Ordinanza sulla formazione degli specialisti dei registri pubblici - Scopo
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
1. Il regolamento disciplina la formazione dei collaboratori e delle collaboratrici degli uffici di cancelleria per diventare professionisti (specialista uomo o donna) della cancelleria.
1. Chiunque desideri formarsi come esperto o esperta in un particolare settore disciplinare deve completare una formazione giuridica di base (§ 3) e, successivamente, frequentare corsi seminariali (§ 4).
1. La formazione di base da svolgere è disciplinata dal Regolamento sulla formazione giuridica di base del 7 giugno 2005. Devono essere tenute in considerazione le seguenti limitazioni.
2. I dipendenti dell'ufficio del registro fondiario seguono una formazione di base in diritto delle cose e in diritto delle obbligazioni (escluso il diritto societario).
3. I dipendenti dell'ufficio delle successioni seguono una formazione di base in regime patrimoniale coniugale e in diritto ereditario, nonché in diritto delle cose.
4. I dipendenti dell'ufficio delle esecuzioni seguono una formazione di base in diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, oltre che in diritto delle cose.
5. I dipendenti dell'ufficio fallimentare seguono una formazione di base in diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, nonché in diritto delle obbligazioni (escluso il diritto societario).
6. I dipendenti dell'ufficio del registro di commercio seguono una formazione di base in diritto delle obbligazioni.
1. I corsi seminariali sono disciplinati dal Regolamento sui corsi seminariali per dipendenti delle cancellerie del 7 giugno 2005 in preparazione all'esame notarile del Canton Soletta.
2. I corsi seminariali devono essere frequentati solo negli ambiti giuridici prescritti dal § 3 per la formazione di base. Possono iscriversi ai corsi seminariali coloro che hanno completato con successo la formazione di base prescritta dal § 3.
1. L'iscrizione all'esame deve essere presentata per iscritto al Dipartimento delle Finanze.
2. All'iscrizione devono essere allegati
a) Conferma dell'esperienza pratica richiesta (§ 6 lettera a);
b) Conferma del completamento con successo della formazione giuridica di base o di una formazione equivalente (§ 6 lettera b);
c) Conferma della partecipazione ai corsi seminariali (§ 6 lettera c);
d) L'indicazione dell'area giuridica da esaminare (§ 9 comma 1).
1. È ammesso all'esame chi
a) ha lavorato per sei anni in un'ufficio di cancelleria, di cui almeno tre anni nell'ambito giuridico scelto (§ 9 comma 1),
b) ha completato con successo la formazione giuridica di base o una formazione equivalente ai sensi del § 3 e
c) ha frequentato corsi seminariali secondo il § 4.
1. Il dipartimento finanziario decide sull'ammissione all'esame.
1. L'esame consiste in una parte scritta e una parte orale.
1. L'esame scritto consiste, a scelta del candidato o della candidata, in una delle seguenti materie giuridiche
a) Diritto dei beni e delle successioni;
b) Diritto delle cose;
c) Diritto societario, diritto delle imprese e diritto del registro commerciale;
d) Diritto dell'esecuzione forzata;
e) Diritto fallimentare.
2. Nella stessa materia possono essere proposti più compiti.
1. Per la risoluzione della prova scritta in sede d'esame sono disponibili 8 ore. Possono essere convocati contemporaneamente più candidati e candidate per la risoluzione della medesima prova.
2. L'esame è sorvegliato dal Dipartimento delle Finanze.
1. Ai candidati e alle candidate sono messi a disposizione i testi di legge ammessi dal proponente e altri mezzi ausiliari.
1. Esami, in cui sono utilizzati mezzi ausiliari non autorizzati o vengono commesse altre scorrettezze, sono invalidi.
2. Il candidato o la candidata può essere ammesso/a nuovamente all'esame non prima che sia passato un periodo di attesa di due anni.
3. Nei casi gravi, il Dipartimento delle Finanze, previa consultazione con la commissione d'esame, può stabilire periodi di attesa più lunghi o escludere il candidato o la candidata dall'esame.
1. L'esame è superato se il candidato o la candidata raggiunge almeno il voto di 4,0.
2. Un esame non superato può essere ripetuto una sola volta. La commissione può subordinare la ripetizione a condizioni particolari e stabilire un periodo di attesa fino a un anno.
1. Chi ha superato l'esame scritto è ammesso all'esame orale.
2. L'esame orale deve essere sostenuto al massimo entro un anno dal superamento dell'esame scritto.
1. Le materie d'esame della prova orale sono
a) le discipline giuridiche menzionate nel § 9 comma 1;
b) diritto tributario secondario e delle tasse.
