fiscale.

3. Ha lo scopo di semplificare lo scambio di dati personali previsto dalla legge tra i registri gestiti dai comuni di cui al paragrafo 2 e il cantone o la Confederazione tramite la loro armonizzazione.

1. Disposizione Generale

1. L'armonizzazione dei registri è sottoposta alla supervisione del dipartimento competente. Questo è responsabile per la coordinazione, l'esecuzione e il controllo della qualità dell'armonizzazione.

Registro degli abitanti, degli elettori e delle imposte

1. I comuni gestiscono il registro della popolazione, il registro degli elettori e il registro delle imposte in formato elettronico.

Registro degli abitanti, dei voti e delle imposte

1. I comuni trasmettono i dati del registro dell'anagrafe della popolazione, del registro elettorale e del registro fiscale al Cantone o alle autorità federali gratuitamente in formato elettronico secondo le disposizioni del dipartimento competente o della Confederazione.

Registro degli abitanti, del voto e delle imposte

1. Il contenuto minimo dei registri anagrafici è disciplinato dalla legge federale sull'armonizzazione dei registri.

Registro degli abitanti, elettorale e fiscale

1. La base per la registrazione dei cittadini svizzeri nel registro degli abitanti è costituita esclusivamente dal registro civile svizzero (Infostar).

2. I dati personali dei cittadini svizzeri devono essere trasferiti nel registro degli abitanti così come sono registrati in Infostar.

3. Gli eventi di stato civile che si sono verificati all'estero devono essere trasferiti nel registro degli abitanti solo quando sono riconosciuti in Svizzera e comunicati dall'ufficio dello stato civile.

Registro degli abitanti, elettorale e fiscale

1. Come base per la registrazione dei cittadini stranieri viene utilizzato esclusivamente il documento di viaggio nazionale (passaporto, carta d'identità o estratto di stato civile con certificazione ufficiale).

Registro degli abitanti, elettorale e fiscale

1. Le opere industriali e altri enti responsabili dei registri sono obbligati a fornire gratuitamente alle autorità competenti per la gestione dei registri degli abitanti i dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore dell'abitazione di una persona.

2. Se né le opere industriali né altri enti responsabili dei registri raccolgono dati secondo il paragrafo 1, i locatori, locatrici o le amministrazioni immobiliari devono fornirli gratuitamente.

Registro degli abitanti, elettorale e fiscale

1. I comuni possono introdurre una numerazione fisica degli appartamenti per singoli o tutti gli edifici ai fini della determinazione e dell'aggiornamento dell'identificatore degli appartamenti.

2. I numeri fisici degli appartamenti dei comuni sono registrati nel registro federale degli edifici e degli appartamenti come caratteristica distintiva.

3. Se il comune introduce una numerazione fisica degli appartamenti, i proprietari degli edifici, le amministrazioni immobiliari e i committenti di nuove costruzioni sono obbligati

a) a posizionare in modo ben visibile i numeri forniti gratuitamente dal comune e, se possibile, in conformità con le raccomandazioni federali, sulle unità abitative delle loro proprietà;

b) ad assegnare un numero fisico degli appartamenti alle persone che abitano nella proprietà e a comunicarlo al comune;

c) a stampare i numeri fisici degli appartamenti sul contratto di locazione.

Registro degli abitanti, degli elettori e delle imposte

1. I comuni o il cantone mettono a disposizione gratuitamente all'Ufficio federale richiedente e alle piattaforme dei registri degli abitanti e dei registri elettorali i dati dei registri delle persone gestiti ufficialmente.

2. I comuni scambiano direttamente i dati in caso di trasferimento di abitanti con la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione.

3. La fornitura e lo scambio dei dati avvengono in forma elettronica e in forma criptata, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla firma elettronica.

4. ...

1. Obbligo di Notifica

1. Le persone fisiche devono comunicare alla competente anagrafe comunale un arrivo, una partenza o un trasloco entro 14 giorni. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per i traslochi all'interno di un edificio.

2. Devono fornire informazioni veritiere riguardo ai dati e, se necessario, documentare le loro dichiarazioni.

3. Nei comuni che introducono una numerazione fisica delle abitazioni, i soggetti obbligati alla comunicazione devono presentare all'anagrafe un estratto del contratto di locazione.

1. Obbligo di Notifica

1. Se l'obbligo di segnalazione ai sensi del § 11 non viene rispettato, le seguenti persone sono tenute a fornire gratuitamente informazioni al controllo dei residenti su richiesta

a) I datori di lavoro, riguardo alle persone da loro impiegate;

b) I locatori, le locatrici e le amministrazioni delle proprietà immobiliari, riguardo agli inquilini che entrano, escono e risiedono;

c) I locatari, riguardo alle persone che vivono nel loro nucleo familiare.

Disposizione finale

1. Questo regolamento entra in vigore in una data stabilita dal Consiglio di Governo.

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