1. L'esame orale ha una durata di 30 minuti per la materia in cui è stato sostenuto l'esame scritto, mentre per le altre materie dura 15 minuti.
1. L'esame è superato se il candidato raggiunge almeno il voto 4,0 nell'area giuridica scelta per l'esame scritto e nella media di tutte le materie esaminate oralmente.
2. L'esame orale non superato può essere ripetuto una sola volta. La commissione può vincolare la ripetizione a condizioni particolari e stabilire un periodo di attesa fino a un anno.
1. Nella valutazione delle prestazioni nelle singole materie si distinguono i seguenti livelli di votazione
a) 6 = ottimo
b) 5 = buono
c) 4 = sufficiente
d) 3 = insufficiente
e) 2 = debole
f) 1 = molto debole
2. Sono possibili mezzi voti.
1. La nota finale è la media aritmetica tra il risultato dell'esame scritto e il risultato medio dell'esame orale.
1. Chi ha superato con successo l'esame può qualificarsi come "Esperto in Cancelleria" o "Esperta in Cancelleria" e ricevere, a seconda della materia d'esame scritta scelta, uno dei seguenti certificati di specializzazione
a) Certificato di specializzazione in Diritto successorio e delle successioni;
b) Certificato di specializzazione in Diritto delle cose;
c) Certificato di specializzazione in Diritto societario, commerciale e dei registri delle imprese;
d) Certificato di specializzazione in Diritto dell'esecuzione forzata;
e) Certificato di specializzazione in Diritto fallimentare.
1. La commissione d'esame è composta da cinque membri. Il Consiglio di governo nomina i membri della commissione d'esame, previa consultazione con l'ispettore o l'ispettrice dell'ufficio del cancelliere, e designa il presidente o la presidente.
2. Il Dipartimento delle finanze può designare i sostituti.
3. Il Dipartimento delle finanze stabilisce il collegamento tra la commissione e i candidati e le candidate, e svolge i lavori amministrativi.
1. Contro le decisioni del Dipartimento delle Finanze e della Commissione d'esame è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato entro 10 giorni.
2. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni.
1. Chi, ai sensi del § 2 comma 1 lett. c del Regolamento sull'esame per funzionari amministrativi delle cancellerie distrettuali del 4 marzo 1991, ha frequentato un corso giuridico di almeno due anni secondo il Regolamento sui corsi giuridici del 13 luglio 1971 o un’istruzione equivalente presso istituti di formazione esterni di pari durata, può iscriversi ai corsi seminariali entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento, senza dover svolgere la formazione di base ai sensi del § 3.
2. Chi, negli ultimi cinque anni prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, ha frequentato corsi secondo il Regolamento sui corsi giuridici del 13 luglio 1971, può farsi riconoscere tali corsi per l’ammissione ai corsi seminariali ai sensi del § 4 come parte della formazione di base da svolgere ai sensi del § 3.
3. Chi, ai sensi del § 2 comma 1 lett. c del Regolamento sull'esame per funzionari amministrativi delle cancellerie distrettuali del 4 marzo 1991, ha frequentato un corso giuridico di almeno due anni secondo il Regolamento sui corsi giuridici del 13 luglio 1971 o un’istruzione equivalente presso istituti di formazione esterni di pari durata, e ai sensi del § 2 comma 1 lett. d del Regolamento sull'esame per funzionari amministrativi delle cancellerie distrettuali del 4 marzo 1991 il seminario notarile secondo il Regolamento del 20 febbraio 1970 sulla conduzione di corsi seminariali per la preparazione all'esame notarile nel Canton Soletta, può iscriversi entro un anno dall'entrata in vigore di questo regolamento agli esami secondo il Regolamento sull'esame per funzionari amministrativi delle cancellerie distrettuali del 4 marzo 1991.
4. Chi ha superato l'esame per funzionari amministrativi delle cancellerie distrettuali secondo il Regolamento sull'esame per funzionari amministrativi delle cancellerie distrettuali del 4 marzo 1991, ha la possibilità di qualificarsi come "Fachmann Amtschreiberei" o "Fachfrau Amtschreiberei".
1. Il regolamento sull'esame per i funzionari amministrativi delle cancellerie del 4 marzo 1991 è abrogato.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2006.
2. Resta salvo il diritto di opposizione del Consiglio cantonale.